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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 972/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 24/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, in proprio e quale procuratore speciale della , Pt_1 Parte_2 rappresentato/a e difeso/a dagli avv. D'ALOISIO CARLA e MORELLI
MASSIMILIANO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CANALI DE ROSSI CP_1
STEFANO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 3304 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da , ha annullato l'avviso di addebito n. CP_1
39720230000064621000 con il quale l' aveva richiesto il pagamento della Pt_1 somma di € 29.448,76 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive alla
Gestione Commercianti per gli anni 2016 – 2021.
2. Ha esposto il ricorrente nell'atto introduttivo che con verbale ispettivo redatto dai Funzionari di Vigilanza di Roma n. 2018007630/DDL del Pt_1
30/11/2018 relativo alla HN RL veniva accertata – oltre ad altre violazioni – l'irregolare qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato dello stesso (nonché di e ) con tale società, con Persona_1 Persona_2 disconoscimento dei rapporti di lavoro dal 13.6.2016 ed annullamento delle loro posizioni assicurative presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
che in conseguenza di tale accertamento, con altro verbale di accertamento n.
2018015260 del 10.12.2018 il medesimo veniva iscritto d'ufficio alla Gestione
Commercianti a decorrere dal mese di giugno 2016; che avverso il verbale di accertamento n. 2018007630/DDL del 30/11/2018 la HN RL aveva proposto opposizione, con giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma (a cui era stato riunito altro giudizio relativo all'opposizione proposta dalla
HN RL avverso avviso di addebito con il quale era stato richiesto il pagamento di contributi a titolo di gestione azienda); che in quel giudizio la società aveva chiesto, tra l'altro, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con i signori , e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, con annullamento sul punto del suddetto verbale e che, quindi,
[...] pendeva un giudizio sulla natura subordinata del rapporto e sul contenuto del verbale di accertamento da cui derivava l'avviso di addebito opposto;
ha, poi, dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso e la HN RL e chiesto, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, non essendo dovuti all' i richiesti contributi della Gestione Pt_1
Commercianti.
2 3. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ed annullato l'avviso di addebito opposto, evidenziando che la pretesa contributiva dell' traeva origine dal Pt_1 verbale di accertamento n. 2018007630 del 30/11/2018, che disconosceva il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente con la OD RL;
che, pertanto, l' aveva ritenuto la natura autonoma del rapporto e iscritto il Pt_1 ricorrente nella Gestione Autonoma Lavoratori Commercianti con verbale n.
2018015260 del 10.12.2018; che avverso il verbale n. 2018007630 del
30/11/2018 la OD RL aveva proposto opposizione innanzi al Tribunale di
Roma, sezione lavoro, a conclusione del quale era stata emessa la sentenza n.
11124 del 2023 (prodotta dal ricorrente in allegato alle note autorizzate) con la quale – all'esito dell'istruttoria testimoniale e per la parte qui di interesse – era stata accertata l'infondatezza del rilievo ispettivo circa il disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto, da qualificarsi come di lavoro dipendente.
3.1 Il Tribunale, quindi, ha riportato il contenuto della sentenza n. 11124 del
2023 e ritenuto illegittima la pretesa contributiva dell' , stante il Pt_1 riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro del signor con la CP_1
OD RL.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello l' per violazione dell'art. 132 Pt_3 cpc e dell'art. 118, comma 1, delle disp. att. cpc nonché dell'art. 2909 c.c. e
324 cpc.
4.1 Nello specifico ha lamento l' con la prima censura la mancanza di Pt_3 autosufficienza della motivazione della impugnata sentenza, non evincendosi dalla pronuncia le considerazioni per le quali le conclusioni raggiunte nell'altro giudizio assorbirebbero tutte le questioni oggetto del presente, relative alla qualificazione come autonoma dell'attività svolta dal , evidenziando in CP_1 ogni caso che tra le due sentenze non vi è identità di parti, di petitum e di causa petendi.
3 4.2 Con la seconda doglianza ha, poi, lamentato l'erroneità della sentenza che ha richiamato con effetto vincolante altra sentenza che, oltre a non avere effetto vincolante tra le parti, è ancora sub iudice, avendo l' proposto Pt_3 gravame avverso la stessa dinanzi a questa Corte di Appello (R.G. n. 451 del
2024).
4.3 Ha, quindi, chiesto – previa riunione del presente giudizio con quello R.G.
n. 451 del 2024 e riforma della sentenza impugnata – la conferma dell'avviso di addebito opposto.
5. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, CP_1 evidenziando che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4062 del 2024
(passata in giudicato) ha respinto l'appello proposto dall' avverso la Pt_1 sentenza n. 1124 del 2023 e confermato la correttezza dell'accertamento svolto dal giudice di primo grado in merito alla qualificazione di lavoro subordinato tra lo stesso e la OD RL.
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note da parte di la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che CP_1 seguono.
7. L'appello deve essere respinto per le ragioni che seguono.
8. Premette, in primo luogo, il Collegio che con sentenza n. 4062 pubblicata il
22.11.2024 e passata in giudicato (v. all. H e P di parte appellata) questa
Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall' avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11124 del 2023, che – per la parte di interesse in questa sede – quanto alla natura giuridica del rapporto di lavoro dell'odierno appellato (nonché dei signori e ) Persona_1 Persona_2 con la HN RL, ha qualificato lo stesso quale rapporto di lavoro dipendente e ritenuto infondato il rilievo ispettivo circa il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
4 8.1 La Corte di Appello di Roma, nell'esaminare il motivo di doglianza dell' , che ha ivi lamentato l'erronea qualificazione del Tribunale circa la Pt_3 natura subordinata del rapporto di lavoro dei signori , CP_1 [...]
e con la HN RL ha confermato, in Per_1 Persona_2 particolare, quanto ritenuto dal primo giudice, valutando pienamente dimostrato dalla prova per testi esperita il carattere subordinato dei rapporti di lavoro, evidenziando altresì l'insussistenza di ogni incompatibilità tra il ruolo di socio di minoranza (nello specifico del 25% ciascuno dei signori ) della CP_1
HN RL e di dipendente della medesima società.
9. Ciò posto rileva la Corte l'infondatezza delle doglianze mosse dall' Pt_3 con l'atto di gravame tenuto conto, quanto alla prima censura, che la sentenza impugnata, nel richiamare quanto statuito dalla sentenza n. 11124 del 2023 del Tribunale di Roma in punto di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'odierno appellato e la OD RL, ha ben affrontato le questioni oggetto del presente giudizio, relative tutte (per come riconosciuto dall' nei propri scritti) alla natura – subordinata od autonoma – del Pt_1 rapporto di lavoro intercorso tra il signor e la medesima CP_1
OD RL.
9.1 Pur avendo, invero, i due giudizi una parziale diversità di parti (in quanto quello conclusosi con sentenza n. 1124 del 2023 si è svolto tra la OD RL
e l' , nonché L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma), gli stessi Pt_1 hanno, contrariamente a quanto ritenuto dall' , la medesima causa Pt_1 petendi, vale a dire l'accertamento della natura – autonoma o subordinata – del rapporto di lavoro tra l'appellato e la OD RL;
ed è conferma di ciò la circostanza che presupposto dell'avvenuta iscrizione del signor CP_1 nella Gestione Commercianti di cui al verbale di accertamento n. Pt_1
2018015260 del 10.12.2018 è il precedente verbale ispettivo n. 2018007630 del 30/11/2018, che disconosceva il rapporto di lavoro subordinato dello stesso con la OD
5 RL (v. doc. 3 e 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), con la conseguenza che l'avvenuta qualificazione in termini di rapporto di lavoro dipendente operata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1124 del 2023, confermata dalla Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 4062 del 2024, che ha riconosciuto infondati gli addebiti mossi dall' nel verbale di Pt_1 accertamento n. 2018007630 del 30/11/2018, fa venir meno il presupposto dell'iscrizione alla Gestione Commercianti operata dall' con il verbale n. Pt_1
2018015260 del 10.12.2018 e la richiesta contributiva di cui all'avviso di addebito oggetto di causa.
10. Né sussiste la dedotta violazione dell'art. 2909 del c.c. lamentata dall' Pt_1 per essere la sentenza n. 1124 del 2023 ancora sub iudice (in considerazione del gravame proposto avverso la stessa) tenuto conto che l'appello avverso la suddetta sentenza è stato respinto dal questa Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato, e che l'accertamento contenuto in quella sentenza ha ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro tra il signor e la CP_1
Techodal RL di cui al verbale ispettivo n. 2018007630 del 30/11/2018, che ha costituito il presupposto del successivo verbale n. 2018015260 del 10.12.2018 con cui il primo è stato iscritto alla Gestione Commercianti e della richiesta contributiva azionata con l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione.
10.1 L' , peraltro, con l'atto di appello per cui è causa, sul presupposto Pt_1 formale della non integrale identità delle parti processuali nei due diversi giudizi, reitera le argomentazioni difensive già proposte, esaminate e disattese da questa Corte, richiedendo un nuovo accertamento giudiziale finalizzato a disattendere e porre nel nulla la precedente statuizione su identico oggetto, viceversa certamente opponibile all' , che era parte in entrambi i Pt_1 procedimenti (v., sul punto, sent. n. 1042 del 2025 resa da questa Corte su analoga fattispecie relativa alla posizione del signor , fratello Persona_1 dell'odierno appellato).
6 11. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
12. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
13. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 24/06/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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