Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2024, n. 24334
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Sentenza 10 settembre 2024

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In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della c.d. clausola sociale, gli artt. 331 e 335 del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/2/2010 vanno interpretati nel senso che il requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente va verificato mediante il calcolo a ritroso a decorrere dal momento di effettivo e concreto subentro della nuova impresa nell'attività oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che aveva affermato che i tre mesi di cui alle menzionate disposizioni del c.c.n.l. erano maturati, al più tardi, alla data di aggiudicazione dell'appalto da parte dell'impresa subentrante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2024, n. 24334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24334
    Data del deposito : 10 settembre 2024

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