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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1997/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Ispica (RG) nella via Emilia n. 19,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Ispica nella via Emilia n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Drago
e con l'intervento del P.M. in sede (parere favorevole in data 16.12.2024) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 19/11/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a Ragusa in [...]_1
8/7/2016, nel corso della loro relazione more uxorio e riconosciuta da entrambi i genitori. I ricorrenti, rappresentando l'interruzione della loro convivenza e di essere entrambi lavoratori dipendenti ( presso Tecnomat a Ragusa con retribuzione di € 900,00 Parte_1 circa al mese e presso la ditta Fimar s.r.l., con retribuzione di € 1.400,00 circa Parte_2 al mese), chiedevano al Tribunale di omologare le condizioni, relative ai rapporti tra gli stessi e la figlia, che di seguito si riportano:
“1) I ricorrenti, non più conviventi, saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque ritengano con obbligo della reciproca comunicazione connessa all'esercizio dei diritti- doveri genitoriali e, comunque, in modo da non ostacolare o rendere troppo difficoltoso il diritto di visita dell'altro genitore.
pagina 1 di 3 2) La figlia minore è affidata condivisamente ad entrambi i genitori che ne
Per_1 cureranno condivisamente anche l'educazione e l'istruzione. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa. viene collocata prevalentemente
Per_1 presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vedere la figlia e tenerla con sé durante la settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche e di vita della figlia con le seguenti modalità: rimarrà con il padre come fatto finora tre
Per_1 giorni a settimana e precisamente il martedì, giovedì dall'uscita da scuola fino all'indomani in cui il padre la riaccompagnerà a scuola e nei fine settimana alternati dalle ore 14,00 del sabato al lunedì mattina in cui il padre la accompagna a scuola. Nel periodo di ferie del padre potrà rimanere con lo stesso una settimana continuativa, da
Per_1 concordare tra i genitori con congruo preavviso. Di anno in anno trascorrerà con i
Per_1 genitori in maniera alternata la vigilia e il giorno di Natale, il 31 Gennaio e il primo dell'anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori festeggeranno congiuntamente il compleanno di e in caso di disaccordo trascorrerà di anno in
Per_1 Per_1 anno in maniera alternata a pranzo con la madre e a cena con il padre e viceversa.
Entrambi i genitori dichiarano di voler favorire la presenza di entrambi nella vita della figlia, anche oltre il regolamento sopra stabilito, e di concordare, ove necessario, nell'esclusivo interesse della stessa minore, modalità e tempi diversi che tengano conto della crescita e dei bisogni della minore. La figlia parteciperà alle ricorrenze sia della famiglia paterna che di quella materna, in modo da mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili. Il versamento avverrà mediante bonifico bancario da effettuare, al più tardi, entro la prima settimana di ogni mese. Con la rivalutazione Istat come per legge;
4) I genitori concordano che l'assegno unico sia percepito da entrambi nella misura del
50% ciascuno;
5) Le spese straordinarie effettuate in favore della figlia minore rimangono a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno rimborsate previa consegna di relativa ricevuta e/o fattura. Si intendono per spese straordinarie tutte le spese che esulano le ordinarie esigenze, ovvero a titolo esemplificativo: spese scolastiche per i libri di testo, spese mediche e paramediche non rimborsabili dal SSN, spese sportive e/o ludiche.
6) Il IG. restituirà alla IG.ra la somma complessiva di € 600,00, dalla Pt_2 Pt_1 stessa anticipata, versando € 300,00 entro la fine del 2024 e i restanti € 300,00 entro la fine dell'anno successivo.
7) Resta inteso tra le parti che per l'espatrio della figlia fuori dal territorio nazionale sarà necessario ed obbligatorio il consenso di entrambi i genitori”.
pagina 2 di 3 Nelle note di trattazione scritta depositate nei termini fissati, le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda congiunta di regolamentazione dei rapporti genitori-figlia, confermando, altresì, di rinunciare a comparire all'udienza fissata.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici appaiono conformi all'interesse della minore ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, mentre può prendersi atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le stesse parti, siccome sopra riportati.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1997/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Parte_2
Omologa le condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sulla figlia minore , siccome riportate in motivazione. Per_1
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 7.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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