Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 12174
CASS
Sentenza 17 dicembre 2004

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Massime1

Dal tenore letterale e dalla "ratio" del capoverso dell'art. 63 cod. proc. pen., come dal suo necessario coordinamento con gli artt. 62 e 350 cod. proc. pen., si desume che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria ha carattere assoluto e generale. La norma, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, nè limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.

Commentario1

  • 1Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 12174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12174
Data del deposito : 17 dicembre 2004

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