Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
Dal tenore letterale e dalla "ratio" del capoverso dell'art. 63 cod. proc. pen., come dal suo necessario coordinamento con gli artt. 62 e 350 cod. proc. pen., si desume che la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria ha carattere assoluto e generale. La norma, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, nè limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso, e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità.
Commentario • 1
- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 17/12/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1751
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 45190/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Palermo;
nei confronti di:
FE SA;
DI SA GI;
AL SA;
AP IO;
CA GA;
CA VI;
AL SA;
CA SA Vito;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14.03.2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. DELEHAYE E. che ha concluso per:
Rigetto ricorso PG nei confronti di RO, Di VO e IO;
annullamento con rinvio limitatamente alla misura dalla pena;
Rigetto dei ricorsi proposti da OL, AV GA e VI e da IO;
annullamento con rinvio per AV SA Vito. Uditi i difensori: Avv. INZERILLO F. per OL, IO, AV SA Vito;
Avv. VIANELLO V. per IO;
Avv.ti COPPI F. e SBACCHI G. per AV GA e Avv.ti COPPI F. e FRAGALÀ E. per AV VI;
Avv. D'ANGELO E. per AV SA Vito che hanno concluso per:
Accogliersi i rispettivi ricorsi e per IO rigetto ricorso PG.. Avv.ti GIANZI e ZAMPARDI per RO ed Avv. D'AZZO per DI VO che hanno concluso per: Rigetto del ricorso del PG, inammissibile, in via principale, nei confronti del Di VO;
Avv.to VIANELLO ACCORETTI Valerio per IO;
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Salerno emessa in data 21.3.2001, all'esito di giudizio abbreviato, AP GI, DI SA GI, AL RE e FE RE venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p. loro ascritto, in quanto ritenuti partecipi all'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", aggravata ai sensi dei commi 4^ e 6^, dell'art. cit. e, con la riduzione per il rito, condannati, ciascuno, alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie come per legge. Con la stessa sentenza i germani CA NO, CA CE e CA RE VI venivano assolti perché i fatti non sussistono dalla medesima imputazione del delitto associativo ed i primi due anche da quello di concorso in turbata libertà degli incanti, ex artt. 110, 353 c.p. loro rispettivamente ascritti. La vicenda storica dedotta nel processo riguardava una serie di rapporti intercorsi tra i predetti imputati ed il PR AR, latitante e ritenuto l'attuale capo di "Cosa Nostra", attraverso attività di sostegno logistico e di fiancheggiamento, nonché, per i germani CA NO e CE, nell'intermediazione mafiosa nei pubblici appalti relativi alle. opere di metanizzazione dei Comuni di Agira. Centurie e di consolidamento degli argini del fiume Gela in agro di Piazza Armerina, il tutto in un arco temporale, compreso tra il 1994 ed il 1998.
Dalla natura di tali rapporti, ricostruiti attraverso le propalazioni di taluni collaboratori di giustizia, le informazioni rese da un confidente dei Carabinieri poco prima di essere ucciso ed alcuni servizi di pedinamento, nel contesto delle indagini di p.g., il Tribunale palermitano aveva ritenuto di trarre "facta e concludentia" dimostrativi, dell'appartenenza di taluni dei predetti imputati alla contestata associazione per delinquere di tipo mafioso,negandola per altri. Al riguardo era dato cogliere, dai contenuti della cennata sentenza dei giudici palermitani, che il "nucleo centrale" del materiale conoscitivo, per la cui utilizzabilità erano state poste dalla difesa delicate questioni di diritto, era costituito dalle dichiarazioni asseritamente "spontanee" rese da tal LU AR, uomo di spicco nell'ambito mafioso della provincia di Caltanissetta, cugino di IU ID IA, al colonnello dei CC. Michele Riccio nei primi di maggio 1996 e poco prima di essere assassinato in Catania il 10.5.96, dichiarazioni accompagnate dalla consegna al predetto ufficiale dei CC. di 14 lettere dattiloscritte, frutto della corrispondenza riservata tra esso AR (eccetto una di tale CA) ed il PR tra il luglio 1994 ed il dicembre 1995. Con articolate censure impugnavano la cennata sentenza sia imputati che avevano riportato condanna, chiedendo l'assoluzione e, in subordine la riduzione della pena, sia il locale P.M., il quale insisteva per la condanna dei germani CA.
All'esito del giudizio di appello, rigettata l'istanza di rinnovazione parziale dell'istruzione formulata dalla difesa di AL RE, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 14.3.2002, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava i predetti germani CA colpevoli del delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, loro ascritto, nonché CA GA e CE anche del delitto di concorso in turbata libertà degli incanti e, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, condannava i cennati imputati, ciascuno, alla pena principale ed accessoria ritenute di giustizia, sottoponendoli, a pena espiata, alla libertà vigilata non inferiore alla durata di anni uno ciascuno.
Qualificato il reato associativo ascritto al AL in quello di concorso esterno in tale associazione mafiosa, riduceva la relativa pena in misura ritenuta di giustizia, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pp.uu. in quella temporanea, con relativa scarcerazione dell'imputato se non detenuto p.a.c.. Assolveva , inoltre ,il FE ed il DI SA dal reato associativo loro ascritto per non aver commesso il fatto, ordinando la loro immediata scarcerazione se non detenuti p.a.c. e riduceva, infine, la pena inflitta al AP dal 1^ giudice ad anni quattro di reclusione, sostituendo l'interdizione perpetua dal pp.uu. con quella temporanea per anni cinque, con eliminazione della interdizione legale durante l'espiazione della pena.
Si confermava, per il resto, l'impugnata sentenza.
Avverso la cennata sentenza della Corte territoriale palermitana hanno proposto ricorso per cassazione:
il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso tale Corte, nei confronti del FE e del DI SA in ordine all'assoluzione dei predetti dal reato associativo per non aver commesso il fatto e nei confronti del AL in ordine alla misura della pena inflittagli, all'esito della ritenuta nuova qualificazione del reato ascrittogli, deducendo a motivi del gravame rispettivamente:
1) per il FE - Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, posto che, ad avviso dell'ufficio ricorrente, la Corte territoriale non aveva operato una "valutazione organica e secondo i criteri di ragionevolezza" delle molteplici acquisizioni probatorie a carico dell'imputato,segnatamente riferite alle accuse dell'IL quanto all'incontro del 31.10.95 sulla statale Palermo-Agrigento al bivio di Mezzojuso tra lo stesso IL, il AP ed il CA, con la presenza e compartecipazione del FE per l'accompagnamento nel luogo della riunione di mafia con il Provengano, accuse riscontrate dallo stretto rapporto tra l'imputato ed il coimputato ST SI, dalla chiamata in corretta di DE Antonino, anche in merito al riconoscimento fotografico del RS come uomo d'onore della famiglia di Canicattì nonché dai riscontri obiettivi forniti dalle indicazioni del racconto del collaborante IN NG circa, il ruolo di fiancheggiatore dell'esponente mafioso IU IA, svolto dal FE che teneva i contatti con costui tramite il ST.
Tali elementi, illogicamente ed immotivatamente sotto valutati dalla Corte territoriale palermitana, ad avviso del PG ricorrente, avrebbero dovuto portare ad una statuizione di conferma della colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli.
2) per il DI SA - Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, posto che l'impugnata sentenza, ad avviso del PG ricorrente, aveva ritenuto, in termini del tutto illogici non sufficienti all'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto associativo, le pur puntuali e obiettivamente riscontrate accuse del IN in merito all'esatta identificazione del DI SA, a supporto anche delle accuse offerte dal racconto del confidente IL, circa il ruolo del predetto imputato quale fiancheggiatore e uomo di copertura della latitanza di importanti capi mafia di Bagheria;
3) per AL - Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 1, 23, 132 e 416 bis c.p., avendo erroneamente la Corte territoriale inflitto all'imputato, in ordine al ritenuto reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso,una pena inferiore al limite minimo edittale, in costanza delle contestate aggravanti ed essendo stata esclusa l'invocata concessione delle attenuanti generiche (anni cinque e mesi quattro di reclusione ridotta, con la diminuente per il rito, ad anni tre, mesi sei e gg. 20 di reclusione e non già anni tre e mesi quattro di reclusione come in sentenza);
AP;
1) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p., posto che la sentenza impugnata "appare lacunosa e frammentaria, per non aver vagliato tutti gli elementi decisivi a sua disposizione e per non aver dato risposte esaustive alle obiezioni difensive, incidendo concretamente e gravemente tali omissioni sul giudizio finale", con conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Tale vizio, ad avviso del ricorrente, era dato cogliere in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del IN, prive, tra l'altro, di qualsiasi giustificazione razionale circa l'accusa di essere referente mafioso di "Mezzojuso", in difetto di comprovata conoscenza del ricorrente da parte del cennato propalante. Sul punto il ricorrente passa in rassegna gli aspetti asseritamente coinvolgenti la sua persona in ordine alla partecipazione alla riunione di mafia con il PR in un casolare di campagna, in assenza di qualsiasi riscontro dell'inserimento dell'imputato nell'organigramma di Cosa Nostra, trattandosi di un'assertiva riposante su di una "mera illazione e soltanto sulla parola dell'AR".
Parimenti illogico saldare la vicenda dell'affare attinente l'impresa La Gattuta, datata nel tempo al 1991 con quella asseritamente coinvolgente il ricorrente quanto all'intervento nell'ottobre 1995 per la buona riuscita del summit mafioso indetto dal PR, posto che, a prescindere dalle numeroso ed evidenti imprecisioni nel racconto del IN,in merito alla detta impresa la Gattuta,appare "manifestamente contraddittorio", agli effetti dell'asserito organico inserimento del ricorrente nella nota associazione mafiosa, affermare che "a far data dall'ottobre 1995 sino all'arresto nel novembre 1998 ed oltre, dopo la emersione del nome del ricorrente nell'entourage del PR, la sua condotta di vita e il suo patrimonio sono stati scandagliati dagli inquirenti, senza che sia emerso nulla di significativo, ne' si conoscono sue condotte successive al 1995 per altri contributi concreti forniti alla mafia, come la stessa impugnata sentenza sottolinea in motivazione;
2) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) in relazione agli artt. 191, 62, 63, co. 1^ e 2^, 350 co. 7^ c.p.p. e 416 bis c.p., avendo l'impugnata sentenza posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni dell'AR che, in quanto acquisita in violazione del divieto stabilito dall'art. 63 co. 2^ c.p.p., dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai fini del giudizio nei confronti del ricorrente.
Contrariamente all'assunto dei giudici di Appello, era innanzitutto da contestare l'asserita "spontaneità" delle dichiarazioni del confidente, potendosi definire tale solo la condotta presa in termini di assoluta libertà di iniziativa ed in assenza di qualsiasi sollecitazione a dichiarare o ricordare, sotto forma di domanda o altra richiesta, i fatti oggetto di tali dichiarazioni. Inoltre, secondo il ricorrente, era comprovato che l'AR, sin dall'inizio delle sue dichiarazioni nel 1994, aveva "preliminarmente ed espressamente ammesso di rivestire un ruolo di sicuro rilievo allo interno dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Pertanto, tali "evidenti indizi di responsabilità in ordine al reato, di cui all'art. 416 bis c.p., facevano sorgere l'obbligo di interrompere l'atto e di avvertire il dichiarante delle garanzie prescritte dal legislatore, affinché l'atto potesse poi procedere senza violare la legge processuale" in mancanza essendo le dichiarazioni anzidette del tutto inutilizzabili erga omnes ex art. 63 co. 2^ c.p.p.. Va inoltre sottolineato, secondo il ricorrente, che la inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'AR nei confronti del AP rende ugualmente inutilizzabile la sintesi che ne ha fatto il colonnello Riccio che pure ricade nel divieto di cui all'art. 63 cit., indipendentemente dalle modalità di verbalizzazione, "trattandosi della documentazione di una dichiarazione illegittimamente acquisita".
In sostanza, ad avviso del ricorrente, andavano riaffermati i principi di diritto tracciati da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui era da ritenere che "la preclusione all'utilizzazione dibattimentale, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato alla polizia giudiziaria abbia carattere assoluto e generale". La disposizione, infatti, non opera distinzioni fra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, ne' limita l'utilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità". Inoltre, secondo il ricorrente, "assolutamente inconferente" era l'osservazione dei Giudici di appello secondo cui, nel rito abbreviato, "si è legittimamente giudicati alla stregua del materiale raccolto senza contraddittorio nel corso delle indagini preliminari".
Infatti, secondo l'indirizzo del giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'impiego degli atti probatori assunti contra legem "è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, sicché il divieto di utilizzazione delle prove spiega operatività assoluta e, a norma dell'art. 191 c.p.p., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento".
Tale principio, ribadisce il ricorrente, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte di legittimità, opera in modo assoluto e non solo nel dibattimento, ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le "procedure negoziali di merito", quali sono i riti alternativi, cui si appartiene il giudizio abbreviato, e tanto al fine di garantire "il fondamentale principio di legalità della prova";
3) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione ai co. 4^, 5^ e 6^ dell'art. 416 bis c.p., per difetto di motivazione ed in assenza di elementi di prova ascrivibili alla sussistenza delle cennate aggravanti in relazione al ricorrente;
4) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 416 bis, 62 bis, 69,132 e 133 c.p., per difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e con commisurazione della pena nel minimo edittale, nonostante, in ogni caso, un ruolo di secondo piano nei fatti e l'assenza di comportamenti espressivi di capacità criminale;
AL:
1) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) in relazione all'art. 63 c.p.p., stante la manifesta contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni fatte dall'AR al colonnello Riccio, alla stregua delle considerazioni in fatto e diritto di cui al motivo sub 2) del ricorso dell'imputato AP;
2) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., stante l'assenza di riscontri per l'individuazione del ricorrente nel soggetto indicato come "nipote di NI AN coinvolto nei fatti di causa, in assenza di motivazione in merito, stante anche la "vaghezza" delle confidenze ricevute dal Riccio da parte dell'AR sul conto dell'imputato e sulla sua comprovata, corretta identificazione;
3) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., per omessa considerazione della sussistenza di altre ipotesi criminose maggiormente compatibili con le condotte ipotizzate a carico del ricorrente con riferimento a quelle sub artt. 416 ter e 378 c. 2^ c.p.;
4) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis co. 4^ e 6^ c.p., per assenza di motivazione in merito alla sussistenza delle circostanze aggravanti nel delitto associativo;
5) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. per assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, stante il ruolo, in ogni caso, di modesta entità riconosciuto al ricorrente, peraltro soggetto del tutto incensurato;
con motivi nuovi a firma del difensore Avv. Inzerillo, si è denunciata la violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) in relazione all'art. 414 c.p.p., per improcedibilità dell'azione penale in ordine ai fatti in esame, stante la disposta archiviazione di cui alla decisione del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 31.10.94 ad oggetto fatti sostanzialmente uguali, avuto riguardo al dato che, dopo le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore OI il 23.11.89 ad oggetto fatti per i quali era stata disposta la cennata archiviazione, altre dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente non risultavano essere state successivamente fatte. Quindi, in carenza di motivati elementi che avrebbero dovuto dimostrare l'eterogeneità della condotta in atto contestata, rispetto a quella originariamente oggetto del provvedimento di archiviazione e che avrebbero legittimato la diversità del procedimento ed il conseguente legittimo svolgimento di indagini autonome, non era dato eludere il cennato principio di cui all'art. 414 c.p.p., ritenendo i fatti di causa quale un mero "diverso segmento temporale" in cui andava inquadrata la condotta contestata al ricorrente, rispetto a quella analoga, oggetto del cennato provvedimento di archiviazione.
Con ulteriori motivi nuovi a firma del difensore Avv. V. Vinello, si è dedotto:
violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis e 110 c.p. in relazione all'art. 192 co. 1^ e 3^ c.p., nonché carenza della motivazione in violazione dello art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., posto che gli elementi d'accusa richiamati dalla Corte territoriale, in riferimento alle dichiarazioni dell'AR e del BR, si proponevano in termini di estrema vaghezza ed incertezza anche, quanto al BR, circa la identificazione esatta dell'accusato nella persona del ricorrente, fermo restando la carenza di individualizzazione di condotte concrete, specifiche, consapevoli e volontarie poste asseritamente in essere dal AL ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione mafiosa. Di qui il denunciato vizio di legittimità per omessa valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, se non con richiamo a "scarni e generici" elementi d'accusa, meramente presuntivi della responsabilità del ricorrente. CA NO:
1) violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 27 e 111 della Costituzione e 125 e 546 c.p.p., posto che i giudici di Appello, sostenendo che la posizione dei fratelli AV, imputati nella presente vicenda processuale, non era differenziabile in rapporto al carattere "familiare" delle società Imet e Com'est s.r.l. di cui erano stati ed erano soci, hanno erroneamente considerato i detti imputati tutti accomunati nell'ambito dell'attività aziendale, come una sorta di "entità unica ed indifferenziata".
Ciò posto, secondo il ricorrente, il Giudice di 2^ grado, non distinguendo affatto la posizione di ogni singolo fratello, non ha individuato in alcun modo le ragioni per le quali la condotta dell'imputato avrebbe potuto comprovatamene integrare gli estremi della figura del reato associativo contestato, così violando il principio secondo cui la responsabilità penale è personale, costituzionalmente garantito ed imponente l'obbligo di motivare specificamente il riferimento alle condotte di cui si è reso autore ogni singolo imputato;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 416 bis, 110 e 353 c.p. e 530 c.p.p., posto che una corretta, logica, attenta ricostruzione delle risultanze processuali, segnatamente riferite ad una coordinata lettura delle due lettere attribuite al PR ed alle dichiarazioni dei collaboranti IN, SC, AG, AL, OL e BR, in relazione alla conoscenza diretta o indiretta di costoro della persona del ricorrente ad alla relativa sua condotta attiva o passiva rispetto all'ambiente mafioso dell'imprenditoria locale, avrebbe dovuto condurre necessariamente ad un giudizio conclusivo di assoluta insussistenza degli elementi (materiale e soggettivo) del reato associativo, in carenza di ogni prova che il ricorrente facesse parte dell'organismo in contestazione, emergendo, per contro, un quadro di coartazioni subite, sia in termini di sottoposizione ad atti di estorsione, sia per poter esercitare la propria attività;
3) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione alla possibilità di configurare, in alternativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p., altre fattispecie criminose meno gravi, in carenza di ogni motivazione sul punto, previa motivata e corretta distinzione della posizione di ognuno dei germani CA;
4) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla configurazione delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4^ e 6^ dell'art. 416 bis c.p., specie in merito all'omessa motivazione delle ragioni di corretta attribuibilità al ricorrente dell'aggravante di cui al co. 6^ cit. avente carattere soggettivo e, come tale, necessitante, per la sua sussistenza, di una verifica ad personam dell'ipotesi aggravata, in rapporto alla singola persona imputata;
5) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., per omessa motivazione sulle ragioni della denegata concessione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena;
CA CE:
1) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. per violazione degli artt. 27 co. 1^ e 111 co. 6^ della Costituzione, avendo i giudici di appello, con l'impugnata decisione, patentemente violato il principio costituzionalmente garantito, secondo cui la responsabilità penale è personale, formulando un giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto associativo senza che fosse stata operata alcuna distinzione tra gli imputati germani CA e senza fornire spiegazioni sulle ragioni di una irritale trattazione comune delle diverse posizioni processuali, così incorrendo nel vizio motivazionale di "vuoto assoluto" nella verifica della prova sulla asserita condotta partecipativa all'associazione mafiosa ascrivibile al ricorrente;
2) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., per violazione degli artt. 416 bis e 353 c.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., essendo la sentenza impugnata sprovvista di "un iter logico argomentativi in grado di fondare il giudizio di colpevolezza espresso, limitandosi a riferire genericamente, in ordine ai fratello CA, che costoro avrebbero fatto parte, beneficiandone, del sistema di aggiudicazione degli appalti gestito in Sicilia dalla mafia, stipulando con la stessa un vero e proprio "pactum sceleris", ancorché tacito".
Dopo aver richiamato in fatto l'iter storico-modale degli appalti in gara, attribuibili alla posizione dei CA, il ricorrente deduce testualmente che "le risultanze processuali non risultano idonee a dimostrare che i predetti (CA n.d.r.) abbiano posto in essere specifiche condotte di adesione al vincolo associativo ovvero integranti contributi volontari alla realizzazione dei fini del sodalizio criminoso.
Parimenti violati appaiono i rigorosi criteri di valutazione probatoria fissati dall'art. 192 co. 3^ c.p.p., posto che la Corte ha ritenuto di privilegiare l'unica generica dichiarazione del AG circa l'appartenenza dei CA all'associazione mafiosa, tralasciando di motivare sulla riferita estraneità degli stessi CA al sodalizio, sottolineata, in modo concreto, dal IN e dal NZ;
3) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis co. 4^ e 6^, nonché in relazione all'art. 62 bis c.p., stante l'omessa motivazione in ordina alla sussistenza delle contestate aggravanti per il delitto associativo ed alla denegata concessione delle attenuanti generiche, nonostante lo stato di incensuratezza ed il positivo comportamento processuale dell'imputato.
CA RE VI:
1) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 27 della Costituzione e 125 e 546 c.p.p., posto che la sentenza impugnata ha ritenuto di desumere la responsabilità penale del ricorrente in ordine al delitto associativo dalla posizione societaria riscoperta dal predetto nell'impresa familiare;
il primo macroscopico errore della Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, è stato quello di "inventarsi un dato di fatto inesistente", come quello dell'ingerenza dell'imputato nelle società Imet e Cosmet, nelle quali, per contro, egli non aveva mai ricoperto cariche nel periodo in contestazione. L'omesso esame di personali condotte penalmente rilevanti del ricorrente, con indicazioni di condotte specifiche indipendentemente da quelle di altri soggetti, ancorché suoi germani, valeva a determinare un principio di considerazione unitaria della responsabilità (societas delinquere potest), ancora estraneo al nostro sistema giuridico. In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha raggiunto il giudizio di responsabilità dello imputato, partendo dalla posizione dei suoi germani, con un inammissibile effetto di "trascinamento".
Se invece, precisa il ricorrente, si fosse utilizzato un diverso e corretto iter processuale motivazionale, scindendo le posizioni dei tre fratelli, si sarebbe potuto e dovuto verificare come nessuno dei collaboratori che ebbero a parlare dell'impresa CA (cfr. AG, BR, OL, NZ e AL) non solo non accusarono il ricorrente di alcunché, ma, non conoscendolo, non ne parlarono neppure;
2) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., posto che la sentenza impugnata, nell'unitaria considerazione della posizione dei germani CA ed in ordine alle due missive di AR PR che l'AR ebbe a consegnare al coll. Riccio, non svolge alcun accertamento sulla collocazione spazio-temporale delle missive, ne' interpreta logicamente e correttamente i contenuti di essa, piuttosto dirette a sottoporre l'impresa CA ad estorsione con l'uso dell'eloquente linguaggio di "mettere a posto" detta impresa. Manifestamente illogica, pertanto, una motivazione che inquadra i fatti sotto il paradigma di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione alla posizione dell'impresa CA, anziché ritenere i contenuti delle missive come "espressione dell'attività vessatoria" di "Cosa nostra" nei confronti di detta impresa.
La patente violazione del criterio logico-giuridico prescritto dall'art. 192 co. 3^ c.p.p., si coglie, ad avviso del ricorrente, non solo nell'omessa indicazione della materia oggetto di asserito riscontri, ma nel fatto che tali riscontri non esistono affatto, poiché il detto dei collaboratori monocordemente esclude la conoscenza del ricorrente e nulla riferisce sulla condotta dello stesso difettando in tal modo riferimenti di riscontro specifici ed individualizzanti sul conto dell'imputato;
3) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. per omessa motivazione e violazione di legge in ordine al denegato riconoscimento, in ogni caso, della sussistenza dello stato di necessità in relazione all'asserita partecipazione dell'imputato ai fatti contestati;
4) denuncia dello stesso vizio sub 3) per omessa considerazione della sussistenza di altre ipotesi criminose, segnatamente riferite a quelle sub art. 418 ovvero 378 c.p., stante l'episodicità delle condotte attribuite al ricorrente e fermo restando l'individuazione delle personali responsabilità penali dello stesso;
5) denuncia dello stesso motivo sub 3) per assenza di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti del contestato delitto associativo;
6) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., per assenza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi trascurata la corretta valutazione del fatto anche in rapporto alla personalità dell'imputato ed avendo fatto illegittimo ricorso a mere clausole di stile.
Con motivi nuovi a firma del difensore Avv. E. D'NG, il predetto CA RE VI ha dedotto:
1) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e), 546 co. 1^ lett. e), 125 co. 3^ c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., avendo la Corte territoriale, pur a fronte di una sentenza assolutoria con formula piena da parte dei giudici di 1^ grado, omesso di procedere ad un motivato, attento e logico riesame del materiale probatorio, peraltro già valutato in favor rei dal Tribunale, facendo talora ricorso ad una motivazione per relationem, incompatibile con quella seguita dai giudici di 1^ grado e soprattutto, anche in dispregio di principi tracciati dall'art. 14 co. 5^ del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 2 co. 2^ del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, operando una motivazione cumulativa ed indistinta tra i germani CA in carenza di argomentazioni comprovatamene accusatorie individualizzanti.
Peraltro, la Corte territoriale aveva omesso di fare motivato riferimento al "contributo causale" asseritamente prestato dal ricorrente all'associazione mafiosa ed alla sua idoneità, in ogni caso, se non al potenziamento, almeno al consolidamento o mantenimento in vita della struttura delinquenziale associativa contestata, con esplicito richiamo, sul punto, al ruolo preciso svolto dal ricorrente ed all'efficienza e rilevanza causale di tale ruolo;
2) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e), 546 co. 1^ lett. e), 125 co. 3^ c.p.p., in relazione all'art. 43 co. 1^ e 416 bis c.p., stante l'omessa imprescindibile indagine, da parte della Corte
di Appello, della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, caratterizzato, nel reato associativo de quo, dalla consapevolezza e volontà di associarsi con uno scopo di contribuire alla realizzazione del programma dell'associazione;
3) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e), 546 co. 1^ lett. e), 125 co. 3^ c.p.p., in relazione agli artt. 379, 648 ter c.p., 12 quinquies L.
7.8.92 n. 356, non avendo la Corte decidente verificato se l'asserita condotta del ricorrente non avesse piuttosto integrato altre ipotesi criminose meno gravi di quella contestata;
4) violazione della stessa normativa sub 3) in relazione agli artt. 59 co. 2^, 63 co. 4^ c.p. e 416 bis co. 4^ e 6^ c.p., stante la motivazione meramente apparente operata nell'impugnata sentenza in merito alle contestate aggravanti, senza un motivato collegamento diretto ed individualizzante con la persona del ricorrente, con il conseguente erroneo determinismo della dosimetria della pena;
5) medesima violazione sub 3) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. per immotivata delegazione delle attenuanti generiche, con ricorso a mere formule di stile e trascurando di opportunamente valutare l'incensuratezza del ricorrente ed il suo comportamento processuale oltre che il suo ruolo, in ogni caso, del tutto marginale nell'intera vicenda, il che avrebbe dovuto aver rilievo anche agli effetti della dosimetria della pena, da contenere nei minimi edittali;
6) medesima violazione sub 3) in relazione agli artt. 133, 203, 228 e 417 c.p. ed all'art. 31 co. 2^ L. 10.10.1986 n. 663, per omessa motivazione in ordine alla disposta misura della libertà vigilata, in carenza di accertamento della sussistenza della qualifica soggettiva della pericolosità sociale.
Tanto premesso, rileva questa Corte:
Quanto al AP, i motivi sub 1) e 2) del ricorso (cfr. infra foll. 8-9-10) sono fondati.
Ed invero, secondo la Corte territoriale palermitana, il AP era da ritenersi "organicamente" inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" per avere, in data 31.10.95, incontrato soggetti appartenenti alla "ristretta" cerchia del PR, quali AR, AC e RO, accompagnandoli sul luogo della riunione di quello stesso giorno con il detto PR.
Tale elemento accusatorio, ritenuto in sentenza di apprezzabile e rilevante spessore, era dato evincere dalle dichiarazioni "spontanee" dell'AR al Riccio e dall'appostamento in loco operato dalla p.g.. A tali elementi era dato aggiungere, secondo i giudici di appello, l'accusa del collaboratore IN NG che definisce il ricorrente "capo mafia di Mezzojuso", indicandolo come soggetto incontratosi nel 1991 (cfr. interrogatorio del 10.6.98) con ID IA per dirimere un contrasto di vedute in ambienti mafiosi in merito all'impresa edile "La Gattuta" di Mezzojuso.
Ad avviso della Corte territoriale, tale episodio del 1991 si "salda" con quello del 31.10.95, denotando "continuità di milizia" nell'associazione mafiosa contestata, dietro il "paravento" di un impiego di medico veterinario alla Regione Sicilia (cfr. foll. 2/9 sentenza impugnata.
Ciò posto, osserva preliminarmente questa Corte che, come esattamente e puntualmente rilevato dalla difesa del ricorrente con il motivo sub 2), le dichiarazioni dell'AR al Riccio e quelle riassuntive di costui sulle prime, sono assolutamente inutilizzabili per patente violazione dell'art. 63 c.p.p., utilmente invocabile anche in sede di giudizio abbreviato.
In particolare, a smentita della ritenuta utilizzabilità del cennato elemento accusatorio, giova ribadire il più recente indirizzo di questo giudice di legittimità che, anche a Sezioni Unite, facendo seguito ad orientamenti talora contrastanti, ha in merito fissato i seguenti principi di diritto a cui questa Corte intende, nella specie, conformarsi.
Innanzitutto dal tenore letterale stesso e dalla "ratio" della norma del cpv. dell'art. 63 c.p.p., come del suo necessario coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. 62 e 350 c.p.p., si deve ritenere che la preclusione dell'utilizzazione, diretta o indiretta, delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva dall'indiziato o indiziabile alla polizia giudiziaria abbia carattere "assoluto e generale".
Infatti, la cennata disposizione normativa non opera affatto distinzioni tra dichiarazioni "sollecitate" e dichiarazioni "spontanee", ne' limita l'inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato in reato connesso e neppure alle sole dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato e dichiarazioni di chi, trovandosi sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualità (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, 9.10.1998, n. 10621, Ben Mouldi). Ne deriva da tanto che, in tema di dichiarazioni indizianti, l'art. 63 co. 2^ del nuovo c.p.p. - fortemente innovativo rispetto all'art. 304 co. 4^ del codice abrogato - prevede in via espressa ed in equivoca che le dichiarazioni rese da chi, sin dall'inizio, doveva essere sentito in qualità di imputato o di indiziato (come l'AR) sono assolutamente inutilizzabili anche nei confronti dei terzi. Sul punto va sottolineato che il regime di inutilizzabilità di cui all'art. 63 co. 1^ si riferisce alla ipotesi "fisiologica" nella quale vengono, comunque, rispettate le norme di garanzia, mentre nel co. 2^ di tale norma il legislatore ha inteso introdurre una sorta di "deterrente" contro ipotesi "patologiche" in cui deliberatamente è possibile ignorare i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso, con il conseguente pericolo, devastante per la garanzia della valutazione della prova, di dichiarazioni accusatorie compiacenti o "negoziate" a carico di terzi (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, 5.8.2003, n. 33084, La Vista ed altro). Così inquadrata la materia oggetto del presente esame delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie dello AR al col. Riccio, va contestualmente smentita la ritenuta esclusione della cennata inutilizzabilità nel caso di giudizio abbreviato, asseritamente ponendosi tale rito al di fuori del canone del dibattimento (cui sembrerebbe far limitato richiamo la cennata normativa). In proposito giova richiamare e ribadire il principio di diritto tracciato da questo giudice di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Pen. S.U. 30.6.2000, n. 16, Tammaro), secondo cui l'inutilizzabilità c.d. "patologica" (intesa come atti probatori assunti, come nel caso di specie, contra legem) opera "in modo assoluto" non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e quelle, come nella specie, negoziali di merito, quale deve intendersi il giudizio abbreviato, il tutto in aderenza anche logica, oltre che giuridica, al potere-dovere del giudice di essere, anche in tale giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio.
Illuminante, quanto alle ragioni di tale principio di diritto, il richiamo operato in detta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità.
Va sottolineato, infatti, che nel fenomeno della inutilizzabilità rientrano tanto le prove oggettivamente vietate, quanto quelle comunque formate o acquisite in violazione - e con modalità intuibilmente lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, come tali, contrariamente a quanto sembrerebbe essere stato sostanzialmente ritenuto in sentenza, irrinunciabili proprio per il loro carattere di assolutezza, a prescindere da un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento speciale, quale è il giudizio abbreviato. Il cennato divieto di utilizzabilità, per le ragioni in re ipsa denunciate innanzi, rende la sua inosservanza insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 191 c.p.p.. Tale soluzione ermeneutica, come sopra prospettata dalle Sezioni Unite di questa Corte, appare "coerente, sotto il profilo letterale e logico-sistematico, con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia disapplicazione potrebbe svuotare di contenuti, nell'ambito dei riti alternativi di matrice negoziale, quale il giudizio abbreviato, il fondamentale principio di legalità della prova, questa ultima intesa come risultato conoscitivo che il giudice, dopo aver selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone, con determinante efficacia dimostrativa del ragionamento giudiziale, a fondamento della decisione, sia essa la pronuncia conclusiva del dibattimento o quella che (come nella specie n.d.r.) definisce il procedimento speciale".
Detto principio, del resto, si salda con la posizione pressocché unanime proposta dalla dottrina e con la stessa autorevole indicazione della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 155/96). Una volta esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'AR al col. Riccio e, per evidente consequenzialità logico-giuridica, la sintesi che di tali dichiarazioni ha fatto detto Ufficiale dei C.C., trattandosi, comunque, di documentazione, attraverso verbalizzazione, di dichiarazioni illegittimamente acquisite, come esattamente rileva la difesa del ricorrente, resta, agli effetti del giudizio di colpevolezza espresso in sentenza, l'asserito riscontro a dette accuse emergenti attraverso le risultanze dell'appostamento di p.g. sul luogo dell'incontro.
Sul punto, tuttavia, non sfugge ad una lettura logica e puntuale della vicenda che in sentenza non è dato cogliere i motivi alla luce dei quali tali risultanze di p.g. valgano a confermare che il AP abbia effettivamente partecipato alla riunione con il PR in data 31.10.95, posto che il detto appostamento vale solo a confermare l'incontro tra il ricorrente con gli altri soggetti indicati (AC, RO e lo stesso AR) nonché il luogo di tale incontro, ma non anche, almeno allo stato, a rappresentare in sentenza elemento utile di riscontri all'accusa di fattiva ed effettiva partecipazione del ricorrente al cennato summit mafioso, non risultando che l'appostamento si sia sviluppato anche oltre la primigenia constatazione dell'incontro, seguendo i soggetti fino al luogo di tale summit, con il controllo effettivo dei partecipanti ad esso, a prescindere dall'oggetto di tale incontro e dalla individualizzazione dei rispettivi ruoli, ivi compreso quello del ricorrente.
S'impone, pertanto, una attenta e motivata verifica di tale elemento accusatorio, soprattutto agli effetti di cogliere, dall'asserita effettiva partecipazione a tale noto incontro, un dato di significativo spessore probatorio, anche in punto di logica, a supporto del ritenuto "organico" inserimento dell'imputato ricorrente nell'associazione "Cosa Nostra", onde legittimarne la ritenuta colpevolezza in ordine al reato associativo contestato. Parimenti fondato è il motivo sub 1), posto che, soprattutto in punto di logica, non sembra conciliabile con un discorso argomentativi motivazionale coerente ed immune da fratture recettizie anche di dati oggettivi e temporalmente ben definiti, il far ricorso alle dichiarazioni del collaboratore IN.
Una lettura di tali dichiarazioni, in ossequio ai canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., non consente, attraverso la motivazione della sentenza impugnata ed a prescindere dalle pur non irrilevanti contraddittorietà del narrato (cfr. le dichiarazioni del maggio e quelle del giugno 1998, specie sui luoghi dell'incontro), di cogliere i termini almeno essenziali dell'intervento del ricorrente per la questione attinente l'impresa La Gattuta, rilevanti ai fini dell'accusa del reato associativo. Nè, peraltro, sembra immune da censura di manifesta illogicità, il fare appello ad una asserita "continuità di milizia" nell'associazione mafiosa contestata, "saldando" l'episodio del 1991, raccontato dal IN, con quello del 31.10.95, residuatile dopo la dichiarata inutilizzabilità dell'assunto dell'AR. In particolare non è dato convincentemente cogliere l'asserita fondata sussistenza di "comprovati" elementi di continuità di milizia mafiosa tra i due fatti innanzi detti, stante un non contestato e, almeno, allo stato, non contestabile "vuoto temporale" tra detti episodi, senza che la Corte territoriale abbia motivatamente indicato la sussistenza di altri, comprovati e riscontrabili episodi a ragionevole dimostrazione di tale asserita continuità di milizia.
Sul punto, peraltro, non sfugge che la stessa sentenza sottolinea che "nulla di impegnativo è emerso, ne' si conoscono contributi concreti dopo il 1995 forniti alla mafia" (fol. 8) sul conto del AP, soggetto, in ogni caso, del tutto incensurato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, vagliate nel loro contesto logico-giuridico, s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza in ordine alla condanna del ricorrente per il delitto associativo, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale palermitana perché proceda, conformandosi ai principi di diritto innanzi tracciati, ad una rivisitazione del materiale probatorio (utilizzabile) agli effetti di un serenante e convincente giudizio di merito sulla posizione, anche in punto di elemento soggettivo, del AP in rapporto al delitto contestatogli.
Per ovvie ragioni, i motivi sub 3) e 4) del ricorso in esame restano assorbiti, allo stato, dalla decisione innanzi cennata. Passando all'esame del ricorso del AL, la conferma della condanna del predetto per il delitto associativo nella ritenuta ipotesi di concorso esterno (cfr. foll. 12/16) operata dalla Corte territoriale, non può andare immune dalle stesse censure innanzi dedotte quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'AR al col. Riccio, apparendo fondate le argomentazioni del motivo sub 1) del ricorso principale.
Parimenti fondate le argomentazioni, sullo stesso tema, offerte dai motivi nuovi a firma dell'avv. Vinello coinvolgente le dichiarazioni dell'AR, mentre, quanto a quelle del BR, difetta una verifica logica e motivata circa il ruolo effettivo dell'imputato nello asserito appoggio da lui assicurato per "garantire la sicurezza e segretezza degli incontri del IA e del PR, entrambi latitanti, con i loro interlocutori".
Merita opportuno vaglio il motivo nuovo dedotto dal difensore Avv. Inzerillo (cfr. infra foll. 11/12) quanto alla denunciata violazione dell'art. 414 c.p.p., per improcedibilità dei fatti in esame, stante la disposta archiviazione del GIP Tribunale Palermo in data 31.10.94 ad oggetto fatti asseritamente eguali.
Se è vero che la Corte territoriale ha inteso superare l'eccezione in parola, definendo i fatti di causa quale mero "diverso segmento temporale" in cui andava inquadrata la condotta del ricorrente rispetto a quella già oggetto del provvedimento di archiviazione anzi cennato, non sembra sufficientemente ne' esaminato ne' motivato, se non con il ricorso ad una piuttosto semplicistica e massimale conclusione, l'aspetto attinente le ragioni per le quali i fatti di causa valgano a rappresentare un "fatto diverso" rispetto a quelli di cui all'archiviazione, pacifica essendo l'identità del soggetto implicato.
Sul punto occorre una motivata verifica, posto che, come ribadito da questo giudice di legittimità, la sopravvenienza di nuova notizia di reato concernente lo stesso fatto e la stessa persona per i quali sia già stata disposta l'archiviazione non può consentire l'instaurazione di un nuovo procedimento penale, come tale svincolato dalla necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., quale imprescindibile condizione di procedibilità (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. 1^, 18.6.1996, n. 2948, Canfora;
idem
6.6.96 n. 4042, Morici;
Cass. Pen. Sez. 6^, 28.02.97, n. 239, Cappello). Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone una motivata rivisitazione della posizione del AL, avuto riguardo ai vizi di legittimità innanzi denunciati e ritenuti fondati, fermi restando i principi di diritto interessanti la materia e innanzi sottolineati ed a cui il giudice di rinvio vorrà confermarsi, previo annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
I motivi sub 2), 3) 4) e 5) del ricorso principale sono, intuibilmente, assorbiti, almeno allo stato, dalla decisione di annullamento come sopra enunciata.
Passando all'esame dei ricorsi dei fratelli CA, va preliminarmente rilevata la monocordità della doglianza di violazione dell'art. 125 co. 3^ e 546 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in merito al delitto associativo, secondo i termini argomentativi rispettivamente svolti dal ricorrente CA NO con il motivo sub 1) (cfr. infra fol. 13), da CA CE con il motivo sub 1) e, in parte (per l'imputazione del reato associativo) sub 2) (cfr. infra fol. 15) e da CA RE VI con i motivi sub 1) e 2) del ricorso principale (cfr. infra foll. 16/17) e sub 1) e 2) dei motivi nuovi a firma dell'Avv. D'NG (cfr. infra a fol. 19). Ciò posto e avuto riguardo al testo della decisione impugnata a supporto del giudizio di condanna, in riforma di quello assolutorio di 1^ grado, quanto alla imputazione di partecipazione al delitto associativo (cfr. foll. 21/27), gli anzidetti motivi di gravame appaiono sostanzialmente fondati.
Va innanzitutto ribadito il principio, peraltro costituzionalmente tutelano, della natura persona della responsabilità penale che impone al giudice di rappresentare, in termini di sufficiente univocità e logicità, gli elementi supportanti il proprio giudizio in termini non di generalizzazione dell'accusa in relazione ad altrettanta generalizzazione di imputati attinti da questa, ma procedendo alla necessaria individualizzazione della posizione di ciascun imputato rispetto alla rispettiva imputazione, senza trascurare di effettuare, soggetto per soggetto e imputazione per imputazione, una necessaria, opportuna, motivata verifica particolarmente attinente detti aspetti, evitando in tal modo di incorrere nel palese vizio di mancanza o illogicità della motivazione, ove la risposta motivazionale al giudizio emesso in sentenza poggi su di un "assembramento" generalizzato delle posizioni degli imputati, in nome di una asserita forma di "collante", derivato dall'unicità dell'imputazione. Trattasi di un rilevante errore di impostazione anche metodologica della motivazione di una sentenza che, così operando, rischia di cadere nell'inaccettabile trappola di un giudizio "cumulativo e generalizzato", seguendo il noto detto di fare "di un'erba un fascio", il che è palesemente inammissibile a garanzia del diritto del soggetto in rapporto alla verifica del carattere personale della responsabilità penale.
Orbene, l'impugnata sentenza, se da un canto sembra aver bene impostato il carattere dell'intera vicenda nel suo generale complesso, non altrettanto sembra abbia operato quanto alle condotte dei rispettivi imputati fratelli CA, così determinando lacune logiche e giuridiche in punto di motivazione circa i caratteri delle rispettive condotte (anche e soprattutto in punto di oggettività e soggettività di esse rilevanti per la sussistenza del delitto associativo), lacune che non consentono, come esattamente sostenuto dai rispettivi ricorrenti nei motivi di doglianza innanzi cennati, una comprovata, serenante e convincente dimostrazione per ciascuno si badi dei ricorrenti di comportamenti apprezzabilmente rilevanti, efficaci e consapevoli che valgano a supportare un altrettanto comprovato e sufficiente inserimento di costoro, singolarmente considerati, nel consesso mafioso associativo. Tra l'altro, il far ricorso alla questione di asserito godimento del c.d. "accordo provincia" (o metodo IN) di distribuzione degli appalti in Sicilia non consente, almeno allo stato della motivazione offerta dalla Corte territoriale, se non in via meramente e gratuitamente presuntiva, di cogliere comprovate, convincenti e riscontrate condivisioni reali e quindi apprezzabilmente concrete delle finalità della mafia da parte di ciascuno dei ricorrenti.
Il che coinvolge intuibilmente anche l'aspetto attinente il dolo, come esattamente deduce la difesa del CA RE VI, peraltro non attinto dalle imputazioni sub art. 353 c.p. e non risultante investito di cariche, ancorché formali, in seno alle società ME e SM nel periodo in contestazione, ultroneo essendo il richiamo a periodi precedenti, fuori dalla imputazione. Sempre in merito alla denunciata generalizzazione delle posizioni dei ricorrenti, l'impugnata sentenza non offre puntuale ed individualizzante spiegazione:
a) di quale ruolo consapevolmente attivo e apprezzabilmente efficiente abbiano avuto i ricorrenti in rapporto alla sussistenza e consistenza dell'associazione mafiosa e come, quando e perché si siano effettivamente avvalsi della forza di intimidazione e del vincolo di omertà che tipicizza detta forma criminalmente associativa;
b) di quali siano ed in che epoca vadano collocati gli eventuali episodi dai quali poter ragionevolmente desumere i detti elementi caratterizzanti il reato associativo contestato, il che è intuibilmente e logicamente necessario per una corretta lettura ed inquadramento dell'intera vicenda in esame interessante i fratelli CA.
Peraltro, non sfugge che, pur a fronte di obiettive circostanze di fatto (cfr. fol. 25 sentenza impugnata) circa gli attentati subiti dall'impresa dei ricorrenti CA CE e NO e le denuncie fatte dai fratelli CA alle competenti Autorità per la tutela del loro lavoro, la Corte abbia ritenuto di offrire una risposta motivazionale francamente contraria alle massime di comune esperienza, specie nel noto clima di lacerante pericolosità anche vendicativa che tipicizza l'associazione mafiosa in parola. Si tratta, dunque, di rivedere singolarmente e motivatamente la posizione dei predetti ricorrenti in relazione all'imputazione del reato associativo loro contestato, avuto riguardo ai rilievi come innanzi svolti di cui il giudice di rinvio, a cui gli atti vanno trasmessi, previo annullamento dell'impugnata sentenza, vorrà offrire motivata, logica e soprattutto comprovata risposta, non trascurando di puntualizzare il perché detti imputati, non asseritamente conosciuti negli ambienti mafiosi come partecipi quand'anche indirettamente alla vita ed allo stesso tessuto connettivo della mafia, siano da considerarsi utilmente inseriti in detto tessuto, con la consapevole volontà di esserlo per ciascuno di essi.
Quanto all'imputazione di concorso in turbata libertà degli incanti nei confronti di CA NO e CA CE, potendosi escludere la sussistenza della prova evidente di condizioni di non punibilità nel merito di cui al cpv. dell'art. 129 c.p.p., avuto riguardo, tra l'altro, ai rilievi di massima emergenti nell'impugnata sentenza a carico dei predetti imputati (cfr. fol. 27), detto reato, tenuto conto del titolo di esso e della data di consumazione, va dichiarato estinto per prescrizione, essendo utilmente decorso il relativo tempo necessario ex art. 157 c.p., di guisa che l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio nei confronti dei predetti imputati per tale causa estintiva in ordine al detto reato. Nulla a statuire, allo stato, in merito alla pena, essendo al riguardo prodromica la decisione del giudice di rinvio in ordine all'imputazione sub art. 416 bis c.p.. È appena il caso di puntualizzare che, in uno all'evidente infondatezza dei motivi sub 2) del ricorso del CA NO e sub 2) di quello del CA CE, relativamente all'imputazione sub art. 110, 353 c.p., i motivi sub 3), 4) e 5) del ricorso del primo e sub 3) del secondo;
in uno a quelli sub 3), 4), 5) e 6) del ricorso principale e dei motivi nuovi, proposti nell'interesse di CA RE VI, restano, almeno allo stato, assorbiti dalla decisione di annullamento con rinvio in ordine al delitto associativo nei termini di cui innanzi è cenno. Quanto ai ricorsi del PG, ritiene questa Corte che quello nei confronti del DI SA sia infondato e, pertanto, vada rigettato, stante la sufficiente e convincente motivazione operata in sentenza a supporto della decisione assolutoria in carenza di condizioni oggettive e soggettive legittimanti la fondatezza dell'accusa del IN, il cui contributo è correttamente qualificato inattendibile e ferma restando la inutilizzabilità delle richiamate dichiarazioni dell'AR.
Il ricorso del PG nei confronti del FE si articola in censure essenzialmente in punto di mero fatto e, come tali, inammissibili in questa sede di legittimità, avuto, in ogni caso, riguardo all'esaustiva, corretta e logica decisione assolutoria dal delitto associativo che i giudici della Corte territoriale palermitana hanno adottato con motivazione immune da ragionevoli censure di vizi di legittimità (cfr. foll. 9/12 sentenza impugnata).
Il ricorso del PG, nei confronti del FE, va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Quanto al ricorso del PG nei confronti del AL, il gravame resta, intuibilmente ed allo stato, assorbito dall'accoglimento del ricorso dell'imputato nei termini di cui innanzi (cfr. infra fol. 27-28-29).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA NO e CA CE in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen. perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AP GI, CA NO, CA CE, CA RE VI e AL RE, assorbito il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di quest'ultimo, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di DI SA GI e dichiara inammissibile il ricorso dello stesso PG nei confronti di FE RE.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005