Sentenza 15 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di cassazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto subdelegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l'ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l'indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l'adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la responsabilità di quest'ultimo deriva dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (Fattispecie in cui un operaio era stato investito da un carrello elevatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/1997, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIULIANO Angelo Presidente del 15/12/1997
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " RA LU " N. 3407
3. " TO FE " REGISTRO GENERALE
4. " NO AN " N. 18769/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GN DO nato a [...] il 17 febbraio avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 23 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Ranieri che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Foldari Giorgio - Cesena -
Svolgimento del processo
GN AL, in qualità di direttore di stabilimento della ditta P.O.A. soc.coop. r.l., ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 23 gennaio 1997 in sede di rinvio, con la quale veniva condannato per il delitto di lesioni personali colpose aggravate, procurate a Riva Rita, perché veniva investita da un carrello elevatore mentre era intenta con altra lavoratrice alla guida del predetto mezzo alle operazioni di pulitura di cassette da frutta, deducendo quali motivi la carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità, poiché il giudice aveva fatto mal governo delle risultanze processuali ed aveva ritenuto contrariamente al vero l'effettuazione del lavoro da parte di un carrello in un percorso angusto, e della violazione della legge penale sostanziale per quanto attiene alla riferibilità dell'evento dannoso a colpa del ricorrente, nonostante vi fosse un capo reparto preposto alla sorveglianza di detta operazione, e l'illogicità della motivazione al riguardo, poiché la responsabilità del capo reparto è stata esclusa per mancanza di disponibilità economica, mentre la subdelega esistente concerneva operazioni per le quali occorreva soltanto una modesta vigilanza. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre, preliminarmente, ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. VI ud. 5 novembre 1992 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919, Vinciguerra rv. 192758 confortata da affermazioni in tal senso contenute in sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez. un. 26 febbraio 1991 n. 5, Bruno ed altri rv. 186999 e Cass. sez. un. 25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo rv. 199391 cui adde ex plurimis Cass. sez. un. ud. 13 dicembre 1995 dep. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr. contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez. III 27 settembre 1994 n. 3661, Falso rv. 200268).
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez. II 13 luglio 1993, Sgrò rv. 195253).
Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art. 192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla carenza ed all'illogicità manifesta e pure con i lavori preparatori, dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale, nonché con il dato testuale, poiché attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", si tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado.
Pertanto il primo motivo, fondato su una differente lettura delle risultanze processuali e su una frammentata considerazione dell'iter argomentativo non appare ammissibile, giacché la Corte felsinea fornisce ampia e logica motivazione circa l'inattendibilità della versione propinata dalla teste Virzi in dibattimento e ricostruisce il fatto in maniera ineccepibile, imputando l'accadimento al percorso ristretto ed obbligato entro il quale dovevano operare il carrello elevatore e l'infortunata, incaricata, insieme ad altra lavoratrice, di pulire le cassette della frutta con un getto di acqua erogato da un compressore in condizioni atmosferiche (pioggia) e di visibilità (luce artificiale) non ottimali e con un abbigliamento protettivo alquanto ingombrante e tale da impedire movimenti rapidi (divise impermeabili) e da consentire una completa visuale (occhiali e cuffie.).
La seconda censura, concernente la responsabilità del capo reparto, subdelegato dal direttore dello stabilimento, in relazione alla natura delle operazioni svolte dalle tre lavoratrici (due addette alla pulitura e l'altra alla guida del carrello elevatore), deve essere apprezzata con riguardo ai principi fissati nella decisione di questa Corte ai quali doveva attenersi il giudice di rinvio in tema di delega nella fattispecie in esame.
Ed invero nella predetta pronuncia si richiedeva di dar conto "dei suoi poteri come destinatario delle norme antinfortunistiche, della possibilità ed autonomia da parte dell'imputato di mutare la situazione in cui il lavoro veniva concretamente svolto ed eventualmente di organizzarlo diversamente... disponendo dei necessari mezzi finanziari certamente occorrenti per poterne ristrutturare le fasi e i tempi e mutarne i luoghi e le modalità" e, tenuto "conto di tutti i dati concreti (in particolare: struttura ed organizzazione complessiva dello stabilimento), di accertare "se, a prescindere da deleghe formali... , altri soggetti subordinati potessero ritenersi obbligati al rispetto dei precetti antinfortunistici concretamente violati".
Orbene la Corte bolognese afferma, in maniera sintetica ma sufficiente, la responsabilità del ricorrente per la posizione di institore "con i poteri attribuiti, gli dal regolamento aziendale in atti", cui rinvia, e "per l'ampiezza della preposizione institoria", deducendo da tali fatti incontrovertibili l'essere destinatario dei precetti antinfortunistici da attuare in piena autonomia e con disponibilità finanziaria ed organizzativa.
Una volta fornita una simile risposta, ne discende quale logica conseguenza l'esclusione di quella del capo reparto per "l'indisponibilità dei necessari mezzi economici... per l'attuazione delle tutele antinfortunistiche", pur in presenza di "un potere organizzatorio limitato" senza necessità di dover considerare se si è in presenza di un'operazione routinaria e, comunque, di un lavoro ripetitivo e frequente per il cui svolgimento erano stati forniti alcuni presidi antinfortunistici (impermeabili, cuffie, occhiali e scarpette), giacché le ragioni per le quali sono necessari mezzi economici e non solo l'esercizio di poteri organizzatori sono state svolte da questa Corte in sede di individuazione dei criteri cui il giudizio di rinvio deve adeguarsi.
Ed invero, per eliminare la verosimile discrasia esistente nella pronuncia di legittimità tra possibilità di subdelegare ad altri il rispetto dei precetti antinfortunistici concretamente violati e la necessità di autonomia economico-finanziaria, occorre necessariamente supporre che anche il subordinato del direttore di stabilimento dovesse godere di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, poiché tale situazione costituisce il presupposto imprescindibile per indagare su un'eventuale concorrente e/o esclusiva responsabilità del capo reparto, in quanto non può ritenersi che detta autonomia, richiesta per il direttore dello stabilimento, non debba sussistere pure per il preposto. Pertanto, esclusa tale disponibilità con accertamento in merito non censurabile in Cassazione, ne consegue l'eliminazione di qualsiasi altra discussione su un'eventuale responsabilità del sub delegato. Perciò non era necessario verificare in maniera approfondita alcuni obblighi del dirigente, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, quali quelli di impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro, che, spesso, postula la redazione di disciplinari scritti, di vigilare affinché i predetti vengano eseguiti dal capo reparto o da altro sub delegato e siano portati a conoscenza delle lavoratrici addette, di fornire tutti i mezzi e gli strumenti prevenzionali per effettuare il lavoro, di assumere tutte le opportune iniziative qualora venga a conoscenza dell'esecuzione di attività con aspetti di gravità o di difficoltà particolare, di attenersi ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica per risolvere le varie problematiche e di organizzare le fasi lavorative in modo da ridurre l'esposizione a pericolo dei lavoratori addetti.
Non era neppure opportuno disquisire sui compiti del capo reparto, cui spetta soltanto lo svolgimento di attività di sorveglianza e di controllo di un gruppo di lavoratori riguardo agli sviluppi esecutivi dell'opera cioè all'esecuzione del programma di lavoro, elaborato daì dirigenti o dal datore di lavoro, utilizzando i mezzi, le attrezzature ed i presidi di sicurezza esistenti.
Infatti, nella fattispecie in esame, il preliminare presupposto dell'esistenza di un'autonomia economico-finanziaria anche nel subdelegato, imposto nella pronuncia di questa Corte, rendeva inutili simili accertamenti.
I limiti segnati al giudice di rinvio, nella fattispecie, quindi, se, da un lato, hanno comportato la necessità di reperire in altre norme (gli artt. 2087 c.c. e 4 d.P.R. n. 547 del 1955) il fondamento dell'obbligo prevenzionale e della responsabilità del ricorrente ed hanno imposto una dettagliata ricostruzione dell'accaduto, dall'altro, invece, hanno consentito una semplificazione in tema di poteri e limiti della subdelega.
Peraltro non si tratta di una "semplificazione" semplicistica, ma è, invece, conforme a costante giurisprudenza di questa Corte che postula quali destinatari primari degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. l'imprenditore ed il direttore di stabilimento (Cass. sez. IV 2
dicembre 1980 n. 12758, Lorenzini rv. 146916), cui incombe, comunque, un compito di vigilanza, nonostante abbia delegato le funzioni in parte ad un capo reparto (Cass. sez. IV 23 luglio 1981 n. 7404,Sestieri rv. 149916 cui adde Cass. sez. IV 15 settembre 1983 n. 9234, Diandra rv. 179163 e Cass. sez. un. 21 aprile 1989 n. 6168, Iori rv. 181121 e Cass. sez. IV 30 maggio 1991 n. 5835, P.M. in proc. Invernicci ed altro rv. 187280),al quale spetta soltanto l'onere di controllare in maniera assidua che siano osservati i precetti dai dirigenti puntualmente impartiti (Cass. sez. IV ud. 21 giugno 1988 dep. 6 febbraio 1989 n. 1628, Foraboschi rv. 180385).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998