Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/1997, n. 1769
CASS
Sentenza 15 dicembre 1997

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In tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di cassazione, ai fini dell'accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto subdelegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l'ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l'indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l'adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la responsabilità di quest'ultimo deriva dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547. (Fattispecie in cui un operaio era stato investito da un carrello elevatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/1997, n. 1769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1769
    Data del deposito : 15 dicembre 1997

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