Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, l'interrogatorio svolto in sede di udienza di convalida del fermo secondo le prescrizioni contenute negli articoli 60 e 61 cod. proc. pen., costituisce atto idoneo a supplire all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 cod. proc. pen. (che disciplina i casi e i modi di giudizio immediato) e, quindi, atto equipollente a quest'ultimo, in virtù del fatto che coinvolge aspetti della prova sul reato in contestazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 61 c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41443 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1041
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023506/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AN, N. IL 12/01/1983;
avverso SENTENZA del 22/03/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. IA Paolo Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/03/2005 (dep. il 04/04/2005) la Corte di Assise di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza 10/6/2004 pronunciata dal GUP del Tribunale di Lanusei nei confronti di FR EG, riconosciuto responsabile dell'omicidio di FE SC e dei reati di detenzione e porto illegali di una arma da fuoco, ha ridotto la pena irrogata all'imputato in relazione al reato di omicidio ad anni dodici di reclusione e quella inflitta per i reati in materia di armi, fra loro uniti dal vincolo della continuazione, ad un anno di reclusione ed euro 120,00 di multa. La Corte di Assise di Appello, riepilogate le vicende processuali e sintetizzate le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e le doglianze difensive, ha proceduto alla ricostruzione dei fatti ed al vaglio critico sia della sentenza impugnata che delle censure mosse con l'atto di appello, concludendo per la infondatezza di queste ultime e per la sostanziale condivisibilità delle argomentazioni e statuizioni del primo Giudice. Secondo la ricostruzione dei fatti operata in sentenza FE SC, giunto intorno alle ore 19,30 a bordo di una moto Honda guidata da ES ON presso il distributore Q8 di Tortoli, dove prestava lavoro FR EG, si era appartato con costui - che avrebbe pronunciato la frase "vieni che te la do, che ce l'ho dietro quel cespuglio" - dietro alcuni cespugli siti nei pressi dell'area del distributore vicino ai binari ferroviari, mentre il ON era rimasto a bordo della moto, con la quale però, subito dopo, si era anch'egli diretto verso il luogo ove aveva visto allontanarsi gli altri due ragazzi;
in quel frangente il ON aveva sentito tre spari e, quando si era avvicinato ancor più al luogo, aveva notato il EG ed il SC uscire da dietro i cespugli l'uno dietro l'altro ma, mentre il primo era fuggito verso l'area del distributore, il SC, fatti pochi metri, si era accasciato al suolo;
accortosi delle ferite riportate al torace dall'amico, il ON aveva quindi chiamato Polizia e Carabinieri e, unitamente a persona qualificatasi come medico, aveva prestato i primi soccorsi al SC. Il titolare del distributore, ER SC, presente sul luogo, aveva anch'egli sentito gli spari e subito dopo aveva visto EG e SC uscire da dietro i cespugli, SC portarsi le mani sulla pancia e EG correre nella sua direzione e dirigersi verso il bar sito nell'area del distributore dopo avere pronunciato, molto agitato, la frase "io vado via, vado via". TO IA, presente sul posto insieme a GI RA così come dagli stessi riferito allorché erano stati sentiti qualche tempo dopo i fatti, aveva notato il EG dirigersi di corsa dalla ferrovia al piazzale e poi entrare nell'Hotel India Cafè, dove aveva parlato al telefono cellulare per alcuni istanti;
il RA, uditi gli spari e voltatosi vero la ferrovia, aveva visto due sagome, una delle quali, indossante una maglietta nera, accasciarsi al suolo e l'altra, riconosciuta per il EG, dirigersi verso l'area del distributore, sollevare la camicia ed infilarsi sotto i pantaloni una pistola nera di grosse dimensioni, ed infine allontanarsi verso l'hotel India Cafè. Sulla base dell'esame autoptico era stato possibile attribuire la morte del SC alle gravi lesioni provocate dall'azione di due proiettili che lo avevano raggiunto in regione toracica anteriore sinistra e destra con direzione dall'avanti all'indietro e dall'alto verso il basso, mentre un terzo proiettile lo aveva attinto al braccio destro, proiettili tutti esplosi da una distanza di tiro compresa fra i 50 ed i 150 centimetri. Le indagini espletate non avevano consentito di accertare con esattezza i rapporti esistenti tra il EG ed il SC;
si era solo appurato che in passato SC aveva colpito con uno schiaffo LO EG, fratello dell'imputato, e che quest'ultimo aveva avuto uno scontro, trasceso a vie di fatto, con il SC. L'imputato, avvalsosi all'udienza di convalida del fermo (avvenuto dopo due giorni dal fatto, allorché spontaneamente si era presentato ai Carabinieri di Lanusei) della facoltà di non rispondere, aveva in seguito, nel corso dell'udienza 23/04/2004 dinanzi al GUP, fornito la propria versione dei fatti, riferendo: di una condotta estorsiva ai suoi danni posta in essere da FE SC conseguente ad un danno che quest'ultimo asseriva essere stato riportato dalla propria moto a seguito di una inadeguata miscelazione dell'olio; di minacce continue da parte del SC di rivelare al datore di lavoro le "creste" effettuate sugli introiti del distributore al fine di reperire il denaro preteso a titolo di risarcimento;
di una pretesa ulteriore di denaro effettuata il giorno dei fatti;
dell'intimazione a seguirlo dietro i cespugli rivoltagli dal SC. Il EG aveva proseguito il suo resoconto dei fatti affermando: che, giunto dietro i cespugli, si era trovato di fronte uno sconosciuto che gli aveva puntato contro una pistola mentre il SC lo aveva preso per le braccia;
che si era divincolato e che, mentre cadeva alla destra dell'individuo che impugnava la pistola, aveva sentito "un botto tutto in una volta"; che lo sconosciuto gli aveva nuovamente puntato contro la pistola intimandogli di stare zitto, perché in caso contrario avrebbe ammazzato lui e la sua famiglia.
Nel corso del giudizio di primo grado a mezzo di una missiva anonima inviata in carcere al EG e di altra missiva successivamente invita al Procuratore della Repubblica dal padre dell'imputato si era segnalata la possibile manipolazione di testimoni d'accusa da parte degli investigatori, riferendo di rapporti di parentela e di conoscenza fra l'ispettore LA, che aveva raccolto le deposizioni del IA e del RA, con la famiglia SC.
La Corte di secondo grado ha preliminarmente vagliato e ritenuto infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 453 C.P.P. della richiesta di giudizio immediato, da un lato ribadendo la validità dell'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida del fermo sulla quale si era già espressa questa Corte di legittimità e, dall'altro lato, affermando la idoneità di tale interrogatorio ad integrare quello previsto dall'art. 453 C.P.P. atteso che nel caso di specie erano da subito emersi elementi tali, ritualmente contestati all'indagato, da rendere impossibile un immediato proscioglimento dell'imputato in sede di udienza preliminare;
peraltro, ha rilevato la Corte che, anche in caso di mancanza dei requisiti per una corretta emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, non poteva essere invocata la nullità "derivata" del giudizio abbreviato instaurato a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 458 C.P.P.. Ancora preliminarmente la Corte ha escluso la utilità e decisività di indagini peritali (richiesta già rigettata dal GIP e dal GUP) argomentando in ordine alla improduttività ed irrilevanza di siffatti accertamenti, in ordine al buon governo del materiale probatorio effettuato dal primo Giudice, in ordine alla significatività degli elementi conoscitivi già acquisiti in punto di volontarietà della condotta omicida dello sparatore. Quanto al merito del giudizio la Corte ha ritenuto che a carico del EG fosse stato acquisito un materiale probatorio composito e variegato, formato dal combinarsi di elementi indiziari di diversa natura e provenienza forniti dei requisiti della precisione e della gravità e tanto significativi - per quantità e qualità - da dimostrare con certezza la responsabilità dell'imputato, poco rilevando le lacune in punto di rapporti tra imputato e vittima e di movente. Inoltre, secondo la Corte territoriale, nulla consentiva di nutrire dubbi sulla attendibilità dei testi escussi o di ritenere plausibile l'ipotesi di una congiura orchestrata contro il EG per accusarlo falsamente, e così assicurare l'impunità al vero assassino;
andava infine recisamente affermata la assoluta inattendibilità della versione resa dall'imputato, con tutta evidenza costruita a tavolino, previo adattamento a quanto già emerso, nel tentativo di darne una spiegazione alternativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con impugnazione del 06/06/2005 articolata su quattro motivi, illustrati ed integrati con memoria ex art. 611 C.P.P., incentrata sulla disattesa esigenza di rinnovare la prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato per non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei quattro motivi che lo compongono.
Con il primo motivo viene denunziata la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza e viene altresì lamentato vizio di motivazione in relazione alla già eccepita nullità del decreto che,ha disposto il giudizio immediato ed alla nullità derivata del giudizio abbreviato. In proposito il ricorrente ha sottolineato che l'unico interrogatorio del EG era stato espletato al solo fine di verificare la sussistenza degli elementi legittimanti l'applicazione del fermo di polizia e che, per tale ragione e perché in quel momento certamente non erano ancora acquisite le prove evidenti richieste per l'instaurazione del giudizio immediato, non sarebbe stata possibile alcuna equiparazione tra tale esame e l'interrogatorio previsto dall'art. 453, comma 1, C.P.P. Inoltre nessuna considerazione era stata riservata nella sentenza impugnata alla sottolineata illegittimità dell'avvenuto fermo di polizia quando oramai la direzione delle indagini era stata assunta dal P.M. Il motivo è privo di fondamento, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione delle norme delle quali si lamenta la violazione e fornendo logica ed adeguata motivazione al proposito. È invero da rammentare il fermo indirizzo di questa Corte per il quale in tema di giudizio immediato, quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 C.P.P., tale atto è idoneo - in ragione del fatto che coinvolge aspetti della prova sul reato in contestazione - a supplire all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 C.P.P., di esso costituendo idoneo equipollente (cfr Cass. sentenze nn. 3868/2000 - 319/1998 - 9748/1994 - 9999/1993). Ed è del pari da rammentare -al fine di escludere alcun carattere di irragionevolezza della affermata equipollenza- che si è pur precisato che l'evidenza della prova in tema di giudizio immediato non va certo intesa nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti - sì da impedire l'acquisizione di ulteriori prove - posto che l'unico presupposto di ammissibilità del giudizio immediato è l'inutilità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre a pronunzia di non luogo a procedere (cfr. Cass. sentenze nn. 15833/2001 - 1245/1998). Ebbene, facendo piena applicazione di tali principi la Corte di Assise di Appello di Cagliari ha affermato -con attenta e logica argomentazione (pagg. 22 e 23)- che già al momento dell'interrogatorio in sede di convalida del fermo, oltre che di quello del 23/07/2003, emergevano, e vennero contestati, gli elementi (di prova oggettiva e testimoniale) fondamentali per la formulazione del giudizio di colpevolezza, elementi tali da rendere impensabile alcuna ipotesi di proscioglimento e sui quali il EG venne chiamato a confrontarsi, proponendo la sua versione dei fatti e sollecitando in prosieguo approfondimenti ulteriori. Da quanto esposto consegue che le censure in diritto esposte nel motivo sono contraddette dal fermo indirizzo di questa Corte e che quelle in fatto del pari articolate nel motivo sono inconsistenti. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei testi di accusa, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che, con riguardo alla ritenuta piena attendibilità del ON, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate dalla sentenza impugnata. Con il terzo motivo si è prospettato il medesimo vizio, sotto il profilo del travisamento dei fatti e la violazione del diritto alla prova, in relazione alla negata necessità di procedere ad accertamento balistico, tanto più considerati i plurimi errori nei quali era incorsa la Corte circa caratteristiche e potenzialità di armi e munizioni, circa il tipo di arma di cui si era ipotizzata l'utilizzazione e circa l'asserita impossibilità di pervenire a qualche risultato attraverso gli accertamenti richiesti. In sostanza il ricorrente si duole del fatto che un approccio atecnico ed approssimativo a temi propri della balistica forense abbia indotto la Corte a disattendere la richiesta di accertamento tecnico (dal difensore avanzata in primo grado e reiterata nei motivi di appello) e pertanto a negare credibilità - senza base scientifica - alla versione difensiva proposta dall'imputato. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti. La Corte di merito, nelle attente pagine riservate alla questione (pagg. 24-29), reputa motivatamente impraticabile ed al contempo inutile la insistita consulenza balistica, sotto tal ultimo profilo dispiegando - con logico argomentare - gli elementi fattuali di per sè soli sufficienti a comprovare il comportamento e la volontà omicida dell'imputato. E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate solo polemiche contestazioni di "veridicità", in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una revisione di merito delle valutazioni stesse. Se la Corte cagliaritana afferma che i sopralluoghi effettuati nell'immediato non consentirono di reperire neanche uno dei tre bossoli dei proiettili esplosi e se da tanto deduce che l'omicida ebbe ad usare un revolver (l'unica arma che poteva ritenere i bossoli), con la quale esplose tre colpi con intenzionalità (necessitata dal meccanismo di sparo ed incompatibile con alcuna ipotesi di accidentalità), affermare in sede di impugnazione di legittimità che le ricerche dei bossoli probabilmente non furono accurate o che le rivoltelle a ritenzione di bossoli sono desuete o che esistono pistole automatiche che sparano "a ripetizione", vuoi dire tentare, consapevolmente, di introdurre, sotto la rubrica dei vizi logici di cui all'art. 606, lett. e), C.P.P., la sollecitazione alla rivalutazione dei fatti. Ed a tal tentativo non può il Collegio che rispondere dichiarandone la evidente irricevibilità.
Non diversa sorte merita il quarto motivo con il quale il ricorrente ha infine lamentato la mancata assunzione della prova costituita dalla testimonianza di RI ME, prova ritenuta decisiva considerati la mancata documentazione da parte dell'ispettore LA del contatto intercorso (e non riferito all'Autorità Giudiziaria) con la fonte confidenziale che aveva indicato quali presenti ai fatti i testi IA e RA ed il chiarimento che in proposito avrebbe potuto dare il teste pretermesso. Sul punto la Corte di Cagliari ha dedicato - alle pagine 36 e 37 - attente considerazioni con riguardo al comportamento dell'ispettore LA della P.d.S. ritenuto proceduralmente legittimo, ineccepibile sul piano etico e comprensibile sul piano della difficoltà all'emergere di testimoni in conseguenza dell'ambiente di riferimento: e, contestata radicalmente, come fantasiosa, l'ipotesi della "congiura", la Corte stessa ha concluso per la totale superfluità della invocata escussione del teste RI ME. Ebbene, tali valutazioni sono fatte segno a vibrate quanto inconferenti espressioni di dissenso di merito, fondate sulla insistita insinuazione di sospetti di "parzialità" dell'indagine condotta dall'ispettore e su rilievi - inesatti quanto non conducenti - di irregolarità formali del suo agire, senza farsi carico di contrastare come illogica la limpida conclusione attinta dalla sentenza, quella per la quale, essendo preciso e completo il quadro probatorio emergente dalle deposizioni ON-SC-RA-IA, la fantasiosa ed evanescente ipotesi del complotto non meritava di essere verificata con l'escussione del teste ME.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente FR EG al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2005