Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I04 2 3 9 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20276/99 9905 • Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: LV AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso 10 studio RINALDI, che la rappresenta edell'avvocato VINCENZO difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4816 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1292/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/11/98 R.G. N. 183/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 20276/99 ud. 7 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al RE del lavoro di OL EL Palmira esponeva di aver presentato domanda all'I.N.P.S. per il conseguimento dell'indennità economica di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa per il periodo dal 2.2.1993 al 2.1.1994, lamentando che ingiustificatamente l'istituto aveva proceduto alla erogazione delleprevidenziale non provvidenze richieste, anche dopo la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale. Chiedeva pertanto la condanna dell'INPS al pagamento della somma nella misura quantificata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. si costituiva deducendo 1'improcedibilità della domanda, la decadenza ai sensi dell'art. 47 d. P.R. 639/70, e comunque la prescrizione del diritto;
nel merito, negava che ricorressero i requisiti per il conseguimento del trattamento assistenziale. Con sentenza del 10.2.1997 il RE accoglieva la domanda, riconoscendo in favore della ricorrente il diritto all'indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, condannando l'Istituto alla corresponsione della stessa. Avverso la sentenza interponeva appello l'I.N.P.S., chiedendo la riforma della decisione pretorile ed il rigetto della domanda di primo grado. 3 L'appellata si costituiva, ribadendo le ragioni esposte nella precedente fase del giudizio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 21 ottobre 5 novembre 1998 il tribunale di OL accoglieva l'appello, rigettando la domanda. ricorso per Avverso questa decisione la EL ha proposto cassazione con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione degli artt. 4, 5 e 15 della legge n.1204 del 1971, in relazione agli artt. 3 e 4 d.lgt. n. 212 del 1946 e della legge n.83 del 1970, nonché dell'art. 5, comma 6, d.
1. n.463 del 1984, conv. in 1. n. 688 del 1984. Deduce altresì il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Contesta in particolare l'affermazione del tribunale secondo cui risulterebbero provati i fatti costitutivi della domanda non ossia la ricorrenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricola comprovata dall'iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi tenuti dallo SCAU.
2. Il ricorso non è fondato. Deve rilevarsi che il contrasto di giurisprudenza insorto in materia è stato risolto dalle SS.UU. (Cass., sez. un., 26 ottobre 4 2000, n. 1133), che hanno affermato, con riferimento ai subordinati a tempo determinato nel lavoratori settore dell'agricoltura, che il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una unacomplessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.leg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi ○ il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche al pari dei suddetti verbali ispettivi eperché quest'ultima, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla fino a querela di falso soltantoP.A., ha efficacia di prova 5 della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi 0, addirittura, dall'interessato), ma deve alla decisione della controversia mediante lapervenire comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Quindi l'iscrizione non è determinante, potendo il giudice apprezzare ogni altro elemento probatorio;
ed è quanto ha fatto il tribunale valutando i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese rese agli ispettori dell'Istituto. In particolare il tribunale ha considerato che le dichiarazioni rese dalla EL agli ispettori dell'Inps e riportate nei verbali prodotti dall'istituto erano generiche e lacunose, non ricordando la ricorrente nè i periodi di prestazione dell'attività agricola, nè la ubicazione dei nè ricordando di altri lavoratorifondi, occupati presso il datore di lavoro. Tale valutazione è tipicamente di merito e come tale non è censurabile con ricorso per cassazione, essendo sufficientemente motivata ed immune da contraddizioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono 6 essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito 0 I 1 A D S . per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa , T S O R A L T A L , manifestamente infondata e temeraria. O A B S E I P D S I A 3 N T
PER QUESTI MOTIVI
3 S G 5 O O P A M D I rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. A dicembre D O R E T Così deciso in Roma, il 7 feb 2001 T S ident I N E G S E s e Il consigliere estensore E P Pr l more Merenris_ I (Giovanni Amoroso)giovanni A (Ettore Mercurio) Stlle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, 2.5. MAR. 2002 IL CANCELLIERE R P на 7