Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso da quello contestato, ha annullato quella emessa in primo grado, atteso che il principio secondo cui tutte le sentenze, quando non altrimenti impugnabili, sono ricorribili per cassazione non consente di distinguere tra sentenze di merito e sentenze meramente processuali.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 30 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2008, n. 13916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13916 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 17/01/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 62
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 40643/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI n. a CA il 27.4.1965 e AT RO n. a Regalbuto il 14.12.1968;
avverso la sentenza in data 10 marzo 2005 pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza in data 1 dicembre 2000, aveva assolto con la formula perché il fatto non sussiste MA GI e CA RO dal reato di lesioni colpose aggravate anche dalla violazione di normativa antinfortunistica in danno del lavoratore NA IN, il quale, addetto alla macchina che macina le cd. materozze (i resti del prodotto finito), mentre spingeva i materiali di risulta nella macchine tritarifiuti, si feriva gravemente ad una mano, subendo l'amputazione di quattro dita. Il giudicante a fondamento della pronuncia di assoluzione poneva la condotta gravemente colposa del lavoratore, che a seguito di intasamento della macchina tritarifiuti, invece di usare il tubo destinato a risolvere quel genere di problema, infilava l'intero braccio all'interno della macchina, rimanendo impigliato con l'anello nei materiali di scarto, così impattando con le lame del rotore. A seguito dei ricorsi del PG presso la Corte di appello di Caltanissetta e della parte civile, la Corte di appello, pronunciava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia. I giudici di appello pervenivano a tale conclusione sul rilievo che erano stati trascurati dal PM e dal giudice di primo grado, il quale aveva omesso di ricorrere alla procedura ex art. 521 c.p.p., comma 2, i plurimi profili di colpa ascrivibili agli imputati (la possibilità di raggiungere con le mani gli organi lavoratori, non adeguatamente segregati, come previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 41, la mancanza dei cartelli di pericolo previsti dal D.P.R. n. 547, artt. 48 e 49; la omessa sorveglianza da parte del datore di lavoro dell'utilizzo da parte del dipendente di adeguati mezzi di protezione e di abbigliamento idoneo all'attività lavorativa ex artt. 377 e 378, medesimo D.P.R.).
Del tutto insufficiente era stato, pertanto, il rinvio al solo D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, contenuto nel capo di imputazione.
Tale omissione, ad avviso dei giudici di appello, era insanabile nel corso del giudizio di secondo grado, non potendo portarsi la cognizione del giudice di appello sui profili di fatto e sull'eventuale responsabilità dei prevenuti, senza che sugli stessi si fosse svolto alcun contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.
Ricorrono per cassazione il Romani ed il CA articolando due motivi.
Con il primo, dopo aver premesso la sussistenza dell'interesse alla impugnazione ai fini del "mantenimento" della sentenza di primo grado, sostengono che la pronuncia di assoluzione era stata fondata sulla esclusione di ogni profilo di colpa, generica e specifica, essendo stata riconosciuta l'abnormità del comportamento imprudente del lavoratore e, per l'effetto, escluso l'addebito di responsabilità a carico dei prevenuti.
Il fatto contestato, non sarebbe, infatti, diverso da quello accertato in giudizio, ne' sotto il profilo fattuale, ne' sotto quello giuridico, trattandosi di valutazioni giuridiche dei possibili profili di colpa presenti nella condotta contestata. La Corte di merito avrebbe, pertanto, dovuto rivalutare il fatto per i diversi profili di colpa rinvenibili nel fatto, peraltro oggetto di indagine dibattimentale.
Con il secondo motivo sostengono che la Corte di appello, avrebbe dovuto concentrare la sua attenzione sul profilo di interruzione del nesso di causalità in dipendenza della condotta anomala dell'infortunato e, riconosciuta l'assoluta insufficienza di tutte le misure di prevenzione ipotizzate proprio a causa della condotta del lavoratore, confermare la sentenza di assoluzione. Il reato si è prescritto in data 29.10.2005.
Il ricorso è peraltro fondato.
In via preliminare deve essere risolto il problema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza con la quale il giudice di appello, ritenendo il fatto diverso da quello contestato ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica.
Va ricordato, in proposito, che la questione era stata già affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza in data 6 dicembre 1991, pronunciata nel procedimento a carico di AG e altro.
In quella sede è stato condivisibilmente ritenuto - con affermazione di principio tuttora valida - che tale decisione è soggetta a ricorso per cassazione in virtù della regola generale fissata dall'art. 111 Cost. e dall'art. 190 c.p.p., comma 1, ora, art. 568 c.p.p., comma 2, secondo cui tutte le sentenze sono sempre soggette a ricorso per cassazione quando non siano altrimenti impugnabili, senza possibilità di distinguere tra sentenze di merito, di condanna e di proscioglimento, o sentenze meramente processuali. Tale sentenza, d'altra parte, non viola infatti il divieto di reformatio in peius, perché il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa (rilevazione omessa dal primo giudice) ed esula perciò dai suoi poteri di cognizione, e pronuncia conseguentemente una sentenza squisitamente processuale che non decide il merito.
Affermata la ricorribilità per cassazione di tale sentenza e venendo al caso di specie, va rilevato che, nel presente procedimento il giudice di appello ha però esercitato il potere di annullamento al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 604 c.p.p.. Infatti, è da ritenere che il giudice di appello possa esercitare il potere di annullamento del provvedimento impugnato, tipico della giurisdizione di legittimità, nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p. ed al di fuori di queste ipotesi tassative, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, l'integrazione e persino l'integrale redazione della motivazione (v., per utili riferimenti, Sezione 5^, 20 novembre 2007, Pezzuoli). Venendo ad applicare il suddetto principio al caso di specie, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, per tutte, Sezione 4^, 10 maggio 2006, Bicego e altro), il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza.
Ciò che nella specie deve ritenersi, essendo stato contestato agli imputati, oltre ad un profilo di colpa specifica fondato sulla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, la colpa generica, riferita alla violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art.4, per essere venuti meno gli imputati agli obblighi di sicurezza previsti dal citato decreto, ivi compresi il dovere generico di formazione ed informazione del lavoratore e le forme di controllo del dipendente idonee a prevenire i rischi della lavorazione. I profili di colpa individuati dal giudice di appello, il cui accertamento era stato invece omesso da quello di primo grado, non rappresentano, all'evidenza, quel novum incompatibile con il tenore dell'accusa e tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa, soltanto in presenza del quale il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sancito nell'art. 521 c.p.p., può dirsi violato, con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p.. Anzi, non è inutile in proposito ricordare che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di contestazione,
del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. Ciò perché, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione: ciò dovendosi ritenere in quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (ex pluribus, Sezione 4^, 4 luglio 2006, Civelli). Poiché il giudice di appello è venuto meno al dovere di qualificare i fatti risultanti dagli atti, in conformità a quanto emergeva dal decreto di citazione a giudizio, ovviando alle lacune della sentenza di primo grado (che aveva assolto gli imputati sostenendo che l'infortunio si era verificato non per violazione della normativa antinfortunistica, ma a causa del comportamento abnorme del lavoratore), si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008