Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/1995, n. 273
CASS
Sentenza 26 settembre 1995

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Quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti" mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.

Il termine di novanta giorni che il pubblico ministero non può superare per richiedere, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il giudizio immediato, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato. Perciò il PM può legittimamente avanzare la richiesta anche oltre il novantesimo giorno dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati, a patto che abbia terminato entro tale termine le indagini, che la prova risulti evidente e che l'indagato sia stato posto in grado di conoscere la contestazione e di difendersi attraverso l'interrogatorio o un suo valido avviso di fissazione.

Commentari2

  • 1Al vaglio delle Sezioni unite la natura dei termini per la richiesta
    Andrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con un'ordinanza tutt'altro che scontata, la Cassazione ha fornito un'interpretazione innovativa dei presupposti temporali che regolano la richiesta di giudizio immediato. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva presentato istanza di accesso al rito speciale, abbondantemente oltre i termini previsti dal codice, basandola - fra l'altro - su atti investigativi (consulenze medico-legali e intercettazioni) depositati soltanto il giorno precedente. La difesa dell'imputato eccepiva l'illegittimità di siffatto modus agendi: secondo la giurisprudenza, infatti, i limiti temporali, fissati per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, sarebbero perentori almeno in …

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  • 2Truffa contrattuale: sussiste se l'atto fraudolento si manifesti solo nell'esecuzione contrattuale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/1995, n. 273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 273
Data del deposito : 26 settembre 1995

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