Sentenza 28 luglio 1998
Massime • 1
In forza dell' art. 597, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è cosi corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una "reformatio in peius" certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/1998, n. 9250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9250 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Giuseppe Consoli Presidente del 28/7/1998
dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
" Gianfranco Tatozzi " N. 1413
" Carlo Grillo " REGISTRO GENERALE
" . Aniello Nappi " N. 417/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI HE, n. a Irgoli il 24 novembre 1943
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari depositata il 27 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dott. Giuseppe FEBBRARO che ha chiesto il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv. Soddu Giannetto;
Avv. Sonnio Giovanni;
Avv. Satta Francesco Luigi
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice del rinvio conseguente alla precedente cassazione di analoga decisione della Corte d'appello di Sassari, escluse l'aggravante della premeditazione contestata a HE RI in ordine al delitto di tentato omicidio;
ma, ribadito il giudizio di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante della recidiva, confermò la pena di dieci anni e sei mesi di reclusione irrogata all'imputato anche per ì reati di detenzione e porto di armi da sparo e di una cartuccia, unificati nella continuazione con il delitto di tentato omicidio.
Ricorre per cassazione RI e deduce violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p., lamentando che l'esclusione dell'aggravante della premeditazione erroneamente contestatagli non abbia comportato la riduzione di pena imposta dalla norma invocata.
Il ricorso è fondato.
L'art. 597 comma 4 c.p.p., invero, stabilisce che, in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Ed è indiscusso, in dottrina come in giurisprudenza, che la norma è destinata a rendere effettivo nel giudizio d'appello il divieto della reformatio in pejus, che con il codice abrogato veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.
Il riferimento alla ratio della disposizione deve guidare la soluzione del problema interpretativo che si pone allorché, pur essendo stata riconosciuta un'attenuante prima negata ovvero esclusa un'aggravante prima ritenuta sussistente, permanga tuttavia l'esigenza di un giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, il giudice dell'appello che concede "ex novo" altra attenuante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espressa dal giudice di primo grado in senso favorevole all'imputato, unico appellante, e dichiarare prevalenti le attenuanti in quanto arricchite del nuovo fattore comparativo" (Cass., sez. IV, 20 febbraio 1997, Zahirovic, m. 207571). E questa giurisprudenza è certamente applicabile anche al caso in cui sia l'esclusione di un'aggravante, anziché il riconoscimento di un'attenuante, a determinare l'applicazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p. Ma quel che preme qui rilevare è che l'automatica trasformazione del giudizio di equivalenza in un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, cresciute di numero o private di taluni contrappesi, si giustifica appunto con l'esigenza di evitare una reformatio in pejus del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in pejus certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante il riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante o l'esclusione di un'aggravante.
Sicché va chiarito che l'art. 597 comma 4 c.p.p. non far venir meno l'esigenza di un nuovo giudizio di comparazione, ma si limita a vincolarne l'esito in alcuni casi. Infatti non sempre l'applicazione della norma impone un'automatica revisione del giudizio di comparazione in senso favorevole all'imputato.
Un precedente giudizio di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti, ad esempio, può essere ribadito dal giudice d'appello senza alcuna implicita reformatio in pejus, se viene ritenuto tuttora maggiore il peso delle aggravanti nonostante il riconoscimento di una circostanza attenuante ulteriore, perché il giudizio di prevalenza formulato dal giudice di primo grado non si esprime in indicazioni analitiche circa il "peso" di ciascuna delle circostanze considerate prevalenti.
Un'illegittima reformatio in pejus vi fu certamente, invece, nel caso in esame, perché il giudizio di equivalenza tra le circostanze formulato dal giudice di primo grado venne ribadito in appello nonostante l'esclusione di una delle aggravanti che lo avevano giustificato.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto (e questa delimitazione dell'ambito delle questioni devolute al giudice di rinvio determina il formarsi del giudicato su ogni altra questione non più esaminabile).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1998