Sentenza 1 febbraio 2021
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi i provvedimenti che provengono da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, ma finiscono comunque con l'interferire con quelli che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere.
In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura decisoria, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2021, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
e IDREN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., in persona degli amministratori p.t. Fa- IA LL e GI IV, rappresentata e difesa dagli Avv. GI Gal- lone ed Angelo NO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ul- Civile Sent. Sez. U Num. 2155 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 01/02/2021 timo in Roma, via Emilia, n. 88;
- ricorrente -
contro I.E.S. - INIZIATIVE ENERGETICHE SOSTENIBILI S.R.L., in persona del lega- le rappresentante p.t. Eleonora Bonzio, rappresentata e difesa dagli Avv. IO LL, MO VI e AB OR, con domicilio eletto pres- so lo studio di quest'ultimo in Roma, via L. Spallanzani, n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rap- presentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio eletto in Roma, via M. Colonna, n. 27, presso l'Avvocatura regionale;
- controricorrente -
e COMUNE DI TARQUINIA, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA, ENERGIE NUOVE S.R.L., MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, MINI- STERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AGENZIA DEL DEMANIO, UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE DEL LAZIO, AUTORITA' DEI BACINI REGIO- NALI DEL LAZIO, A.R.D.I.S. - AREA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUO- LO, AREA REGIONALE PER LE RISORSE IDRICHE, S.I.I., A.R.P.A. LAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO, COMUNE DI TUSCANIA, ENEL DI- STRIBUZIONE S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 202/18, depositata il 14 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Roberto Venettoni, AB OR, MO Emanuela NN VI, TA SC per delega dell'Avv. Rosa Maria Privitera, An- gelo NO e AN TI per delega dell'Avv. GI Gallone;
2 udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Marcello MATERA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ri- corso successivo, con l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA 1. L'I.E.S. - Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.l., operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, presentò nell'anno 2012 tre domande di concessione di piccola derivazione di acqua dal fiume Marta, lo- calizzate nel Comune di NI, nelle località Ponte del diavolo e Cartiera, nonché in località Guado della Spina;
mentre quest'ultima non ebbe alcun esito, per le prime due la concessione fu rilasciata (giugno 2014), e la socie- tà presentò le relative istanze di autorizzazione alla costruzione degli im- pianti elettrici (ottobre 2014), chiedendo inoltre l'attivazione dei procedi- menti di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (dicembre 2014). Nel frattempo, con convenzione del 30 ottobre 2013, l'Unione regionale delle Bonifiche del Lazio, per conto di tutti i Consorzi di bonifica associati, aveva assegnato alla Energie Nuove S.r.l. l'incarico di verificare tutte le pos- sibilità di sfruttamento idroelettrico delle reti consortili, di progettazione preliminare degli impianti individuati e di loro costruzione e gestione (con- venzione quadro del 30 ottobre 2013). Nel 2014 il consiglio di amministra- zione del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca aveva accordato an- ch'esso all'EN il diritto di costruire e gestire due centraline idroelettriche all'interno del proprio impianto irriguo di Guado della Spina. Con determinazione della Regione Lazio n. G00201 del 19 gennaio 2015, fu poi rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca una variazione alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo, tesa ad estendere il prelievo dalle acque del fiume Marta dai tradizionali sei mesi estivi all'intero arco dell'anno. Con determinazione n. G06682 del 29 maggio 2015, il Consorzio fu autorizzato a realizzare il raddoppio di un esistente se- dimentatore e il potenziamento della condotta di restituzione in alveo. Con determinazioni nn. G04880 e G04881 del 2015, vennero ammesse in istrut- toria le due domande di concessione di piccola derivazione ad uso idroelet- 3 trico presentate dall'EN, che vennero accolte con provvedimenti in data 10 dicembre 2015. Le due domande di autorizzazione alla costruzione degl'impianti presen- tate dalla IES furono invece respinte con provvedimenti del 20 ottobre 2015, a seguito dei quali fu disposta la decadenza dalle concessioni rilascia- te alla medesima società. 2. L'IES propose quindi una nutrita serie di ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l'annullamento dei seguenti atti: la) la determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 23 aprile 2015, che aveva disposto l'ammissione in istruttoria dei progetti dell'EN, lb) l'esclusione da VIA dei progetti dell'EN, 1c) le concessioni rilasciate all'EN, 1d) l'affidamento all'en della realizzazione dei lavori autorizzati al Con- sorzio, le) la delibera n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l'EN per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente, nonché di realizzazione di una condotta, lf) le autorizzazioni nn. 49 e 50 del 2016, relative alla realizzazione del- le due centraline dell'EN, 2a) la determinazione n. G00201 del 19 gennaio 2015, di estensione temporale della concessione ad uso irriguo rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, 2b) i provvedimenti che avevano autorizzato l'EN all'esecuzione delle opere (sedimentatore e seconda condotta di restituzione), 2c) l'annuncio con il quale la Regione aveva informato della circostanza che l'EN avrebbe realizzato gratuitamente i lavori autorizzati in favore del Consorzio, 2d) la delibera n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l'EN per la redazione della progetta- zione esecutiva e l'esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente e la realizzazione di una nuova condotta di restitu- zione, 4 3) il primo parere negativo idraulico reso dall'A.R.D.I.S. - Agenzia Re- gionale per la Difesa del Suolo in relazione all'impianto di Ponte del diavolo, 4a) la delibera del Comune di NI di apposizione del vincolo di in- disponibilità sulle aree destinate a ospitare l'impianto di Cartiera, 4b) il secondo parere negativo idraulico di ARDIS relativo a tale impian- to, 5) il secondo parere idraulico di ARDIS relativo all'impianto di Ponte del diavolo, 6) le determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo di diniego dell'autorizzazione unica per i progetti di Cartiera e di Ponte del diavolo, 7) le determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo nn. 794 e 795 del 2016, che avevano disposto la decadenza delle concessioni di IES relati- ve agli impianti di Cartiera e Ponte del diavolo. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente propose articolate censure di legittimità, affermando che, in quanto aventi un punto di presa collocato a monte dei propri impianti di Ponte del diavolo e Cartiera ed in corrispon- denza del punto di prelievo previsto per l'impianto di Guado della Spina, ed un punto di restituzione in alveo delle acque situato a valle di tutti i predetti impianti, le concessioni rilasciate all'EN determinavano una situazione di esercizio inconciliabile in rapporto alla risorsa idrica disponibile, che avrebbe imposto la messa in concorrenza o in comparazione delle domande, ai sensi degli artt. 7 e 45 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e comunque il paga- mento di un indennizzo in favore degli utenti sacrificati. 2.1. Si costituirono la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, l'Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, il Comune di NI, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, la EN, il Ministero dei beni culturali, il Mini- stero dello sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'in- terno, chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'EN ed il Comune di NI proposero inoltre ricorso incidentale, chiedendo a loro volta l'annullamento delle concessioni rilasciate all'IES con determinazione dirigenziale n. 1714 del 9 giugno 2014 in località Ponte del diavolo, e con determinazione dirigenziale n. 1716 del 9 Giugno 2014 in lo- calità Cartiera, nonché l'accertamento dell'inefficacia delle stesse per inter- 5 venuta decadenza. 2.2. Con sentenza del 14 dicembre 2018, il TSAP, riuniti i giudizi, ha ac- colto i ricorsi della IES. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato la tardività dei ricorsi incidentali, osservando che l'interesse a ricorrere non poteva considerarsi sorto in conseguenza del ricorso principale, il quale ave- va ad oggetto provvedimenti che non s'innestavano in un procedimento concorsuale, ma rivestivano carattere autonomo rispetto a quelli impugnati in via incidentale, con la conseguenza che le relative impugnazioni avrebbe- ro dovuto essere proposte nei termini. Ha ritenuto comunque che tali ricorsi fossero infondati, escludendo che l'accoglimento delle domande di conces- sione proposte dall'IES trovasse ostacolo nell'art. 3 della legge regionale del Lazio 4 aprile 2014, n. 5: ha richiamato in proposito l'indirizzo interpretativo prevalente, confermato anche dall'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 9, secondo cui l'art. 3 cit., nell'impedire il rilascio di concessioni nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 12 agosto 2014, in mancanza della formazione del Piano idrico, non ne escludeva il rilascio in via provvisoria, ove la domanda fosse stata presentata in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge e fossero state già espletate le procedure di pubblica- zione ed acquisizione dei pareri. Ha escluso inoltre che in località Cartiera esistesse una precedente concessione, ancora vigente ai sensi dell'art. 8, comma diciannovesimo, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, nella cui titolarità il Comune di NI era subentrato, in quanto la relativa do- manda di rinnovo era stata respinta con determinazione provinciale n. 08/539/G del 10 giugno 2012. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che alle domande dell'IES non fosse stata allegata la documentazione attestante la disponibilità dell'area di sedime per la realizzazione delle opere progettate, osservando che gl'impianti idroelettrici costituiscono opere di pubblica utilità per le quali può procedersi ad esproprio, nella specie richiesto anche me- diante l'allegazione del relativo piano particellare. Ha escluso la necessità di acquisire l'autorizzazione prescritta dall'art. 41, comma primo, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 53 per la costruzione delle opere di presa di tipo fisso e l'assenso del Consorzio di Bonifica, potendo la prima essere rila- 6 sciata successivamente nell'ambito del procedimento di autorizzazione uni- ca, e trattandosi di concessioni relative a prelievi ad uso non irriguo e co- munque collocate a valle del punto di presa del Consorzio. Ha rilevato che l'errata stima della portata idrica derivabile era dovuta ad un mero refuso, mentre l'opposizione proposta dalla N.E.A. S.r.l. non aveva avuto seguito, essendosi tale società acquietata dopo aver preso visione del progetto. Ha escluso infine la decadenza della ricorrente dalle concessioni per la mancata realizzazione degl'impianti, in quanto l'inosservanza del termine era dovuta al diniego dell'autorizzazione unica, che costituiva oggetto dell'impugnazio- ne. In ordine ai ricorsi proposti avverso il diniego dell'autorizzazione unica per gl'impianti di Ponte del diavolo e Cartiera, premesso che il provvedimen- to era stato giustificato con l'indisponibilità delle aree ed il diniego di rilascio del nulla osta idraulico da parte dell'ARDIS, il TSAP ha dichiarato innanzitut- to illegittima la delibera n. 47 del 30 dicembre 2015, con cui il Comune di NI aveva apposto il vincolo d'indisponibilità sulle aree destinate ad ospitare l'impianto di Cartiera, osservando che la stessa, adottata nelle mo- re del giudizio al fine di assicurarsi le medesime utilità perseguite con il ri- corso incidentale, mirava più ad impedire l'iniziativa imprenditoriale dell'IES che a rendere possibile l'erogazione di un servizio pubblico, in quanto pro- spettava il futuro esercizio da parte dell'Ente di un'attività imprenditoriale che, indipendentemente dalla dubbia riconducibilità ai suoi fini istituzionali, era subordinata al rilascio di una concessione di prelievo a fini idroelettrici già accordata ad altri, e non sostanziava quindi una destinazione funzionale effettiva. Quanto al diniego del nulla osta idraulico, rilevato che l'IES aveva soddisfatto le richieste di integrazione documentale avanzate dall'ARDIS in riferimento all'impianto di Cartiera, fatta eccezione per la presa in carico dell'opera di presa di monte, per la quale l'ARDIS aveva negato l'accesso agli atti del progetto di consolidamento sponciale prescritto al Consorzio di Bonifica, ha ritenuto che il ritardo nell'integrazione non giustificasse l'impro- cedibilità della domanda, ma dovesse trovare definitiva soluzione all'esito dell'esame del predetto progetto;
ha escluso comunque che il parere nega- tivo reso dall'ARDIS nella conferenza di servizi avesse portata ostativa, af- 7 fermando che in quella sede la Provincia non avrebbe potuto limitarsi ad un ruolo meramente notarile, ma avrebbe dovuto operare una sintesi delle ra- gioni emerse, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza, trattandosi di questioni superabili alla luce del principio di leale collaborazione. Per gli stessi motivi, ha ritenuto superabili le obiezioni sollevate in riferimento allo impianto di Ponte del diavolo, rilevando che le stesse non trovavano giustifi- cazione nell'incompatibilità della progettazione, ma nel ritardo nell'adempi- mento della richiesta d'integrazione documentale, avanzata soltanto nel corso della terza conferenza di servizi. Ha ritenuto conseguentemente fon- data l'impugnazione delle determinazioni dirigenziali di decadenza dalle con- cessioni relative agl'impianti di Cartiera e Ponte del diavolo, in quanto giu- stificate unicamente dal mancato rilascio dell'autorizzazione unica alla co- struzione degl'impianti. Il TSAP ha escluso inoltre che fosse venuto meno l'interesse dell'IES a coltivare l'impugnazione degli atti riguardanti il rilascio delle concessioni in favore dell'EN, in quanto le stesse avevano un punto di presa collocato a monte dei suoi impianti in progettazione ed in corrispondenza del punto di prelievo dell'impianto di Guado della Spina, ed un punto di restituzione in alveo delle acque situato a valle di tutti i suoi impianti. Ha ritenuto infonda- ta l'eccezione di tardività di detta impugnazione, osservando che la posizio- ne giuridica della ricorrente si era concretizzata soltanto quando la stessa era venuta a conoscenza dello stretto coordinamento temporale e funzionale esistente tra la richiesta di estensione della concessione ad uso irriguo e le iniziative idroelettriche dell'EN, la quale faceva sospettare che il potere esercitato in favore del Consorzio, assistito dalla priorità dell'uso irriguo, fosse in realtà strumentale allo sfruttamento idroelettrico da parte di terzi dell'acqua prelevata a fini irrigui durante il periodo invernale. Ha precisato che in casi come quello in esame la fattispecie provvedimentale deve essere valutata quale fattispecie complessiva, che produce i suoi effetti quando l'atto propedeutico, in sé apparentemente giusto, viene attuato per mezzo di un atto finale, che disvela le finalità dell'esercizio del potere, rendendone manifesta l'ingiustizia. Tanto premesso, ha ritenuto fondate le censure di sviamento di potere, rilevando che la domanda di estensione temporale del- 8 la concessione presentata dal Consorzio di Bonifica, pur essendo stata pre- ceduta dal conferimento all'EN dell'incarico di verificare le possibilità di sfruttamento idroelettrico delle reti consortili, di progettazione preliminare degli impianti e di costruzione e gestione degli stessi, nonché dalla conces- sione alla medesima società del diritto di costruire due centraline idroelettri- che all'interno del proprio impianto di Guado alla Spina, non conteneva al- cun cenno ad un successivo accordo di sottensione per lo sfruttamento idroelettrico. Ha aggiunto che la natura unitaria del progetto coltivato dal Consorzio di Bonifica era testimoniata dalla circostanza che le concessioni idroelettriche erano state successivamente chieste dall'EN alla Regione, an- ziché alla Provincia, sul presupposto che le stesse costituissero una perti- nenza della grande derivazione ad uso irriguo. Ha pertanto concluso che lo sviluppo graduale della vicenda era stato strumentale a neutralizzare, grazie all'indiscussa priorità dell'uso irriguo ed all'iniziale occultamento di quello idroelettrico, il vincolo derivante dall'avvenuto rilascio delle concessioni idroelettriche in favore dell'IES. Per tali ragioni, il TSAP ha ritenuto fondate anche le censure riguardanti le concessioni rilasciate dalla Regione con determinazioni nn. G14857 e G14859 del 1° dicembre 2015, aggiungendo che le stesse risultavano vizia- te anche da incompetenza, in quanto aventi ad oggetto piccole derivazioni, e quindi rimesse alla potestà della Provincia, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Ha ritenuto infine fondata la cen- sura di violazione dei principi di concorrenza e priorità tra le derivazioni, ap- plicabili in caso di concessioni tecnicamente incompatibili con quelle già ri- chieste o rilasciate, osservando che, nonostante l'avvenuto rilascio delle concessioni in favore dell'IES, nessuna messa in concorrenza o comparazio- ne era stata effettuata in sede di valutazione delle domande successivamen- te proposte dall'EN. Pur riconoscendo che le utilità accordate a quest'ultima non erano tecnicamente configurabili come concessioni di nuova risorsa in sponda, in quanto non implicavano la sottrazione di ulteriore risorsa idrica, ha osservato che l'estensione temporale della concessione ad uso irriguo di cui beneficiava il Consorzio costituiva il veicolo per assicurare provvista di acqua turbinabile a fini idroelettrici, e non era quindi configurabile come un 9 affare interno al rapporto tra il concessionario irriguo e quello idroelettrico, ma come atto terminativo di una fattispecie complessa in cui l'estensione temporale della concessione irrigua era parte di un progetto di prelievo in cui le finalità idroelettriche avevano un ruolo prioritario. Il Tribunale ha dichiarato infine l'illegittimità derivata delle procedure autorizzative semplificate relative alla realizzazione delle due centraline dell'EN, mentre ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse ad impu- gnare gli atti riguardanti i lavori di riqualificazione ed ammodernamento del- le opere a servizio della concessione irrigua, in quanto funzionali al prelievo idrico ad uso irriguo nel periodo estivo ed in ogni caso inidonee a pregiudi- care l'utilizzo idrico cui aspirava la ricorrente. 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Provincia, per quattro motivi, e l'ID Società Agricola S.r.l. (subentrata all'EN nella titolarità degl'impianti di cui alle concessioni rilasciate con de- termine regionali nn. G14859 e G14857 del 1° dicembre 2015), per tredici motivi. Hanno resistito con controricorso l'IES, la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo, e la Regione Lazio. Fat- ta eccezione per la Provincia, tutte le parti costituite hanno depositato me- morie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che l'impugnazione proposta dall'ID, pur essendo stata notificata il 28 marzo 2019, e quindi in data successiva a quella della notificazione del ricorso principale, effettuata il 1° marzo 2019, non è stata proposta in via incidentale, nella forma prescritta dall'art. 371 cod. proc. civ., ma anch'essa in via principale, mediante ricorso successivo. Tale modalità di proposizione dell'impugnazione si pone in contrasto con il principio dell'unicità del processo di impugnazione, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ., in virtù del quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e quindi, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;
il rispetto di tale forma non ha tuttavia carattere essenziale, per cui ogni ri- 10 corso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendente- mente dalla veste assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, e de- ve quindi considerarsi ammissibile, purché la notifica abbia avuto luogo en- tro il termine di legge (nella specie, quello di cui all'art. 201 del r.d. n. 1775 del 1933) (cfr. Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. III, 9/02/ 2016, n. 2516; Cass., Sez. lav., 20/03/ 2015, n. 5695). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la Provincia denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'eccesso di potere e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare illegittimo il diniego dell'autorizzazione unica, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso presentava tutti i requisiti di forma e di sostanza normativamente ri- chiesti, in quanto richiamava tutti i pareri acquisiti nella conferenza di servi- zi e disattendeva le osservazioni fatte pervenire dall'IES. Premesso che il predetto diniego trovava giustificazione nell'accertata indisponibilità delle aree su cui avrebbe dovuto essere realizzata l'opera e nel parere negativo dell'ARDIS, osserva che quest'ultimo era stato fatto pervenire per iscritto in vista della conferenza di servizi, ed afferma pertanto l'irrilevanza della man- cata comparizione di un rappresentante dell'Agenzia. Aggiunge di aver cor- rettamente applicato il principio di leale cooperazione, precisando che, men- tre per l'impianto da realizzarsi in località Cartiera la richiesta di integrazio- ne documentale era stata effettivamente trasmessa in ritardo, per quello da realizzarsi in località Ponte del diavolo l'aveva regolarmente ricevuta, ma aveva omesso di adempiervi tempestivamente ed esaurientemente. 2.1. Il motivo è inammissibile. Nel censurare la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata in or- dine alla motivazione del diniego dell'autorizzazione unica, la ricorrente si limita infatti a ribadire da un lato l'indisponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle opere e l'inottemperanza dell'istante alla richiesta d'inte- grazione della documentazione, senza curarsi di confutare le argomentazioni svolte dal TSAP in ordine all'illegittimità del vincolo apposto dal Comune sul- le aree ed alla non imputabilità dell'inadempimento, insistendo dall'altro sul- la presenza di un rappresentante dell'ARDIS alla conferenza di servizi, senza 11 tener conto delle ragioni della decisione, non consistenti nella mancata par- tecipazione dell'Agenzia alla predetta conferenza, ma nel carattere non ostativo del parere negativo dalla stessa espresso in quella sede. In tal mo- do, essa dimostra per un verso di non aver colto per intero la ratio deciden- di della statuizione impugnata, e per altro verso di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede d'impugnazione delle sentenze emesse dal TSAP, che nelle materie di cui all'art. 143 de r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono censurabili, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del medesimo decreto, solo per violazione di legge, sostanziale o pro- cessuale, ai sensi dell'art. 111 Cost., restando quindi esclusa la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che lo stesso non si traduca nella mancan- za assoluta o nella mera apparenza della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15/04/2020, n. 7833; 6/11/2018, n. 28220; 5/04/2007, n. 8520). 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 98, lett. d), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel rilevare la manca- ta ponderazione della rilevanza delle ragioni emerse nella conferenza di ser- vizi, la sentenza impugnata ha espresso un apprezzamento estraneo al sin- dacato di legittimità dell'atto amministrativo, nonché contrastante con la documentazione prodotta. Aggiunge che il TSAP non ha tenuto conto della valutazione da essa compiuta in ordine al parere dell'ARDIS, riguardante anche la correttezza procedurale dell'atto, né del carattere obbligatorio e vincolante di tale parere, al quale aveva dovuto essere attribuito carattere necessariamente prevalente, non potendo essa ricorrente sostituirsi all'A- genzia nelle valutazioni tecniche di sua competenza. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 98, lett. d), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'eccesso di potere e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riproponendo le medesime censure sviluppate nel secondo motivo, in riferimento alla dichia- razione d'illegittimità del diniego dell'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di Ponte del diavolo. 12 5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto le stesse questioni, sono infondati. Il rilievo conferito dalla sentenza impugnata alla mancata ponderazione delle ragioni emerse nell'ambito della conferenza di servizi, pur a fronte del carattere vincolante del parere espresso dall'ARDIS, trova infatti giustifica- zione nella disciplina dettata dall'art. 14 - ter della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale l'Amministrazione procedente deve adottare la determina- zione motivata di conclusione della conferenza «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti». Si tratta di una re- gola dal contenuto flessibile, che, come chiarito dalla giurisprudenza ammi- nistrativa, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli in- teressi coinvolti, l'importanza dell'apporto delle singole autorità e la tipolo- gia di eventuali dissensi, i quali non costituiscono manifestazione di attività provvedimentale, ma di un giudizio formulato in vista di un confronto dialet- tico, che concorre, per la parte di competenza dell'autorità che lo esprime, a formare il giudizio complessivo posto a fondamento del provvedimento con- clusivo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6/11/2018, n. 6273; Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2013, n. 5084; 3/03/2006, n. 1023). A tale regola non si sottrae neppure la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma terzo, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica richiesta per la realizzazione degl'impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la quale ha natura decisoria, svolgendosi con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990 e sostituen- do a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comun- que denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. I, 5/09/2012, n. 1634). La previsione di tale stru- mento mira infatti a favorire le iniziative volte alla realizzazione dei predetti impianti, semplificando il procedimento autorizzativo e concentrando in una unica sede l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 13/12/2011, n. 1726). Nella dialettica de- gl'interessi coinvolti, il parere negativo opposto da una delle Amministrazio- ni partecipanti non può dunque produrre l'effetto di impedire la prosecuzio- ne del procedimento, ma svolge una mera funzione di rappresentazione de- 13 gli interessi affidati alla tutela dell'ente che lo esprime, ed è conseguente- mente rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità decidente, la qua- le rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24/02/2011, n. 357; Tar Lazio, Latina, 22/12/2009, n. 1345; Tar Marche, Ancona, 6/12/2001, n. 1233). Non merita pertanto cen- sura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il dinie- go dell'autorizzazione, in quanto fondato sulla mera presa d'atto del parere negativo reso dall'ARDIS, osservando che i rilievi dalla stessa mossi al pro- getto presentato dall'IES, in quanto superabili alla luce del principio di leale cooperazione, avrebbero dovuto essere invece sottoposti a valutazione da parte della Provincia, tenuta a svolgere un ruolo non meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse dalla conferenza di servizi. In quanto ri- flettente la sola difformità dell'attività svolta dall'Amministrazione proceden- te rispetto al modello legale prefigurato dall'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 387 del 2003, tale apprezzamento si sottrae alle critiche formulate dalla ricorrente, la cui insistenza sull'avvenuto riscontro della regolarità formale del parere conferma la correttezza della decisione adottata dal TSAP, costi- tuendo un ulteriore indice rivelatore dell'inadeguatezza della ponderazione degl'interessi sottesa all'adozione del provvedimento di diniego. 6. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55, comma primo, lett. f), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché l'eccesso di potere e l'omesso esame di un fatto controver- so e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dichiarare illegittima la pro- nuncia di decadenza delle concessioni ottenute dall'IES, la sentenza impu- gnata non ha considerato che la stessa costituiva un atto dovuto a seguito del diniego dell'autorizzazione unica, in quanto, come emergeva dal relativo disciplinare, le concessioni erano indissolubilmente legate all'effettiva realiz- zazione delle opere di derivazione dell'acqua, ed erano pertanto destinate a venir meno in conseguenza dell'impossibilità di realizzarle. 6.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha infatti accertato che la pronuncia di decaden- za delle concessioni trovava giustificazione esclusivamente nel mancato rila- scio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed alla gestione degl'impianti, 14 la quale comportava l'impossibilità di adempiere le prescrizioni imposte dallo art. 8 del disciplinare, consistenti, tra l'altro, proprio nella presentazione del progetto esecutivo delle opere, regolarmente approvato nell'ambito del pro- cedimento di autorizzazione unica. Rispetto alla pronuncia di decadenza, il diniego dell'autorizzazione veniva pertanto a configurarsi come atto presup- posto, la cui illegittimità, consentendo di escludere che la mancata presen- tazione del progetto approvato fosse imputabile all'IES, comportava, quale effetto automatico, l'annullamento dell'atto consequenziale, senza che risul- tasse necessaria, a tal fine, alcuna ulteriore valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7/01/2020, n. 112; Cons. Stato, Sez. IV, 21/09/2015, n. 4404; 2/02/2012, n. 585). 7. Con il primo motivo del suo ricorso, l'ID deduce la violazione dello art. 3, comma sesto, della legge regionale dei Lazio 4 aprile 2014, n. 5, so- stenendo che, nell'escludere l'illegittimità delle concessioni rilasciate all'IES, per contrasto con il divieto previsto dalla predetta disposizione, la sentenza impugnata non ha considerato che i provvedimenti amministrativi devono essere adottati in conformità della disciplina vigente alla data di conclusione del procedimento, senza tener conto delle eventuali aspettative di fatto dei privati. Ininfluente doveva considerarsi, a tal fine, la specificazione che i provvedimenti erano stati rilasciati in via provvisoria, trattandosi di modalità non prevista dalla norma in esame, la quale vincolava il rilascio delle con- cessioni al rispetto delle priorità previste dall'art. 2, commi terzo e quarto della medesima legge, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato. 8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8, comma diciannovesimo, della legge regionale del Lazio 29 aprile 2013, n. 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la concessione relativa all'impianto in località Cartiera, senza tener conto della perdurante validità ed efficacia della concessione precedentemente rilasciata alla Cartiera di NI S.p.a., alla quale era subentrato il Comune di Tar- quinia, e del mancato coinvolgimento dell'ente nel procedimento, che aveva determinato uno sviamento di potere per carenza di istruttoria. Premesso che al riguardo doveva ritenersi ininfluente la mancata presentazione di una nuova domanda di concessione, in luogo di quella di rinnovo effettivamente 15 presentata, trattandosi di una mera questione di qualificazione, inidonea ad impedire il consolidamento della volontà deli'Amministrazione di dar seguito al precedente titolo concessorio, afferma che, nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, proposto avverso il rigetto della predetta domanda, il TSAP non ha considerato che l'impugnazione incidentale risponde proprio all'esigenza di consentire la proposizione di censure volte a paralizzare l'a- zione principale, con il solo limite dell'incensurabilità degli atti che avrebbe- ro dovuto essere impugnati autonomamente. 9. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del Regola- mento della Provincia di Viterbo per il rilascio delle concessioni di piccola de- rivazione, come modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 51 del 2 maggio 2011, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'illegittimità delle con- cessioni rilasciate all'IES per mancata allegazione alla domanda dell'attesta- zione della proprietà dei beni interessati, ritenendo sufficiente l'allegazione del piano particellare di esproprio, senza considerare che la disciplina rego- lamentare impone alla Provincia di verificare preventivamente il rapporto dell'aspirante concessionario con i predetti beni. 10. Con il quarto motivo, l'ID deduce la violazione dell'art. 41, com- ma primo, della legge regionale del Lazio n. 53 del 1998 e della legge n. 241 del 1990, osservando che, nell'escludere l'illegittimità delle concessioni per difetto dell'autorizzazione idraulica regionale, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la stessa potesse essere accordata nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, in tal modo trascuran- do un atto necessariamente prodromico al rilascio della concessione, e so- stituendosi indebitamente all'Amministrazione procedente, la quale, dopo aver richiesto la predetta autorizzazione, non ne ha verificato l'avvenuto ri- lascio. 11. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 34 della legge regionale n. 53 del 1998 e della legge n. 241 del 1990, rilevando che, nel ritenere superfluo l'assenso del Consorzio di Bonifica, ai fini del rila- scio delle concessioni, la sentenza impugnata ha erroneamente evidenziato la non interferenza di queste ultime con gli impianti del Consorzio e l'uso 16 non irriguo delle derivazioni, senza considerare che all'interno del proprio perimetro di competenza il Consorzio deve occuparsi delle opere affidategli, ivi comprese quelle ad uso non irriguo, e della manutenzione dei corsi d'ac- qua 12. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della legge n. 241 del 1990, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impu- gnata, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un refuso nella stima della portata del corpo idrico di derivazione, senza tener conto della mancata correzione dei provvedimenti impugnati e del contrasto della relativa motivazione con le risultanze dell'istruttoria. 13. Con il settimo motivo, l'ID deduce la violazione dell'art. 3 della legge regionale del Lazio 31 gennaio 2002, n. 5 e della legge n. 241 del 1990, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irri- levante, ai fini della legittimità della concessione relativa all'impianto in lo- calità Cartiera, l'omesso esame da parte del Comitato Regionale Lavori Pub- blici dell'opposizione proposta dalla NEA, senza tener conto dell'incomple- tezza dell'istruttoria effettuata dalla Provincia. 14. Con l'ottavo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 55, comma primo, lett. f), del r.d. n. 1775 del 11933, sostenendo che, nell'esclu- dere la decadenza dell'IES dalle concessioni ottenute, il TSAP non ha consi- derato che la presentazione del progetto esecutivo delle opere e l'avvio del procedimento di esproprio avrebbero dovuto aver luogo anche nel caso in cui il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica non si fosse concluso prima della scadenza del termine previsto dal disciplinare. Aggiunge che, anche a voler ritenere che il termine fosse prorogabile, la mancata presen- tazione di un'apposita istanza, recante l'indicazione delle ragioni del ritardo, avrebbe imposto di dichiarare la decadenza dalle concessioni. 15. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto volti a riproporre le questioni sollevate nel precedente grado di giudizio relativa- mente alla legittimità delle concessioni rilasciate all'IES, sono inammissibili. Nel rigettare i ricorsi incidentali proposti dall'EN, dante causa dell'ID, il TSAP ne ha rilevato innanzitutto la tardività, osservando che l'interesse della resistente all'impugnazione non poteva considerarsi sorto soltanto per 17 effetto della proposizione del ricorso principale, dal momento che quest'ul- timo aveva ad oggetto provvedimenti adottati all'esito di una vicenda am- ministrativa del tutto autonoma rispetto a quella che aveva interessato la resistente, e collocata in un contesto temporale del tutto diverso, con la conseguenza che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termi- ni. Tale rilievo, avente carattere pregiudiziale, non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede, essendosi l'ID limitata a censurare le ar- gomentazioni svolte dal TSAP in ordine alla fondatezza delle questioni solle- vate con i ricorsi incidentali, le quali risultano tuttavia estranee alla ratio della sentenza impugnata, costituita dalla tardività delle impugnazioni, e quindi concretamente ininfluenti. Qualora infatti, come nella specie, il giudi- ce, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas judi- candi in ordine al merito della questione, abbia ugualmente proceduto all'e- same della stessa, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad im- pugnarle (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. III, 19/ 12/2017, n. 30393; Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101). 16. Con il nono motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 826 cod. civ., dell'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, degli artt. 3, comma primo, lett. b), e 41, comma primo, della legge regio- nale n. 53 del 1988, del capo VII del r.d. n. 523 del 1904 e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché l'eccesso di potere giurisdizionale, osservando che il diniego dell'autorizzazione unica, impedendo la realizza- zione delle opere programmate, e comportando la decadenza dell'IES dalle concessioni ottenute, aveva determinato il venir meno dell'interesse a ricor- rere. Sostiene che, nel dichiarare illegittima la delibera di apposizione del vincolo d'indisponibilità, il TSAP non ha considerato che la relativa impugna- zione esulava dalla sua giurisdizione, trattandosi di un provvedimento non riguardante il regime delle acque pubbliche, ed è giunto a sindacare il meri- to delle scelte compiute dall'Amministrazione, contestando addirittura l'ef- fettività delle sue intenzioni. Nel dichiarare illegittimo il diniego dell'autoriz- 18 zazione unica, la sentenza impugnata non ha considerato che l'IES non si era attivata per contestare la legittimità del diniego di accesso alla docu- mentazione richiesta ai fini del rilascio del nulla osta idraulico, il cui diniego non era a sua volta superabile in sede di conferenza di servizi, avendo ca- rattere vincolante;
il TSAP si è inoltre sostituito all'ARDIS nelle valutazioni tecniche di sua competenza, non avendo tenuto conto del tempo trascorso prima della chiusura del procedimento e dell'inadempimento della richiesta d'integrazione documentale da parte dell'IES, sintomatici del difetto dei re- quisiti prescritti per il rilascio del nulla osta. 16.1. Il motivo è infondato. L'avvenuta impugnazione, da parte dell'IES, del diniego dell'autorizza- zione unica e della conseguente dichiarazione di decadenza dalle concessio- ni, impedendo il consolidamento dei due provvedimenti, per effetto dei quali si erano rese nuovamente disponibili le risorse idriche precedentemente de- stinate allo sfruttamento da parte della ricorrente, consente infatti di esclu- dere che quest'ultima non potesse trarre alcuna utilità dall'accertamento dell'illegittimità delle concessioni rilasciate all'EN, la cui incompatibilità con quelle accordate all'IES testimonia la sussistenza ab origine di un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso le prime, anche al fine di evitare che la mancata impugnazione delle stesse comportasse la dichiarazione d'i- nammissibilità, per difetto d'interesse, del ricorso proposto avverso la di- chiarazione di decadenza. Correttamente, pertanto, il TSAP ha ritenuto che l'annullamento del diniego dell'autorizzazione unica e della dichiarazione di decadenza consentisse di affermare la persistenza dell'interesse dell'IES a coltivare il giudizio sugli atti che si collocavano all'origine della controversia, e che coinvolgevano la posizione del Consorzio di Bonifica e dell'EN, in quanto protagonisti di un'iniziativa definita «concorrente»: soltanto in caso di rigetto del ricorso proposto avverso i predetti provvedimenti si sarebbe potuto ritenere cessato l'interesse all'impugnazione di quelli emessi in favo- re dei resistenti, dal momento che la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall'accoglimento della domanda, in quanto privata del di- ritto di sfruttamento delle risorse accordate a questi ultimi. Correttamente, poi, ai fini della pronunzia in ordine alla domanda di an- 19 nullamento del diniego dell'autorizzazione, il TSAP ha esteso la propria in- dagine alla legittimità della delibera con cui il Consiglio comunale di Tarqui- nia aveva apposto il vincolo d'indisponibilità sulle aree destinate alla realiz- zazione degl'impianti, anch'esso peraltro oggetto di autonoma impugnazione da parte dell'IES: l'estraneità di tale provvedimento alla gestione delle ac- que strettamente intesa non consentiva infatti di escludere la devoluzione della controversia alla giurisdizione in materia di acque pubbliche, avuto ri- guardo all'incidenza del vincolo sulle possibilità di sfruttamento delle aree, che ne impediva l'utilizzazione per la costruzione delle opere. Ai sensi dello art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, la giurisdizione del TSAP ha infatti ad og- getto tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro inci- denza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; in tale ambito vanno quindi ricom- presi anche i ricorsi contro i provvedimenti che, ancorché provenienti da or- gani dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finiscano tuttavia con l'incidere immediatamente sull'uso di queste ultime, in quanto interferiscono con i provvedimenti rela- tivi a tale uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 31/07/2017, n. 18977; 25/10/2013, n. 24154; v. anche nella giurisprudenza amministrati- va, Cons. Stato, Sez. V, 11/07/2016, n. 3055; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 13/06/2019, n. 1593). Nel compimento della predetta indagine, il TSAP non affatto ecceduto lo ambito dei propri poteri giurisdizionali, essendosi limitato ad accertare lo sviamento dell'atto dalla sua funzione tipica, alla luce dell'uso cui le aree vincolate erano state fino ad allora destinate in concreto e della destinazio- ne prevista per il futuro: rilevato infatti che il Comune, dopo aver utilizzato le aree come autoparco comunale ed ecocentro per il conferimento di rifiuti ingombranti, aveva manifestato la volontà di riattivare la centrale idroelet- trica ivi esistente, al fine di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, ha evidenziato il carattere meramente futuro ed ipotetico di tale destinazione, 20 subordinata all'ottenimento di un'apposita concessione, e la dubbia ricondu- cibilità della predetta attività ai fini istituzionali dell'ente, concludendo per- tanto che l'attività da quest'ultimo posta in essere risultava finalizzata es- senzialmente ad impedire l'iniziativa imprenditoriale altrui, piuttosto che a rendere possibile l'erogazione di un servizio pubblico. Il percorso logico- giuridico in tal modo seguito si pone perfettamente in linea con le coordina- te individuate dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'accertamento dello sviamento di potere, il quale, dovendo consistere in un'effettiva e comprovata divergenza dell'atto dalla sua funzione tipica, ovvero nell'eserci- zio del potere per finalità diverse da quelle previste dalla norma attributiva dello stesso, postula che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto degli obiettivi avuti concretamente di mira dall'Amministrazione in difformità da quelli cui è astrattamente preor- dinato l'atto, non risultando a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indi- zi che non si traducano nella dimostrazione degli scopi illegittimi oggettiva- mente perseguiti dall'organo amministrativo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 5/06/2018, n. 3401; 27/03/2013, n. 1776; Cons. Stato, Sez. VI, 3/07/2014, n. 3355). Quanto poi alla legittimità del diniego dell'autorizzazione unica, è appe- na il caso di richiamare le considerazioni già svolte in ordine alla portata non ostativa del parere negativo reso dall'ARDIS ed alla non imputabilità dell'i- nottemperanza alla richiesta d'integrazione documentale, il cui accertamen- to fa apparire irrilevante anche la mancata impugnazione del diniego di ac- cesso alla documentazione richiesta, in quanto l'annullamento di tale prov- vedimento non avrebbe fatto altro che confermare l'impossibilità almeno temporanea di provvedere all'integrazione. Nel contestare la valutazione compiuta al riguardo dal TSAP, la ricorrente omette d'altronde di censurare l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la mancata soddisfa- zione della predetta richiesta non preclucleva definitivamente il rilascio del nulla osta, dovendosene escludere il carattere ultimativo, quale forma d'in- terlocuzione destinata a trovare soluzione una volta effettuata la discovery documentale;
nessun rilievo può assumere, in quest'ottica, il tempo trascor- so prima della conclusione del procedimento, non essendo stato dedotto né 21 dimostrato che la documentazione richiesta sia stata messa in seguito a di- sposizione dell'istante, ed essendone stata anzi ribadita anche in giudizio l'i- naccessibilità, in quanto l'esecuzione dei lavori che ne costituivano oggetto era ancora in corso. 17. Con il decimo motivo, l'ID deduce la violazione degli artt. 18, 143 e 208 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 41, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento di estensione temporale della concessione per uso irriguo, nonostante il carattere peren- torio del relativo termine, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Sostiene che la portata lesi- va di tale provvedimento era immediatamente percepibile, avendo lo stesso comportato una significativa riduzione del prelievo lasciato a disposizione dell'IES, ed essendo all'epoca già pendenti le domande presentate dalla Energie Nuove. 17.1. Il motivo è infondato. Nell'escludere la tardività del ricorso, la sentenza impugnata si è corret- tamente attenuta all'orientamento della giurisprudenza amministrativa, fat- to proprio anche da queste Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della decorren- za del termine per l'impugnazione, non è sufficiente la pubblicazione dell'at- to impugnato nelle forme previste dalla legge, ma è necessaria la piena co- noscenza dello stesso, la quale presuppone la percezione non solo dell'esi- stenza di un provvedimento amministrativo, ma anche degli aspetti che ne rendono evidente la portata lesiva della sfera giuridica del potenziale ricor- rente, in modo tale da rendere valutabile l'attualità dell'interesse ad agire per l'annullamento dell'atto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2018, n. 6527; Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2012, n. 2974; Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2011, n. 5170; Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15871). La possibili- tà di rendersi conto dell'effetto lesivo del provvedimento di estensione al pe- riodo invernale della concessione per uso il -figlia rilasciata al Consorzio di Bonifica è stata infatti ricollegata alla conoscenza da parte dell'IES dello stretto coordinamento temporale e funzionale della relativa richiesta con le concorrenti iniziative idroelettriche dell'EN, ritenuta dal TSAP idonea ad in- 22 generare nella ricorrente il sospetto che il potere esercitato in favore del Consorzio, assistito dalla priorità dell'uso irriguo, fosse in realtà strumentale allo sfruttamento idroelettrico dell'acqua da parte di terzi. Soltanto il colle- gamento con le istanze proposte dall'EN poteva consentire alla ricorrente di avvedersi dello sviamento di potere insito nell'estensione della concessione spettante al Consorzio, e della conseguente lesione dei propri interessi: in assenza di tale collegamento, l'estensione sarebbe infatti risultata del tutto legittima, in quanto avente ad oggetto il prelievo delle acque ad uso irriguo, il cui carattere prioritario rispetto all'uso idroelettrico cui erano destinate le concessioni richieste dall'IES avrebbe reso recessiva la posizione di quest'ul- tima, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che quando fu emesso il provve- dimento di estensione fossero già pendenti le istanze proposte dalla EN, non sussistendo all'epoca alcuna certezza in ordine all'accoglimento delle stesse, e non essendo lo sviamento di potere desumibile dal mero incremento del prelievo d'acqua, effettuato dal Consorzio in maniera apparentemente legit- tima per l'uso previsto dalla concessione. 18. Con l'undicesimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 47 del r.d. n. 1775 del 1933, osservando che, nel ritenere sussistente uno sviamento di potere, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'ordine di priorità previsto dalla legge per l'uso delle risorse idriche e delle garanzie di trasparenza assicurate dal procedimento per il rilascio delle concessioni idriche: premesso che, pur in presenza di un parallelo inte- resse idroelettrico non prioritario, peraltro specificamente valutato nel pro- cedimento in questione, la presenza dell'interesse irriguo prioritario del Consorzio avrebbe imposto comunque il superamento della posizione della IES, afferma che le motivazioni addotte a sostegno della domanda di esten- sione temporale della concessione dovevano ritenersi più che plausibili sotto il profilo sia giuridico che tecnico, in relazione alle attuali esigenze della pro- duzione agricola. Aggiunge che il Consorzio non aveva affatto tentato di oc- cultare l'ulteriore fine di utilizzare la derivazione anche a fini idroelettrici nel periodo invernale, in modo tale da ottimizzare impianti e concessioni, met- tendo a frutto in maniera sostenibile ed efficace la dotazione d'acqua dispo- 23 nibile senza impatto idrologico-ambientale. Le opere idroelettriche non com- portavano d'altronde alcun incremento della risorsa prelevata, dovendo es- sere realizzate sulle opere di restituzione dell'acqua e quindi all'esito della utilizzazione a fini irrigui, mentre l'accordo raggiunto con il terzo costituiva attuazione dell'obbligo imposto dall'art. 47 del r.d. n. 1775 del 1933. 19. Con il tredicesimo motivo, l'ID deduce la violazione degli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775 del 1933, sostenendo che, nel ritenere violate le ga- ranzie concorrenziali, la sentenza impugnata non ha considerato che le con- cessioni rilasciate ad essa ricorrente non comportano alcuna ulteriore deri- vazione, limitandosi a riutilizzare l'acqua già derivata dal Consorzio in virtù della concessione rilasciata ad uso irriguo, avente carattere di priorità ri- spetto a quelle rilasciate per fini idroelettrici„ 20. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto rifletten- ti profili diversi della medesima questione, sono infondati. Nel dichiarare illegittimo il provvedimento di estensione della concessio- ne per uso irriguo emesso dalla Provincia in favore del Consorzio di Bonifica, analogamente a quanto accaduto in riferimento alla delibera comunale di apposizione del vincolo d'indisponibilità, il TSAP non si è discostato dai prin- cipi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di accertamento del vizio di sviamento di potere: la sentenza impugnata ha posto infatti in rilievo una pluralità di elementi ritenuti sintomatici della deviazione dell'atto dalla sua funzione tipica, osservando che a) la relativa istanza era stata preceduta dal conferimento all'EN dell'incarico di verificare le possibilità di sfruttamento idroelettrico della rete consortile e di progettazione prelimina- re degli impianti e b) dalla concessione all'EN del diritto di costruire e gesti- re due centraline idroelettriche all'interno dell'impianto di Guado della Spi- na, c) tali modalità di sfruttamento non risultavano in alcun modo menzio- nate nell'istanza di estensione, la quale confermava l'uso irriguo della deri- vazione, d) la stessa concessione non faceva alcun riferimento ad un possi- bile sviluppo del prelievo verso uno sfruttamento idroelettrico, e) l'istanza di rilascio delle concessioni in favore dell'EN era stata presentata alla Regione, anziché alla Provincia, sul presupposto che le stesse costituissero una perti- nenza della concessione di grande derivazione ad uso irriguo, O la stessa 24 gradualità nello sviluppo della vicenda ne evidenziava l'idoneità a neutraliz- zare, in virtù dell'indiscussa priorità dell'uso irriguo e dell'iniziale occulta- mento di quello idroelettrico, il vincolo derivante dalle concessioni idroelet- triche precedentemente rilasciate in favore dell'IES. Tale ragionamento non si pone affatto in contrasto con la priorità che l'art. 167 del d.lgs. n. 152 del 2006 assegna all'uso irriguo rispetto alle altre forme di sfruttamento del prelievo idrico, dandola anzi per scontata, ma ri- levandone l'avvenuta utilizzazione come espediente per aggirare l'ostacolo rappresentato dalle concessioni rilasciate all'IES, attraverso un procedimen- to indiretto costituito dalla previa stipulazione di un accordo tra il Consorzio di Bonifica e l'EN e dalla successiva presentazione da parte degli stessi di di- stinte istanze volte ad ottenere provvedimenti diversi, ma unificati dal fatto di avere ad oggetto il medesimo prelievo d'acqua. Nessun rilievo può assu- mere, in contrario, la circostanza che il prelievo per uso idroelettrico non comportasse alcuna sottrazione di risorse idriche a quello per uso irriguo, trattandosi anzi di un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui l'estensione della concessione non rivestiva alcuna utilità per il Consorzio, ma era destinata esclusivamente a soddisfare le esigenze di sfruttamento idroelettrico dell'EN. Quanto poi all'accordo intervenuto con quest'ultima, la negazione del tentativo di occultarlo si pone in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, e rimasto incensurato in questa sede, secondo cui l'istanza proposta dal Consorzio ed il provvedimento di esten- sione rilasciato in favore dello stesso non ne facevano alcuna menzione, nonché con l'ulteriore rilievo del TSAP, secondo cui la predetta società ave- va avanzato dinanzi alla Regione distinte domande di rilascio delle conces- sioni. 21. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 53 del 1998, censurando la sentenza im- pugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittime, per incompetenza della Regione, le concessioni rilasciate alla EN, senza considerare che, quando un progetto di piccola derivazione è collegato ad uno già esistente di grande derivazione, la competenza spetta comunque alla Regione, dovendosi pro- cedere a valutazioni che interferiscono con le grandi derivazioni di compe- 25 tenza regionale. Afferma che, nel ritenere inoperante il predetto criterio, il TSAP non ha considerato che si trattava di un accordo tra Amministrazioni, volto a trovare una soluzione interpretativa in presenza di domande neces- sariamente connesse, e non lesivo degl'interessi dell'IES. 21.1. Il motivo è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che, in quanto relative ad una concessione di piccola derivazione per uso idroelettrico sot- tesa o connessa alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo rila- sciata al Consorzio di Bonifica, le istanze proposte dall'EN potessero ritener- si sottratte alla competenza della Provincia, ed attribuite a quella della Re- gione: la legge regionale n. 53 del 1998, nel riservare a quest'ultima la competenza in ordine alle concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche (art. 8, comma terzo, lett. c), si limitava infatti a far salva la potestà programmatoria e normativa dello Stato in materia di concessioni per uso idroelettrico e l'intesa con le altre Regioni per le concessioni che in- teressassero più Regioni, ai sensi degli artt. 29, comma terzo, e 89, comma secondo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, senza prevedere alcuna deroga per le concessioni di piccola derivazione, interamente rimesse alla potestà delegata della Provincia, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, lett. b), n. 1 della medesima legge, indipendentemente dall'eventuale interferenza con quelle riservate alla Regione. Non può condividersi la tesi sostenuta dalla ri- corrente, secondo cui la deroga al criterio legale di competenza doveva rite- nersi operante, pur in assenza di una specifica norma di legge, in virtù di un accordo delle Amministrazioni, o quanto meno di un'interpretazione volta ad evitare sovrapposizioni di competenze, a fronte di domande necessariamen- te connesse: in quanto prevista da una norma di legge ed in favore di un ente diverso da quello delegante, la predetta delega comportava infatti un trasferimento di potestà non derogabile attraverso un semplice accordo tra le Amministrazioni interessate, né superabile in via interpretativa sulla base di una prassi praeter legem, sfornita di qualsiasi appiglio testuale o teleolo- gico nella norma interpretata, e fondata esclusivamente su criteri di oppor- tunità pratica. 22. Il ricorso principale e quello successivo vanno pertanto rigettati, con 26 il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall'IES, con cui quest'ultima ha lamentato la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 7, 8, 10, 19, 21, 28, 45 e 49 del r.d. n. 1775 del 1933, dell'art. 17 del r.d. 14 agosto 1923, n. 1285, degli artt. 19 e ss. e 167 e dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 2 della legge regionale del Lazio 4 aprile 2014, n. 5 e delle norme imperative in materia di contratti pubblici, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata, per l'ipotesi di accoglimento degli altri ricorsi, nella parte in cui ha escluso l'interesse di es- sa controricorrente ad impugnare gli atti riguardanti i lavori di riqualificazio- ne e ammodernamento delle opere a servizio della concessione gestita dal Consorzio. 23. L'oggettiva complessità delle questioni trattate, posta anche in rela- zione con lo svolgimento tutt'altro che lineare della vicenda amministrativa da cui è scaturita la controversia, giustifica la dichiarazione d'integrale com- pensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso successivo;
dichiara assorbito il ricor- so incidentale condizionato. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17„ della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente successiva, dell'ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso successivo dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 6/10/2020