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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1822/2019, trattenuta in decisione all'udienza del
17.2.2025 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ADESSI ROSANNA ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio in via Oberdan n.142 Ruvo di Puglia
Parte Attrice
E
rappresentato e difeso dall'avv. CUTRONE TERESA e dall'avv. EDVIGE TROTTA con CP_1 domicilio eletto presso la sede dell'Ente, sita in Bari al Lungomare Starita n. 6
Parte Convenuta
, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ANNA MARIA GATTULLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ruvo di Puglia alla Via Duca della Vittoria 49/L
Terza chiamata in causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla in data 28.03.2019, il Sig. CP_1 Parte_1 lamentando di essere stato aggredito da un cane randagio di grossa taglia mentre si trovava in Ruvo di Puglia passeggiando in Via Corato all'altezza del civico n. 8, chiedeva il ristoro delle lesioni personali subite oltre alle spese del giudizio.
Costituitasi la eccepiva il difetto di legittimazione passiva poichè, a suo dire, la CP_1 responsabilità del sinistro ricadeva sul cui competeva la vigilanza, la Controparte_2 tutela ed i controlli sul trattamento degli animali nonché la costruzione e la gestione dei canili.
Insisteva, ottenendola, per l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_2
Quest'ultimo, costituitosi, declinava la propria responsabilità sostenendo che la L.R. 12/1998 e le successive modifiche ed integrazioni, prevede - all'art.
2 - che agli Enti comunali spettano le competenze per la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e dei rifugi per cani (cosa di cui si Cont era occupato adempiendo alle prescrizioni di legge), mentre alle incombono le attività di accalappiamento, di profilassi, di controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Anche il quindi, concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. CP_2
La causa veniva istruita mediante l'ascolto di un teste di parte attrice (avendo questa rinunciato al secondo ammesso dal giudicante) e l'espletamento della consulenza medico legale.
Così istruita la causa è pervenuta al sottoscritto magistrato;
acclarata la difficoltà di giungere ad una conciliazione, è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente occorre chiarire quale sia l'Ente legittimato passivo nelle cause di risarcimento per i danni subiti a seguito di aggressione da parte di un cane randagio.
A tal proposito si osserva che, in base alla legge quadro nazionale n. 281/1991 e alle leggi regionali Cont attuative (che per la Regione Puglia è la L. n. 12/1998), alle è devoluta la competenza in materia di vigilanza e controllo del randagismo, compresa la cattura e il trasferimento degli animali nei canili pubblici. Ai Comuni, invece, spetta principalmente il compito di dotarsi di canili e di risanare le strutture esistenti. La mera attribuzione al di generici compiti di prevenzione del CP_2 randagismo, come il controllo delle nascite o la custodia dei cani accalappiati, non è sufficiente a radicare una sua responsabilità per i danni causati da cani randagi. Cont Tale responsabilità, quindi, ricade sulla in quanto ente cui sono attribuiti i compiti di recupero, cattura e custodia dei cani randagi. Ne consegue che deve essere accolta l'eccezione del di difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Ciò chiarito, si osserva che le fattispecie attinenti al fenomeno del randagismo sono state ricondotte dopo notevole dibattito, a quelle regolate dall'art. 2043 c.c. Pertanto, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, con particolare riguardo al profilo della colpa.
Conseguentemente, in capo al danneggiato vi è l'onere di fornire la prova: del verificarsi dell'evento, del danno ingiusto subìto e che tale danno ingiusto sia la conseguenza della condotta colposa ascrivibile al danneggiante (nel nostro caso all'ente responsabile). Inoltre, non è sufficiente allegare e dimostrare la presenza di un animale che abbia causato un danno e la natura randagia dello stesso per configurare, in via presuntiva, la colpa degli enti istituzionalmente preposti ed individuati dalla Legge quadro e dalle leggi regionali, ma è necessario che il danneggiato fornisca la prova concreta della condotta colposa tenuta dall'ente preposto alla vigilanza. In particolare, l'attore dovrebbe dimostrare che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno, nella specie, fosse possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
Nel caso in esame la prova del verificarsi dell'evento denunciato e della condotta colposa degli enti convenuti non è stata raggiunta.
Infatti, quanto al primo profilo, l'unica teste ascoltata a sostegno della tesi attorea, non ha fornito particolari circa l'aggressione subita dal limitandosi a confermare o a negare le circostanze Pt_1 capitolate dall'attore. La descrizione della dinamica del sinistro, e del cane, risulta alquanto generica: non si comprende il motivo dell'aggressione, in che modo l'animale sia stato allontanato, Cont perché l'evento non sia stato denunciato alla o alla polizia municipale. Inoltre, dall'esame della documentazione medica rilasciata dal pronto soccorso, il sig. al momento Pt_1 dell'accesso, non presentava ecchimosi, abrasioni, ematomi o segni di morsi (come è lecito aspettarsi in caso di aggressione da parte di un cane randagio), ma unicamente un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Non è stata prescritta la profilassi antitetanica e antirabbica né risultano medicate ferite.
L'attore non ha neppure dato prova che vi sia stata un'omissione di vigilanza, controllo e Cont negligenza della el gestire il fenomeno del randagismo nonostante le segnalazioni pervenutele.
Non esistono, infatti, agli atti prove di segnalazioni alle autorità competenti, di animali randagi nel luogo dove si sarebbe verificata la presunta aggressione. Del resto, neppure il sig. si è Pt_1 preoccupato di segnalare l'evento e la presenza nella zona di cani randagi.
Si aggiunga che non può essere considerata prova dell'esistenza nella zona di cani randagi, Cont l'allegazione da parte attorea di alcune lettere di richiesta di risarcimento inviate alla dal suo difensore essendo, queste, un mero atto di parte, nè la dichiarazione della teste escussa, la quale ha solo dichiarato quanto altre persone, a loro volta, le avevano riferito “I miei amici mi hanno sconsigliato di passeggiare per via Corato da sola per la presenza di questo cane con pelo arruffato e grosse dimensioni e senza collare”.
In definitiva, la documentazione allegata dall'attore, e le emergenze istruttorie, non sono sufficienti Cont al raggiungimento della prova del verificarsi dell'evento e della responsabilità dell' (per aver omesso di adempiere alla normativa in tema di randagismo), cosicchè la domanda deve essere respinta.
Deve altresì essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 avendo, questo, adempiuto alle prescrizioni di legge di sua competenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate, per quanto riguarda l'attore e la convenuta principale, ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio come da dispositivo. Cont Spese tra la convenuta e il Comune terzo chiamato in causa integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
2) condanna al pagamento alla in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.127,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva del in persona del Sindaco Controparte_2
p.t.
4) compensa le spese tra in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
5) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Così deciso in Trani lì 24/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1822/2019, trattenuta in decisione all'udienza del
17.2.2025 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ADESSI ROSANNA ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio in via Oberdan n.142 Ruvo di Puglia
Parte Attrice
E
rappresentato e difeso dall'avv. CUTRONE TERESA e dall'avv. EDVIGE TROTTA con CP_1 domicilio eletto presso la sede dell'Ente, sita in Bari al Lungomare Starita n. 6
Parte Convenuta
, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ANNA MARIA GATTULLO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ruvo di Puglia alla Via Duca della Vittoria 49/L
Terza chiamata in causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla in data 28.03.2019, il Sig. CP_1 Parte_1 lamentando di essere stato aggredito da un cane randagio di grossa taglia mentre si trovava in Ruvo di Puglia passeggiando in Via Corato all'altezza del civico n. 8, chiedeva il ristoro delle lesioni personali subite oltre alle spese del giudizio.
Costituitasi la eccepiva il difetto di legittimazione passiva poichè, a suo dire, la CP_1 responsabilità del sinistro ricadeva sul cui competeva la vigilanza, la Controparte_2 tutela ed i controlli sul trattamento degli animali nonché la costruzione e la gestione dei canili.
Insisteva, ottenendola, per l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_2
Quest'ultimo, costituitosi, declinava la propria responsabilità sostenendo che la L.R. 12/1998 e le successive modifiche ed integrazioni, prevede - all'art.
2 - che agli Enti comunali spettano le competenze per la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e dei rifugi per cani (cosa di cui si Cont era occupato adempiendo alle prescrizioni di legge), mentre alle incombono le attività di accalappiamento, di profilassi, di controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Anche il quindi, concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva. CP_2
La causa veniva istruita mediante l'ascolto di un teste di parte attrice (avendo questa rinunciato al secondo ammesso dal giudicante) e l'espletamento della consulenza medico legale.
Così istruita la causa è pervenuta al sottoscritto magistrato;
acclarata la difficoltà di giungere ad una conciliazione, è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente occorre chiarire quale sia l'Ente legittimato passivo nelle cause di risarcimento per i danni subiti a seguito di aggressione da parte di un cane randagio.
A tal proposito si osserva che, in base alla legge quadro nazionale n. 281/1991 e alle leggi regionali Cont attuative (che per la Regione Puglia è la L. n. 12/1998), alle è devoluta la competenza in materia di vigilanza e controllo del randagismo, compresa la cattura e il trasferimento degli animali nei canili pubblici. Ai Comuni, invece, spetta principalmente il compito di dotarsi di canili e di risanare le strutture esistenti. La mera attribuzione al di generici compiti di prevenzione del CP_2 randagismo, come il controllo delle nascite o la custodia dei cani accalappiati, non è sufficiente a radicare una sua responsabilità per i danni causati da cani randagi. Cont Tale responsabilità, quindi, ricade sulla in quanto ente cui sono attribuiti i compiti di recupero, cattura e custodia dei cani randagi. Ne consegue che deve essere accolta l'eccezione del di difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Ciò chiarito, si osserva che le fattispecie attinenti al fenomeno del randagismo sono state ricondotte dopo notevole dibattito, a quelle regolate dall'art. 2043 c.c. Pertanto, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, con particolare riguardo al profilo della colpa.
Conseguentemente, in capo al danneggiato vi è l'onere di fornire la prova: del verificarsi dell'evento, del danno ingiusto subìto e che tale danno ingiusto sia la conseguenza della condotta colposa ascrivibile al danneggiante (nel nostro caso all'ente responsabile). Inoltre, non è sufficiente allegare e dimostrare la presenza di un animale che abbia causato un danno e la natura randagia dello stesso per configurare, in via presuntiva, la colpa degli enti istituzionalmente preposti ed individuati dalla Legge quadro e dalle leggi regionali, ma è necessario che il danneggiato fornisca la prova concreta della condotta colposa tenuta dall'ente preposto alla vigilanza. In particolare, l'attore dovrebbe dimostrare che la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno, nella specie, fosse possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
Nel caso in esame la prova del verificarsi dell'evento denunciato e della condotta colposa degli enti convenuti non è stata raggiunta.
Infatti, quanto al primo profilo, l'unica teste ascoltata a sostegno della tesi attorea, non ha fornito particolari circa l'aggressione subita dal limitandosi a confermare o a negare le circostanze Pt_1 capitolate dall'attore. La descrizione della dinamica del sinistro, e del cane, risulta alquanto generica: non si comprende il motivo dell'aggressione, in che modo l'animale sia stato allontanato, Cont perché l'evento non sia stato denunciato alla o alla polizia municipale. Inoltre, dall'esame della documentazione medica rilasciata dal pronto soccorso, il sig. al momento Pt_1 dell'accesso, non presentava ecchimosi, abrasioni, ematomi o segni di morsi (come è lecito aspettarsi in caso di aggressione da parte di un cane randagio), ma unicamente un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Non è stata prescritta la profilassi antitetanica e antirabbica né risultano medicate ferite.
L'attore non ha neppure dato prova che vi sia stata un'omissione di vigilanza, controllo e Cont negligenza della el gestire il fenomeno del randagismo nonostante le segnalazioni pervenutele.
Non esistono, infatti, agli atti prove di segnalazioni alle autorità competenti, di animali randagi nel luogo dove si sarebbe verificata la presunta aggressione. Del resto, neppure il sig. si è Pt_1 preoccupato di segnalare l'evento e la presenza nella zona di cani randagi.
Si aggiunga che non può essere considerata prova dell'esistenza nella zona di cani randagi, Cont l'allegazione da parte attorea di alcune lettere di richiesta di risarcimento inviate alla dal suo difensore essendo, queste, un mero atto di parte, nè la dichiarazione della teste escussa, la quale ha solo dichiarato quanto altre persone, a loro volta, le avevano riferito “I miei amici mi hanno sconsigliato di passeggiare per via Corato da sola per la presenza di questo cane con pelo arruffato e grosse dimensioni e senza collare”.
In definitiva, la documentazione allegata dall'attore, e le emergenze istruttorie, non sono sufficienti Cont al raggiungimento della prova del verificarsi dell'evento e della responsabilità dell' (per aver omesso di adempiere alla normativa in tema di randagismo), cosicchè la domanda deve essere respinta.
Deve altresì essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 avendo, questo, adempiuto alle prescrizioni di legge di sua competenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate, per quanto riguarda l'attore e la convenuta principale, ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio come da dispositivo. Cont Spese tra la convenuta e il Comune terzo chiamato in causa integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
2) condanna al pagamento alla in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 2.127,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva del in persona del Sindaco Controparte_2
p.t.
4) compensa le spese tra in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
5) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Così deciso in Trani lì 24/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo