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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/09/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1218/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. P. Balsamo
OPPONENTE
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentate e difese dall'Avv. F. Magrì
OPPOSTE
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 23.03.21 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2021 emesso da questo Tribunale in favore di quale mandataria della , con il quale era stato CP_2 Controparte_1 ingiunto il pagamento di euro 9.523,81 (oltre interessi di mora e spese del procedimento) a titolo di corrispettivo per il consumo di energia elettrice relativamente ai periodi di gennaio, febbraio e marzo 2010 riportati nella fattura del 16.8.2010 posta a fondamento del ricorso monitorio. Deduceva quanto segue: Nella fattura vengono riportati i seguenti ed impossibili “consumi effettivi:
1) consumo relativo al mese di gennaio 2010 di 18.059 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,55);
2) consumo relativo al mese di febbraio 2010 di 16.311 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,54);
3) consumo relativo al mese di marzo 2010 di 18.061 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,61). Tali consumi non sono possibili con un contratto di potenza di 6 kWh come quello in essere con il;
Parte_1
Infatti, anche con l'impiego della potenza massima consentita (6 kWh) h 24 ininterrottamente giorno e notte il non avrebbe mai potuto consumare più Parte_1 di kWh 144 in un giorno e non certo avere un consumo medio giornaliero di oltre 582 kWh come farebbe intendere la fattura oggetto di decreto ingiuntivo che pertanto è completamente non veritiera e contiene dati che non possono essere veri, ed anzi sono impossibili. A conferma della totale erroneità (anzi impossibilità) dei dati sui consumi, e quindi sulle relative richieste economiche da parte di e del suo cessionario oggi CP_3 opposto, occorre aggiungere che dal 18/08/2008 al 31/12/2009 (ossia 16 mesi, circa 500 giorni!) con il precedente gestore ENEL il Condominio “ ” Parte_1 aveva consumato kWh 5901 come si evince dalla bolletta ENEL del 20/01/2010 che si allega. In pratica in quasi un anno e mezzo (18/08/2008 al 31/12/2009) la stessa utenza ha consumato quanto vorrebbe far credere abbia consumato in poco più di 10 CP_3 giorni (sic!). Per consumare poi quanto asserito da nella fattura contestata in 3 CP_3 mesi (kWh 52.431) con ENEL ci sarebbero voluti quasi 10 anni! Ad ulteriore conferma che quella oggi impugnata è ciò che viene definita “bolletta pazza” è che il consumo delle bollette successive (tutte pagate regolarmente) sempre con gestore è il seguente: CP_3
1. da novembre 2010 a gennaio 2011: kWh 389 (meno di un giorno della bolletta contestata);
2. da febbraio 2011 ad aprile 2011: kWh 403 (meno di un giorno della bolletta contestata);
3. da agosto 2011 ad ottobre 2011: kWh 268 (meno di 12 ore della bolletta contestata);
4. da maggio a luglio 2012: kWh 357 (molto meno di 1 giorno della bolletta contestata); la bolletta oggetto di decreto ingiuntivo comunque fu da subito contestata telefonicamente ed aveva accettato le doglianze proposte ed infatti stessa CP_3 CP_3 non ha più rivendicato tale somma nel 2010 neanche in sede di risoluzione del contratto e passaggio da ad Enel avvenuto nel 2012”. CP_3
Tanto premesso, citava (quale mandataria di CP_2 CP_1
nonché la stessa mandante a comparire
[...] Controparte_1 davanti a questo Tribunale, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito dedotto nel procedimento monitorio, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le domande proposte dalle creditrici opposte e condannarsi le stesse alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 10.06.2021 si costituiva (C.F. e Controparte_2
P.IVA ), nella sua qualità di mandataria della società creditrice P.IVA_3 [...]
d eccepiva quanto segue: Controparte_1
a) I rilievi sono stati effettuati dal distributore competente che provvede poi alla trasmissione dei dati al fornitore, con la conseguenza che il fornitore (nella specie ed oggi cessionaria del credito) non può Controparte_4 Controparte_1 in alcun modo ritenersi responsabile dei consumi addebitati in fattura, trattandosi di dati che vengono a sua volta trasmessi dal distributore, proprietario del contatore. b) Prima della presente opposizione, il non ha mai contestato i consumi Parte_1 addebitati nella fattura n. 1173144 né ha mai contestato il malfunzionamento del contatore così come non ha mai richiesto che venisse effettuata una verifica dei consumi. c) Il contatore, strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice ( CP_4 ed oggi spetta all'utente (ovvero al Condominio)
[...] Controparte_1 dimostrare che l'inadempimento non è ad esso imputabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1218 c.c.. d) E' consolidato il principio per cui grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica. Concludeva per l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria sulle spese processuali. Prodotta varia documentazione ed esperita CTU ricostruttiva delle modalità di rilevamento dei consumi e dell'ammontare degli stessi, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Il CTU incaricato, Ing. , ha accertato che il misuratore installato Persona_1 presso l'utenza dell'opponente ha “una potenza impegnata di soli 6,00 KW nonché una potenza disponibile pari al 10% in più nonché 6,60 KW e può produrre al massimo 144 – 158,40 KW, e mai e poi mai 582,55 KW (consumo giornaliero)”. E sulla base di questa constatazione di carattere tecnico ha verificato che i consumi indicati nella fattura oggetto di causa sono abnormi ed impossibili. In particolare, nella relazione a firma del CTU si legge:
“…Ove si evince la presenza di due tabelle di dettagli consumo, a cui lo scrivente richiedeva più volte sia tramite PEC, che tramite rete mobile al numero verde 800 999 222 e 02.89607526, giustificazioni tecniche sulla reale veridicità di due tabelle anziché una sola. Per di più evidenziava al servizio clienti, che la prima tabella ribadisce tutti i mesi da gennaio sino al mese di luglio 2010, nel mentre nella seconda tabella riportavano gli stessi mesi con consumi esorbitanti con la mancanza dei due mesi Aprile 2010 e Luglio 2010, e valori di consumi del tutto differenti tra la prima e la seconda tabella, Gennaio 2010 consumi F1, F2 e F3 pari a zero KWh nella prima tabella, nel mentre nella seconda tabella si leggono valori come F1+F2+F3 pari a 18.059 KWh nel solo mese di gennaio composto da 31 giorni per una media giornaliera di 582,55 KWh in un solo giorno. Quest'ultimo calcolo del tutto anomalo considerando che il misuratore installato ha una potenza impegnata di soli 6,00 KW nonché una potenza disponibile pari al 10% in più nonché 6,60 KW, che pur prescindendo il lavoro dell'autoclave 24 ore su 24 possa produrre al massimo 144 – 158,40 KW, e mai e poi mai 582,55 KW, tecnicamente impossibile tale produzione considerando che lo stesso contatore scatta in quanto non può produrre più di tanto. Evidenziando oltretutto la reale conformità di consumi nella prima tabella equivalenti a 2.759 KWh e del tutto fantasiosi quelli riportati nella seconda tabella pari a 52.431KWh distribuiti in soli 3 mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2010. Un dettaglio dei consumi anche se riportato effettivo nel mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile risulta del tutto anomalo un valore di F1,F2 e F3 pari a zero nei primi quattro mesi solari e come se entrambe le scale scala 30/A e scala 30/B fossero completamente deserte e disabitate tanto da non garantire il funzionamento della stessa autoclave…”.
E ancora a pag. 88 della relazione si legge: “Dalla seguente disamina risulta nell'arco temporale di 11 anni un assorbimento di 15.133 KWh escludendo l'anno solare del 2012 ove vengono rilevati solo 5 mesi anziché i 12 mesi completi, dalla media su soli 10 anni risultano consumi omogenei che possiamo assumere pari a 1.468 KWh all'anno e mai e poi mai 52.431 KWh così come indicato nella fattura n° 1173144 Contr emessa in data 16/08/2010 dalla società
Infine, il CTU ha proceduto al ricalcolo dei consumi effettivi presumibili per i mesi da gennaio a luglio 2010, giungendo alla conclusione che il consumo complessivo per il periodo oggetto di contestazione ammonta ad euro 355,99.
Pertanto, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il condominio opponente deve essere condannato al pagamento in favore delle società opposte della somma di euro 355,99 oltre agli interessi legali di mora dalla sentenza fino al soddisfo. Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione del 10% delle spese processuali;
mentre devono essere CP_2 Controparte_1 condannate in solido al pagamento per intero delle spese di CTU e alla rifusione in favore dell'opponente del restante 90% di spese processuali che vengono liquidate nella misura (già abbattuta del 10%) di complessivi euro 4.620,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre, spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...] contro , revoca il decreto Parte_2 CP_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 93/2021 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte con il ricorso monitorio dalle società opposte, condanna il Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore di (quale mandataria di ) della somma CP_2 Controparte_1 di euro 355,99, oltre agli interessi legali di mora dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Dispone la compensazione del 10% delle spese processuali e condanna, in solido, ed al pagamento per intero delle spese CP_2 Controparte_1 di CTU e alla rifusione in favore dell'opponente del restante 90% di spese processuali, che vengono liquidate nella misura (già abbattuta del 10%) di complessivi euro 4.620,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre, spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 06.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1218/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. P. Balsamo
OPPONENTE
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentate e difese dall'Avv. F. Magrì
OPPOSTE
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 23.03.21 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2021 emesso da questo Tribunale in favore di quale mandataria della , con il quale era stato CP_2 Controparte_1 ingiunto il pagamento di euro 9.523,81 (oltre interessi di mora e spese del procedimento) a titolo di corrispettivo per il consumo di energia elettrice relativamente ai periodi di gennaio, febbraio e marzo 2010 riportati nella fattura del 16.8.2010 posta a fondamento del ricorso monitorio. Deduceva quanto segue: Nella fattura vengono riportati i seguenti ed impossibili “consumi effettivi:
1) consumo relativo al mese di gennaio 2010 di 18.059 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,55);
2) consumo relativo al mese di febbraio 2010 di 16.311 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,54);
3) consumo relativo al mese di marzo 2010 di 18.061 kWh (per un consumo medio giornaliero di kWh 582,61). Tali consumi non sono possibili con un contratto di potenza di 6 kWh come quello in essere con il;
Parte_1
Infatti, anche con l'impiego della potenza massima consentita (6 kWh) h 24 ininterrottamente giorno e notte il non avrebbe mai potuto consumare più Parte_1 di kWh 144 in un giorno e non certo avere un consumo medio giornaliero di oltre 582 kWh come farebbe intendere la fattura oggetto di decreto ingiuntivo che pertanto è completamente non veritiera e contiene dati che non possono essere veri, ed anzi sono impossibili. A conferma della totale erroneità (anzi impossibilità) dei dati sui consumi, e quindi sulle relative richieste economiche da parte di e del suo cessionario oggi CP_3 opposto, occorre aggiungere che dal 18/08/2008 al 31/12/2009 (ossia 16 mesi, circa 500 giorni!) con il precedente gestore ENEL il Condominio “ ” Parte_1 aveva consumato kWh 5901 come si evince dalla bolletta ENEL del 20/01/2010 che si allega. In pratica in quasi un anno e mezzo (18/08/2008 al 31/12/2009) la stessa utenza ha consumato quanto vorrebbe far credere abbia consumato in poco più di 10 CP_3 giorni (sic!). Per consumare poi quanto asserito da nella fattura contestata in 3 CP_3 mesi (kWh 52.431) con ENEL ci sarebbero voluti quasi 10 anni! Ad ulteriore conferma che quella oggi impugnata è ciò che viene definita “bolletta pazza” è che il consumo delle bollette successive (tutte pagate regolarmente) sempre con gestore è il seguente: CP_3
1. da novembre 2010 a gennaio 2011: kWh 389 (meno di un giorno della bolletta contestata);
2. da febbraio 2011 ad aprile 2011: kWh 403 (meno di un giorno della bolletta contestata);
3. da agosto 2011 ad ottobre 2011: kWh 268 (meno di 12 ore della bolletta contestata);
4. da maggio a luglio 2012: kWh 357 (molto meno di 1 giorno della bolletta contestata); la bolletta oggetto di decreto ingiuntivo comunque fu da subito contestata telefonicamente ed aveva accettato le doglianze proposte ed infatti stessa CP_3 CP_3 non ha più rivendicato tale somma nel 2010 neanche in sede di risoluzione del contratto e passaggio da ad Enel avvenuto nel 2012”. CP_3
Tanto premesso, citava (quale mandataria di CP_2 CP_1
nonché la stessa mandante a comparire
[...] Controparte_1 davanti a questo Tribunale, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito dedotto nel procedimento monitorio, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi le domande proposte dalle creditrici opposte e condannarsi le stesse alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 10.06.2021 si costituiva (C.F. e Controparte_2
P.IVA ), nella sua qualità di mandataria della società creditrice P.IVA_3 [...]
d eccepiva quanto segue: Controparte_1
a) I rilievi sono stati effettuati dal distributore competente che provvede poi alla trasmissione dei dati al fornitore, con la conseguenza che il fornitore (nella specie ed oggi cessionaria del credito) non può Controparte_4 Controparte_1 in alcun modo ritenersi responsabile dei consumi addebitati in fattura, trattandosi di dati che vengono a sua volta trasmessi dal distributore, proprietario del contatore. b) Prima della presente opposizione, il non ha mai contestato i consumi Parte_1 addebitati nella fattura n. 1173144 né ha mai contestato il malfunzionamento del contatore così come non ha mai richiesto che venisse effettuata una verifica dei consumi. c) Il contatore, strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, pertanto, di fronte alla pretesa creditoria formulata dalla società erogatrice ( CP_4 ed oggi spetta all'utente (ovvero al Condominio)
[...] Controparte_1 dimostrare che l'inadempimento non è ad esso imputabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1218 c.c.. d) E' consolidato il principio per cui grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica. Concludeva per l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria sulle spese processuali. Prodotta varia documentazione ed esperita CTU ricostruttiva delle modalità di rilevamento dei consumi e dell'ammontare degli stessi, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Il CTU incaricato, Ing. , ha accertato che il misuratore installato Persona_1 presso l'utenza dell'opponente ha “una potenza impegnata di soli 6,00 KW nonché una potenza disponibile pari al 10% in più nonché 6,60 KW e può produrre al massimo 144 – 158,40 KW, e mai e poi mai 582,55 KW (consumo giornaliero)”. E sulla base di questa constatazione di carattere tecnico ha verificato che i consumi indicati nella fattura oggetto di causa sono abnormi ed impossibili. In particolare, nella relazione a firma del CTU si legge:
“…Ove si evince la presenza di due tabelle di dettagli consumo, a cui lo scrivente richiedeva più volte sia tramite PEC, che tramite rete mobile al numero verde 800 999 222 e 02.89607526, giustificazioni tecniche sulla reale veridicità di due tabelle anziché una sola. Per di più evidenziava al servizio clienti, che la prima tabella ribadisce tutti i mesi da gennaio sino al mese di luglio 2010, nel mentre nella seconda tabella riportavano gli stessi mesi con consumi esorbitanti con la mancanza dei due mesi Aprile 2010 e Luglio 2010, e valori di consumi del tutto differenti tra la prima e la seconda tabella, Gennaio 2010 consumi F1, F2 e F3 pari a zero KWh nella prima tabella, nel mentre nella seconda tabella si leggono valori come F1+F2+F3 pari a 18.059 KWh nel solo mese di gennaio composto da 31 giorni per una media giornaliera di 582,55 KWh in un solo giorno. Quest'ultimo calcolo del tutto anomalo considerando che il misuratore installato ha una potenza impegnata di soli 6,00 KW nonché una potenza disponibile pari al 10% in più nonché 6,60 KW, che pur prescindendo il lavoro dell'autoclave 24 ore su 24 possa produrre al massimo 144 – 158,40 KW, e mai e poi mai 582,55 KW, tecnicamente impossibile tale produzione considerando che lo stesso contatore scatta in quanto non può produrre più di tanto. Evidenziando oltretutto la reale conformità di consumi nella prima tabella equivalenti a 2.759 KWh e del tutto fantasiosi quelli riportati nella seconda tabella pari a 52.431KWh distribuiti in soli 3 mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2010. Un dettaglio dei consumi anche se riportato effettivo nel mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile risulta del tutto anomalo un valore di F1,F2 e F3 pari a zero nei primi quattro mesi solari e come se entrambe le scale scala 30/A e scala 30/B fossero completamente deserte e disabitate tanto da non garantire il funzionamento della stessa autoclave…”.
E ancora a pag. 88 della relazione si legge: “Dalla seguente disamina risulta nell'arco temporale di 11 anni un assorbimento di 15.133 KWh escludendo l'anno solare del 2012 ove vengono rilevati solo 5 mesi anziché i 12 mesi completi, dalla media su soli 10 anni risultano consumi omogenei che possiamo assumere pari a 1.468 KWh all'anno e mai e poi mai 52.431 KWh così come indicato nella fattura n° 1173144 Contr emessa in data 16/08/2010 dalla società
Infine, il CTU ha proceduto al ricalcolo dei consumi effettivi presumibili per i mesi da gennaio a luglio 2010, giungendo alla conclusione che il consumo complessivo per il periodo oggetto di contestazione ammonta ad euro 355,99.
Pertanto, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il condominio opponente deve essere condannato al pagamento in favore delle società opposte della somma di euro 355,99 oltre agli interessi legali di mora dalla sentenza fino al soddisfo. Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione del 10% delle spese processuali;
mentre devono essere CP_2 Controparte_1 condannate in solido al pagamento per intero delle spese di CTU e alla rifusione in favore dell'opponente del restante 90% di spese processuali che vengono liquidate nella misura (già abbattuta del 10%) di complessivi euro 4.620,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre, spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...] contro , revoca il decreto Parte_2 CP_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 93/2021 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte con il ricorso monitorio dalle società opposte, condanna il Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore di (quale mandataria di ) della somma CP_2 Controparte_1 di euro 355,99, oltre agli interessi legali di mora dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Dispone la compensazione del 10% delle spese processuali e condanna, in solido, ed al pagamento per intero delle spese CP_2 Controparte_1 di CTU e alla rifusione in favore dell'opponente del restante 90% di spese processuali, che vengono liquidate nella misura (già abbattuta del 10%) di complessivi euro 4.620,00 di cui euro 120,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre, spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 06.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo