Art. 59.
(Pubblicita' fonica)
((1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.))
(Pubblicita' fonica)
((1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.))