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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2414/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2414/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 2481 del 17 Marzo 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La signora depositava in data 17 Febbraio 2021 ricorso al tribunale di Roma per il Parte_1
pagamento della somma di euro 214 lordi mensili per un totale di 306 giorni lavorati dal 21 settembre
2017 a luglio 2018 in ragione del fatto di essere stata destinataria di un incarico di reggenza presso l'istituto comprensivo Crivelli di Roma , giusta decreto protocollo numero 21.255 del 21 settembre
2017 .
Il ministero convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace .
Il tribunale respingeva tuttavia la richiesta per carenza di prova in relazione al fatto che la ricorrente non avesse percepito siffatto trattamento economico .
Avverso detta sentenza promuoveva appello la ricorrente sulla scorta di un unico motivo : deduceva l'omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie per aver ella provato di aver diritto a percepire l'indennità di reggenza mai corrisposta dall'amministrazione convenuta .
In sede di appello si costituiva il ministero contestando le avverse deduzioni le deducendo la carenza di allegazioni nonché l'inammissibilità dell'appello che non specificamente censurava le argomentazioni del giudice di prime cure .
L'appello è inammissibile e comunque infondato . In effetti la ricorrente , nell'atto di appello , non prende specifica posizione sul contenuto della sentenza in cui il tribunale nega il diritto al trattamento economico rivendicato sul presupposto che difettava la prova del credito , non avendo ella dimostrato di non aver percepito alcun trattamento retributivo per il titolo azionato, non avendo depositato buste paga dalle quali evincere i titoli al trattamento retributivo erogato e il mancato pagamento della parte datoriale e avendo , per contro , la parte datoriale espressamente riconosciuto la spettanza di tale emolumento . La ricorrente non prende posizione sul capo della motivazione che argomenta il rigetto della pretesa per carenza di allegazioni , non contesta i criteri di ripartizione dell'onere della prova, ma si limita genericamente a denunciare l'erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie , richiamando il susseguirsi della contrattazione collettiva sul tema delle indennità di reggenza e assumendo , senza tuttavia provarlo , di aver formulato richiesta di pagamento alla ragioneria e che siffatta richiesta era stata respinta. In allegato al ricorso introduttivo del giudizio in effetti la ricorrente aveva prodotto esclusivamente il decreto di nomina a reggente , la sua accettazione , i contratti collettivi applicabili e il conteggio delle spettanze. Difettava qualsivoglia produzione che consentisse di verificare l'esistenza del credito azionato;
d'altronde nei motivi di appello la ricorrente non ha argomentato perché , in difetto di produzione delle buste paga o di solleciti di pagamento , la pretesa avrebbe dovuto ritenersi parimenti accertata a fini di condanna .
L'appello deve essere pertanto respinto ma l'omessa contestazione specifica del credito da parte del costituito solo in grado di appello giustifica la compensazione delle spese di lite CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Spese compensate. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI TO IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2414/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 2481 del 17 Marzo 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La signora depositava in data 17 Febbraio 2021 ricorso al tribunale di Roma per il Parte_1
pagamento della somma di euro 214 lordi mensili per un totale di 306 giorni lavorati dal 21 settembre
2017 a luglio 2018 in ragione del fatto di essere stata destinataria di un incarico di reggenza presso l'istituto comprensivo Crivelli di Roma , giusta decreto protocollo numero 21.255 del 21 settembre
2017 .
Il ministero convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace .
Il tribunale respingeva tuttavia la richiesta per carenza di prova in relazione al fatto che la ricorrente non avesse percepito siffatto trattamento economico .
Avverso detta sentenza promuoveva appello la ricorrente sulla scorta di un unico motivo : deduceva l'omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie per aver ella provato di aver diritto a percepire l'indennità di reggenza mai corrisposta dall'amministrazione convenuta .
In sede di appello si costituiva il ministero contestando le avverse deduzioni le deducendo la carenza di allegazioni nonché l'inammissibilità dell'appello che non specificamente censurava le argomentazioni del giudice di prime cure .
L'appello è inammissibile e comunque infondato . In effetti la ricorrente , nell'atto di appello , non prende specifica posizione sul contenuto della sentenza in cui il tribunale nega il diritto al trattamento economico rivendicato sul presupposto che difettava la prova del credito , non avendo ella dimostrato di non aver percepito alcun trattamento retributivo per il titolo azionato, non avendo depositato buste paga dalle quali evincere i titoli al trattamento retributivo erogato e il mancato pagamento della parte datoriale e avendo , per contro , la parte datoriale espressamente riconosciuto la spettanza di tale emolumento . La ricorrente non prende posizione sul capo della motivazione che argomenta il rigetto della pretesa per carenza di allegazioni , non contesta i criteri di ripartizione dell'onere della prova, ma si limita genericamente a denunciare l'erronea interpretazione delle allegazioni processuali e delle risultanze istruttorie , richiamando il susseguirsi della contrattazione collettiva sul tema delle indennità di reggenza e assumendo , senza tuttavia provarlo , di aver formulato richiesta di pagamento alla ragioneria e che siffatta richiesta era stata respinta. In allegato al ricorso introduttivo del giudizio in effetti la ricorrente aveva prodotto esclusivamente il decreto di nomina a reggente , la sua accettazione , i contratti collettivi applicabili e il conteggio delle spettanze. Difettava qualsivoglia produzione che consentisse di verificare l'esistenza del credito azionato;
d'altronde nei motivi di appello la ricorrente non ha argomentato perché , in difetto di produzione delle buste paga o di solleciti di pagamento , la pretesa avrebbe dovuto ritenersi parimenti accertata a fini di condanna .
L'appello deve essere pertanto respinto ma l'omessa contestazione specifica del credito da parte del costituito solo in grado di appello giustifica la compensazione delle spese di lite CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Spese compensate. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
RI TO IA