Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza breve 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 06/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2025, proposto da
ON OS e TT OS, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
USR - Ufficio Scolastico Regionale per Marche, Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Ministero Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di opportune misure cautelari
- del provvedimento del Direttore del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro, prot. n. 7973 del 5 agosto 2025, recante rigetto dell’istanza di scambio di sede presentata congiuntamente dai professori ON e TT OS;
- ove occorrer possa, del parere negativo espresso dal Consiglio accademico del medesimo Conservatorio nella seduta del 21 luglio 2025, proseguita e conclusa in data 29 luglio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese le determinazioni assunte in ordine alla programmazione dell'organico, nella parte in cui possano essere interpretate come ostative allo scambio richiesto,
con conseguente ordine per l’amministrazione resistente
- di dare corso allo scambio di sede tra i ricorrenti, ai sensi dell’art. 4, comma 10, d.P.R. n. 83/2024 e della nota MUR n. 8936 del 17 luglio 2025, per l’a.a. 2025/2026;
- o, in subordine, di rinnovare il procedimento nei confronti dei ricorrenti previa corretta istruttoria, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per Marche, del Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro e del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, entrambi docenti di conservatorio nella classe di concorso AFAM/06 – Violino, impugnano il provvedimento con cui il direttore del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, recependo il parere del Consiglio Accademico datato 21-29 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di scambio di sede presentata congiuntamente dai prof.ri ON e TT OS ai sensi dell’art. 4, comma 10, del D.P.R. n. 83/2024 e della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 8936 del 17 luglio 2025 (va precisato che il prof. ON OS è in servizio presso il Conservatorio pesarese, mentre il prof. TT OS è in servizio presso l’omologo istituto “F. Cilea” di Reggio Calabria, il quale ha invece espresso il proprio consenso allo scambio). Vengono anche impugnati, per quanto necessario, gli eventuali atti di programmazione adottati dal Conservatorio di Pesaro che risultino ostativi all’accoglimento dell’istanza di scambio di sede.
2. Il parere del Consiglio Accademico si fonda sulle seguenti considerazioni:
“ …la citata circolare [si tratta della nota ministeriale prot. n. 8936 del 17 luglio 2025 – NdR ] non chiarisce il ruolo del Consiglio Accademico in merito a tale procedura di scambio, lasciando nel dubbio se l’istituzione possa intervenire con una approvazione o debba passivamente prendere atto dell’accordo stretto fra due docenti e controllare esclusivamente che questo scambio sia conforme al processo di invarianza finanziaria citato nella nota 8936. Si rileva in questo senso molto nebulosa l’interpretazione del «consenso formale delle Amministrazioni» citato nella stessa nota;
− viene inspiegabilmente sovvertito l’obbligo di permanenza quinquennale dei docenti neoassunti, vincitori di concorso bandito secondo DM 180/2023, vanificando l’operato delle Istituzioni che hanno attivato le procedure di reclutamento anche con l’obiettivo di assicurare ai propri studenti un’offerta formativa stabile nel tempo e di qualità;
− per quello che riguarda una delle richieste pervenute a questa Istituzione, la cattedra di violino attualmente coperta dal prof. ON OS, prossimo al pensionamento, il consiglio accademico, vista la costante diminuzione del numero degli studenti di violino, la cui consistenza allo stato attuale rende già difficile il completamento del monte ore delle cattedre attive (15 studenti accademici e 8 studenti di corso propedeutico per 8 cattedre di violino, con una media attuale di 2,8 studenti per cattedra), mostra grandi perplessità nel consentire lo scambio di sede, perché ciò precluderebbe la possibilità di una futura chiusura e conversione della cattedra con relativo danno erariale per l’impossibilità di contenimento della spesa nel rispetto delle esigenze didattiche dell’Istituzione… ”.
3. I ricorrenti censurano il complessivo operato del Conservatorio per i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4, comma 10, del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83; violazione e/o falsa applicazione della nota ministeriale MUR n. 8936 del 17 luglio 2025; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente; disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
Al riguardo i ricorrenti evidenziano che:
- l’art. 4, comma 10, del D.P.R. n. 83/2024 disciplina l’istituto dello “scambio di sede”, che è inquadrabile come una particolare forma di mobilità “a specchio” tra istituzioni diverse, attivabile su istanza congiunta di docenti appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare (come nel caso di essi ricorrenti, entrambi titolari della cattedra di Violino);
- con la richiamata la nota del MUR n. 8936 del 17 luglio 2025 è stato chiarito che l’accesso alla procedura è consentito a tutto il personale, indipendentemente dal requisito della permanenza quinquennale presso la sede di prima destinazione, e che, ai fini dell’accoglimento delle domande, le istituzioni interessate debbono verificare l’esistenza dei seguenti presupposti: a) natura congiunta dell’istanza; b) appartenenza dei docenti al medesimo settore; c) assenza di incidenza sulla dotazione organica o sugli equilibri di bilancio. Il fatto che la norma parli di “consenso formale” implica che gli organi accademici non dispongono di alcun potere discrezionale di merito alla convenienza dello scambio, dovendo limitarsi alla verifica della sussistenza dei requisiti formali;
- in questo senso, il fatto che nell’art. 4, comma 10, del D.P.R. n. 83/2024 sia utilizzata la locuzione “possono disporre” deve dunque intendersi non come riconoscimento di un potere discrezionale, ma come facoltà vincolata alla verifica dei presupposti legali e programmatori vigenti. Diversamente opinando, l’istituto dello scambio perderebbe la propria funzione, poiché la sua attivazione sarebbe rimessa all’arbitrio delle singole istituzioni, in contrasto con la ratio normativa e con i chiarimenti ministeriali che ne hanno evidenziato la natura di procedura semplificata;
- il nulla osta potrebbe essere quindi negato solo in presenza di circostanze oggettive quali: a) l’assenza dell’istanza congiunta; b) la difformità di settore; c) impossibilità di garantire la prestazione o la preesistente dichiarazione di indisponibilità della cattedra in sede di programmazione triennale ex art. 3 del medesimo D.P.R. n. 83/2024;
- nella specie, però, nessuna di tali circostanze è riscontrabile, poiché entrambi i docenti appartengono al medesimo settore artistico-disciplinare (AFAM/06 – Violino), e lo scambio garantirebbe piena invarianza didattica e neutralità di bilancio, non comportando né creazione di posti aggiuntivi né maggiori oneri;
- del resto, il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, con delibera del Consiglio accademico del 22 luglio 2025, ha espresso assenso unanime all’istanza, richiamando espressamente la citata nota ministeriale;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83; violazione e/o falsa applicazione della nota ministeriale MUR n. 8936 del 17 luglio 2025; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per arbitrarietà e motivazione apparente.
In parte qua i ricorrenti evidenziano che:
- il diniego di nulla osta si fonda sulla considerazione che lo scambio “ … precluderebbe la possibilità di una futura chiusura e conversione della cattedra [di Violino] con relativo danno erariale per l’impossibilità di contenimento della spesa nel rispetto delle esigenze didattiche dell’Istituzione… ”;
- si tratta di motivazione manifestamente arbitraria e comunque apparente, poiché l’eventuale soppressione o conversione di una cattedra non può essere decisa incidentalmente dal Consiglio Accademico nell’ambito di un procedimento di scambio di sede, ma deve costituire il risultato di una scelta programmatoria formalizzata nel Piano triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 83/2024;
- e a questo riguardo rileva il fatto che la suddetta soppressione non è contemplata né all’interno del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024–2027, né nel P.I.A.O. 2024–2027, che “ …sostituisce ed integra il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) …”, ma neanche nelle varie deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso dell’anno 2025 (si vedano ad esempio i verbali del Consiglio del 14 aprile 2025 – in cui si prevede che “ …per l’a.a. 2025/2026 non sono previste conversioni… ” - del 3 giugno 2025 – quale si prevede la soppressione della sola cattedra di Pratica e Lettura Pianistica (AFAM/051) - del 17 giugno 2025 e del 21 luglio 2025;
c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà; contraddittorietà; motivazione apparente, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
Con il terzo motivo i ricorrenti evidenziano che:
- nella stessa seduta il Consiglio Accademico ha espresso parere favorevole rispetto ad un’altra istanza di scambio di sede, e ciò sul presupposto che “ …entrambi i docenti risultano vincitori del concorso DM 180/2023, per il quale, nel contesto dello scambio di sede, non è previsto l’obbligo di permanenza dei cinque anni …”;
- tali circostanze sono però inconferenti, poiché né l’art. 4, comma 10, del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, né la nota ministeriale n. 8936 del 17 luglio 2025 contemplano, tra i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di scambio di sede, la partecipazione al concorso di cui al D.M. 180/2023 o l’assenza dell’obbligo di permanenza quinquennale; al contrario nella stessa nota n. 8936/2025 si chiarisce che “ …l’accesso alla procedura è garantito a tutto il personale, indipendentemente dalla maturazione del requisito di permanenza quinquennale presso la prima sede di servizio ”.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale per Marche, il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro e il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.
All’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025 il Tribunale, anche alla luce di quanto emerso nel corso della discussione orale, ha disposto istruttoria sia a carico del Conservatorio “F. Cilea”, sia a carico del Conservatorio “G. Rossini”, differendo la trattazione della domanda cautelare alla successiva camera di consiglio del 3 dicembre 2025. In questa sede il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza c.d. breve, non riscontrando obiezioni o riserve delle parti presenti.
5. Il ricorso va accolto, il che impone al Tribunale di prendere in esame la questione di giurisdizione, profilo sul quale è stata in particolare orientata la discussione orale.
Premesso che la procedura per cui è causa è stata introdotta di recente nell’ordinamento di settore e che dunque, per quanto a conoscenza del Collegio, non esistono precedenti giurisprudenziali sul punto, si deve osservare che:
- seppure tutto il settore AFAM opera sotto l’egida e il controllo del Ministero dell’Università e della Ricerca e seppure gli istituti che sono fanno parte del sistema AFAM (Conservatori, Accademie, etc.) attivano corsi di formazione e perfezionamento a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad oggi non si è avuta ancora una piena equiparazione legale fra i docenti AFAM e quelli universitari (si vedano ad esempio, in tema di trattamento economico, le decisioni della Corte di Cassazione n. 303/2020, ord., e n. 14101/2018), il che potrebbe rilevare ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- tuttavia, un deciso passo in avanti nel senso della progressiva assimilazione è stato compiuto proprio con il D.P.R. n. 83/2024, che ad esempio ha introdotto anche i docenti AFAM l’Abilitazione (in questo caso Artistica) Nazionale, del tutto omologa all’ASN introdotta dalla L. n. 240/2010. Ulteriore passaggio sarà costituito molto probabilmente dai decreti di attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 20, comma 1, let. g), della recentissima L. n. 167/2025;
- in ogni caso, la procedura di “mobilità” disciplinata dall’art. 4, comma 10, del D.P.R. n. 83/2024 presenta profili peculiari che non consentono, dal punto di vista della giurisdizione, di assimilarla ad una ordinaria analoga procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 e/o dalla contrattazione collettiva. La norma, infatti, contempla il potere degli istituti interessati dalla richiesta di scambio di operare valutazioni discrezionali (il legislatore utilizza infatti il verbo “possono”), non già, come avviene nelle ordinarie procedure di mobilità, solo nella fase a monte di scelta del sistema di reclutamento del personale, ma nella fase decisoria;
- ma, del resto, gli stessi ricorrenti, avendo adito il giudice amministrativo, dimostrano di aver colto questo profilo, anche se poi nel merito disconoscono (o comunque ridimensionano molto) l’esistenza di un ambito discrezionale riservato agli istituti interessati dallo scambio.
Sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere il presente ricorso.
6. Passando dunque a trattare sinteticamente le varie censure articolate dai professori OS, il Tribunale osserva quanto segue.
6.1. Come si è già detto, l’art. 4, comma 10, del D.P.R. n. 83/2024 attribuisce agli istituti interessati dalla richiesta di scambio di sede un potere di valutazione che può essere più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete, il che emerge sia dagli stessi argomenti di parte ricorrente sia dalla lettura sistematica del regolamento che disciplina la procedura.
In effetti, gli stessi ricorrenti riconoscono che il nulla osta può essere legittimamente negato laddove, ad esempio, l’istituto “cedente” o quello “ricevente” abbiano adottato atti di programmazione incompatibili con lo scambio di sede richiesto.
Inoltre il D.P.R. n. 83/2024 prevede specifiche procedure finalizzate al passaggio dei docenti da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, per cui un istituto potrebbe concedere il nulla osta allo scambio di sede anche in assenza di cattedra vacante (o in relazione a cattedra di cui sia stata già decisa la soppressione) se ritiene prevalente l’interesse a poter annoverare in organico un docente di particolare competenza e preparazione.
Sono dunque infondate le censure con cui i ricorrenti assumono che il consenso delle istituzioni interessate allo scambio sia solo “formale”, ossia che si tratti di atto dovuto laddove sussistono i presupposti elencati nel primo motivo di ricorso.
6.2. Ugualmente infondato è il motivo con cui si deduce la disparità di trattamento rispetto alla posizione di altro docente per il quale il Consiglio Accademico del Conservatorio pesarese ha invece espresso, nella stessa seduta, parere favorevole allo scambio di sede. Infatti, come emerge dal verbale della seduta, in parte qua il Consiglio ha indicato le ragioni della propria decisione, evidenziando in particolare che in quel caso non sussistevano i medesimi presupposti che connotano la posizione degli odierni ricorrenti (sia per quanto riguarda la cattedra di riferimento, sia per quanto concerne l’assenza del vincolo quinquennale di cui si dirà infra ).
6.3. Passando dunque a trattare proprio di questi due ultimi aspetti, il Collegio evidenzia che:
- la programmazione del reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche risponde essenzialmente a due esigenze primarie. Da un lato, la necessità di pianificare per tempo l’impiego delle risorse finanziarie occorrenti e l’attuazione del c.d. turn over , dall’altro lato l’esigenza di evitare per quanto possibile l’indizione di concorsi “mirati”. A proposito di questo secondo profilo va infatti ricordato che l’amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente ogni variazione della programmazione che incida sulle legittime aspettative dei candidati, così come è tenuta a giustificare il mancato attingimento da graduatorie ancora valide ed efficaci. Infatti quando l’amministrazione decide, ad esempio, di non attingere da una graduatoria valida deve dare conto in maniera esaustiva della non piena corrispondenza fra il profilo professionale di cui ha bisogno e quello dei soggetti inclusi nella graduatoria sulla quale dovrebbe essere operato lo scorrimento, perché altrimenti la decisione potrebbe sottendere la volontà di favorire determinati soggetti a scapito di altri oppure di non assumere elementi “non graditi”;
- pertanto, e chiarendo subito che nella specie nessun dubbio il Collegio nutre in merito all’operato del Conservatorio “G. Rossini”, diventano fondamentali gli atti di programmazione, atti che nella specie, come è stato confermato anche dall’istruttoria, non erano stati oggetto di modifica alla data in cui sono stati adottati i provvedimenti impugnati. L’ultimo atto di programmazione vigente copre l’arco temporale 2024-2027, per cui il Conservatorio avrebbe avuto la possibilità di pianificare in tempo utile la soppressione della cattedra di Violino coperta dal prof. ON OS (il quale sarà collocato in quiescenza nel mese di ottobre 2026). Ma poiché ciò non è stato fatto con i provvedimenti all’uopo previsti, il Consiglio Accademico non poteva legittimamente prendere in esame, ai fini del diniego del nulla osta allo scambio di sede, una mera ipotesi di futura riorganizzazione dell’offerta didattica;
- ugualmente infondato è l’altro presupposto valorizzato dal Consiglio (ossia il fatto che il prof. TT OS aveva contratto, al momento dell’assunzione in ruolo presso il Conservatorio “F. Cilea”, l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede di servizio), e ciò per due motivi. In primo luogo, perché l’eventuale disconoscimento postumo dell’obbligo suddetto da parte del prof. TT OS danneggerebbe in ipotesi unicamente il Conservatorio “cedente”, nei cui soli confronti l’impegno è stato assunto. In secondo (e decisivo) luogo, il prof. TT OS ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto con bando del 31 ottobre 2023, il quale non poteva ovviamente tenere conto del nuovo istituto dello scambio di sede che sarebbe stato introdotto pochi mesi dopo dal D.M. n. 83/2024. Pertanto, e anche a prescindere da quanto stabilito con la circolare ministeriale n. 8936, la normativa regolamentare sopravvenuta, la quale non fa salve le diverse pattuizioni contenute nei contratti individuali di lavoro dei docenti AFAM, ha inevitabilmente fatto venire meno i limiti discendenti da clausole sottoscritte ai sensi della precedente normativa sul reclutamento. Va peraltro aggiunto che, a ben vedere, lo scambio di sede non pregiudica le finalità dell’obbligo di permanenza minima presso la prima sede di servizio, perché esso avviene “alla pari” (e in ogni caso, si ribadisce, nella vicenda odierna l’unico ente “danneggiato” sarebbe il Conservatorio “F. Cilea”, visto che il prof. ON OS non garantirà la permanenza minima che avrebbe garantito il prof. TT OS).
7. Per le ragioni esposte al § 6.3. il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento, nei limiti degli interessi dei ricorrenti, dei provvedimenti impugnati e ordine al Conservatorio “G. Rossini” di rideterminarsi sull’istanza di scambio di sede entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, attenendosi ai principi di diritto di cui ai precedenti paragrafi.
Le spese del giudizio si possono compensare integralmente, stante l’assoluta novità delle questioni giuridiche sottostanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO CA | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO