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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20306/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. PATRIZIA CIRINGIONE Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. PATRIZIA CIRINGIONE CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 04.07.1982 (C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
) contratto in Partinico data 14.07.2018 trascritto al Comune di Palermo Atto n. C.F._3
2 P. II Serie A n. 42 (atti di matrimonio) (estratto per riassunto degli atti di matrimonio anno 2018 atto n. 2 P.II SB vol. 2674).
b) Disporre e accogliere le conclusioni così come omologate in separazione dando atto le parti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o divorzile in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
c) Ordinare lo scambio del reciproco consenso all'espatrio. 1 d) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficiale di Stato civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni previste per legge. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 43,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Palermo (atto n. 42, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20306/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. PATRIZIA CIRINGIONE Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. PATRIZIA CIRINGIONE CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 04.07.1982 (C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
) contratto in Partinico data 14.07.2018 trascritto al Comune di Palermo Atto n. C.F._3
2 P. II Serie A n. 42 (atti di matrimonio) (estratto per riassunto degli atti di matrimonio anno 2018 atto n. 2 P.II SB vol. 2674).
b) Disporre e accogliere le conclusioni così come omologate in separazione dando atto le parti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o divorzile in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
c) Ordinare lo scambio del reciproco consenso all'espatrio. 1 d) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficiale di Stato civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni previste per legge. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 43,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Palermo (atto n. 42, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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