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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 37. Funzionamento 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile .
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione.
4. Il CNF puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Note all'art. 37:
- Per il testo degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , vedi nelle note all'articolo 35.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione.
4. Il CNF puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Note all'art. 37:
- Per il testo degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , vedi nelle note all'articolo 35.
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- 1. Sospeso l’avvocato delegato alla vendita che si appropria indebitamente del ricavatoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 14 settembre 2022 · 11.410927
Giurisprudenza • 28
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/09/2013, n. 806Provvedimento: […] Visti l'art.6, co.7 del D.Lgs 96/2001 del'art.31, co.5. del R.D. 1578/1933, l'art.37 della legge 247/2012, la sentenza della Cassazione SS.UU. n.28340 del 22.12.2011 e la sentenza della Corte di Giustizia 30.11.1995, C-55, che ammettono che la competenza a conoscere dei ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti da parte dei Consigli degli Avvocati spetta al Consiglio Nazionale Forense che in tali fattispecie agisce come giudice speciale;Leggi di più...
- art. 31, co. 5 del R.D. 1578/1933·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- difetto di giurisdizione·
- giudice speciale·
- art. 37 della legge 247/2012·
- giurisdizione·
- competenza Consiglio Nazionale Forense·
- ricorso avverso rigetto iscrizione albo avvocati stabiliti·
- art. 6, co. 7 del D.Lgs 96/2001·
- sentenza Cassazione SS.UU. n.28340 del 22.12.2011·
- sentenza Corte di Giustizia 30.11.1995, C-55