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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1231/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1231/2025 promossa da:
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, giusta delega agli atti,
pag. 1 di 7 - parte ricorrente -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di Parte_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 287, Parte I, Serie A, Anno 1964, nel senso che riporti il sesso «femminile »
in luogo di « maschile » e quale prenome « » in luogo di , provvedendo Per_1 Pt_1
alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione
di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
pag. 2 di 7 D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso il sig. educeva, tra l'altro: Parte_1
- di essere nato a [...] il [...], di genere biologicamente maschile;
- di riconoscersi, però, sin dall'infanzia, nel genere femminile;
- che a 18 anni iniziò ad indossare di nascosto gli abiti della cognata;
a 23 anni si convinse in modo definitivo della sua identità femminile;
- che nel 2016 incominciò ad uscire con frequenza vestita come una donna;
dal 2018 lo fa tutti i giorni;
d'ora in poi si percepisce accettata come donna, anche nel rapporto con il fratello;
- che da oltre quattro anni è il prenome con cui si presenta in tutte le circostanze Per_1
della vita quotidiana;
- che dal settembre 2019 intraprese dei colloqui con lo psicologo-psicoterapeuta dott.
di Bolzano che attesta nella sua relazione (doc. 5): “Rispetto la Persona_2
disforia di genere (cfr. DSM-V) possiamo affermare che si è andata vieppiù affermando
pag. 3 di 7 nel corso degli anni la consapevolezza di una identità “femminile” … è chiara ed
evidente la direzione androginoide della sua affermazione di genere (male-to-female)
(Incongruenza di genere cfr. ICD 11) e la determinazione di a portare avanti il Suo Per_1
processo anche in termini medico-chirurgici, con le dovute valutazioni dei professionisti
coinvolti”;
- che nel settembre 2020 iniziò un percorso endocrinologico di affermazione di genere
(femminile) con il dott. dell'Azienda ospedaliera universitaria Persona_3
di Verona, con un piano terapeutico redatto in data 23 settembre 2020 (doc. 3); la terapia ormonale sostitutiva, tuttora in essere, ha dato gli esiti auspicati.
2. La richiesta, proposta da di rettifica dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome, è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale,
con la sentenza n.221 del 05/11/2015, ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
pag. 4 di 7 orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto, ove necessario, di
accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del
20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
pag. 5 di 7 psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della citata relazione psicologica in atti si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da uomo a donna (cfr. doc. 5 della parte ricorrente). Il piano terapeutico-endocrinologico (doc. 3 di parte ricorrente), inoltre, dà conto della terapia farmacologica-ormonale in essere, diretta al consolidamento degli aspetti corporei femminili della parte ricorrente.
7. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione dell'attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Bolzano (BZ), dove la nascita è registrata sub atto n.
287, parte I, serie A, anno 1964 (cfr. doc. 3 della parte ricorrente).
8. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia in esame.
9. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta di annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
pag. 6 di 7 a) dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di nato a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di “ ; Per_1 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare
– ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti successivi e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di contenuti nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ora , . Pt_1 Per_1 Parte_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1231/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1231/2025 promossa da:
codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, giusta delega agli atti,
pag. 1 di 7 - parte ricorrente -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di Parte_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 287, Parte I, Serie A, Anno 1964, nel senso che riporti il sesso «femminile »
in luogo di « maschile » e quale prenome « » in luogo di , provvedendo Per_1 Pt_1
alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione
di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
pag. 2 di 7 D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso il sig. educeva, tra l'altro: Parte_1
- di essere nato a [...] il [...], di genere biologicamente maschile;
- di riconoscersi, però, sin dall'infanzia, nel genere femminile;
- che a 18 anni iniziò ad indossare di nascosto gli abiti della cognata;
a 23 anni si convinse in modo definitivo della sua identità femminile;
- che nel 2016 incominciò ad uscire con frequenza vestita come una donna;
dal 2018 lo fa tutti i giorni;
d'ora in poi si percepisce accettata come donna, anche nel rapporto con il fratello;
- che da oltre quattro anni è il prenome con cui si presenta in tutte le circostanze Per_1
della vita quotidiana;
- che dal settembre 2019 intraprese dei colloqui con lo psicologo-psicoterapeuta dott.
di Bolzano che attesta nella sua relazione (doc. 5): “Rispetto la Persona_2
disforia di genere (cfr. DSM-V) possiamo affermare che si è andata vieppiù affermando
pag. 3 di 7 nel corso degli anni la consapevolezza di una identità “femminile” … è chiara ed
evidente la direzione androginoide della sua affermazione di genere (male-to-female)
(Incongruenza di genere cfr. ICD 11) e la determinazione di a portare avanti il Suo Per_1
processo anche in termini medico-chirurgici, con le dovute valutazioni dei professionisti
coinvolti”;
- che nel settembre 2020 iniziò un percorso endocrinologico di affermazione di genere
(femminile) con il dott. dell'Azienda ospedaliera universitaria Persona_3
di Verona, con un piano terapeutico redatto in data 23 settembre 2020 (doc. 3); la terapia ormonale sostitutiva, tuttora in essere, ha dato gli esiti auspicati.
2. La richiesta, proposta da di rettifica dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome, è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale,
con la sentenza n.221 del 05/11/2015, ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
pag. 4 di 7 orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto, ove necessario, di
accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del
20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
pag. 5 di 7 psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della citata relazione psicologica in atti si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da uomo a donna (cfr. doc. 5 della parte ricorrente). Il piano terapeutico-endocrinologico (doc. 3 di parte ricorrente), inoltre, dà conto della terapia farmacologica-ormonale in essere, diretta al consolidamento degli aspetti corporei femminili della parte ricorrente.
7. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione dell'attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Bolzano (BZ), dove la nascita è registrata sub atto n.
287, parte I, serie A, anno 1964 (cfr. doc. 3 della parte ricorrente).
8. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia in esame.
9. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta di annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
pag. 6 di 7 a) dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di nato a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di “ ; Per_1 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare
– ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti successivi e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di contenuti nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ora , . Pt_1 Per_1 Parte_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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