Articolo 10 del Decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2
Articolo 9Articolo 11
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17 gennaio 2014
Art. 10. Regime degli interventi 1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all' articolo 6, commi 11 , 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonche' all'articolo 5, commi 1 , 2 e 6 , e all' articolo 7, comma 1 , del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 .
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All' articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».
Entrata in vigore il 17 gennaio 2014
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