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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5288/2024 promossa da:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
EMANUELA RAGNI e ILARIA SBROZZI;
ricorrente
contro ata a ER AN QU (AN) il 17.12.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NICOLA PANDOLFI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come dalla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice: “ - verserà, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 200,00 sul conto corrente intestato al figlio a titolo di contributo al Persona_1
suo mantenimento ordinario;
1 - verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 sul conto corrente Controparte_1
intestato al figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
Persona_1
- sosterrà in via esclusiva le spese relative all'alloggio universitario del figlio Parte_1 [...]
Per_1
- le ulteriori spese straordinarie (ivi comprese le tasse universitarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- restituirà a i beni mobili indicati nel ricorso introduttivo, entro trenta Controparte_1 Parte_1 giorni dall'emissione della sentenza;
- rinuncia ad agire in via esecutiva per recuperare la quota parte delle somme versate al Parte_1
figlio in data 13.09.2024 e 27.09.2024 Per_1
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, si è rivolta a questo Tribunale al fine di ottenere Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a ER AN QU (AN) con la sig.ra CP_1
l'11.02.1995 alle condizioni ivi formulate.
[...]
Con comparsa depositata in data 26.12.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non opponendosi CP_1 al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “ - verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 sul conto corrente Parte_1
intestato al figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
- Persona_1 CP_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 sul conto corrente intestato al
[...]
figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
- sosterrà in via Persona_1 Parte_1 esclusiva le spese relative all'alloggio universitario del figlio - le ulteriori spese Persona_1
straordinarie (ivi comprese le tasse universitarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- restituirà a i beni mobili indicati nel ricorso introduttivo, Controparte_1 Parte_1 entro trenta giorni dall'emissione della sentenza;
- rinuncia ad agire in via esecutiva per Parte_1
recuperare la quota parte delle somme versate al figlio in data 13.09.2024 e 27.09.2024 - spese Per_1 di lite compensate”.
Hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, facendo propria la proposta conciliativa e chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
2 Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto del 28.10.2020, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19.02.2020.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi, come peraltro confermato dalla concorde domanda delle parti di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto degli accordi raggiunti, conformi agli interessi del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente. Nulla con riferimento Per_1 all'altro figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ER AN QU (AN) l'11.02.1995 da Parte_1
e Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5288/2024 promossa da:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
EMANUELA RAGNI e ILARIA SBROZZI;
ricorrente
contro ata a ER AN QU (AN) il 17.12.1962, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NICOLA PANDOLFI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come dalla seguente proposta conciliativa formulata dal giudice: “ - verserà, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 200,00 sul conto corrente intestato al figlio a titolo di contributo al Persona_1
suo mantenimento ordinario;
1 - verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 sul conto corrente Controparte_1
intestato al figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
Persona_1
- sosterrà in via esclusiva le spese relative all'alloggio universitario del figlio Parte_1 [...]
Per_1
- le ulteriori spese straordinarie (ivi comprese le tasse universitarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- restituirà a i beni mobili indicati nel ricorso introduttivo, entro trenta Controparte_1 Parte_1 giorni dall'emissione della sentenza;
- rinuncia ad agire in via esecutiva per recuperare la quota parte delle somme versate al Parte_1
figlio in data 13.09.2024 e 27.09.2024 Per_1
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, si è rivolta a questo Tribunale al fine di ottenere Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a ER AN QU (AN) con la sig.ra CP_1
l'11.02.1995 alle condizioni ivi formulate.
[...]
Con comparsa depositata in data 26.12.2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non opponendosi CP_1 al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice relatore: “ - verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 sul conto corrente Parte_1
intestato al figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
- Persona_1 CP_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 sul conto corrente intestato al
[...]
figlio a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario;
- sosterrà in via Persona_1 Parte_1 esclusiva le spese relative all'alloggio universitario del figlio - le ulteriori spese Persona_1
straordinarie (ivi comprese le tasse universitarie) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- restituirà a i beni mobili indicati nel ricorso introduttivo, Controparte_1 Parte_1 entro trenta giorni dall'emissione della sentenza;
- rinuncia ad agire in via esecutiva per Parte_1
recuperare la quota parte delle somme versate al figlio in data 13.09.2024 e 27.09.2024 - spese Per_1 di lite compensate”.
Hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, facendo propria la proposta conciliativa e chiedendo al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la decisione.
2 Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto del 28.10.2020, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19.02.2020.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi, come peraltro confermato dalla concorde domanda delle parti di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto degli accordi raggiunti, conformi agli interessi del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente. Nulla con riferimento Per_1 all'altro figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ER AN QU (AN) l'11.02.1995 da Parte_1
e Controparte_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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