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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 12734/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 12734/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. RECH FRANCESCA , Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: come da note depositate in data 20.1.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso per la separazione giudiziale nei confronti di Parte_1 CP_1
, congiuntisi in matrimonio a Venezia in data 16 agosto 2014.
[...]
La ricorrente ha allegato, in punto di fatto che:
- la relazione coniugale con il sig. è sempre stata molto conflittuale;
CP_1 - la sig.ra presentava ricorso per separazione, all'esito del quale veniva fissata Pt_1
l'udienza di comparizione del 7 marzo 2023, ma, nelle more, ella erroneamente attribuiva fiducia alle parole formulate dal marito e gli concedeva una seconda possibilità, facendolo rientrare in casa;
CP_
- purtroppo, la fiducia è risultata essere stata mal riposta, perché il sig. ha ricominciato, se possibile in maniera ancora più grave e pesante, a riprodurre gli stessi comportamenti che avevano portato al deposito del primo ricorso da parte della sig.ra ossia abuso Pt_1
di alcol, intemperanze, violenze verbali, insulti e denigrazioni nei suoi confronti;
CP_
- il sig. , che ogni tanto si reca anche presso il luogo di lavoro della ricorrente, mettendola in pesante imbarazzo, apostrofa la sig.ra regolarmente con epiteti assai Pt_1
impronunciabili, dicendole che merita di morire e che è talmente inadeguata che le hanno anche portato via le figlie;
CP_
- il sig. , peraltro, seppure invitato a continuare, ha smesso di recarsi al SERD, dove invece la sig.ra si reca regolarmente e con ottimi risultati. Pt_1
La ricorrente ha così concluso nel merito: “Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa. Addebitarsi la separazione in capo al Sig. , per le ragioni di cui in atti. Porsi a carico CP_1
del Sig. la somma di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della Sig.ra CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul conto corrente Parte_1
intestato alla ricorrente entro i primi cinque giorni di ogni mese. Assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra
peraltro intestataria del contratto”. Parte_1
Il resistente non si è costituito e non è comparso all'udienza del 10.4.2025, seppure ritualmente notiziato del procedimento, per cui è rimasto contumace.
Con note di trattazione scritta del 20.1.2025, la sig.ra ha dichiarato di Parte_1
rinunciare alla domanda di addebito della separazione a carico del sig. e ha CP_1
insistito sulle ulteriori domande già formulate in ricorso.
Il Giudice delegato – considerato che parte ricorrente aveva sostanzialmente rinunciato anche alle prove orali capitolate nel ricorso, in quanto tutte tendenti a provare la domanda di addebito poi rinunziata e che la parte ricorrente non aveva formulato ulteriori istanze istruttorie, per cui la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova – ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale l'udienza del 10 aprile 2025, nella quale parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già formulate con note di trattazione scritta del 20.1.2025, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi ed il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni della ricorrente:
“Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa. Porsi a carico del Sig. la somma CP_1
di € 350,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della Sig.ra rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro i primi cinque giorni di ogni mese. Assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra peraltro Parte_1
intestataria del contratto”.
******
La domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente va accolta.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
La sig.ra ha chiesto, poi, che le sia riconosciuto un assegno di mantenimento per sé Pt_1 ed a carico del marito di €350,00 mensili.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è, quindi, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.
Nel caso di specie, la sig.ra ha allegato e documentato che – a far data dal 13 giugno Pt_1
2024 e al momento con contratto a tempo determinato e orario a tempo parziale di sei ore e mezza giornaliere – ella lavora alle dipendenze di Ideal Service come addetta alle pulizie di distretti sanitari e dell'Ospedale civile di Venezia (doc. 12, fasc. ricorrente ) e, come risulta dalla Certificazione Unica 2024, nel 2023 ha percepito un reddito pari ad €9.891,14 (doc.
13, fasc. ricorrente); ha stipulato un contratto di locazione in social housing, con canone di locazione di €411 mensili. CP_ Quanto al sig. , da 2 novembre 2022, egli lavora come aiuto fuochista presso la Ditta
Effetre Murano s.r.l., percependo un reddito che, dalle buste paga dimesse, si è aggirato nel
2023 presuntivamente intorno ai 27.000,00 euro lordi annui.
Alla luce di tali risultanze emerge una sperequazione reddituale a favore del marito, per cui il contributo per il mantenimento della moglie, può essere determinato nella somma mensile di €300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La domanda proposta dalla ricorrente di assegnazione della casa familiare va, invece, respinta.
Si deve ricordare, infatti, che presupposto fondamentale per la concessione dell'assegnazione della casa familiare è l'affidamento dei figli minori o la convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, presupposto che nel caso di specie non sussiste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, considerata l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione giudiziale tra e , Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio il 16/08/2014, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 3, parte I, Ufficio 6 dell'anno 2014.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie la somma mensile di
€300,00, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT e decorrenza dal deposito del ricorso.
- Condanna a corrispondere favore dello Stato le spese di lite che si liquidano CP_1
in €4.358,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva e €1.453,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge essendo stata ammessa al relativo beneficio. Parte_1
Così deciso nella camera di Consiglio del 17/04/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero