CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
~2c2t -l~r-r Civile Sent. Sez. 3 Num. 2040 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GORGONI RILENA Data pubblicazione: 24/01/2023 SENTENZA '.Li rL:::orso iscritto al n. 38195-2019 R.G. proposto da: STRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.p.A., in persona dell'Arr®inistr~! \,~legato e rappresentante legale, ENRICO PEOLA, rappresentata e ri - esa dall'avvocato ALESSANDRO CINTI, dall'avvocato ENFICO CAFPi\t\:'..:l": dall_' avvocato ANDFEA MANZI, elettivamente domiciliata J_n P ,c.sco) lo studio di quest'ultimo, via Federico Confalonieri, ~) con tre Hl :IA DI NOVARA, in persona del Presidente p.t., rappresen t ~ifssa dall'avvocato FFANCO ZANETTA e dall'avvocato GEFARDO VE (-,-r . , _e~tivamente domiciliata in Foma presso lo studio di quest'ulti l v~ a di RI , 22 ; contror icorren t e - e nei confr onti di ~AZZUCCO COSTRUZIONI S.r .L.; 1-::,[:T IYIT PP1.0LO; 2T.U·-=: È TA;
l !f,:~z- ~:::::0 MARCO;
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-intimati - a':\7er::;o la sentenza n. 1 648 - 20 1 9 della Corte d'Appe ll o di Torin c.· , ieposita t a in data 10 settembre 20 1 9 , not ificata in data 17 sett emb1 ,c 2Cr1 9 . Ud~ ta la relazione del consigliere Marilena Gorgoni . U::L to il Pubblico Ministero , nella persona del Sostituto prr~ ·: ·rJ -- c.:; t ore Giovanni Ba t t i sta Nardecchia, che si è r iporta t o a :L le el usioni scrit te con c ui aveva chiesto il rigett o del r i corso. .. ~ . , .. - · ... • .... · !' Udito l ' avvoc ato Enri co Carpanell i pe r Cost r uz i on i Li nee Fe rrc- ·.: .. a r i e S . p . A . 1J::li t o l' avvocato Leonardo Vesci, s u delega dell' avvocato rr cll:• . : · ~~'" ;ìett a, per l a VI di VA . FATTI DI CAUSA ZI Linee Ferroviarie S.p.A. ricorre, affidandosi a sette motivi, illu- strati con memoria, per la cassazione (parziale) della sentenza n. 1648-2019 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, resa pubblica il 10/10/2019, notificata il 17/09/2019. Resiste con controricorso la VI di VA. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da UC ZI S.R.L., OL AN, UR CÈ, MA UC, NA UC, rimasti intimati. La ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere la società mandataria dell'associazione temporanea di imprese alla quale, con contratto 2 ·~ "' C) t:: o u del 7 gennaio 2002, RE VI Italia aveva affidato i lavori di manuten- zione straordinaria delle linee ed impianti ferroviari dell'unità territoriale infra- strutture Linee Torino Nodo e Nord est, compresi gli interventi di rigenerazione e di risanamento della massicciata ferroviaria, e di essere stata, in tale qualità, convenuta, dinanzi al Tribunale di VA, dalla VI di VA che lamen- tava che grossi quantitativi del pietrisco ferroviario rimosso, durante l'esecuzione dei lavori, dalla massicciata della via ferroviaria Arona-Alessandria, anziché es- sere smaltito attraverso una ditta specializzata, fosse stato ceduto, attraverso la UC ZI S.r.L., a diversi agricoltori della zona che lo avevano utilizzato per opere di riempimento e di manutenzione delle strade interpoderali vicinali situate nei comuni di Vespolate e di Nibbiola. La VI sosteneva di aver dovuto provvedere alla realizzazione delle opere di risanamento e di bonifica dei territori interessati dall'uso del materiale di risulta, rivelatosi, a seguito di esame analitico, un rifiuto pericoloso, perché conteneva amianto in misura superiore a 1000 mg/kg, e chiedeva che l'odierna ricorrente, OL AN, all'epoca capo cantiere di ZI Linee Ferroviarie S.p.A., la UC ZI e OL UC, rappresentante legale della UC ZI, fossero condannati, anche in solido, al risarcimento del danno, muovendo dall'assunto che il contratto di appalto con RE ferroviaria NA avesse previsto l'obbligo dell'appaltatrice di provvedere allo sma~ mento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione delle opere commissionate. \'J OL AN e OL UC erano stati già condannati dal Tribunale pe- nale di VA, con la sentenza n. 599/2007, per i reati loro ascritti ed erano stati altresì condannati, in solido con ZI Linee Ferroviarie S.p.A. e con UC ZI, nella veste di responsabili civili, a risarcire la VI di VA, costituitasi parte civile, dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi, pre- vio svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori, in separato giudizio ed al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00. La Corte penale d'Appello di Torino, con la sentenza n. 18705/2010, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL AN e di OL Maz- zucco, per essere i reati per i quali era stata pronunciata condanna in primo 3 grado estinti per prescrizione, ma aveva confermato le statuizioni civili della sen- tenza di prime cure. Costituendosi nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di VA, UC Co- struzioni e OL UC avevano chiesto, senza attenerla, l'autorizzazione a chiamare in causa RE VI NA S.p.A. e FR AR, EL De OL e EL TI, gli agricoltori cui sarebbe stato ceduto il materiale di risulta, il rigetto della domanda nonchè, in via subordinata, la determinazione dell'entità delle responsabilità di ciascuno dei convenuti. ZI Linee Ferroviarie S.p.A. aveva chiesto il rigetto di tutte le do- mande formulate nei suoi confronti. Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di OL UC, nelle more del giudizio deceduto, il Tribunale di VA, con la sentenza n. 133/2018, con- dannava in solido OL AN, gli eredi di OL UC, ZI Linee Ferroviarie e UC ZI a corrispondere alla VI di VA la somma complessiva di euro 1.522.207,20. La Corte d'Appello di VA, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto parzialmente il gravame della società ricorrente ed ha ridotto l'importo spettante alla VI di VA, a titolo risarcitorio, di euro 100.000,00, corrispondente alla provvisionale accordatale in esito al giudizio penale, ha confermato le re- stanti statuizioni ed ha provveduto a regolare le spese di lite. Si dà preliminarmente atto che con ordinanza interlocutoria n. 91/22, in con- siderazione della necessità di esaminare questioni di rilevanza nomofilattica, questa Corte ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza che si è svolta in data odierna con discussione orale, come richiesto da ZI Linee Ferroviarie S.p.A. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore Giovanni Batti- sta Nardecchia, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE l) Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma l 0 , n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 342 cod.proc.civ. 4 Oggetto di censura è la statuizione di rigetto del primo motivo di gravame, nella parte in cui: a) era stato lamentato che il giudice di prime cure avesse omesso ogni accertamento circa la sussistenza del fatto dannoso, avendolo ritenuto già accertato in sede penale e coperto da giudicato, e avesse erroneamente appli- cato la giurisprudenza di questa Corte - Cass. n. 2083/2013 - secondo la quale nel giudizio civile è possibile contestare l'esistenza e l'entità del pregiudizio ri- sarcibile ed il giudice civile può giungere a conclusioni diverse in ordine all'an ed al quantum debeatur;
b) era stato dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto riva- lutare tutto il materiale probatorio versato in atti e pronunciarsi sia sull'an sia sul quantum. La sentenza impugnata ha affermato che «quanto all'impugnazione della parte della sentenza che si è pronunciata in ordine all'efficacia in sede civile delle due sentenze penali che si sono occupate della vicenda ... il motivo di appello si con- cretizza nella mera riproposizione delle difese svolte in primo grado circa l'inesi- stenza di un "giudicato penale" che possa avere rilievo in sede civile ex art. 652 cod. proc. pen. ». La Corte territoriale ha aggiunto, però, che il Tribunale aveva ritenuto non per- tinente la disposizione di cui all'art. 652 cod.proc.pen., «atteso che in caso di costituzione di parte civile nel processo penale la sentenza di condanna anche solo generica al risarcimento danno (o ancora la sentenza che condanni al pa- gamento di una provvisionale come avvenuto nel caso concreto) integra una vera e propria statuizione civile contenuta nella sentenza penale che dà luogo a tutti gli effetti a un "giudicato civile" (sebbene formalmente contenuto in una sentenza penale) e come tale è vincolante in ogni altro giudizio civile tra le stesse parti in cui si verta delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie conseguenti al fatto accertato». La conclusione della sentenza impugnata è stata che Costru- zioni Linee Ferroviarie S.p.A., insistendo sul fatto che nel caso di sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione non vi sarebbe un giudicato penale e fondando la propria censura sull'autonomia del giudizio civile da quello penale, non ha colto la ratio decidendi della decisione del Tribunale (pp. 15-16 della sentenza). Di qui l'inammissibilità di questa parte del motivo di appello. 5 ------------- La pronuncia n. 1648-2019 ha dichiarato inammissibile anche la seconda parte del motivo di gravame - quella in cui veniva contestato che il Tribunale non avesse correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla ri- valutabilità da parte del giudice civile dell'an e del quantum del danno - perché il Tribunale aveva illustrato le ragioni che lo avevano persuaso a superare l'indi- rizzo giurisprudenziale invocato da ZI Linee Ferroviarie S.p.A. e a rite- nere coperto da giudicato anche l'an debeatur: tale specifica ragione sottesa alla decisione del Tribunale è stata ritenuta dalla Corte territoriale non impugnata. La strategia difensiva della società ricorrente è così articolata: a) la Corte terri- toriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il motivo per violazione dell'art. 342 cod. proc.civ.; b) avrebbe errato anche quando si è pronunciata nel merito del motivo di appello, essendosi spogliata della sua potestas iudicandi nel mo- mento in cui aveva dichiarato il motivo di gravame inammissibile;
la decisione di merito sarebbe stata resa solo ad abundantiam, senza alcun riflesso sulla de- cisione, con conseguente difetto di un onere o di un interesse ad impugnarla. 1.1.) In primo luogo, si osserva che parte ricorrente non coglie nel segno quando afferma che la Corte distrettuale ha giudicato inammissibile il motivo di appello, ex art. 342 cod.proc.civ., perché invece la pronuncia di inammissibilità non è dipesa dalla aspecificità del motivo di gravame, così come inteso da ZI Linee Ferroviarie S.p.A., cioè dalla mancanza di compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata ne incrinassero il fondamento logico-giuridico, bensì dal fatto che la censura mossa alla pronuncia del Tribunale non ne avesse colto la ragione giustificativa, proponendo anzi ri- proponendo argomentazioni non pertinenti e inidonee a confutarla. E ZI Linee Ferroviarie S.p.A. continua ad errare, quando invoca l'appli- cazione del principio giurisprudenziale, secondo il quale il giudice, pronuncian- dosi per l'inammissibilità, si libera della potestas iudicandi e se aggiunge a quella di inammissibilità una statuizione di rigetto nel merito del motivo di impugna- zione lo fa ad abundantiam, senza che detta statuizione assurga a ratio decidendi impugnabile. : a decisione di secondo grado ha riservato la pronuncia 1ji inamn·1 1 • xl un'altra delle parti in cui si articolava il motivo di gravame, qu ìi 6 nputava ai Tribunale di non aver correttamente applicato la qìu , 1 legittimità in merito all'estensione degli effetti della pronuncia ·=>~ ~.tenza del danno e sul nesso causale con l'illecito contrastato, pere ·; u non censurata la ratio decidendi con cui il Tribunale aveva riten r 1 1 : ·;prudenza di legittimità in ordine ai limiti del giudicato civile con . . ·i a sentenza penale potesse essere superata nel caso concreto, assu :;f.:?ntenza penale non si era limitata a ritenere sussistente una ·r · aiità lesiva del reato, ma era andata ben oltre, perché aveva c:certato l'esistenza dei danni dedotti, il nesso causale con !'illctY: ;, 'Tite, dunque, che la Corte di Torino, partendo dalla premessa ctv.' : Ci ~-;:wame si articolasse in piLJ "punti" (cfr. p. 17, II cpv. della se " uto i primi due inammissibili, concludendo, quindi, per la incon 3 iia decisione di prime cure quanto alla sussistenza delìa respon :. · Jegli imputati OL AN e OL UC e della responsabil per fatto altrui delle società ZI Linee Ferroviarie S. p. A c . ostruzioni S.r.L., all'insussistenza di esimenti nonché alla riconc· del danno. Così ricostruito l'iter logico-argomentativo di questa parte della sentenza di ap- pello, il Collegio rileva innanzitutto che la strategia difensiva di parte ricorrente - riaffermata con pervicacia nella memoria e nel corso della discussione orale, ove ZI Linee Ferroviarie ha inteso ribadire «con forza» che il giudice di secondo grado «non sarebbe neppure dovuto pervenire, stante la preliminare declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione» ad affermare la ri- correnza di un giudicato sull'accertamento dell'an debeatur - non ha colto ap- pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata. ZI Linee Ferroviarie S.p.A., a p. 15 del ricorso, riproduce, infatti, ma allo scopo di dimostrare di non essere incorsa nella violazione dell'art. 342 cod.proc.civ., il motivo di appello nella parte in cui contestava che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione della pronuncia di questa Corte n. 2083/2013; lì si rinviene l'affermazione "ad una più attenta lettura, detta decisione non corroborava affatto l'iter argomentativo del Tribunale, ma enunciava un principio 7 contrario a quello che il giudice intendeva affermare e cioè che la sentenza pe- nale, la quale, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio, spiega effetto vincolante nel giudizio civile quanto alla sussistenza del fatto reato nonché quanto alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma non in merito all'esistenza ed all'entità del pregiudizio concretamente risarcibile". Sostanzialmente - cioè prescindendo dalla tecnica argomentativa adoperata - il Collegio rileva che le contestazioni mosse alla sentenza di prime cure attra- verso il primo motivo di appello convergevano su questo punto: il Tribunale civile di VA avrebbe errato ritenendo provato l'an debeatur;
le ulteriori argomen- tazioni difensive - circa la violazione del giudicato - erano strumentali a far sì che la Corte d'Appello rilevasse l'errar iuris contenuto nella regola applicata dal Tribunale. Anche così ricostruito, il motivo di ricorso non merita accoglimento. Deve darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel caso di sen- tenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per pre- scrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di gene- rica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneg- giati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n.28714; Cass. 02/08/2022, n 23960; Cass. 05/05/2020, n.8477). L'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, il definitivo accertamento della responsabilità civile dell'imputato, ostando a qua- lunque ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile. 8 Qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente le- sivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conse- guenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati ai fini della corretta definizione del danno risarcibile. La decisione assunta in sede penale non esige e non com- porta alcuna indagine in ordine alla qu~icazione del danno risarcibile, postu- lando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità -di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, men- tre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta di- venuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicom- prensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichia- rato di escludere nel proprio dictum (Cass. n. 4318/2019). Questa Corte, proprio con riferimento ad una vicenda processuale nella quale era stata invocata la sent. n. 14921/2010, la stessa richiamata ed applicata dal Tribunale di VA, ha affermato quanto segue: «Sulla base di quest'ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto- reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conse- guenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuri- dica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod. civ.)»: così Cass. n. 8477/2020, cit. Il fatto che vi sia stata la condanna al pagamento di una provvisionale conferma tale conclusione perché, come questa Corte, a Sezioni unite, sent. 14/10/2022, n. 29862, ha avuto occasione, di recente, di ribadire, «il presupposto per la pronuncia d'una condanna provvisionale è la formulazione d'una domanda di condanna generica», essendo riconosciuta al giudice «la potestà di pronunciare 9 una condanna sommaria, nei limiti in cui, anche a prescindere dall'attività as- sertiva delle parti, la prova del danno sia comunque rifluita nel giudizio»; ciò che resta controverso in altri termini è la quantificazione del danno, su cui manca la decisione, ma non la ricorrenza dello stesso. Deve, pertanto, concludersi che la sentenza penale aveva accertato la poten- zialità dannosa tanto del reato di danno quanto del nesso di causalità materiale tra questo e la condotta dei responsabili, senza pronunciarsi, del tutto corretta- mente, sul nesso di causalità giuridica che legava quell'evento di danno alle con- seguenze dannose dell'illecito, ex art. 1223 cod.civ. , per l'accertamento delle quali aveva ritenuto necessaria di un'ulteriore indagine, rimessa al giudice civile chiamato ad effettuare altri accertamenti istruttori, circa la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento (al fine di procedere alla relativa liqui- dazione). Il motivo va, dunque, rigettato. 2) Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in rela- zione all'art. 360, comma l 0 , n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 342 cod. proc.civ ., per avere ritenuto inammissibili le sue istanze istruttorie, perché vertenti su questioni coperte da giudicato e per non aver formulato uno specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Ancora una volta, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe giudi- cato erroneamente inammissibili le istanze istruttorie, valutandole nel merito e giudicandole vertenti su questioni coperte da giudicato, anziché dichiararle non accoglibili, incorrendo nella violazione dell'art. 342 cod.proc.civ., perché, di fronte ad una statuizione di inammissibilità del gravame, non avrebbe dovuto svolgere valutazioni di merito sulle istanze istruttorie, essendosi spogliata della potestas iudicandi. Ulteriore motivo di censura attiene al fatto che la Corte territoriale abbia so- stenuto che non aveva specificamente censurato il mancato ingresso, nel giudi- zio di primo grado, delle istanze istruttorie dedotte in quella sede;
la ricorrente ripropone la parte del suo atto di appello in cui aveva insistito perché il giudice ammettesse una CTU, onde accertare l'esatto quantitativo di pietrisco prelevato lO dalla rnassicciata ferroviaria ed eventualmente distribuito sulle strade interpo- derale interessate dall'intervento di risanamento e di bonifica in rapporto ai ma- teriali lapidei già presenti in natura in dette aree, e quella in cui aveva ribadito la richiesta di prova testimoniale;
lo scopo è quello di dimostrare che le istanze istruttorie erano state riproposte in maniera specifica, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la quale, quindi, non avrebbe correttamente applicato l'art. 342 cod.proc.civ. Il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha fondato su due autonome ra- tiones decidendi la inammissibilità delle istanze istruttorie: i) esse avevano ad oggetto questioni coperte da giudicato;
ii) non era stato formulato uno specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Il ragionamento di parte ricorrente è viziato dalla premessa erronea che la Corte d'Appello, giudicandole inammissibili per la ragione di cui alla lett. ii), si sia spogliata della propria potestas iudicandi, pronunciandosi sul merito delle istanze con una statuizione resa ad abundantiam. Detta premessa ha indotto parte ricorrente ad impostare in modo non adeguato la propria strategia difensiva, limitandosi, cioè, a confutare la ratio decidendi di cui alla lett. ii), mentre invece avrebbe dovuto confutarle entrambe. E' ius re- ceptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugna- zione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e privereb- bero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595). ~ l 11 Si tratta di una ragione sufficiente per ritenere inaccoglibile il motivo con as- sorbimento della censura relativa all'altra ratio decidendi della sentenza impu- gnata: ratio decidendi che, comunque, va corretta, giacché non è necessaria la proposizione di un motivo di appello per censurare il rigetto da parte del giudice di prime cure delle istanze istruttorie, bastando la riproposizione delle stesse (cfr. Cass. 4/07/2022, n. 10767, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo speci- fico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei pre- cedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbando- nate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di ap- pello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione). 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma l o, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma l 0 , cod. proc.civ. e degli artt. 2043 e 2697 cod .civ. In particolare, ZI Linee Ferroviarie S.p.A. deduce che la Corte d'ap- pello avrebbe errato nell'interpretare ed esaminare il secondo motivo di appello, perché, contrariamente a quanto rilevato dal giudice a qua, esso non riguardava il principio di non contestazione, bensì l'applicazione del principio dispositivo, tant'è che il motivo era epigrafato «Violazione degli artt. 2697 cod.civ., 2043 cod.civ. e dell'art. 115 comma l o cod.proc.civ. sul quantum debeatur». Altro errore della Corte di secondo grado risiederebbe nell'aver ritenuto che la sua contestazione non avesse riguardato l'esecuzione dei lavori di bonifica e di risanamento, ossia una circostanza rilevante ai fini della quantificazione del danno;
a tal proposito la ricorrente sostiene che la sua contestazione era stata ben più radicale avendo investito l'an della pretesa risarcitoria e, quindi, in ap- plicazione del principio secondo il quale la contestazione dell'an debeatur si estende al quantum, la Corte avrebbe dovuto ritenere contestato anche il quan- tu m. 12 Per finire, la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente equiparato l'accer- tamento circa la sussistenza del reato ambientale contenuta nella sentenza pe- nale di condanna con l'accertamento dei requisiti per ritenere sussistente l'illecito aquiliano. E' necessario muovere da una premessa: le censure in cui si articola questo motivo hanno un fondamento comune, essendo volte a confutare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto coperto dal giudicato penale l'an della pre- tesa risarcitoria. Il motivo è dunque assorbito dal mancato accoglimento del primo motivo. 4) Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma l 0 , n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 16SS, comma so, e dell'art. 2043 cod .civ. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la VI di VA non aveva prodotto i mandati di pagamento relativi ai costi di bonifica e di risanamento, quindi, in assenza di prove attestanti la effettiva perdita patrimoniale subita, statuendo che il danno patrimoniale si era concretizzato per il solo fatto che i lavori appaltati fossero stati in tutto o in parte eseguiti, le avrebbe accordato il diritto al risarcimento del danno, in violazione del principio di postnumerazione, formalizzato dall'art. 16SS, comma S0 , cod.proc.civ., secondo cui, salvo diversa pattuizione o patto contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispet- tivo quando l'opera è accettata. La Corte territoriale avrebbe violato il princ1p1o di postnumerazione anche quando ha disatteso il secondo motivo di appello, con cui veniva lamentato il fatto che il Tribunale avesse riconosciuto alla VI di VA la somma di euro 1.014.442,63, a ristoro dei costi per i lavori di bonifica affidati alla EMME S.p.A., la quale, raggiunta da un'interdittiva antimafia, non aveva portato a com- pimento i lavori che le erano stati commissionati. In particolare, la sentenza impugnata, riconoscendo alla VI di VA, il suddetto importo, anziché quello di euro 1.33S.2S0,33, previsto quale corrispettivo dei lavori di bonifica, allo scopo di tener conto del fatto che era stata provata l'esecuzione parziale dei lavori commissionati alla EMME S.p.A., avrebbe violato l'art. 166S, comma so, 13 cod.civ., perché gli anticipi sui lavori appaltati, sulla base dello stato di avanza- mento dei lavori, non costituiscono la prova del credito dell'appaltatore e specu- larmente non determinano l'insorgenza di un obbligo di pagamento a carico del committente. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata con il motivo qui scrutinato è quella di avere violato l'art. 2043 cod.civ., perché se l'obbligo di pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltatore non sorge in assenza del collaudo e dell'accettazione dell'opera, a maggior ragione non poteva dirsi insorto il danno patrimoniale a carico della VI. Innanzitutto, bisogna chiarire che un discorso è contestare la ricorrenza della prova del danno e/o contestarne la quantificazione - ad esempio assumere che sia stato chiesto il pagamento di costi per interventi che esulavano da quelli strettamente necessari per rimuovere i danni cagionati - tutt'altro è mettere in discussione che la VI di VA abbia correttamente proceduto al paga- mento dei lavori commissionati con la stipulazione del contratto d'appalto, ad- ducendo che non avrebbe dovuto farlo. Il motivo, pertanto, per come formulato, è immeritevole di accoglimento, non essendo stata censurata in maniera conducente la violazione del principio se- condo cui il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corri- spondere alla sua esatta commisurazione, dovendo rimuovere il pregiudizio eco- nomico subito dal danneggiato, restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione e restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso. 5) Con il quinto motivo la società ricorrente deduce la violazione dei principi e delle norme in materia di contabilità pubblica, di cui agli artt. 152, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, recepiti dal regolamento di contabilità della VI di VA, nonché la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le determine di spesa e le determine di liquidazione contengono un impegno di spesa, il pagamento si ha solo con l'esecuzione del mandato di pagamento, perciò, esonerando la VI dall'obbligo di dimostrare gli effettivi pagamenti effettuati avrebbe violato l'art. 14 2697 cod.civ. e l'art. 115 cod.proc.civ. nella parte in cui dispone che il giudice debba porre a fondamento della propria decisione le prove offerte dalle parti. Un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura effettiva- mente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'o nus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo po- stuli che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma proces- suale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod .civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell'art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato (cfr. Cass. 10/06/2016, 11892, che rirende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087). Neppure può fondatamente ritenersi violato l'art. 115 cod.proc.civ., non avendo l'attività argomentativa ed illustrativa del motivo dimostrato che il giu- dice abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio. 6) Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello di Torino abbia violato gli artt. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ. e 1282 cod.civ., ai sensi dell'art. 1282 cod.civ. Raggiunta da censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto inconferente ed inammissibile il motivo di appello incentrato sulla condanna da 15 parte del Tribunale, oltre che al pagamento della somma capitale, alla rivaluta- zione monetaria e agli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno dalla data dei diversi esborsi, perché, non essendovi prova certa del momento in cui gli esborsi erano avvenuti, sarebbe risultato impossibile cal- colare rivalutazione e interessi. Oltre a ribadire che non vi era prova che la VI avesse subito un danno patrimoniale e, quindi, ad insistere sulla avvenuta violazione dell'art. 2697 cod.civ., la sentenza gravata avrebbe violato l'art. 1282 cod.civ. che prevede che solo i crediti liquidi ed esigibili producono interessi. Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento di quello precedente, stante che ne condivide la premessa errata, cioè che non vi fosse la prova del danno patrimoniale subito dalla VI. 8) Con il settimo motivo si rimprovera ai giudici d'Appello di aver violato l'art. 312 del dlgs. n. 52/2006, l'art. 1227, comma 2°, cod.civ., di avere omesso l'esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5 cod.proc.civ. Il motivo investe la statuizione con cui la sentenza di secondo grado ha affer- mato che il danno non poteva ritenersi aggravato per il fatto che il responsabile civile non fosse stato messo al corrente né avesse partecipato al procedimento amministrativo volto alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito inquinato, perché non era stato indicato in che termini la partecipazione del responsabile civile al procedimento amministrativo avrebbe determinato una riduzione o un non aggravamento nell'an e nel quantum del danno. Secondo la ricorrente, la VI aveva l'obbligo, previsto dal codice dell'ambiente, di renderle possibile la partecipazione al procedimento amministrativo, ove avrebbe potuto interlo- quire sulle modalità e gli esiti del procedimento di verifica ambientale e farsi parte diligente nell'esecuzione degli interventi di bonifica. Altrettanto censurabile, perché basata su una motivazione meramente appa- rente, sarebbe la statuizione con cui il ritardo della VI che aveva attesto quattro anni dal verificarsi dei fatti prima di avviare un'iniziativa giudiziaria e sette anni prima di indire la gara d'appalto per la bonifica del sito inquinato era 16 stato ritenuto irrilevante sia in ordine alla causazione del danno sia in ordine all'aggravamento dello stesso. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Le censure non incrinano la statuizione del giudice a qua che, con una motivazione del tutto intellegibile e scevra da errori logico-giuridici, ha escluso che la VI di VA abbia concorso con il suo comportamento ad aggravare il danno: non individuano l'errar iuris in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, perché l'errar iuris consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione;
si pongono al di fuori dei limiti entro i quali è possibile dedurre la violazione dell'art. 360, comma l 0 , n. 5 cod.proc.civ. Si sostanziano, dunque, in una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa che hanno portato la Corte territoriale ad escludere che alla VI di VA potesse imputarsi un comportamento causativo di un aggravamento del danno. Del tutto priva di fondamento è la censura con cui la società ricorrente lamenta il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice dell'ambiente, inapplicabile ratiane temparis ai fatti di causa. 8) Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 12.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li- quidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma l quater, della sussistenza dei 17 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma l bis, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Su- prema di Cassazione in data 11/11/2022. 18
l !f,:~z- ~:::::0 MARCO;
i·L\z:~ :y:::::o RI NA;
-intimati - a':\7er::;o la sentenza n. 1 648 - 20 1 9 della Corte d'Appe ll o di Torin c.· , ieposita t a in data 10 settembre 20 1 9 , not ificata in data 17 sett emb1 ,c 2Cr1 9 . Ud~ ta la relazione del consigliere Marilena Gorgoni . U::L to il Pubblico Ministero , nella persona del Sostituto prr~ ·: ·rJ -- c.:; t ore Giovanni Ba t t i sta Nardecchia, che si è r iporta t o a :L le el usioni scrit te con c ui aveva chiesto il rigett o del r i corso. .. ~ . , .. - · ... • .... · !' Udito l ' avvoc ato Enri co Carpanell i pe r Cost r uz i on i Li nee Fe rrc- ·.: .. a r i e S . p . A . 1J::li t o l' avvocato Leonardo Vesci, s u delega dell' avvocato rr cll:• . : · ~~'" ;ìett a, per l a VI di VA . FATTI DI CAUSA ZI Linee Ferroviarie S.p.A. ricorre, affidandosi a sette motivi, illu- strati con memoria, per la cassazione (parziale) della sentenza n. 1648-2019 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, resa pubblica il 10/10/2019, notificata il 17/09/2019. Resiste con controricorso la VI di VA. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da UC ZI S.R.L., OL AN, UR CÈ, MA UC, NA UC, rimasti intimati. La ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere la società mandataria dell'associazione temporanea di imprese alla quale, con contratto 2 ·~ "' C) t:: o u del 7 gennaio 2002, RE VI Italia aveva affidato i lavori di manuten- zione straordinaria delle linee ed impianti ferroviari dell'unità territoriale infra- strutture Linee Torino Nodo e Nord est, compresi gli interventi di rigenerazione e di risanamento della massicciata ferroviaria, e di essere stata, in tale qualità, convenuta, dinanzi al Tribunale di VA, dalla VI di VA che lamen- tava che grossi quantitativi del pietrisco ferroviario rimosso, durante l'esecuzione dei lavori, dalla massicciata della via ferroviaria Arona-Alessandria, anziché es- sere smaltito attraverso una ditta specializzata, fosse stato ceduto, attraverso la UC ZI S.r.L., a diversi agricoltori della zona che lo avevano utilizzato per opere di riempimento e di manutenzione delle strade interpoderali vicinali situate nei comuni di Vespolate e di Nibbiola. La VI sosteneva di aver dovuto provvedere alla realizzazione delle opere di risanamento e di bonifica dei territori interessati dall'uso del materiale di risulta, rivelatosi, a seguito di esame analitico, un rifiuto pericoloso, perché conteneva amianto in misura superiore a 1000 mg/kg, e chiedeva che l'odierna ricorrente, OL AN, all'epoca capo cantiere di ZI Linee Ferroviarie S.p.A., la UC ZI e OL UC, rappresentante legale della UC ZI, fossero condannati, anche in solido, al risarcimento del danno, muovendo dall'assunto che il contratto di appalto con RE ferroviaria NA avesse previsto l'obbligo dell'appaltatrice di provvedere allo sma~ mento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione delle opere commissionate. \'J OL AN e OL UC erano stati già condannati dal Tribunale pe- nale di VA, con la sentenza n. 599/2007, per i reati loro ascritti ed erano stati altresì condannati, in solido con ZI Linee Ferroviarie S.p.A. e con UC ZI, nella veste di responsabili civili, a risarcire la VI di VA, costituitasi parte civile, dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi, pre- vio svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori, in separato giudizio ed al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00. La Corte penale d'Appello di Torino, con la sentenza n. 18705/2010, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL AN e di OL Maz- zucco, per essere i reati per i quali era stata pronunciata condanna in primo 3 grado estinti per prescrizione, ma aveva confermato le statuizioni civili della sen- tenza di prime cure. Costituendosi nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di VA, UC Co- struzioni e OL UC avevano chiesto, senza attenerla, l'autorizzazione a chiamare in causa RE VI NA S.p.A. e FR AR, EL De OL e EL TI, gli agricoltori cui sarebbe stato ceduto il materiale di risulta, il rigetto della domanda nonchè, in via subordinata, la determinazione dell'entità delle responsabilità di ciascuno dei convenuti. ZI Linee Ferroviarie S.p.A. aveva chiesto il rigetto di tutte le do- mande formulate nei suoi confronti. Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di OL UC, nelle more del giudizio deceduto, il Tribunale di VA, con la sentenza n. 133/2018, con- dannava in solido OL AN, gli eredi di OL UC, ZI Linee Ferroviarie e UC ZI a corrispondere alla VI di VA la somma complessiva di euro 1.522.207,20. La Corte d'Appello di VA, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto parzialmente il gravame della società ricorrente ed ha ridotto l'importo spettante alla VI di VA, a titolo risarcitorio, di euro 100.000,00, corrispondente alla provvisionale accordatale in esito al giudizio penale, ha confermato le re- stanti statuizioni ed ha provveduto a regolare le spese di lite. Si dà preliminarmente atto che con ordinanza interlocutoria n. 91/22, in con- siderazione della necessità di esaminare questioni di rilevanza nomofilattica, questa Corte ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza che si è svolta in data odierna con discussione orale, come richiesto da ZI Linee Ferroviarie S.p.A. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore Giovanni Batti- sta Nardecchia, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE l) Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma l 0 , n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 342 cod.proc.civ. 4 Oggetto di censura è la statuizione di rigetto del primo motivo di gravame, nella parte in cui: a) era stato lamentato che il giudice di prime cure avesse omesso ogni accertamento circa la sussistenza del fatto dannoso, avendolo ritenuto già accertato in sede penale e coperto da giudicato, e avesse erroneamente appli- cato la giurisprudenza di questa Corte - Cass. n. 2083/2013 - secondo la quale nel giudizio civile è possibile contestare l'esistenza e l'entità del pregiudizio ri- sarcibile ed il giudice civile può giungere a conclusioni diverse in ordine all'an ed al quantum debeatur;
b) era stato dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto riva- lutare tutto il materiale probatorio versato in atti e pronunciarsi sia sull'an sia sul quantum. La sentenza impugnata ha affermato che «quanto all'impugnazione della parte della sentenza che si è pronunciata in ordine all'efficacia in sede civile delle due sentenze penali che si sono occupate della vicenda ... il motivo di appello si con- cretizza nella mera riproposizione delle difese svolte in primo grado circa l'inesi- stenza di un "giudicato penale" che possa avere rilievo in sede civile ex art. 652 cod. proc. pen. ». La Corte territoriale ha aggiunto, però, che il Tribunale aveva ritenuto non per- tinente la disposizione di cui all'art. 652 cod.proc.pen., «atteso che in caso di costituzione di parte civile nel processo penale la sentenza di condanna anche solo generica al risarcimento danno (o ancora la sentenza che condanni al pa- gamento di una provvisionale come avvenuto nel caso concreto) integra una vera e propria statuizione civile contenuta nella sentenza penale che dà luogo a tutti gli effetti a un "giudicato civile" (sebbene formalmente contenuto in una sentenza penale) e come tale è vincolante in ogni altro giudizio civile tra le stesse parti in cui si verta delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie conseguenti al fatto accertato». La conclusione della sentenza impugnata è stata che Costru- zioni Linee Ferroviarie S.p.A., insistendo sul fatto che nel caso di sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione non vi sarebbe un giudicato penale e fondando la propria censura sull'autonomia del giudizio civile da quello penale, non ha colto la ratio decidendi della decisione del Tribunale (pp. 15-16 della sentenza). Di qui l'inammissibilità di questa parte del motivo di appello. 5 ------------- La pronuncia n. 1648-2019 ha dichiarato inammissibile anche la seconda parte del motivo di gravame - quella in cui veniva contestato che il Tribunale non avesse correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla ri- valutabilità da parte del giudice civile dell'an e del quantum del danno - perché il Tribunale aveva illustrato le ragioni che lo avevano persuaso a superare l'indi- rizzo giurisprudenziale invocato da ZI Linee Ferroviarie S.p.A. e a rite- nere coperto da giudicato anche l'an debeatur: tale specifica ragione sottesa alla decisione del Tribunale è stata ritenuta dalla Corte territoriale non impugnata. La strategia difensiva della società ricorrente è così articolata: a) la Corte terri- toriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il motivo per violazione dell'art. 342 cod. proc.civ.; b) avrebbe errato anche quando si è pronunciata nel merito del motivo di appello, essendosi spogliata della sua potestas iudicandi nel mo- mento in cui aveva dichiarato il motivo di gravame inammissibile;
la decisione di merito sarebbe stata resa solo ad abundantiam, senza alcun riflesso sulla de- cisione, con conseguente difetto di un onere o di un interesse ad impugnarla. 1.1.) In primo luogo, si osserva che parte ricorrente non coglie nel segno quando afferma che la Corte distrettuale ha giudicato inammissibile il motivo di appello, ex art. 342 cod.proc.civ., perché invece la pronuncia di inammissibilità non è dipesa dalla aspecificità del motivo di gravame, così come inteso da ZI Linee Ferroviarie S.p.A., cioè dalla mancanza di compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata ne incrinassero il fondamento logico-giuridico, bensì dal fatto che la censura mossa alla pronuncia del Tribunale non ne avesse colto la ragione giustificativa, proponendo anzi ri- proponendo argomentazioni non pertinenti e inidonee a confutarla. E ZI Linee Ferroviarie S.p.A. continua ad errare, quando invoca l'appli- cazione del principio giurisprudenziale, secondo il quale il giudice, pronuncian- dosi per l'inammissibilità, si libera della potestas iudicandi e se aggiunge a quella di inammissibilità una statuizione di rigetto nel merito del motivo di impugna- zione lo fa ad abundantiam, senza che detta statuizione assurga a ratio decidendi impugnabile. : a decisione di secondo grado ha riservato la pronuncia 1ji inamn·1 1 • xl un'altra delle parti in cui si articolava il motivo di gravame, qu ìi 6 nputava ai Tribunale di non aver correttamente applicato la qìu , 1 legittimità in merito all'estensione degli effetti della pronuncia ·=>~ ~.tenza del danno e sul nesso causale con l'illecito contrastato, pere ·; u non censurata la ratio decidendi con cui il Tribunale aveva riten r 1 1 : ·;prudenza di legittimità in ordine ai limiti del giudicato civile con . . ·i a sentenza penale potesse essere superata nel caso concreto, assu :;f.:?ntenza penale non si era limitata a ritenere sussistente una ·r · aiità lesiva del reato, ma era andata ben oltre, perché aveva c:certato l'esistenza dei danni dedotti, il nesso causale con !'illctY: ;, 'Tite, dunque, che la Corte di Torino, partendo dalla premessa ctv.' : Ci ~-;:wame si articolasse in piLJ "punti" (cfr. p. 17, II cpv. della se " uto i primi due inammissibili, concludendo, quindi, per la incon 3 iia decisione di prime cure quanto alla sussistenza delìa respon :. · Jegli imputati OL AN e OL UC e della responsabil per fatto altrui delle società ZI Linee Ferroviarie S. p. A c . ostruzioni S.r.L., all'insussistenza di esimenti nonché alla riconc· del danno. Così ricostruito l'iter logico-argomentativo di questa parte della sentenza di ap- pello, il Collegio rileva innanzitutto che la strategia difensiva di parte ricorrente - riaffermata con pervicacia nella memoria e nel corso della discussione orale, ove ZI Linee Ferroviarie ha inteso ribadire «con forza» che il giudice di secondo grado «non sarebbe neppure dovuto pervenire, stante la preliminare declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione» ad affermare la ri- correnza di un giudicato sull'accertamento dell'an debeatur - non ha colto ap- pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata. ZI Linee Ferroviarie S.p.A., a p. 15 del ricorso, riproduce, infatti, ma allo scopo di dimostrare di non essere incorsa nella violazione dell'art. 342 cod.proc.civ., il motivo di appello nella parte in cui contestava che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione della pronuncia di questa Corte n. 2083/2013; lì si rinviene l'affermazione "ad una più attenta lettura, detta decisione non corroborava affatto l'iter argomentativo del Tribunale, ma enunciava un principio 7 contrario a quello che il giudice intendeva affermare e cioè che la sentenza pe- nale, la quale, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio, spiega effetto vincolante nel giudizio civile quanto alla sussistenza del fatto reato nonché quanto alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma non in merito all'esistenza ed all'entità del pregiudizio concretamente risarcibile". Sostanzialmente - cioè prescindendo dalla tecnica argomentativa adoperata - il Collegio rileva che le contestazioni mosse alla sentenza di prime cure attra- verso il primo motivo di appello convergevano su questo punto: il Tribunale civile di VA avrebbe errato ritenendo provato l'an debeatur;
le ulteriori argomen- tazioni difensive - circa la violazione del giudicato - erano strumentali a far sì che la Corte d'Appello rilevasse l'errar iuris contenuto nella regola applicata dal Tribunale. Anche così ricostruito, il motivo di ricorso non merita accoglimento. Deve darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel caso di sen- tenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per pre- scrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di gene- rica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneg- giati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n.28714; Cass. 02/08/2022, n 23960; Cass. 05/05/2020, n.8477). L'effetto della statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, il definitivo accertamento della responsabilità civile dell'imputato, ostando a qua- lunque ulteriore valutazione sull'an della responsabilità stessa innanzi al giudice civile. 8 Qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente le- sivo, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in sede penale fa sì che il giudice possa esclusivamente verificare la sussistenza della derivazione causale delle conse- guenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati ai fini della corretta definizione del danno risarcibile. La decisione assunta in sede penale non esige e non com- porta alcuna indagine in ordine alla qu~icazione del danno risarcibile, postu- lando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità -di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, men- tre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta di- venuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicom- prensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichia- rato di escludere nel proprio dictum (Cass. n. 4318/2019). Questa Corte, proprio con riferimento ad una vicenda processuale nella quale era stata invocata la sent. n. 14921/2010, la stessa richiamata ed applicata dal Tribunale di VA, ha affermato quanto segue: «Sulla base di quest'ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, implicito nell'accertamento del "fatto- reato", è il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conse- guenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuri- dica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod. civ.)»: così Cass. n. 8477/2020, cit. Il fatto che vi sia stata la condanna al pagamento di una provvisionale conferma tale conclusione perché, come questa Corte, a Sezioni unite, sent. 14/10/2022, n. 29862, ha avuto occasione, di recente, di ribadire, «il presupposto per la pronuncia d'una condanna provvisionale è la formulazione d'una domanda di condanna generica», essendo riconosciuta al giudice «la potestà di pronunciare 9 una condanna sommaria, nei limiti in cui, anche a prescindere dall'attività as- sertiva delle parti, la prova del danno sia comunque rifluita nel giudizio»; ciò che resta controverso in altri termini è la quantificazione del danno, su cui manca la decisione, ma non la ricorrenza dello stesso. Deve, pertanto, concludersi che la sentenza penale aveva accertato la poten- zialità dannosa tanto del reato di danno quanto del nesso di causalità materiale tra questo e la condotta dei responsabili, senza pronunciarsi, del tutto corretta- mente, sul nesso di causalità giuridica che legava quell'evento di danno alle con- seguenze dannose dell'illecito, ex art. 1223 cod.civ. , per l'accertamento delle quali aveva ritenuto necessaria di un'ulteriore indagine, rimessa al giudice civile chiamato ad effettuare altri accertamenti istruttori, circa la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento (al fine di procedere alla relativa liqui- dazione). Il motivo va, dunque, rigettato. 2) Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello, in rela- zione all'art. 360, comma l 0 , n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 342 cod. proc.civ ., per avere ritenuto inammissibili le sue istanze istruttorie, perché vertenti su questioni coperte da giudicato e per non aver formulato uno specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Ancora una volta, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe giudi- cato erroneamente inammissibili le istanze istruttorie, valutandole nel merito e giudicandole vertenti su questioni coperte da giudicato, anziché dichiararle non accoglibili, incorrendo nella violazione dell'art. 342 cod.proc.civ., perché, di fronte ad una statuizione di inammissibilità del gravame, non avrebbe dovuto svolgere valutazioni di merito sulle istanze istruttorie, essendosi spogliata della potestas iudicandi. Ulteriore motivo di censura attiene al fatto che la Corte territoriale abbia so- stenuto che non aveva specificamente censurato il mancato ingresso, nel giudi- zio di primo grado, delle istanze istruttorie dedotte in quella sede;
la ricorrente ripropone la parte del suo atto di appello in cui aveva insistito perché il giudice ammettesse una CTU, onde accertare l'esatto quantitativo di pietrisco prelevato lO dalla rnassicciata ferroviaria ed eventualmente distribuito sulle strade interpo- derale interessate dall'intervento di risanamento e di bonifica in rapporto ai ma- teriali lapidei già presenti in natura in dette aree, e quella in cui aveva ribadito la richiesta di prova testimoniale;
lo scopo è quello di dimostrare che le istanze istruttorie erano state riproposte in maniera specifica, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la quale, quindi, non avrebbe correttamente applicato l'art. 342 cod.proc.civ. Il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha fondato su due autonome ra- tiones decidendi la inammissibilità delle istanze istruttorie: i) esse avevano ad oggetto questioni coperte da giudicato;
ii) non era stato formulato uno specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto le istanze istruttorie non ammesse in primo grado. Il ragionamento di parte ricorrente è viziato dalla premessa erronea che la Corte d'Appello, giudicandole inammissibili per la ragione di cui alla lett. ii), si sia spogliata della propria potestas iudicandi, pronunciandosi sul merito delle istanze con una statuizione resa ad abundantiam. Detta premessa ha indotto parte ricorrente ad impostare in modo non adeguato la propria strategia difensiva, limitandosi, cioè, a confutare la ratio decidendi di cui alla lett. ii), mentre invece avrebbe dovuto confutarle entrambe. E' ius re- ceptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugna- zione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e privereb- bero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595). ~ l 11 Si tratta di una ragione sufficiente per ritenere inaccoglibile il motivo con as- sorbimento della censura relativa all'altra ratio decidendi della sentenza impu- gnata: ratio decidendi che, comunque, va corretta, giacché non è necessaria la proposizione di un motivo di appello per censurare il rigetto da parte del giudice di prime cure delle istanze istruttorie, bastando la riproposizione delle stesse (cfr. Cass. 4/07/2022, n. 10767, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo speci- fico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei pre- cedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbando- nate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di ap- pello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione). 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma l o, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma l 0 , cod. proc.civ. e degli artt. 2043 e 2697 cod .civ. In particolare, ZI Linee Ferroviarie S.p.A. deduce che la Corte d'ap- pello avrebbe errato nell'interpretare ed esaminare il secondo motivo di appello, perché, contrariamente a quanto rilevato dal giudice a qua, esso non riguardava il principio di non contestazione, bensì l'applicazione del principio dispositivo, tant'è che il motivo era epigrafato «Violazione degli artt. 2697 cod.civ., 2043 cod.civ. e dell'art. 115 comma l o cod.proc.civ. sul quantum debeatur». Altro errore della Corte di secondo grado risiederebbe nell'aver ritenuto che la sua contestazione non avesse riguardato l'esecuzione dei lavori di bonifica e di risanamento, ossia una circostanza rilevante ai fini della quantificazione del danno;
a tal proposito la ricorrente sostiene che la sua contestazione era stata ben più radicale avendo investito l'an della pretesa risarcitoria e, quindi, in ap- plicazione del principio secondo il quale la contestazione dell'an debeatur si estende al quantum, la Corte avrebbe dovuto ritenere contestato anche il quan- tu m. 12 Per finire, la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente equiparato l'accer- tamento circa la sussistenza del reato ambientale contenuta nella sentenza pe- nale di condanna con l'accertamento dei requisiti per ritenere sussistente l'illecito aquiliano. E' necessario muovere da una premessa: le censure in cui si articola questo motivo hanno un fondamento comune, essendo volte a confutare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto coperto dal giudicato penale l'an della pre- tesa risarcitoria. Il motivo è dunque assorbito dal mancato accoglimento del primo motivo. 4) Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma l 0 , n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 16SS, comma so, e dell'art. 2043 cod .civ. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la VI di VA non aveva prodotto i mandati di pagamento relativi ai costi di bonifica e di risanamento, quindi, in assenza di prove attestanti la effettiva perdita patrimoniale subita, statuendo che il danno patrimoniale si era concretizzato per il solo fatto che i lavori appaltati fossero stati in tutto o in parte eseguiti, le avrebbe accordato il diritto al risarcimento del danno, in violazione del principio di postnumerazione, formalizzato dall'art. 16SS, comma S0 , cod.proc.civ., secondo cui, salvo diversa pattuizione o patto contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispet- tivo quando l'opera è accettata. La Corte territoriale avrebbe violato il princ1p1o di postnumerazione anche quando ha disatteso il secondo motivo di appello, con cui veniva lamentato il fatto che il Tribunale avesse riconosciuto alla VI di VA la somma di euro 1.014.442,63, a ristoro dei costi per i lavori di bonifica affidati alla EMME S.p.A., la quale, raggiunta da un'interdittiva antimafia, non aveva portato a com- pimento i lavori che le erano stati commissionati. In particolare, la sentenza impugnata, riconoscendo alla VI di VA, il suddetto importo, anziché quello di euro 1.33S.2S0,33, previsto quale corrispettivo dei lavori di bonifica, allo scopo di tener conto del fatto che era stata provata l'esecuzione parziale dei lavori commissionati alla EMME S.p.A., avrebbe violato l'art. 166S, comma so, 13 cod.civ., perché gli anticipi sui lavori appaltati, sulla base dello stato di avanza- mento dei lavori, non costituiscono la prova del credito dell'appaltatore e specu- larmente non determinano l'insorgenza di un obbligo di pagamento a carico del committente. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata con il motivo qui scrutinato è quella di avere violato l'art. 2043 cod.civ., perché se l'obbligo di pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltatore non sorge in assenza del collaudo e dell'accettazione dell'opera, a maggior ragione non poteva dirsi insorto il danno patrimoniale a carico della VI. Innanzitutto, bisogna chiarire che un discorso è contestare la ricorrenza della prova del danno e/o contestarne la quantificazione - ad esempio assumere che sia stato chiesto il pagamento di costi per interventi che esulavano da quelli strettamente necessari per rimuovere i danni cagionati - tutt'altro è mettere in discussione che la VI di VA abbia correttamente proceduto al paga- mento dei lavori commissionati con la stipulazione del contratto d'appalto, ad- ducendo che non avrebbe dovuto farlo. Il motivo, pertanto, per come formulato, è immeritevole di accoglimento, non essendo stata censurata in maniera conducente la violazione del principio se- condo cui il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corri- spondere alla sua esatta commisurazione, dovendo rimuovere il pregiudizio eco- nomico subito dal danneggiato, restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione e restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso. 5) Con il quinto motivo la società ricorrente deduce la violazione dei principi e delle norme in materia di contabilità pubblica, di cui agli artt. 152, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, recepiti dal regolamento di contabilità della VI di VA, nonché la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le determine di spesa e le determine di liquidazione contengono un impegno di spesa, il pagamento si ha solo con l'esecuzione del mandato di pagamento, perciò, esonerando la VI dall'obbligo di dimostrare gli effettivi pagamenti effettuati avrebbe violato l'art. 14 2697 cod.civ. e l'art. 115 cod.proc.civ. nella parte in cui dispone che il giudice debba porre a fondamento della propria decisione le prove offerte dalle parti. Un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura effettiva- mente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'o nus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo po- stuli che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod.civ. norma proces- suale) e ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l'art. 2697 cod .civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell'essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell'art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato (cfr. Cass. 10/06/2016, 11892, che rirende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087). Neppure può fondatamente ritenersi violato l'art. 115 cod.proc.civ., non avendo l'attività argomentativa ed illustrativa del motivo dimostrato che il giu- dice abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio. 6) Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che la Corte d'Appello di Torino abbia violato gli artt. 2697 cod.civ., 115 cod.proc.civ. e 1282 cod.civ., ai sensi dell'art. 1282 cod.civ. Raggiunta da censura è la statuizione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto inconferente ed inammissibile il motivo di appello incentrato sulla condanna da 15 parte del Tribunale, oltre che al pagamento della somma capitale, alla rivaluta- zione monetaria e agli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata anno per anno dalla data dei diversi esborsi, perché, non essendovi prova certa del momento in cui gli esborsi erano avvenuti, sarebbe risultato impossibile cal- colare rivalutazione e interessi. Oltre a ribadire che non vi era prova che la VI avesse subito un danno patrimoniale e, quindi, ad insistere sulla avvenuta violazione dell'art. 2697 cod.civ., la sentenza gravata avrebbe violato l'art. 1282 cod.civ. che prevede che solo i crediti liquidi ed esigibili producono interessi. Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento di quello precedente, stante che ne condivide la premessa errata, cioè che non vi fosse la prova del danno patrimoniale subito dalla VI. 8) Con il settimo motivo si rimprovera ai giudici d'Appello di aver violato l'art. 312 del dlgs. n. 52/2006, l'art. 1227, comma 2°, cod.civ., di avere omesso l'esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5 cod.proc.civ. Il motivo investe la statuizione con cui la sentenza di secondo grado ha affer- mato che il danno non poteva ritenersi aggravato per il fatto che il responsabile civile non fosse stato messo al corrente né avesse partecipato al procedimento amministrativo volto alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito inquinato, perché non era stato indicato in che termini la partecipazione del responsabile civile al procedimento amministrativo avrebbe determinato una riduzione o un non aggravamento nell'an e nel quantum del danno. Secondo la ricorrente, la VI aveva l'obbligo, previsto dal codice dell'ambiente, di renderle possibile la partecipazione al procedimento amministrativo, ove avrebbe potuto interlo- quire sulle modalità e gli esiti del procedimento di verifica ambientale e farsi parte diligente nell'esecuzione degli interventi di bonifica. Altrettanto censurabile, perché basata su una motivazione meramente appa- rente, sarebbe la statuizione con cui il ritardo della VI che aveva attesto quattro anni dal verificarsi dei fatti prima di avviare un'iniziativa giudiziaria e sette anni prima di indire la gara d'appalto per la bonifica del sito inquinato era 16 stato ritenuto irrilevante sia in ordine alla causazione del danno sia in ordine all'aggravamento dello stesso. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Le censure non incrinano la statuizione del giudice a qua che, con una motivazione del tutto intellegibile e scevra da errori logico-giuridici, ha escluso che la VI di VA abbia concorso con il suo comportamento ad aggravare il danno: non individuano l'errar iuris in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, perché l'errar iuris consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione;
si pongono al di fuori dei limiti entro i quali è possibile dedurre la violazione dell'art. 360, comma l 0 , n. 5 cod.proc.civ. Si sostanziano, dunque, in una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa che hanno portato la Corte territoriale ad escludere che alla VI di VA potesse imputarsi un comportamento causativo di un aggravamento del danno. Del tutto priva di fondamento è la censura con cui la società ricorrente lamenta il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice dell'ambiente, inapplicabile ratiane temparis ai fatti di causa. 8) Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 12.000,00 per com- pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li- quidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma l quater, della sussistenza dei 17 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma l bis, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Su- prema di Cassazione in data 11/11/2022. 18