CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Ruolo Generale n. 829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU DA Presidente
Dott. NT NG Giudice Relatore
Dott. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 829/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – opposizione ad ingiunzione di pagamento”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
E
, c.f.. , con sede in P.zza C. Battisti - Parte_1 P.IVA_1
80023 - AI (NA), in persona del Sindaco pro - tempore, , CP_1
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce su foglio separato dall'atto introduttivo, ed in virtù della delibera di G.C. n. 11 del 26.1.23, (cfr. allegato),
dall'Avv. Sossio Colella, c.f. , elett.te domiciliati CodiceFiscale_1
presso lo studio di quest'ultimo in Capodrise (CE), Via S. Croce n. 66-68, Fax 2
Avv. Colella 0823 820217 - PEC: – Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con
[...]
sede in Caserta (CE), alla Via Roma n. 112, C.F. e P.IVA P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Enrico Giuseppe Detta, c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Roma (RM), alla Via Del Corso n. 300, è elettivamente domiciliato. Ai sensi di legge si chiede di ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
E
con sede legale in Napoli Controparte_3
(NA), Via Nuova Poggioreale – Isola 7 – Centro , C.F., P. IVA CP_4
, in persona del Legale rappresentante pro - tempore sig. P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_5
costituzione dall'Avv. Nicola Falvella, c.f. , presso CodiceFiscale_3
il cui studio sito in Salerno (SA), alla via G. Cuomo n. 17, è elettivamente domiciliata. Ai sensi di legge si chiede di ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax: 089254314 e/o indirizzo PEC:
.salerno.it. Email_3 CP_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento 3
notificata in data 21.2.2023, il in persona del legale Parte_1
rapp.te pro-tempore , conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, la ed il Controparte_3
, ciascuno Controparte_2
in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'ingiunzione di pagamento n.
20192022103 , emessa il 17.12.22 e notificata il 3.1.2023, avente ad oggetto il recupero del Contributo di scarico acque meteoriche in canali consortili
per l'anno 2019 ex art.13 LR n.4/2003, con cui si chiedeva il versamento della somma di € 82.548,61, oltre oneri, per un totale di € 84.517,98.
La ricorrente deduceva che la società quale Controparte_3
concessionaria della riscossione del Controparte_2
, chiedeva il pagamento del contributo relativo
[...]
all'annualità 2019 per lo scarico delle acque meteoriche effettuato dal
[...]
nei cd. Canali consortili dei “Regi Lagni”. Parte_1
Affermava ancora l'istante che l'atto impugnato risultava emesso a seguito dell'avviso presupposto, ossia dell'avviso di pagamento notificato in data 11.11.2019, con il quale si sarebbe proceduto all'accertamento dal quale era risultato che il provvedeva allo scarico delle proprie acque Pt_1
meteoriche “provenienti da insediamenti detenuti all'obbligo di versamento
della tariffa riferita al servizio pubblico fognatura” mediante dispositivi di sfioro delle portate di esubero in canali di bonifica in gestione al CP_2
così come specificato nel prospetto “accertamento scarico anno d'imposta
2018”.
Inoltre, la ricorrente esponeva che il rinviava per relationem CP_2 4
al prospetto “accertamento scarico anno d'imposta 2019”, allegato all'atto presupposto ma non allegato all'ingiunzione impugnata, nel quale sarebbero indicate e illustrate le modalità di quantificazione e di calcolo del contributo.
In calce all'ingiunzione notificata risultava riportato un presunto prospetto di calcolo che si limitava ad indicare il canale recettore dei Regi
Lagni, l'anno d'imposta, il codice entrata, gli importi ed il compenso al concessionario.
Tutti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione delle superficie tassabili, le modalità di quantificazione della pretesa, i mq della
Part superficie impermeabilizzata, nonché i costi sostenuti dal risultavano omessi, rendendo impossibile una chiara motivazione circa il quantum dovuto.
Peraltro, tale omissione, anche in ragione dell'assenza di un contratto e/o convenzione sottoscritta tra le parti, incideva sulla fondatezza della pretesa, sia con riferimento all'an che al quantum dovuto.
Ancora, il eccepiva l'assenza della giurisdizione tributaria in Pt_1
favore del giudice ordinario in funzione del TRAP.
Il infine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Pt_1
essendo a suo dire fornito di un autonomo sistema fognario e di depurazione delle acque reflue, senza ricevere alcun beneficio, nemmeno potenziale, dai canali consortili;
peraltro, i costi di gestione della depurazione delle acque erano coperti dai contribuenti i quali versavano la tariffa integrata per lo scarico delle acque e depurazione al e all'ATO2 quale gestore del Pt_1
servizio integrato, riversandola, a sua volta, alla Controparte_7
In conclusione, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Sospendere l'esecutività dell'atto di ingiunzione di pagamento;
5
Nel merito, accertare la mancanza dei presupposti per l'imposizione
del contributo consortile previsto ai sensi dell'art. 13, comma 4, L.R
4/2003 e s.m.i. nei confronti del , annullare in toto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20192022103, e la relativa pretesa
sottesa, per assoluta infondatezza della pretesa consortile;
Annullare l'ingiunzione di pagamento impugnato, unitamente alla
pretesa contributiva;
In via istruttoria, occorrendo, si richiede;
- ammettersi CTU tecnica, al fine di accertare la superficie
complessiva comunale oggetto della pretesa;
l'esistenza dei canali consortili;
l'utilizzo da parte del dei citati canali consortili, nonché la Pt_1
sussistenza della relativa manutenzione;
accertare altresì l'errata
quantificazione e liquidazione operata dal Controparte_2
e, nel caso, procedere ad una esatta quantificazione
[...] CP_2
delle eventuali reali somme dovute;
In data 31.8.2023 si costituiva il Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore,
[...]
contestando le avverse pretese.
Deduceva di svolgere un'attività pubblica permanente, ed a tal fine, ai sensi dell'art.16 della L.R.C. 4/2003 allo stesso era stata conferita personalità
giuridica pubblica;
in ragione di ciò, doveva espletare e sopportare la propria funzione pubblicistica anche con riferimento allo scarico delle acque da parte del Comune di , a prescindere dall'esistenza di una convenzione. Pt_1
La doverosità dei contributi era eziologicamente collegata esclusivamente alla fruizione da parte dell'ente opponente del beneficio di 6
scolo delle acque meteoriche cd. di seconda pioggia (in quanto non essendo oggetto di depurazione e di trattamento, sono sversate direttamente nei canali di bonifica conseguentemente la legittimazione passiva grava esclusivamente sul che ne trae beneficio) ed è indipendente da qualsivoglia Pt_1
sottoscrizione di una convenzione con l'ente debitore.
Invero la legge nazionale al comma 4 dell'art. 166 L.R.C. n. 4/2003
prevedeva che “il contributo di cui al comma 3 è determinato dal CP_2
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di
versamento”; ne conseguiva che il momento genetico dell'obbligazione di pagamento dei contributi era rinvenibile nella fruizione del beneficio di scolo nei canali consortili.
Rappresentava inoltre che, il attore, benché reiteratamente Pt_1
invitato alla sottoscrizione della convenzione, si era sempre sottratto a tale adempimento, continuando a fruire del beneficio di scolo senza nulla corrispondere al . CP_2
Il resistente, inoltre, in ordine alla quantificazione del beneficio di scarico, osservava che il , sulla base dei “costi di Bonifica”, in linea CP_2
con i principi fissati dal “Piano di Classifica”, aveva provveduto a ripartire gli stessi sulla base dei volumi convogliati dalla “rete di canalizzazioni” di competenza fino a mare;
la relativa ricorrenza, così come la correttezza della loro quantificazione, era comprovata dal Piano di Classifica.
Nello specifico, dalla relazione tecnica di parte, redatta dall'ing.
risultava che le acque meteoriche incidenti sulle Persona_1
superfici impermeabili del attore erano raccolte, attraverso un Pt_1
sistema di discese pluviali e caditoie stradali, e convogliate nella rete fognaria 7
comunale, dalla quale, limitatamente alle acque meteoriche che superano la portata delle cd acque di prima pioggia, venivano deviate nel “fugatore
” dal quale si immettevano nei Regi Lagni. Pt_1
Deduceva, altresì, che il solo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, in relazione al quale era stato richiesto il pagamento del contributo,
era estraneo all'ambito del servizio idrico integrato, in quanto tale ente di
Governo è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Il contributo di allacciamento richiesto si riferiva, invece, alle acque meteoriche “di dilavamento di seconda pioggia” non ricomprese nella definizione di acque reflue.
Il resistente Controparte_2
concludeva quindi formulando le seguenti richieste:
[...]
1. "si insta per la declaratoria di incompetenza per materia del TRAP
ovvero, in subordine, per la sospensione del presente giudizio ex art
295 c.p.c. in attesa della decisione del regolamento di competenza
richiesto nell'ambito del giudizio RG 1557\2022.si rimette alla
valutazione del collegio adito;
2. Respingere l'istanza cautelare,
3. In via principale, respingere le avverse eccezioni e domanda in quanto
infondate in fatto ed in diritto;
4. In via gradata , nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita , in
accoglimento delle avverse difese, dichiari nullo e/o inefficace o
annulli l'ingiunzione n.20192022103 per ragioni diverse dal merito 8
della pretesa creditoria , condannare il al Parte_1
pagamento in favore del della somma di 84.517,98 , ovvero CP_2
della diversa maggiore e/o minore somma che riterrà di giustizia , a
titolo di contributo , ex art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2003
n.4 , per la fruizione del beneficio concernente l'uso delle opere di
bonifica per il collettamento del surplus di acque meteoriche
conseguente l'urbanizzazione ed all'impermeabilizzazione dei suoli;
5. Condannare l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite;
In data 11.9.2023 si costituiva anche la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo
[...]
preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in favore del in quanto l'agente/concessionario del servizio della Controparte_8
riscossione agiva come mero esecutore e l'unico soggetto legittimato passivo era l'ufficio impositore.
Affermava inoltre che l'ingiunzione opposta era stata legittimamente emessa dalla società nonostante non fosse iscritta Controparte_3
all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione tenuta dal MEF;
essendo infatti società a capitale interamente pubblico, ossia partecipata dai medesimi enti impositori, non era soggetta alla verifica della ricorrenza di adeguati requisiti tecnici e finanziari.
La comparente concludeva quindi come di seguito indicato:
“In via preliminare e pregiudiziale:
a) dichiarare l'incompetenza per materia del TRAP essendo competente
il Giudice Ordinario non specializzato;
In merito all'istanza cautelare: 9
b) Respingere l'istanza cautelare;
Nel merito delle eccezioni avverse:
c) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
relativamente alle censure sollevate Controparte_3
dall'attore concernenti la non ricorrenza dei presupposti della pretesa
contributiva, quali la carenza del beneficio di collettamento\scolo,
lìomessa sottoscrizione della convenzione, la carenza di prova,
l'erronea determinazione della misura del contributo, la carenza di
legittimazione passiva dell'attore medesimo;
d) Respingere l'avversa eccezione di nullità dell'atto impugnato per
carenza di potere di accertamento, di liquidazione di imposizione e di
riscossione in capo a per non essere Controparte_3
quest'ultima iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione
tenuta dal MEF in violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del
D.Lgs 446\97 e dell'art. 2 sexies del D.L. e ss. del DL 209\2002 in
quanto infondata in fatto ed in diritto;
.
e) in ogni caso, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile e\o
infondato in fatto ed in diritto oltre che sprovvisto di prove”.
Con ordinanza del 12.9.2023, all'esito della prima comparizione,
l'Istruttore designato riteneva di rimettere la causa in decisione per la definizione delle questioni preliminari, invitando quindi le parti a precisare le proprie conclusioni, rassegnate alla successiva udienza del 5.3.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.10.2025, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.11.2025 provvedeva come di seguito 10
indicato.
***********************
Preliminarmente va preso atto che le parti, con le note autorizzate per la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., hanno dichiarato di aver conciliato la lite, precisando quindi di rinunciare, senza riserva alcuna, agli atti del giudizio,
ex art. 306 c.p.c., con reciproca accettazione.
In conseguenza, come pure dalle stesse richiesto, va dichiarato estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, dal in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti del
[...]
Controparte_9
ciascuna in persona del rispettivo legale rapp.te pro –
[...]
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
NT NG
IL PRESIDENTE 11
FU DA
Ruolo Generale n. 829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FU DA Presidente
Dott. NT NG Giudice Relatore
Dott. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 829/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – opposizione ad ingiunzione di pagamento”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
E
, c.f.. , con sede in P.zza C. Battisti - Parte_1 P.IVA_1
80023 - AI (NA), in persona del Sindaco pro - tempore, , CP_1
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce su foglio separato dall'atto introduttivo, ed in virtù della delibera di G.C. n. 11 del 26.1.23, (cfr. allegato),
dall'Avv. Sossio Colella, c.f. , elett.te domiciliati CodiceFiscale_1
presso lo studio di quest'ultimo in Capodrise (CE), Via S. Croce n. 66-68, Fax 2
Avv. Colella 0823 820217 - PEC: – Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con
[...]
sede in Caserta (CE), alla Via Roma n. 112, C.F. e P.IVA P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Enrico Giuseppe Detta, c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Roma (RM), alla Via Del Corso n. 300, è elettivamente domiciliato. Ai sensi di legge si chiede di ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
E
con sede legale in Napoli Controparte_3
(NA), Via Nuova Poggioreale – Isola 7 – Centro , C.F., P. IVA CP_4
, in persona del Legale rappresentante pro - tempore sig. P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_5
costituzione dall'Avv. Nicola Falvella, c.f. , presso CodiceFiscale_3
il cui studio sito in Salerno (SA), alla via G. Cuomo n. 17, è elettivamente domiciliata. Ai sensi di legge si chiede di ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax: 089254314 e/o indirizzo PEC:
.salerno.it. Email_3 CP_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento 3
notificata in data 21.2.2023, il in persona del legale Parte_1
rapp.te pro-tempore , conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, la ed il Controparte_3
, ciascuno Controparte_2
in persona del rispettivo legale rapp.te pro – tempore, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'ingiunzione di pagamento n.
20192022103 , emessa il 17.12.22 e notificata il 3.1.2023, avente ad oggetto il recupero del Contributo di scarico acque meteoriche in canali consortili
per l'anno 2019 ex art.13 LR n.4/2003, con cui si chiedeva il versamento della somma di € 82.548,61, oltre oneri, per un totale di € 84.517,98.
La ricorrente deduceva che la società quale Controparte_3
concessionaria della riscossione del Controparte_2
, chiedeva il pagamento del contributo relativo
[...]
all'annualità 2019 per lo scarico delle acque meteoriche effettuato dal
[...]
nei cd. Canali consortili dei “Regi Lagni”. Parte_1
Affermava ancora l'istante che l'atto impugnato risultava emesso a seguito dell'avviso presupposto, ossia dell'avviso di pagamento notificato in data 11.11.2019, con il quale si sarebbe proceduto all'accertamento dal quale era risultato che il provvedeva allo scarico delle proprie acque Pt_1
meteoriche “provenienti da insediamenti detenuti all'obbligo di versamento
della tariffa riferita al servizio pubblico fognatura” mediante dispositivi di sfioro delle portate di esubero in canali di bonifica in gestione al CP_2
così come specificato nel prospetto “accertamento scarico anno d'imposta
2018”.
Inoltre, la ricorrente esponeva che il rinviava per relationem CP_2 4
al prospetto “accertamento scarico anno d'imposta 2019”, allegato all'atto presupposto ma non allegato all'ingiunzione impugnata, nel quale sarebbero indicate e illustrate le modalità di quantificazione e di calcolo del contributo.
In calce all'ingiunzione notificata risultava riportato un presunto prospetto di calcolo che si limitava ad indicare il canale recettore dei Regi
Lagni, l'anno d'imposta, il codice entrata, gli importi ed il compenso al concessionario.
Tutti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione delle superficie tassabili, le modalità di quantificazione della pretesa, i mq della
Part superficie impermeabilizzata, nonché i costi sostenuti dal risultavano omessi, rendendo impossibile una chiara motivazione circa il quantum dovuto.
Peraltro, tale omissione, anche in ragione dell'assenza di un contratto e/o convenzione sottoscritta tra le parti, incideva sulla fondatezza della pretesa, sia con riferimento all'an che al quantum dovuto.
Ancora, il eccepiva l'assenza della giurisdizione tributaria in Pt_1
favore del giudice ordinario in funzione del TRAP.
Il infine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Pt_1
essendo a suo dire fornito di un autonomo sistema fognario e di depurazione delle acque reflue, senza ricevere alcun beneficio, nemmeno potenziale, dai canali consortili;
peraltro, i costi di gestione della depurazione delle acque erano coperti dai contribuenti i quali versavano la tariffa integrata per lo scarico delle acque e depurazione al e all'ATO2 quale gestore del Pt_1
servizio integrato, riversandola, a sua volta, alla Controparte_7
In conclusione, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Sospendere l'esecutività dell'atto di ingiunzione di pagamento;
5
Nel merito, accertare la mancanza dei presupposti per l'imposizione
del contributo consortile previsto ai sensi dell'art. 13, comma 4, L.R
4/2003 e s.m.i. nei confronti del , annullare in toto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 20192022103, e la relativa pretesa
sottesa, per assoluta infondatezza della pretesa consortile;
Annullare l'ingiunzione di pagamento impugnato, unitamente alla
pretesa contributiva;
In via istruttoria, occorrendo, si richiede;
- ammettersi CTU tecnica, al fine di accertare la superficie
complessiva comunale oggetto della pretesa;
l'esistenza dei canali consortili;
l'utilizzo da parte del dei citati canali consortili, nonché la Pt_1
sussistenza della relativa manutenzione;
accertare altresì l'errata
quantificazione e liquidazione operata dal Controparte_2
e, nel caso, procedere ad una esatta quantificazione
[...] CP_2
delle eventuali reali somme dovute;
In data 31.8.2023 si costituiva il Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore,
[...]
contestando le avverse pretese.
Deduceva di svolgere un'attività pubblica permanente, ed a tal fine, ai sensi dell'art.16 della L.R.C. 4/2003 allo stesso era stata conferita personalità
giuridica pubblica;
in ragione di ciò, doveva espletare e sopportare la propria funzione pubblicistica anche con riferimento allo scarico delle acque da parte del Comune di , a prescindere dall'esistenza di una convenzione. Pt_1
La doverosità dei contributi era eziologicamente collegata esclusivamente alla fruizione da parte dell'ente opponente del beneficio di 6
scolo delle acque meteoriche cd. di seconda pioggia (in quanto non essendo oggetto di depurazione e di trattamento, sono sversate direttamente nei canali di bonifica conseguentemente la legittimazione passiva grava esclusivamente sul che ne trae beneficio) ed è indipendente da qualsivoglia Pt_1
sottoscrizione di una convenzione con l'ente debitore.
Invero la legge nazionale al comma 4 dell'art. 166 L.R.C. n. 4/2003
prevedeva che “il contributo di cui al comma 3 è determinato dal CP_2
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di
versamento”; ne conseguiva che il momento genetico dell'obbligazione di pagamento dei contributi era rinvenibile nella fruizione del beneficio di scolo nei canali consortili.
Rappresentava inoltre che, il attore, benché reiteratamente Pt_1
invitato alla sottoscrizione della convenzione, si era sempre sottratto a tale adempimento, continuando a fruire del beneficio di scolo senza nulla corrispondere al . CP_2
Il resistente, inoltre, in ordine alla quantificazione del beneficio di scarico, osservava che il , sulla base dei “costi di Bonifica”, in linea CP_2
con i principi fissati dal “Piano di Classifica”, aveva provveduto a ripartire gli stessi sulla base dei volumi convogliati dalla “rete di canalizzazioni” di competenza fino a mare;
la relativa ricorrenza, così come la correttezza della loro quantificazione, era comprovata dal Piano di Classifica.
Nello specifico, dalla relazione tecnica di parte, redatta dall'ing.
risultava che le acque meteoriche incidenti sulle Persona_1
superfici impermeabili del attore erano raccolte, attraverso un Pt_1
sistema di discese pluviali e caditoie stradali, e convogliate nella rete fognaria 7
comunale, dalla quale, limitatamente alle acque meteoriche che superano la portata delle cd acque di prima pioggia, venivano deviate nel “fugatore
” dal quale si immettevano nei Regi Lagni. Pt_1
Deduceva, altresì, che il solo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, in relazione al quale era stato richiesto il pagamento del contributo,
era estraneo all'ambito del servizio idrico integrato, in quanto tale ente di
Governo è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Il contributo di allacciamento richiesto si riferiva, invece, alle acque meteoriche “di dilavamento di seconda pioggia” non ricomprese nella definizione di acque reflue.
Il resistente Controparte_2
concludeva quindi formulando le seguenti richieste:
[...]
1. "si insta per la declaratoria di incompetenza per materia del TRAP
ovvero, in subordine, per la sospensione del presente giudizio ex art
295 c.p.c. in attesa della decisione del regolamento di competenza
richiesto nell'ambito del giudizio RG 1557\2022.si rimette alla
valutazione del collegio adito;
2. Respingere l'istanza cautelare,
3. In via principale, respingere le avverse eccezioni e domanda in quanto
infondate in fatto ed in diritto;
4. In via gradata , nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita , in
accoglimento delle avverse difese, dichiari nullo e/o inefficace o
annulli l'ingiunzione n.20192022103 per ragioni diverse dal merito 8
della pretesa creditoria , condannare il al Parte_1
pagamento in favore del della somma di 84.517,98 , ovvero CP_2
della diversa maggiore e/o minore somma che riterrà di giustizia , a
titolo di contributo , ex art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2003
n.4 , per la fruizione del beneficio concernente l'uso delle opere di
bonifica per il collettamento del surplus di acque meteoriche
conseguente l'urbanizzazione ed all'impermeabilizzazione dei suoli;
5. Condannare l'Ente opponente alla refusione delle spese di lite;
In data 11.9.2023 si costituiva anche la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo
[...]
preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva in favore del in quanto l'agente/concessionario del servizio della Controparte_8
riscossione agiva come mero esecutore e l'unico soggetto legittimato passivo era l'ufficio impositore.
Affermava inoltre che l'ingiunzione opposta era stata legittimamente emessa dalla società nonostante non fosse iscritta Controparte_3
all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione tenuta dal MEF;
essendo infatti società a capitale interamente pubblico, ossia partecipata dai medesimi enti impositori, non era soggetta alla verifica della ricorrenza di adeguati requisiti tecnici e finanziari.
La comparente concludeva quindi come di seguito indicato:
“In via preliminare e pregiudiziale:
a) dichiarare l'incompetenza per materia del TRAP essendo competente
il Giudice Ordinario non specializzato;
In merito all'istanza cautelare: 9
b) Respingere l'istanza cautelare;
Nel merito delle eccezioni avverse:
c) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
relativamente alle censure sollevate Controparte_3
dall'attore concernenti la non ricorrenza dei presupposti della pretesa
contributiva, quali la carenza del beneficio di collettamento\scolo,
lìomessa sottoscrizione della convenzione, la carenza di prova,
l'erronea determinazione della misura del contributo, la carenza di
legittimazione passiva dell'attore medesimo;
d) Respingere l'avversa eccezione di nullità dell'atto impugnato per
carenza di potere di accertamento, di liquidazione di imposizione e di
riscossione in capo a per non essere Controparte_3
quest'ultima iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione
tenuta dal MEF in violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del
D.Lgs 446\97 e dell'art. 2 sexies del D.L. e ss. del DL 209\2002 in
quanto infondata in fatto ed in diritto;
.
e) in ogni caso, respingere l'avverso ricorso in quanto inammissibile e\o
infondato in fatto ed in diritto oltre che sprovvisto di prove”.
Con ordinanza del 12.9.2023, all'esito della prima comparizione,
l'Istruttore designato riteneva di rimettere la causa in decisione per la definizione delle questioni preliminari, invitando quindi le parti a precisare le proprie conclusioni, rassegnate alla successiva udienza del 5.3.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.10.2025, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.11.2025 provvedeva come di seguito 10
indicato.
***********************
Preliminarmente va preso atto che le parti, con le note autorizzate per la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., hanno dichiarato di aver conciliato la lite, precisando quindi di rinunciare, senza riserva alcuna, agli atti del giudizio,
ex art. 306 c.p.c., con reciproca accettazione.
In conseguenza, come pure dalle stesse richiesto, va dichiarato estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 21.2.2023, dal in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti del
[...]
Controparte_9
ciascuna in persona del rispettivo legale rapp.te pro –
[...]
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
NT NG
IL PRESIDENTE 11
FU DA