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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 0942025900189560000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259001895660000, notificata in data 17.06.2025 relativa all'omesso pagamento della cartella di pagamento n 09420220010999011000 per tasse auto 2017/2018 e per complessivi Euro 433,00. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Regione Calabria, la ricorrente fa presente che, prima di impugnare l'intimazione de qua in data 23.7.2025, aveva provveduto a presentare istanza in autotutela facendo presente che la cartella sottesa era stata già oggetto di rateizzazione (peraltro accolta dall'Agenzia) e eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che fornisce prova della rituale notifica degli atti sottesi all'intimazione oggetto del presente gravame ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che controdeduce in merito all'inammissibilità del ricorso per tardività e insiste per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti. Appare evidente che il ricorso sia tardivo considerato che la data di notifica risulta scritta a penna sulla busta e non riveste il carattere della certezza. Ad ogni buon conto, la ricorrente già in data 19.05.2025 aveva effettuato apposita rateazione riguardante anche la cartella oggetto dell'avviso di intimazione di cui in premessa e propone il ricorso solo il 15 settembre. Ulteriormente dirimente appare la circostanza che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia dato prova della notifica dell'atto presupposto rispetto a quello impugnato, e segnatamente trattasi della cartella n.
09420220010999011000, notificata personalmente alla ricorrente il 15.06.2022. Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass.
Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021) peraltro di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Il ricorso deve pertanto incontrare pieno rigetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 143,00 in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 13.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 0942025900189560000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'intimazione di pagamento n. 09420259001895660000, notificata in data 17.06.2025 relativa all'omesso pagamento della cartella di pagamento n 09420220010999011000 per tasse auto 2017/2018 e per complessivi Euro 433,00. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Regione Calabria, la ricorrente fa presente che, prima di impugnare l'intimazione de qua in data 23.7.2025, aveva provveduto a presentare istanza in autotutela facendo presente che la cartella sottesa era stata già oggetto di rateizzazione (peraltro accolta dall'Agenzia) e eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che fornisce prova della rituale notifica degli atti sottesi all'intimazione oggetto del presente gravame ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria che controdeduce in merito all'inammissibilità del ricorso per tardività e insiste per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti. Appare evidente che il ricorso sia tardivo considerato che la data di notifica risulta scritta a penna sulla busta e non riveste il carattere della certezza. Ad ogni buon conto, la ricorrente già in data 19.05.2025 aveva effettuato apposita rateazione riguardante anche la cartella oggetto dell'avviso di intimazione di cui in premessa e propone il ricorso solo il 15 settembre. Ulteriormente dirimente appare la circostanza che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia dato prova della notifica dell'atto presupposto rispetto a quello impugnato, e segnatamente trattasi della cartella n.
09420220010999011000, notificata personalmente alla ricorrente il 15.06.2022. Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass.
Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021) peraltro di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024: “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Il ricorso deve pertanto incontrare pieno rigetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 143,00 in favore delle parti resistenti. Reggio Calabria, 13.1.2026