Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 328
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, in quanto la ricorrente ha proposto l'impugnazione solo in data successiva ai termini previsti, nonostante avesse già effettuato una rateizzazione e la cartella presupposta fosse stata notificata in data anteriore. La Corte ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui le eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo sono precluse, e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla notifica di un atto presupposto non impugnato nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 328
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 328
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo