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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1725/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Cassarino Parte_1
contro
, , , contumaci CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 [...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_6 CP_6
con il patrocinio dell'avv. Manuela RA Controparte_7
IURATO NI, con il patrocinio dell'avv. Manuela RA
avente ad oggetto: punteggio concorrenti graduatorie ATA
1 premesso che
- ha dedotto: di avere fatto domanda di Parte_1
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di
Ragusa per il personale ATA di III fascia per il triennio scolastico
2017/2019; di avere fatto accesso agli atti per prendere visione dei titoli di servizio dichiarati dai concorrenti - odierni chiamati in causa - che si sono posizionati tra i primi posti nelle graduatorie di molte scuole da ella prescelte;
di avere così appreso che costoro hanno goduto di punteggi per servizi invece non valutabili, giacché prestati presso enti di formazione non ricadenti in alcuna delle categorie contemplate dal D.M. 640/2017 né equiparabili alle scuole paritarie;
che i suddetti candidati hanno ottenuto supplenza per 36 ore settimanali sino al termine dell'anno scolastico (2018/2019); che, solo successivamente alla stipulazione dei relativi contratti, resisi vacanti posti negli organici di altre scuole, ella ricorrente ha ottenuto due supplenze per spezzoni di 18 ore settimanali sino al 30.6.2019;
- tanto esposto, la ha chiesto: la rettifica dei punteggi Parte_1 attribuiti a detti concorrenti e, per l'effetto, la rideterminazione di tutte le graduatorie ed il riposizionamento di ella ricorrente in quelle delle scuole da ella prescelte, nonché la non valutabilità in diritto dei servizi frattanto prestati dai chiamati in causa in virtù dei punteggi erroneamente attribuiti;
- il e gli istituti scolastici convenuti, pur ritualmente citati, CP_8
hanno omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci;
- il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei quattro concorrenti citati, quali terzi controinteressati già nominativamente individuati in ricorso, che, costituitisi in giudizio con separate memorie, hanno difeso la correttezza dell'operato dell'Amministrazione scolastica e - CP_5
e - eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto CP_9
d'interesse ad agire;
2 rilevato che
- l'art. 100 c.p.c. prescrive che per proporre una domanda in giudizio “è necessario avervi interesse”;
- per consolidato orientamento, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nell'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale avente i requisiti della concretezza ed attualità, ossia per il conseguimento di un'utilità pratica personale, non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice;
diversamente opinando, si consentirebbe una tutela di carattere oggettivo, ancorata alla sola fondatezza dei motivi fatti valere e che prescinde dal possibile ottenimento di un risultato giuridicamente apprezzabile;
- la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine al vantaggio conseguibile con una pronuncia di rettifica dei punteggi in tesi erroneamente attribuiti, trascurando persino di allegare compiutamente la posizione ricoperta in ciascuna graduatoria d'istituto, nonché
l'assenza di candidati comunque meglio collocati, sì da potere accertare che, rettificati i punteggi in discussione e rideterminate le graduatorie, ella ricorrente avrebbe ottenuto le supplenze invece assegnate ai chiamati in causa;
- non può escludersi, difatti, che all'accoglimento del ricorso non consegua alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile per la
, siccome collocata in posizione, comunque, non utile Parte_1 all'aggiudicazione della supplenza assegnata al primo graduato;
- incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare e dimostrare di essere portatore di un interesse concreto ed attuale sotteso alla domanda proposta;
onere, come detto, del tutto inadempiuto;
- al contrario, dalle graduatorie d'istituto in atti (all. 5) si evince che la non è collocata immediatamente dopo i quattro concorrenti Parte_1
(ma, perlopiù, in 7å-8å-9å posizione, in alcune scuole anche oltre), di talché non è detto che, rideterminate le graduatorie delle scuole prescelte, il posto sarebbe stato assegnato a lei e non ad altro
3 candidato (diverso dai quattro chiamati in causa) comunque meglio graduato;
- non appare superfluo soggiungere che la ricorrente ha anch'ella ottenuto supplenze, per l'intero anno scolastico e per complessive 36 ore settimanali, e che non ha puntualmente allegato l'ordine di preferenze delle scuole prescelte né dedotto alcunché in ordine al vantaggio conseguibile con l'aggiudicazione (come detto, meramente eventuale ed anzi - per quanto consta dalle graduatorie - improbabile) di uno dei posti invece ottenuti dai chiamati in causa;
- sicché, in disparte ogni considerazione nel merito della valutabilità dei servizi prestati presso enti di formazione convenzionati, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della pronuncia in rito (ex art. 4, comma 9), della sostanziale identità degli argomenti difesivi e della posizione processuale degli assistiti difesi dal medesimo difensore (ex art. 4, comma 2) e della contenuta attività processuale svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
2) condanna la ricorrente a rifondere a , Controparte_5
, e TO NI le spese di Controparte_6 Controparte_7 lite, che si liquidano in € 1.400,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione di quelle liquidate a CP_7
e TO NI in favore del loro procuratore avv. Manuela
[...]
RA dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 25.2.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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