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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N.88/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente Dr. Aida SABBATO Consigliere rel. Dr. Lucia GESUMMARIA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente SENTENZA nel giudizio di reclamo iscritto al n. 189 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, i in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti prof. Francesco Amendolito, Maria Di Biase e Grazia Fazio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, alla via Partipilo, n.48.
APPELLANTE E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1
SE UC e AL PA GU ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Impugnativa di licenziamento per giusta causa- Appello avverso la sentenza n. 840/2024 del 14 novembre 2024, pubblicata in data 19 novembre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza. CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado e, subordinatamente e nel merito, respingere le domande azionate con il ricorso di primo grado e, quindi, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento del 27 giugno 2023
1 e, pertanto, condannare il lavoratore alla restituzione delle somme riconosciute in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”; Per l'appellato: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza respingere l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale spiegato, condannare Parte_1 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori, con vittoria delle spese del grado con attribuzione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Potenza in data 17 agosto 2023, impugnava il licenziamento per giusta causa, intimato con Controparte_1 lettera del 27 giugno 2023, preceduto da lettera di contestazione di addebito del 20 giugno 2023, con cui la società contestava l'abusiva fruizione di permessi ex lege 104/902 nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2023 per non aver prestato assistenza a Controparte_2
così dedicandosi ad attività diverse ed incompatibili con il citato impegno.
[...]
Dedotta l'insussistenza dei fatti contestati, sul presupposto della non cointinuità ed esclusività dell'assistenza a familiare non convivente, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimato licenziamento con tutte le conseguenzze di cui al comma 4 dell'art.18 della Legge n.300/70. Ritulmente costituitosi il contraddittorio, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., depositava tempestiva memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita la causa, all'udienza di discussione del 14 novembre 2024, il giudice adito accoglieva il ricorso e, dichiarata la nullità del licenziamento, condannava la società datrice di lavoro a reintegrare il ricorrente nonché al pagamento delle retribuzioni matiurate dalla data della notifica dell'atto intorduttivo nella misura di 12 mensilità. Dichiarava inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva. Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge. Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice, preliminarmente accolta l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione depositata dalla società convenuta successivamente alla sua costituzione in giudizio, respinta l'eccezione di mancata specificità della contestazione del 20 giugno 2023, nel merito, riteneva l'insussistenza del preteso abuso dei permessi ex lege 104/92, all'esito del contenuto della certificazione medica prodotta e delle prova testimoniale espletata, attraverso la quale era emerso che nei giorni in contestazione la madre del ricorrente era stata ospitata dal figlio presso l'abitazione di quest'ultimo a causa del mancato funzionamento della caldaia posta nell'appartamento della prima , con la conseguenza che poteva ritenersi provata l'effettività dell'assistenza alla madre invalida da parte del . CP_1
Avverso tale sentenza in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 proponeva appello, con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024, nei confronti di
, articolando quattro motivi di gravame, così concludendo nei Controparte_1
2 termini estresamente riportati in epigrafe. Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte reclamata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, spiegando appello incidentale e, a sua volta, concludendo come in atti. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame eccepisce la società appellante la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contradittorio- litisconsorzio necessario con l' con conseguente violazione dell'art.102 c.p.c.. CP_3
Tale motivo di gravame è infondato, avendo la Suprema Corte in più di un'occasione precisato che in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento. Con il secondo motivo di impugnazione deduce la società la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile la produzione documentale di avvenuta successivamente alla sua costituzione in giudizio in primo grado. Pt_1
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione. Nel caso in esame si trattava di certificazione medica attestante le assenze dal lavoro verificatesi precedentemente alla proposizione del ricorso da parte del lavoratore e neanche era possibile ritenere che la sua produzione tardiva potesse essere giustificata dall'evolversi della vicenda processuale.
3 In questa sede la società appellante ritiene che tale documentazione, riportante le assenze accumulate dal nei mesi precedenti alla contestazione disciplinare per ragioni CP_1 varie, quali malattia, permessi, CIG ect, era finalizzata a provare il contesto nel cui ambito era scaturita l'esigenza di procedere agli accertamenti investigativi. Sotto questo profilo, e, quindi, anche il dedotto mancato esercizio del potere d'ufficio del giudice ex art.421, comma 2, c.p.c., la ritenuta inammissibilità della citata produzione documentale non assume alcuna rilevanza, tenuto conto che i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono sempre legittimi a condizione che essi siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.. Recentemente la Suprema Corte ha, ulteriormente, precisato che in tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003) (Cass. n.8710/2025). Il terzo ed il quarto motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente perchè intrinsecamente connessi alla questione centrale della vicenda in esame e correlati all'esercizio legittimo o abusivo dei permessi ex lege n.104/92. Il primo giudice ha, in buona sostanza, ritenuto legittimo l'uso dei permessi ex legge n.104/1992 da parte del nelle giornate del 31 maggio e 1° giugno 2023 per CP_1 essere emerso dalla prova testimoniale che egli in quei giorni aveva ospitato la madre presso la sua abitazione a causa del fatto che in quella materna si era verificato un guasto della caldaia, tant'è che il 31 maggio si era recato presso un negozio per ritirare il pezzo che serviva per la riparazione, come confermato dal teste mentre la circostanza Tes_1 che la madre fosse ospitata nell'abitazione del figlio risultava dalla dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
Occorre partire da una prima considerazione fattuale: sia in sede di giustificazioni successive alla contestazione dell'addebito, in cui, in sostanza, si contestava al lavoratore di non essersi recato presso l'abitazione della madre per prestarle la dovuta assistenza nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2023, sia in sede di impugnativa stragiudiziale dell'intimato licenziamento, non ha mai fatto riferimento alla circostanza, di indubbia CP_1 rilevanza, che in tali giorni aveva ospitato la madre nella sua abitazione.
4 E', quindi, una circostanza che viene dedotta per la prima volta solo con il ricorso di primo grado ed, inoltre, non può non evidenziarsi che, contrariamente all'assunto del primo giudice, non è possibile ritenere adeguatamente provata, dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste escussa sul punto, che la madre del lavoratore fosse stata ospitata dal figlio nelle giornate del 31 maggio e del 1° giugno 2023. Ma anche a voler ritenere che effettivamente la madre del sia stata ospitata CP_1 nell'abitazione del figlio per la rottura della caldaia nel proprio appartamento, non può non porsi in luce che nei giorni suindicati ha trascorso un tempo considerevole CP_1 lontano da casa per occuparsi di faccende assolutamente estranee all'attività di assistenza alla madre disabile. Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. Premesso che l'onere della prova circa l'uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto è a carico del datore di lavoro, in punto di fatto, deve porsi in luce che il 31 maggio 2023 si assentava da casa dalle 8,50 alle 12,50: CP_1 prima si recava al Palazzo di Giustizia per incontrare l'avvocato UC. Alle 11,25 si recava in un'abitazione di proprietà della moglie, per ritirare un medicinale per la madre, non rinvenuto e alle 12,50 rientrava a casa, ove si tratteneva fino alle 19,00, orario in cui usciva prima per ritirare il pezzo di ricambio necessario per riparare la caldaia della madre, poi, si recava in un negozio di frutta e verdura e, infine, presso lo studio dell'avvocato Laieta, rientrando a casa alle 21,10. Il giorno successivo, 1° giugno 2023, si recava allo studio del medico di base della madre ove si tratteneva dalle 9,55 alle 10,53, quindi, andava a casa di un conoscente trattenendosi lì fino alle 13,00, rientrando a casa alle 14,20, dopo essersi recato in un supermercato. Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che non ogni attività svolta durante il permesso deve necessariamente richiedere la presenza fisica continuativa del cargiver, purchè sussista un nesso funzionale tra le attività da questi svolte e le esigene della persona assistita. Tale principio è stato affermato con due diverse ordinanze, da cui si può desumere il principio di proporzionalità. In particolare, con l'ordinanza n.15029 del 4 giugno 2025 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa quando il permesso previsto dalla Legge n.104 viene utilizzato per scopi ricreativi, del tutto estranei alla funzione assistenziale, così chiarendo che il permesso è strettamente finalizzato alla cura del disabile e non può diventare strumento compensativo o di riposo gratuito. In tale contesto,
5 l'abuso viola i principi di correttezza e buona fede ed integra un'indebita appropriazione della retribuzione. L'ordinanza n.14763 del 1° giugno 2025 ha stabilito che un breve lasso di tempo impiegato in attività personali, come una camminata a scopo terapeutico, non comporta un utilizzo improprio dei permessi Nel caso di specie, la lavoratrice illegittimamente licenziata aveva dimostrato che la camminata veloce aveva scopi terapeutici perchè prescritta da un medico;
tale attività non si era protratta per più di un'ora e che durante la sua assenza dal domicilio del familiare con disabilità, la cargiver era stata in contatto con una collaboratrice domestica che prestava assistenza in sua vece. In sostanza, una pausa dall'assistenza diretta non configura di per sè un abuso, a condizione che sia strettamente collegata alle necessità della persona con disabilità o di benessere del cargiver e che non si trasformi in un momento di svago o in attività del tutto estranee alla funzione del permesso. Eventuali momenti di allontanamento dall'assistito devono essere limitati e giustificati dalla necessità di svolgere compiti collegati all'assistenza o necessari per la salute ed il benessere del cargiver. L'interpretazione della Corte di Cassazione con le citate pronunce consente di affermare che l'utilizzo dei permessi ex art.33 comma 3 della Legge n.104/92 non richiede un'assistenza ininterrotta per l'intera giornata, ma è essenziale che ogni attività svolta durante il permesso sia riconducibile, in modo diretto o indiretto, al soddisfacimento dei bisogni del disabile. Il confine tra l'uso legittimo o l'abuso dei permessi non è tanto temporale ma funzionale e tale nesso non viene interrotto solo quando il cargiver usi una piccola parte del suo permesso per soddisfare proprie esigenze, da cui dipende la qualità dell'assistenza fornita. Facendo corretta applicazione degli enunciati principi, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dal , lontano dalla propria abitazione ove si trovava la madre CP_1 disabile, per attendere ad attività del tutto estranee all'attività di assistenza, ma di carattere esclusivamente personale nelle giornate del 31 maggio e del 1° giugno 2023, è possibile ritenere provata la legittimità dell'intimato licenziamento per abuso dei permessi ex lege n.104/92. L'appello va, quindi, accolto e deve essere riformata integralmente la sentenza gravata e, ritenuto assorbito l'appello incidentale spiegato dal , deve essere respinta la Parte_2 domanda azionata dallo stesso lavoratore con il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.455/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 valore indeterminato complessità bassa – parametro minimo epurato della fase istruttoria solo in relazione alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n° 189 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
6 promosso da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 840/2024 del 19 novembre 2024 del Giudice Controparte_1 del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto così assorbito l'appello incidentale spiegato, respinge l'azionata domanda;
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore della società appellante e con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro
3.473,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presnete grado, in complessivi euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge. Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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