Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2024, proposto da:
Associazione Culturale Nuova Mente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Show Net s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 12875 del 17.09.2024 di approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti “ ammessi finanziabili e non ammessi ” per la categoria “ Eventi turistici di pregio” dell’“avviso pubblico per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico ”, nella parte in cui la proposta dell’associazione ricorrente è stata collocata alla posizione n. 26, con 55 punti, con esito “ non ammesso punteggio 60 ”;
- del decreto dirigenziale n. 11713 dell’8.08.2024 di approvazione della graduatoria provvisoria;
- dei verbali verbale n. 3 del 19.07.2024, n. 7 del 25.07.2024, n. 9 del 28.08.2024, dei verbali di valutazione del gruppo di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione culturale Nuova Mente ha partecipato alla selezione pubblica per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico, indetta dalla Regione Calabria con decreto n. 6765/2024, e agisce per l’annullamento della graduatoria definitiva approvata con il decreto dirigenziale n. 12875 del 17.09.2024, nella parte in cui ha collocato la propria proposta “ La OT CA ”, per la categoria “ Eventi turistici di pregio ”, al posto 26, con 55 punti, determinando ciò la non ammissione al beneficio in conseguenza del punteggio inferiore alla soglia minima di 60.
Per quel che è di interesse, la lex specialis al paragrafo 6.5 ha indicato i “ Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi ”, divisi a loro volta in sub-criteri con distinto “ punteggio massimo ” e giudizio graduabile in funzione dell’unità di misura considerata nulla, bassa, media, alta, con soglia minima di ammissione a finanziamento in 60 punti.
In esito alle valutazioni eseguite dalla commissione sono state redatte le graduatorie provvisorie distinte per categorie e in quella relativa agli “ Eventi turistici di pregio ” l’esponente è stata collocata in posizione 27, con 55 punti, tra i soggetti non ammessi al finanziamento.
La successiva istanza di riesame avanzata dalla ricorrente avverso gli esiti della graduatoria provvisoria è stata tuttavia respinta e dopo l’approvazione della graduatoria definitiva la medesima non è stata ammessa al beneficio, collocandosi in posizione 26, con 55 punti secondo quanto chiarito.
La deducente lamenta quindi l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’avviso pubblico e vizio di eccesso di potere.
2. Resiste la Regione Calabria, che con articolata memoria confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento.
3. Con ordinanza n. 1/2025 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora .
4. All’udienza pubblica delll’11 marzo 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, l’esponente denuncia l’erroneità del punteggio attribuito dalla commissione al progetto.
Rileva, in prima battuta, che la “ OT CA ” è un evento di massa nato nel 2007, giunto alla undicesima edizione, capace di travalicare i confini regionali e nazionali, proiettando la città di Catanzaro e la Regione Calabria al centro dell’attenzione mediatica europea e finanche oltre, grazie anche alla complessità dell’ufficio stampa attivato dall’associazione e a una campagna pubblicitaria che ha investito oltre 100.000,00 euro, non risparmiando alcun veicolo informativo. Tale evento è articolato su tre giorni consecutivi e interamente dedicato alle tradizioni gastronomiche, artistiche e culturali di Catanzaro e della Regione, con laboratori di cucina e dimostrazioni live rese dai migliori chef, rappresentazioni artistiche e iniziative culturali.
In ragione di tali presupposti, la deducente censura le valutazioni della commissione con riguardo:
i) al sub criterio A.1, relativo alla “ Rispondenza dell’Evento/Manifestazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Avviso (max 10 punti) ”, con l’assegnazione di 3 punti e un giudizio di bassa rispondenza dell’evento; la valutazione risulterebbe illogica e contraddittoria, poiché l’avviso pubblico persegue l’obiettivo di “ incrementarne l’attrattività, ampliare i motivi di viaggio, aumentare le occasioni di richiamo mediatico in ambito nazionale e all’estero ”, stridendo altresì tale valutazione sia con il giudizio invece espresso dalla medesima commissione in riferimento al sub-criterio A.3, in cui l’esponente ha ottenuto il massimo di 10 per l’alta capacità dell’evento “ di contribuire al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio regionale ” sia in riferimento al giudizio massimo di 5 ottenuto nel sub-criterio B.3 per la capacità dell’evento di “d estagionalizzare ampliando i motivi di viaggio e incrementando le occasioni di richiamo mediatico verso la destinazione turistica ”;
ii) al sub criterio B.2, riguardante la “ Capacità di attivare partnership e sponsorizzazioni (max 10 punti) ”, con l’assegnazione di 3 punti e un giudizio di bassa capacità; la valutazione risulterebbe illogica e arbitraria rispetto alla proposta formulata dall’associazione, in cui si è dato conto del beneficio del patrocinio da parte del Comune di Catanzaro, della Provincia di Catanzaro, della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia della Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, nonché di associazioni locali;
iii) al sub criterio D.1, inerente alla “ Capacità della strategia di comunicazione adottata ed efficacia degli strumenti declinati nel progetto per promuovere il territorio, raggiungere il maggior numero di utenti e i differenti target di riferimento (attività e servizi di comunicazione, diffusione mediatica, strumenti ed entità) (max 15 punti) ”, giudicata bassa con l’assegnazione di 5 punti; la valutazione risulterebbe illogica, in ragione dell’ampia promozione pubblicitaria dell’evento attivata dall’associazione e consistente nella campagna outdoor, articolata nella stampa e affissione di 20 poster formato 6x3 m, 100 poster formato 6x3, 10 poster formato 12x3, 2000 manifesti 70x100 cm, 1000 manifesti 100x140 cm, 1000 locandine 35x50, 100.000 volantini formato A5 fronte retro, 50.000 flyers 10x15 cm, 1500 adesivi in vari formati; campagna ledwall attivata presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, campagna web attraverso il sito lanottepiccante.it, campagna web banner locale e campagna web banner nazionale, con pubblicazione di web banner sui maggiori siti di informazione locale, nonché spot, whatsapp, mailinglist e social;
iv) al sub criterio B.1, avente a oggetto la “ Qualità, unicità, prospettiva attrattiva, innovatività e creatività dell’evento proposto (max 15 punti) ”, esprimendo anche in questo caso un giudizio di bassa qualità con l’assegnazione di 5 punti; la valutazione risulterebbe illogica, a fronte di un evento articolato in tre serate, svoltosi nel centro storico di Catanzaro nel settembre 2024, con la partecipazione di oltre 70.000 persone e una risonanza mediatica locale, nazionale e internazionale.
5.1. La difesa regionale obietta che le doglianze risulterebbero inammissibili, poiché incidenti nel merito dell’apprezzamento svolto dalla commissione giudicatrice, in assenza di macroscopici profili di illogicità.
In ogni caso i rilievi della ricorrente risulterebbero infondati, poiché:
i) riguardo al sub criterio A.1 la comparazione tra le distinte voci non sarebbe pertinente, attesa la diversità dei parametri contenuti nei distinti sub criteri richiamati;
ii) riguardo al sub criterio B.2 gran parte delle sponsorizzazioni riguarderebbero realtà locali e di piccola entità di sponsorizzazioni istituzionali;
iii) riguardo al sub criterio D.1 il giudizio sulla efficacia delle campagne pubblicitarie è stato compiuto in considerazione della diffusione riservata, al di là dei canali telematici, ad una utenza prettamente locale, non rispondente alle esigenze di “ efficienza attuativa ”, per come richieste dal bando;
iv) riguardo al sub criterio B.1 target progettuale corrisponde ad una mera proposizione di una serie di eventi ben conosciuta, ripetuta e ripetitiva nel tempo, come tale priva dei requisiti della unicità, innovatività e creatività richiesti.
6. Va disatteso in via preliminare il rilievo di inammissibilità delle censure sollevato dalla resistente amministrazione, in quanto le deduzioni della ricorrente non si risolvono in una non consentita sovrapposizione al giudizio della commissione ma ne denunciano profili di illogicità e irragionevolezza, nel rispetto dei limiti del merito amministrativo.
6.1. Passando all’esame del merito della domanda di annullamento, torna utile richiamare in via preliminare la consolidata giurisprudenza, per la quale “ la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 999).
Ancora più in dettaglio “ il sindacato del g.a. sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della p.a., in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo; ciò con la conseguenza che le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il g.a. ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Ne deriva che, ai fini dell'illegittimità dell'attività valutativa della commissione, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 1° dicembre 2020, n. 5687; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173).
Ciò chiarito, in ordine all’esame delle singole censure si precisa quanto segue:
i) è fondato il motivo relativo al sub criterio A.1, “Rispondenza dell’Evento/Manifestazione alle finalità ed agli obiettivi dell’Avviso ”, poiché, sul presupposto stabilito dalla commissione secondo cui le “ attribuzioni di punteggio complessiva debbano essere frutto di esame incrociato dei programmi ”, l’assegnazione di 3 punti e il giudizio di bassa rispondenza dell’evento risultano illogici e contraddittori rispetto al punteggio massimo di 10 assegnato in base al sub criterio A.3, inerente all’alta capacità del medesimo evento “ di contribuire al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio regionale ”, poiché pur a fronte di un’autonomia dei singoli sotto parametri valutativi, i sub criteri A.1 e A.3 sono comune due voci che costituiscono una proiezione composita del criterio A “ Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi di azione ”, con elementi di comunanza ostativi ad una giustificazione logica della polarizzazione dei due punteggi di 3 e 10, la quale contiene pertanto profili di contraddittorietà;
ii) è infondato il motivo inerente al sub criterio B.2, “ Capacità di attivare partnership e sponsorizzazioni ”, poiché la valutazione bassa risulta coerente con la circostanza che le sponsorizzazioni provengono da realtà locali e le restanti sono di derivazione istituzionale, mentre la ratio sottesa al parametro valutativo è “ incentivare la sponsorizzazione da parte dei privati ”, per come evincibile dal verbale n. 1 della commissione;
iii) va disattesa la censura relativa al sub criterio D.1, “ Capacità della strategia di comunicazione adottata ed efficacia degli strumenti declinati nel progetto per promuovere il territorio, raggiungere il maggior numero di utenti e i differenti target di riferimento (attività e servizi di comunicazione, diffusione mediatica, strumenti ed entità) ”, poiché la valutazione bassa risulta aderente alla circostanza che la strategia di comunicazione per promuovere il territorio è funzionale al raggiungimento del più ampio numero di destinatari in ambito nazionale ed estero, secondo le finalità di massima promozione del brand Calabria evincibili dall’art. 1 della lex specialis , mentre la pur onerosa campagna pubblicitaria promossa dall’associazione ricorrente è stata incentrata in modo prevalente sul contesto locale con l’utilizzo di poster, manifesti, locandine, led dello stadio Ceravolo di Catanzaro, ledwall presso l’aeroporto di Lamezia Terme, non emergendo di contro dall’impiego dei canali social -Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube e X- la misura del seguito ottenuto dalla programmazione dell’evento;
iv) va disattesa la censura relativa al sub criterio B.1, “ Qualità, unicità, prospettiva attrattiva, innovatività e creatività dell’evento proposto ”, poiché il giudizio basso è aderente sotto il profilo della ragionevolezza e logicità all’assenza delle connotazioni di “ unicità, innovatività e creatività ” dell’evento, essendo l’evento connotato da una serie di attività -presentazioni di libri, visite di monumenti, rappresentazioni teatrali, concerti e dj set, approfondimenti sportivi, allestimento di mostre di opere d’arte, stand del vintage ed eventi enogastronomici- note e reiterate nel corso dell’ultimo decennio.
7. In ragione della fondatezza della censura sub i), il ricorso è pertanto accolto nei limiti di quanto indicato, con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nel senso e nei limiti di cui in motivazione, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO MA, Presidente
AR AT, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | DO MA |
IL SEGRETARIO