Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 2
Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all'estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.
Non è configurabile la responsabilità civile della società per i danni da reato commessi dai soci o dagli amministratori nell'interesse proprio, non potendo essa trovare fondamento nè nell'art. 2049 cod. civ., in quanto non sussiste alcun rapporto di subordinazione tra società e soci o amministratori, né nel principio di immedesimazione, che presuppone, invece, che gli atti illeciti siano, o si manifestino, come esplicazione dell'attività dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità civile della società per atti di appropriazione commessi dagli amministratori nel loro interesse ed in danno della società medesima).
Commentari • 4
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La massima Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687 CONSIDERATO IN …
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La massima Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all' art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale …
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La massima Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2013, n. 24548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24548 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
24548/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez. - Tito Garribba - Presidente - Francesco Serpico UP - 22/05/2013 R.G.N. 35698/2012 Francesco Gramendola - Carlo Citterio - Ercole Aprile -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. BU AN, nato a [...] il [...] 2. RI RI, nato a [...] il [...] 3. RD AN, nato a [...] il [...] 4. PI ER, nato a [...] il [...] e, nella veste di parti civili, da 1. Comune di RO OR, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 2. CO s.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del 13/01/2012 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
of M udito per la parte civile Comune di RO OR l'avv. Carlo Manduchi, in sostituzione dell'avv. Cristina Rossello, che ha chiesto l'accoglimento del propro ricorso e l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili oggetto di gravame, e il rigetto dei ricorsi degli imputati;
udito per la responsabile civile EC s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'avv. AN Ponti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili;
udito per gli imputati l'avv. Danilo Buongiorno e l'avv. Giuseppe Fassi per AN BU, RI RI e AN RD, l'avv. Giuseppe Fassi, in sostituzione dell'avv. Iolanda Campolo, per ER PI, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 12/10/2009 del Tribunale della stessa città, revocando la condanna del PI al risarcimento dei danni in favore della parte civile CO s.r.l., e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale quel Tribunale aveva condannato alle pene di giustizia AN BU e AN RD in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 314 e 61 n. 7 cod. pen., loro contestato al capo 1), per essersi, in RO OR fino al 12/12/2001, nella qualità di soci ed il primo anche di amministratore di fatto della EC s.p.a. (in concorso con UI AR, deceduto, già amministratore della società), appropriati dei proventi della vendita della energia all'Enel prodotta dall'impianto di trasformazione del biogas, gestito dalla EC, di cui era proprietario il comune di RO maggiore;
RI RI e ER PI in relazione ai reati di cui all'art. 648 bis cod. pen., loro rispettivamente ascritti ai capi 5) e 6), per aver, senza concorrere nella commissione di altro delitto di peculato da parte del BU, del RD e del AR (reato per il quale i primi erano stati già condannati con sentenza definitiva), compiuto nel primo caso tra l'aprile del 1999 e l'aprile del 2001, nel secondo tra il luglio del 1997 ed il luglio del 2002 in ordine al denaro provento di quel peculato - operazioni tali da ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa. Rilevava la Corte di appello come infondate fossero le questioni in rito avanzate dagli appellanti;
come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dei quattro prevenuti in relazione ai delitti innanzi tratteggiati;
e come dovessero essere confermate le statuizioni civili della pronuncia appellata. 2 4 Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tanti i quattro imputati, quanto le due parti civili elencate in epigrafe.
2. Gli imputati BU e RD, con distinti atti sottoscritti dai loro difensori avv. Danilo Buongiorno e avv. Giuseppe Fassi, hanno dedotto i seguenti sette motivi comuni.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello confermato la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un'erronea lettura degli elementi di prova indiziaria a carico dei due imputati, consistenti in un appunto manoscritto sequestrato al BU, un'annotazione anonima e due deposizioni testimoniali, trascurando, invece, le prove acquisite in favore dei prevenuti, idonee a dimostrare la estraneità di questi al reato commesso dal solo AR.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte di merito erroneamente attribuito ai fatti accertati la configurazione del delitto di peculato e non anche di quello di truffa, così come, peraltro, era stato fatto dal giudice di prime cure con riferimento alla contestata condotta di appropriazione dell'impianto di trasformazione del biogas in energia, pure considerato che i proventi della vendita dell'energia all'Enel non erano mai entrati nelle casse della EC, essendo stati acquisiti direttamente dalla società CO.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato i due imputati per una condotta appropriativa in danno della EC, diversa da quella oggetto di formale contestazione che indica come persona offesa il comune di RO OR: dunque, per un fatto diverso per il quale il giudice del merito avrebbe dovuto ordinare la restituzione degli atti al P.M.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 157 cod. pen., per avere la Corte distrettuale errato nell'individuare la data di commissione del reato che, se integrante gli estremi del peculato, deve farsi coincidere con quella del 18/04/1995, data di sottoscrizione dell'offerta per l'acquisto del biogas firmata dai rappresentanti della EC e della CO, ovvero con una data anteriore al luglio del 1997, epoca in cui quelle somme sarebbero state incassate dalla vedova del AR: con la conseguenza che si tratterebbe di reato oramai prescritto.
2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la Corte milanese erroneamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di peculato oggetto del presente processo e quelli di peculato e false fatturazioni commessi dai due 3 4 imputati, per i quali essi avevano già riportato condanne con sentenze irrevocabili.
2.6. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda ingiustificatamente confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile comune di RO OR (ente, peraltro, già risarcito nel precedente giudizio svoltosi a carico dei predetti), benché nella stessa motivazione si fosse affermato che il peculato era stato commesso in danno della EC.
2.7. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte ambrosiana ingiustificatamente rigettato una richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia societaria e contabile, con riferimento ai movimenti di denaro e alla composizione delle società interessate alle transazioni oggetto di addebito, e per l'ascolto dei testi a discarico LL e Meyer, già ammessi in primo grado con ordinanza successivamente revocata.
2.8. Con memoria del 08/05/2013, i difensori del BU e del RD hanno richiamato i motivi già esposti nei ricorsi e hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.
3. L'imputato RI, con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Danilo Buongiorno e avv. Giuseppe Fassi, ha dedotto i seguenti sette motivi, così raggruppate le doglianze articolate in tredici distinti punti.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la condanna del RI in relazione al reato di riciclaggio contestatogli, ritenendo dimostrata l'esistenza del reato presupposto di peculato, per il quale vi era stata solo una sentenza di patteggiamento e non di condanna, e genericamente con riferimento a tutte le somme attribuibili al BU ed al RD, senza distinguere i vari importi e collegarli specificamente a precedenti condotte appropriative.
3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini della prova della colpevolezza del RI, i risultati di una consulenza tecnica disposta dal P.M. contenente gravi manchevolezze e palesi errori.
3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito motivato l'esistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato 4 4 con l'impiego di una tautologia, senza in realtà indicare le ragioni per le quali il RI dovesse ritenersi consapevole della provenienza illecita del denaro negoziato, tanto più che il BU, in seguito divenuto suo suocero, aveva conservato la titolari dei titoli ed avrebbe in seguito dichiarato al fisco i redditi derivanti da quelle somme portate all'estero; e che il RI, mero beneficiario di quei conti all'estero, non aveva poi compiuto alcun atto di disposizione né altro atto teso ad ostacolare l'identificazione della provenienza del beni, trattandosi di conti direttamente gestiti dal BU e dal coimputato RD e, comunque, a questi agevolmente riferibili e riferiti in sede di verifica giudiziaria.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che con la restituzione, operata dagli imputati BU e RD, in favore delle parti civili costituitesi nel processo avente ad oggetto il peculato, nel quale i due prevenuti avevano poi patteggiato la pena, era oramai venuto definitivamente meno il prodotto ovvero il profitto del reato, rispetto al quale non poteva, dunque, più configurarsi alcun riciclaggio.
3.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato il provvedimento di confisca 'allargato' disposto dal giudice di prime cure, benché fossero state considerate nella disponibilità dell'imputato RI somme di denaro direttamente riferibili, invece, ai coimputati BU e RD, e non fosse stata fatta alcuna verifica sulla presunta sproporzione tra quel denaro e le capacità reddituali dello stesso RI.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte milanese confermato la condanna del RI al risarcimento dei danni in favore della parte civile comune di RO OR, nonostante tale ente fosse stato già risarcito nel precedente processo per peculato definito nei confronti del BU e del RD.
3.7. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte ambrosiana ingiustificatamente rigettato una richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia societaria e contabile, con riferimento ai movimenti di denaro e alla composizione delle società interessate alle transazioni oggetto di addebito.
4. L'imputato PI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Iolanda Campolo, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 10 e 12 cod. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente 5 disatteso l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale, posto che la condotta di riciclaggio contestata al PI sarebbe stata commessa integralmente in Svizzera e nel Principato di Monaco, e che l'autorità competente in Italia sarebbe dovuta essere quella di Como, luogo di residenza dei due imputati PI e NI, non potendosi neppure riconoscere una connessione qualificata con reati contestati ad altri imputati.
4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda ingiustificatamente valorizzato il solo dato del rinvenimento, nella documentazione acquisita per rogatoria a Monaco, della fotocopia della carta di identità del PI, senza considerare l'assenza di prova circa la provenienza da delitto di quel denaro e, soprattutto, circa la consapevolezza da parte dell'imputato di quel presupposto per la configurabilità del reato.
4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 379 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito erroneamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto accertato in termini di favoreggiamento reale, reato oramai prescritto.
4.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 358 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del PI al risarcimento del danno asseritamente patito dalla parte civile comune di RO OR, ente che, in realtà, non aveva subito alcun pregiudizio dalla condotta posta in essere dal PI.
5. Contro la sentenza hanno avanzato ricorso anche le due costituite parti civili.
5.1. La parte civile comune di RO OR, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Cristina Rossello, ha dedotto, formalmente articolati su tre punti, i seguenti motivi. Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2049 cod. civ., 1 e segg. d.lgs. n. 231 del 2001, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente escluso la responsabilità civile della EC s.p.a., nonostante i gravi delitti commessi dal BU e dal RD riguardassero soggetti che di quella società erano diventati amministratori di fatto, che, dunque, si trovavano in rapporto di immedesimazione organica con l'impresa collettiva: soggetti che, per i loro reati, ben avrebbe potuto configurare una responsabilità amministrativa dell'ente in conseguenza del reato commesso, a mente del citato d.lgs. n. 231 del 2001. 6 5.2. La parte civile CO s.r.l., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Carlo Enrico Paliero, ha dedotto, articolati su due punti, i seguenti motivi. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale negato che alla EC s.p.a. potesse essere attribuita la qualifica di responsabile civile, pur dopo aver riconosciuto che la CO aveva subito un pregiudizio diretto dalle condotte appropriative poste in essere dagli imputati BU e RD, e dopo aver ammesso che i due prevenuti, agendo come soci ed il primo anche come amministratore di fatto, ovvero entrambi come amministratori in concreto della società, avevano creato un rapporto di immedesimazione organica con la EC, determinando una responsabilità civile della stessa, essendo irrilevante che gli imputati avessero agito nell'interesse proprio e non dell'impresa collettiva.
6. Con memoria depositata il 29/04/2013 l'avv. AN Ponti, difensore della responsabile civile EC s.p.a., ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi presentati dalle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che tutti i ricorsi siano inammissibili.
2.1. Il primo motivo comune ai ricorsi del BU e del RD è inammissibile in quanto presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Gli imputati, infatti, hanno formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle emergenze processuali acquisite, cosa che non è consentita in sede di legittimità. Al contrario la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, evidenziando come la prova che il AR, il BU ed il RD (tutti amministratori, di diritto o di fatto, della EC s.p.a., impresa che aveva ricevuto in concessione l'incarico di gestire la discarica di rifiuti del comune di RO OR) si fossero appropriati dei proventi rivenienti dalla vendita all'Enel dell'energia prodotta dall'impianto di trasformazione del biogas, fosse desumibile dalle consulenze contabili e bancarie, che avevano consentito di dimostrare come la EC fosse stata "svuotata" di tali proventi: operazione di 7 4 "svuotamento" attuato, tra l'altro, mediante la stipula di contratti di locazione di macchinari ed il pagamento di canoni sproporzionati in ✗alore della società Enginelarge che, a sua volta, riversava i relativi proventi in favore della società off shore Serenase, avente sede nel "paradiso fiscale" delle Isole Marshall, e sui conti svizzeri di cui tale società era intestataria;
e come la prova del diretto coinvolgimento dei BU e del RD nella commissione di tale delitto fosse emersa, oltre che dal ruolo da loro svolto nell'ambito della EC, essendo entrambi esperti dottori commercialisti, incaricati del controllo della contabilità della EC, sia dal contenuto di un manoscritto rinvenuto al BU relativo agli accordi 'interni' che il AR aveva raggiunto con i due predetti per permettere alla CO di appropriarsi di due terzi del ricavato della produzione del biogas, con riparto della quota spettante ai prevenuti nella misura del 64%, pari a circa svariati miliardi delle vecchie lire (divisi tra "B.G." -BU AN- e "G.L." -RD AN- ed in parte confluiti su un conto svizzero che il RD aveva poi ammesso essere stato utilizzato da lui e dall'amico BU per raccogliere fondi di loro spettanza); che dal documento reperito presso lo studio dei fiduciari svizzeri della società luganese BI s.a., che gestiva il conto Serenade, che aveva fornito la conferma del pieno concorso dei due odierni ricorrenti nell'attività di "spoliazione" della EC, espressamente indicati come destinatari finali di parte del denaro (con importi quasi integralmente coincidenti con quelli trascritti nell'appunto sequestrato al BU) di cui si era appropriato il AR (v. pagg. 13-18, 47-49 sent. impugn.). Tale apparato motivazionale non appare affatto inficiato dalle dichiarazioni rese in giudizio di CI NI, vedova del AR, deposizioni giudicate non attendibili sia dal Tribunale che dalla Corte di appello;
né dagli altri elementi di prova indicati, peraltro genericamente, dalla difesa dei ricorrenti i quali si sono lamentati di una loro svalutazione, essendo sufficiente ricordare come non sussista alcun vizio di motivazione laddove la sentenza gravata, pur senza effettuare un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e senza prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, abbia un contenuto che attesti che i giudici di merito hanno compiuto una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, illustrando, in maniera logica ed adeguata, le ragioni del proprio convincimento, di talché possono dirsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così, tra le altre, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590). 8 4 2.2. Il secondo motivo comune ai ricorsi del BU e del RD è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perchè l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso (così, tra le molte, Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, P.G. in proc. Pacciani e altri, Rv. 250901; Sez. 6, n. 5447/10 del 04/11/2009, Donti, Rv. 246070; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione sottolineando come, a differenza di quanto accaduto per i macchinari costituenti l'impianto per la trasformazione del biogas in energia, di cui il BU ed il RD si erano appropriati acquisendone fraudolentemente il possesso, traendo in inganno la Regione Lombardia facendo artificiosamente risultare che i macchinari erano stati acquisiti da una società diversa dalla EC (che, altrimenti, gli stessi si sarebbero dovuti trasferire gratuitamente al comune di RO OR o ad altro ente pubblico) - condotta, questa, già qualificata come truffa dai giudici di primo grado - la successiva attività di appropriazione dei proventi della vendita all'Enel di quell'energia avesse integrato gli estremi del peculato, trattandosi di denaro di cui gli odierni ricorrenti, quali gestori della EC, avevano acquisito la disponibilità sia pur per il tramite della fittizia interposizione di altra società, la CO, che aveva operato da "schermo" per la EC (v. pagg. 10-13, 51, sent. impugn.).
2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo comune ai due ricorsi in esame. La Corte di appello si è uniformata al pacifico principio di diritto per il quale la regola della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa (così, ex multis, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871). In tal senso correttamente è stata disattesa la eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale, lasciando immutati tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie contestata, aveva precisato che la persona offesa del delitto di peculato commesso dal BU e dal RD, mediante l'appropriazione dei proventi della vendita dell'energia all'Enel, doveva 9 Д considerarsi la società EC, cui quei proventi appartenevano, e non anche il comune di RO OR, proprietario dell'impianto e mero danneggiato dal reato: precisazione che non aveva comportato alcuna significativa variazione dell'imputazione (nella quale il riferimento all'ente municipale era servito solo ad individuare il soggetto titolare dell'impianto), né determinato alcuna incertezza o una lesione delle ragioni degli imputati, i quali, su tale specifico aspetto della vicenda oggetto del processo, avevano avuto modo ampiamente di difendersi senza alcuna limitazione (v. pagg. 11, 46-47, sent. impugn.).
2.4. Manifestamente infondato è pure il quarto motivo dei ricorsi in esame, in quanto il delitto di peculato contestato al BU ed al RD si è accertato essere stato commesso non alla data della stipula dell'accordo negoziale tra la EC e l'CO (come avrebbe voluto la difesa degli imputati), bensì nel periodo dal 1996 al dicembre del 2001, nel quale si era verificata mediante il transito di cospicue somme di denaro dalla EC alla CO, e da questa alla società inglese Enginelarge e poi alla società off shore Serenade l'appropriazione dei proventi della vendita della vendita all'Enel dell'energia prodotta con la trasformazione del biogas. Alla declaratoria di estinzione del reato per le condotte poste in essere in epoca anteriore al 22/05/1997, per le quali sarebbe ad oggi decorso il temine massimo di quindici anni di prescrizione, è di ostacolo la riconosciuta inammissibilità dei ricorsi, che non hanno consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, anche se in parte maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice di secondo grado (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
2.5. Manifestamente infondata è la doglianza difensiva circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di peculato oggetto del presente processo e l'analogo reato di peculato, commesso dal BU e dal RD, per i quali i prevenuti avevano definito la loro posizione processuale con sentenza oramai irrevocabile di applicazione di pena su richiesta. Con motivazione congrua e priva di lacune di logicità, non censurabile in questa sede se non con una diversa, e non consentita, lettura delle emergenze processuali, la Corte di appello di Milano ha negato la fondatezza della richiesta della difesa rilevando come i reati di peculato posti a raffronto risultavano commessi dagli stessi imputati, ma a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro, 10 senza che le carte del processo avessero offerto elementi sicuri da cui poter desumere che l'iniziativa di appropriazione dei proventi dello smaltimento dei rifiuti fosse stata posta in essere, a decorrere dal lontano 1991, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in attuazione del quale era in seguito avvenuta l'appropriazione dei proventi della vendita all'Enel dell'energia prodotta dal biogas, verificatasi a decorrere dal 1996 (v. pagg. 501-51 sent. impugn.).
2.6. Del tutto priva di pregio è la doglianza difensiva, formulata con entrambi i ricorsi in argomento, concernente le statuizioni civili: non vi è alcuna contraddizione o illogicità nella condanna degli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile comune di RO OR, in quanto soggetto indirettamente pregiudicato dal reato di peculato commesso mediante la sistematica spoliazione della società EC, titolare di un servizio pubblico concesso da quell'ente pubblico, spoliazione attuata anche mediante le successive iniziative di riciclaggio poste in essere dal RI e dal PI;
risarcimento di un danno di natura diversa da quello patrimoniale per il quale gli stessi imputati erano stati condannati civilmente in altro processo avente ad oggetto differenti reati consumati in epoca precedente (v. pag. 33 sent. impugn.).
2.7. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo comune ai ricorsi del BU e del RD, relativamente alla perizia societaria e contabile, di cui la difesa aveva sollecitato l'effettuazione nel giudizio di secondo grado. -Al riguardo, è sufficiente rammentare come secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - la perizia, per il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non solo non può costituire oggetto del diritto delle parti alla prova a mente dell'art. 190 cod. proc. pen., ma non può neppure farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: con l'inevitabile conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (così, tra le tante, Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229665; Sez. 2, n. 835 del 14/11/2003, Musumeci, Rv. 227859, Sez. 4, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330). Motivazione, nel caso di specie, di certo priva di lacune o incongruenze quanto alla scelta della Corte di appello di non disporre alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo i Giudici di merito chiarito come le consulenze disposte dal P.M. avevano permesso di definire in maniera dettagliata i percorsi dei flussi di denaro concernenti l'illecito contestato, ovviamente nei limiti in cui le 11 movimentazioni erano avvenute con transazioni contabilizzate e non anche con il (peraltro, frequente) utilizzo di denaro contante. Quanto, poi, alla sollecitazione all'assunzione di due testimoni, il cui ascolto era stato già disposto in primo grado con ordinanza poi revocata dal Tribunale per superfluità, va detto che eventuali censure dovevano essere dai difensori tempestivamente formulate subito dopo l'adozione di quella ordinanza, cosa che nel caso di specie non risulta essere stato fatto (sulla natura di eventuali invalidità e sulla sua sanatoria, v., in senso conforme, Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680).
3.1. I primi due motivi del ricorso formulato nell'interesse dell'imputato RI sono inammissibili perché avanzati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente, invero, solo formalmente ha indicato, come motive della sua impugnazione, una violazione delle regole di valutazione della prova ed un correlato vizio di motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte lombarda correttamente partendo dai- fatti accertati con la sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa nei riguardi del BU e del RD in relazione al delitto presupposto (in senso conforme Sez. 6, n. 10094 del 25/02/2011, Pisicchio, Rv. 249642, per la quale la 12 k sentenza di patteggiamento pronunciata in altro procedimento penale, stante l'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, ben può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.) - ha spiegato che il collegamento tra il peculato commesso dai predetti BU e RD ed il riciclaggio consumato dal RI fosse stato dimostrato in via logica, atteso che le consulenze tecniche disposte dal P.M. avevano permesso di accertare che Holl buona parte (anche se tutte) delle ingenti somme oggetto di appropriazione in danno della EC, erano confluite su alcuni conti correnti bancari aperti presso istituti di credito aventi sede nel Principato di Monaco intestati a società off shore, ma recanti come beneficiario economico l'indicazione del nome del RI, genero del BU: operazioni di trasferimento il cui compimento, dunque, aveva avuto palesemente la finalità di ostacolare la provenienza delittuosa di quel denaro (v. pagg. 22-23, 54-55 sent. impugn.).
3.2. Manifestamente infondati sono i motivi riportati nel punto 3.3. del 'Ritenuto in fatto', avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione congrua e logicamente non lacunosa, dunque non censurabile in questa sede, che la colpevolezza del RI in ordine al delitto di riciclaggio che gli era stato addebitato fosse stata provata in via logica dal fatto che il prevenuto - legato da rapporto di affinità con il BU, coautore del peculato avesse accettato di essere indicato come beneficiario economico, dunque come "reale proprietario", di una serie di conti correnti aperti presso banche monegasche, recanti come intestatarie una serie di società off shore aventi sede in paesi "paradisi fiscali", conti sui quali erano confluiti buona parte dei proventi di quel peculato: condotta, dunque, pur non concretizzatasi nel compimento di atti dispositivi, comunque posta in essere chiaramente allo scopo di impedire la riferibilità soggettiva di quei denari a colui ovvero a coloro che avevano commesso il reato presupposto, in tal modo integrando gli estremi del dolo generico consistente nella mera consapevolezza e volontà di ostacolare la identificazione della provenienza di quel denaro, che, per giunta, il RI aveva ammesso non appartenergli;
in tale ottica, essendo irrilevante che il collegamento con il BU sia stato successivamente scoperto a seguito di articolate indagini consistenti nel compimento di attività di verifica rogatoriale all'estero e nell'espletamento di consulenze contabili (v. pag. 55 sent. impugn.).
3.3. Pure manifestamente infondato è il quarto motivo del ricorso del RI, in quanto la Corte di appello di Milano aveva spiegato come, in ragione del carattere di assoluta fungibilità del denaro, fosse circostanza del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio al prevenuto addebitato, il 13 J. 1 fatto che, in relazione al delitto presupposto di riciclaggio, il BU ed il RD, nel patteggiare la pena, avessero risarcito il danno cagionato con la commissione di quel reato: risarcimento che evidentemente non fa venir meno l'esistenza del profitto o del prodotto derivanti dal reato commesso (v. pag. 55 sent. impugn.).
3.4. Il quinto motivo del ricorso del RI, avente ad oggetto una presunta violazione di legge afferente alla disposta confisca ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 (violazione sostanzialmente assorbente il vizio di motivazione), è inammissibile perché motivo non dedotto con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
3.5. Le restanti doglianze formulate con il ricorso del RI concernenti le - statuizioni civili e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - sono inammissibili per le ragioni già sopra esposte nei punti 2.6. e 2.7. del 'Considerato in diritto', cui si fa rinvio.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato PI, concernente la prospettata incompetenza per territorio dei Giudici di merito. E ciò non tanto per la, pure asserita, connessione teleologica esistente tra il delitto di riciclaggio addebitato al PI e il reato presupposto di peculato commesso dal BU e dal RD (posto che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, non si verifica lo spostamento della competenza per territorio per connessione, ai sensi degli artt. 12 lett. b) e 16 cod. proc. pen., qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi, difettando l'unità del processo volitivo: così, tra le tante, Sez. 4, n. 27457 del 10/04/2009, Ruiu, Rv. 244516; v. anche C. cost. n. 21 del 2013), ma perché i Giudici di merito hanno escluso in radice che l'illecito ascritto al PI fosse stato commesso all'estero, avendo egli effettuato il trasferimento materiale di una rilevante somma di denaro in contanti da una banca svizzera ad una banca monegasca, con la conseguenza che era ragionevole pensare che il transito di quell'importo fosse avvenuto in Italia, e, dunque, che una parte della condotta delittuosa fosse stata posta in essere in Italia, come peraltro espressamente contestato nell'imputazione (v. pag. 52 sent. impugn.). 14 5. Né conduce ad una differente conclusione il riferimento, contenuto nell'atto di impugnazione oggi in esame, alla necessità di applicare la regola suppletiva di cui all'art. 9 comma 2 cod. pen., posto che tale sollecitazione è stata formulata per la prima volta solo con il ricorso, nonostante che nella ordinanza del 01/10/2008, con la quale in primo grado il Tribunale aveva dichiarato la infondatezza dell'eccezione difensiva di incompetenza per territorio, avesse sostenuto che, in ragione della localizzazione dei flussi di denaro, il reato doveva considerarsi commesso in Italia e, in special modo, nel territorio milanese: affermazione che la difesa dell'imputato non aveva messo direttamente in discussione con il successivo atto di appello con cui erano state gravate tanto la sentenza di condanna quanto l'anzidetta ordinanza di decisione delle questioni preliminari.
4.2. Il secondo motivo del ricorso del PI è inammissibile, in parte per le ragioni già esposte nell'esame dell'analoga posizione del ricorrente RI (v. sopra i punti 3.2. e 3.3. del 'Considerato'), cui si fa rinvio;
in parte perché motivo che si muove esclusivamente nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e che si risolve, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alla prova dichiarativa e documentazione acquisita ed agli esiti delle consulenze espletate, da cui era stato possibile desumere che era stata la NI a riconoscere di aver consegnato al PI quella rilevante somma di denaro, prelevata da una banca Svizzera, con l'incarico di depositarla in una banca monegasca, dove, infatti, con riferimento all'operazione di deposito su di un conto intestato ad una società di un "paese paradiso fiscale", era stata rinvenuta la fotocopia di un documento di identificazione dell'odierno ricorrente (v. pagg. 53-54 sent. impugn.).
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso del PI, in ordine al quale è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato indirizzo esegetico privilegiato da questa Corte, il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro, allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa, sicchè, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella del reato di favoreggiamento reale (così, da ultimo, Sez. 2, n. 43295 del 24/11/2010, Lombardo, Rv. 248949; conf. Sez. 2, n. 11709 del 27/09/1994, Coluccia, Rv. 199762). 15 5. 1 4.4. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso del PI è inammissibile per le ragioni già sopra delineate nel punto 2.6., al cui contenuto si fa rinvio.
5. I ricorsi presentati dalle parti civili sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei relativi motivi. Premesso che è fuor di luogo il riferimento (contenuto nell'impugnazione proposta per il comune di RO OR) alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, trattandosi di normativa inapplicabile nel caso di specie nel quale non è stata formalmente contestata alcuna ipotesi di responsabilità amministrativa derivante da reato, va osservato come sostanzialmente corretta è stata la decisione dei Giudici di merito di escludere che la società EC s.p.a. potesse considerarsi responsabile civile nei confronti delle costituite parti civili comune di RO OR e CO (v. pagg. 34 e 57 sent. impugn.). Ed invero, perché possa configurarsi una responsabilità civile, derivante da reato, a carico di una persona diversa dal colpevole è necessario che vi sia una norma di legge civile che stabilisce una responsabilità di quella persona per il fatto del colpevole. L'art. 2049 cod. civ., che stabilisce la responsabili dei padroni e dei committenti articolo cui una delle ricorrenti ha fatto riferimento per giustificare le sue pretese - è inapplicabile nel caso di specie, riguardante una ipotesi di relazione tra società di capitali e soci, per difetto di quel requisito del rapporto di subordinazione ovvero di dipendenza che legittima la responsabilità aquiliana di colui che è tenuto al controllo e sorveglianza sull'attività del preposto. Né è altrimenti configurabile una responsabilità civile della società EC, per il principio dell'immedesimazione organica, in relazione agli illeciti commessi dal BU e dal RD quali amministratori di fatto, nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché atti dannosi compiuti con dolo o con abuso di potere, ovvero non rientranti nelle competenze degli amministratori, in quanto tale forma di responsabilità necessita che gli atti in questione siano, o si manifestino, come esplicazione dell'attività della società, poiché tendenti al conseguimento dei fini istituzionali di questa (in questo senso Sez. 1 civ., n. 25946 del 05/12/2011, Rv. 621020): elemento, questo, chiaramente assente nella fattispecie con riferimento alle condotte di peculato poste in essere dai due prevenuti.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa 16 delle ammende di una somma che si stima equo fissare per ciascuno nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue, altresì, la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile comune di RO OR;
mentre in relazione alla inammissibilità dei ricorsi delle due parti civili consegue la condanna delle stesse alla rifusione delle spese di difesa sostenute dal responsabile civile EC s.p.a.: in entrambi i casi la liquidazione va operata nella misura di seguito indicata, tenuto conto delle tariffe forensi e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati ricorrenti a rimborsare in solido le spese sostenute dalla parte civile comune di RO OR che liquida complessivamente in euro 3.200,00, oltre iva e cpa. Condanna le parti civili a rimborsare in solido le spese sostenute dal responsabile civile EC s.p.a. che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre iva e сра. Così deciso il 22/05/2013 VestensoreIl Consigliere estensore Il Presidente Tito Garribba Ercole Aprile [DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 GIU 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 17