Sentenza 14 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 14/11/2003
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1583
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI VA - Consigliere - N. 21511/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC NN SC, n.to a CATANIA il 6/8/63;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 26.3.03. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAUDATI Diana.
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premessa:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 21.10.02 il Tribunale di Catania dichiarava US VA NC colpevole di rapina, condannandolo alla pena di anni 3 mesi 1 di reclusione e euro 600 di multa.
Riteneva il Tribunale accertato che l'imputato, nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2002, nell'androne di un palazzo, minacciando con un oggetto imprecisato di sparare (l'incertezza sulla effettiva natura di arma portava ad escludere l'aggravante contestata) si impadroniva di danaro, sigarette, accendino, telefonino (poi restituito) frugando nelle tasche della parte offesa, Dott. Paolo Reina, tanto desumendo dalle dichiarazione di questo ultimo che, circa una settimana dopo, aveva identificato il rapinatore nel US che, in crisi di astinenza, si era presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale in cui lo stesso Reina espletava attività professionale. Tale testimonianza veniva ritenuta pienamente credibile e avvalorata da altri dati, dettagliatamente esaminati, laddove veniva esclusa la coincidenza dell'alibi offerto, ritenendosi altresì la piena imputabilità dell'agente non risultando le condizioni di cui all'art. 95 Cod. Pen. Proposto appello, la Corte territoriale riformava la decisione impugnata limitatamente alla dosimetria sanzionatoria, riconducendo le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 Cod. Pen., con conseguente riduzione della pena ad anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato deducendo i vizi di cui all'art. 606 c. 1^ lett. B) D) E) c.p.p. sia con riferimento al ribadito giudizio di colpevolezza sia con riguardo alla ritenuta capacità di intendere e di volere ed alla esclusa ammissione di perizia sul punto.
Tanto premesso:
LA CORTE OSSERVA Che il ricorso non è suscettibile di accoglimento. In ordine alle doglianze espresse sull'apparato giustificativo del convincimento di colpevolezza, si rileva che il ricorrente, lungi dal prospettare paralogismi o enucleare contraddizioni interne, si limita in effetti a rappresentare come maggiormente plausibile la protesta di innocenza, sollevando dubbi sulla credibilità della parte offesa e valorizzando le dichiarazioni a discarico.
Siffatto argomentare concreta solo inammissibili censure in fatto, non essendo questa Corte chiamata ad esprimere giudizi di condivisibilità, o meno, delle ragioni della decisione, risultando il sindacato di legittimità sulla motivazione rigorosamente circoscritto nel delimitato orizzonte segnato da reiterate pronunce delle Sezioni Unite (Dessimone rv. 207944 Spina rv. 214794 Sakani rv 216260) esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esecutiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio denunciato la mera alternativa valutazione, per il ricorrente più adeguata, delle risultanze acquisite.
Inficiate da erronea interpretazione di legge risulta poi il motivo, nella parte in cui si lamenta che la Corte territoriale, onde superare l'alibi offerto (la moglie dello imputato aveva dichiarato che la sera del fatto lei e il coniuge, dopo un litigio erano andati entrambi a letto) si sarebbe avvalsa di ipotesi e congetture (ritenendo possibile un'uscita di casa all'insaputa della moglie dormiente).
In effetti, il ricorso a ipotesi e illazioni è certamente vietato quando sulle stesse si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza, mentre non è affatto precluso quando, in presenza di elementi di per sè idonei a dimostrare la responsabilità, ne vengano dalla difesa presentati altri, di cui si assuma la idoneità a neutralizzare la valenza dei primi.
In tal caso il giudice è non solo facoltizzato, ma tenuto, a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative, al fine di verificare la compatibilità o meno delle dichiarazioni a difesa con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria.
E solo l'irragionevolezza o implausibilità delle ipotesi (da escludersi nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna illogicità nell'argomento adottato), e non il semplice fatto della prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale, può dar luogo a censura in sede di legittimità.
Quanto, poi, al secondo motivo occorre innanzitutto precisare che il mancato espletamento di una perizia non può mai dar luogo al vizio di cui all'art. 606 c. 1^ lett. d) c.p.p., in quanto il diritto alla controprova non può aver ad oggetto l'accertamento peritale mezzo per sua natura neutro - come tale non classificabile ne' a carico nè a discarico - e sottratto al potere dispositivo delle parti, in quanto rientrante in quello dispositivo del giudice (Sez. 1^ GEREMIA rv. 209137 - Sez. 6^ TORNABENE rv. 206894).
E ove, come nella specie, del mancato uso del potere discrezionale sia data adeguata motivazione, deve anche escludersi che sussista il vizio di cui all'art. 606 c. 1^ lett. e) c.p.p.. Nel caso in esame, infatti, già il tribunale aveva dato atto non solo dei risultati diretti dell'osservazione dibattimentale (l'imputato era stato tratto a giudizio immediato) ma altresì della disamina della documentazione acquisita, evidenziante come lo stato di tossicodipendenza fosse caratterizzato da periodi di abbandono o riduzione dello stupefacente intervallati da ricadute, sì da escludere uno stato di cronica intossicazione produttiva di una permanente e non transitoria alterazione psichica (Sez. 6^ 22.12.98 n. 7885), non mancando poi di delibare l'influenza della crisi di astinenza sulla capacità: e, in tale ottica, correttamente si è ritenuto l'affievolimento della stessa in relazione ad atti e comportamenti inerenti la persona dell'agente e diretta conseguenza della crisi stessa (e infatti l'imputato è stato assolto dal reato di evasione e plausibili ipotesi alternative, al fine di verificare la compatibilità o meno delle dichiarazioni a difesa con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria. E solo l'irragionevolezza o implausibilità della ipotesi (da escludersi nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna illogicità nell'argomento adottato), e non il semplice fatto della prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale può dar luogo a censura in sede di legittimità quanto, poi, al secondo motivi occorre innanzitutto precisare che il mancato espletamento di una perizia non può mai dar luogo al vizio di cui all'art. 606 c. 1^ lett. d) c.p.p., in quanto il diritto alla controprova non può aver ad oggetto l'accertamento peritale mezzo per sua natura neutro - e come tale non classificabile nè a carico ne' a discarico - e sottratto al potere dispositivo delle parti, in quanto rientrante in quello dispositivo del giudice (Sez. 1^ GEREMIA rv. 209137 - Sez. 6^ TORNABENE rv. 206894). Al rigetto del ricorso consegue, a monte dell'art. 616 C.P.P., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 14 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004