Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando l'imputato per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituisse "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia).
Commentario • 1
- 1. Come si fa a capire se una cosa è abbandonata? (Cass. 5003/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2015, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2015
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 730
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 53194/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TT RE N. IL 09/03/1981;
avverso la sentenza n. 3005/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Richiello in sostituzione dell'avv. Amoroso, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Di DE RE è imputato:
a. del reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 perché si impossessava di un tubo di rame della lunghezza di 6 m asportandolo dall'interno di un capannone adibito a fungaia della Società Cooperativa Agricola Mar a responsabilità limitata (società sottoposta a procedura fallimentare); con l'aggravante della violenza sulle cose per avere divelto il suddetto tubo di rame da un pozzetto in cemento con l'utilizzo di tenaglie. b. Del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, per aver violato le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Alcamo.
2. Il tribunale di Palermo ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati ascritti (con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 bis, per il capo A, contestata in fatto) e lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 260 di multa, unificati i reati in continuazione. La corte d'appello di Palermo ha confermato la declaratoria di responsabilità, escludendo però l'aggravante di cui al n. 7 bis e rideterminando la pena in anni 1, mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il Di DE per i seguenti motivi:
a. Inosservanza della legge penale. Manifesta illogicità di motivazione risultante dal testo impugnato e dagli atti del processo specificatamente già indicati nell'atto di appello;
secondo il ricorrente il sito in cui si è verificato il furto era in stato di abbandono, essendo privo di qualsivoglia recinzione, sprovvisto di lucchetto o catena che ne impedisse l'accesso, ne' vi era alcun cartello che indicasse l'esistenza di una procedura concorsuale in atto.
b. inosservanza dell'art. 42 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato;
quanto al lamentato difetto di motivazione, esso non sussiste. La sentenza di appello ha ritenuto che la allocazione del tubo in un'area ben delimitata e all'interno di un pozzetto, sotto il capannone della fungaia, costituissero indici di un costante ed attivo controllo del proprietario, specificamente interessato all'attività e dunque investito del potere di controllo diretto sul bene. Quanto alla censura in diritto, essa è destituita di fondamento, atteso che in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario, è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013, Pollina, Rv. 256955; conf. Sez. 2, Sentenza n. 2816 del 17/10/1983, Rv. 163362). Non è sufficiente, pertanto, che il bene asportato si trovi in una zona apparentemente abbandonata, priva di mezzi di protezione ed attualmente inutilizzata, essendo necessario che vi siano indici manifesti ed inequivocabili della volontà del proprietario di disfarsene (nel caso di specie, invece, il bene si trovava ancora nella sua posizione funzionale originaria, pur se al momento non utilizzato).
2. Il secondo motivo di ricorso è generico e come tale inammissibile, limitandosi a richiamare il contenuto dell'atto di appello, invece di esplicitare in modo specifico le doglianze cui la Corte non avrebbe risposto. In ogni caso, poiché le motivazioni di primo e di secondo grado, per giurisprudenza univoca di questa Corte, si integrano a vicenda e si saldano in un tutt'uno, ai fini della valutazione del vizio logico ricorribile per cassazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008), occorre ricordare che già il tribunale di Palermo, sul punto, con motivazione congrua e logica, ebbe ad affermare che il capannone, per quanto non fosse al momento utilizzato e si trovasse in precarie condizioni, non era affatto abbandonato e costituiva pur sempre un immobile con ogni evidenza esistente su un terreno privato e non aperto al pubblico. Il Di DE, pertanto, non poteva certo agire con la convinzione che il bene fosse stato abbandonato, anche perché esso si trovava all'interno di un pozzetto in cemento, cioè nella sua posizione funzionale, pur se al momento non in uso.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015