Sentenza 15 febbraio 2023
Massime • 2
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Commentario • 1
- 1. Rilevanza probatoria della Gazzetta Ufficiale nella Cessione dei crediti in bloccoAvv. Cristina Primiceri · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Con la sentenza n. 450/2023, pubblicata il 19/09/2023 il Tribunale di Larino si è pronunciato in ordine alla valenza probatoria rivestita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, nell'ambito della cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della legittimazione ad agire. Il Giudicante, dopo aver richiamato entrambi gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui “in materia di cessione del credito prevista dal codice civile è parzialmente derogata da quella speciale prevista dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 cit. secondo cui, in caso di “cessione a banche di aziende, di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AM - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. - (già denominata S.G.A. s.p.a. - Società per la Gestione di Attività), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al Civile Sent. Sez. 3 Num. 4676 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 15/02/2023 controricorso, dall'avv. Antonio Ferri, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
e nei confronti di S.G.C. S.R.L. - SOCIETA' GESTIONE CREDITI e ARCHON GROUP ITALIA S.R.L. in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti - intimate - avverso la sentenza della Corte d'Appello di SO n. 48/2020 depositata in data 12 febbraio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Annamaria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. RI NI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Rosario Livio Alessi, per delega dell'avv. Antonio Ferri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. La società NI PP e figli s.r.l. - debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare, promossa da S.G.C. s.r.I., quale successore di BA Popolare del Molise, e nella quale erano intervenute la S.G.A. s.p.a., quale successore del Banco di Napoli s.p.a. in forza della sentenza n. 583/98 della Corte d'Appello di Napoli, ed Equitalia Sud s.p.a. per credito derivante da tre cartelle esattoriali - propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., contestando la 2 legittimazione del creditore procedente e del primo creditore intervenuto, nonché la persistenza e l'entità dei crediti. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la S.G.C. s.r.l. instaurò il giudizio di merito, nel quale si costituì la società esecutata, deducendo che né la società procedente, né i creditori intervenuti avessero diritto di procedere ad esecuzione forzata e, in subordine, che i crediti azionati erano estinti per prescrizione;
chiese, altresì, che venissero accertati gli importi effettivamente dovuti in favore dei creditori. Il Tribunale di SO dichiarò che la S.G.C. s.r.l. non aveva diritto di agire in via esecutiva, perché il suo credito era prescritto, e respinse l'opposizione proposta nei confronti della S.G.A. s.r.I.; infine, dando atto che Equitalia Sud s.p.a. aveva dichiarato di rinunciare all'intervento nella procedura esecutiva, dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla esecutata nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. in relazione a due cartelle esattoriali (perché attinenti a crediti tributari) e cessata la materia del contendere in relazione ad altra cartella esattoriale (perché annullata dalla Corte d'appello di SO con sentenza n. 64/2012). 2. La sentenza di primo grado, avverso la quale la debitrice esecutata ha proposto gravame, è stata confermata dalla Corte d'appello di SO. Respingendo i primi due motivi di appello, con i quali l'appellante aveva insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione del creditore procedente, i giudici di appello hanno osservato che: a) la nota integrativa del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 riportava espressamente tra le poste passive «il debito per euro 268.618 risultante da atto di precetto di S.G.C. s.r.l. alla data del 5 maggio 2005, comprendente il debito per accensione mutuo al 31/12/1984 pari a lire 170 milioni (oggetto della summenzionata procedura esecutiva) presso PM (credito poi ceduto a S.G.C. s.r.l. che agisce nella procedura quale cessionaria del credito)»; 3 b) era infondata l'eccezione, riproposta dall'appellante, secondo la quale la cessione effettuata dalla BA Popolare del Molise in favore della FG s.p.a. (poi divenuta S.G.C. s.r.l.) «era relativa solamente a crediti ri[n]venienti da operazioni di affidamento e non relativa a contratti di mutuo fondiario», in quanto l'atto di cessione del credito riguardava i «crediti tutti vantati da questa banca verso n. 26 nominativi di cui all'allegato elenco», tra i quali figurava anche quello della esecutata;
irrilevante era la missiva del 18 marzo 1992 della PM (atto successivo alla cessione che specificava un importo maggiore della situazione debitoria rispetto all'atto di cessione), perché essa si riferiva a crediti vantati nei confronti dei fideiussori RI e PP NI, in proprio e quali fideiussori, e non alle esposizioni debitorie della società; c) neppure assumeva rilevanza il provvedimento del 14 maggio 2014 del G.I.P. del Tribunale di SO, nel quale si leggeva che il credito era stato pagato, in quanto tale affermazione, che riguardava il NI in proprio e non la società, non integrava prova dell'avvenuto pagamento;
parimenti irrilevante era la lettera datata 28 giugno 1993, sia perché la consulenza grafologica allegata all'atto di appello aveva fatto emergere che essa era «frutto di evidente manomissione», dato che il destinatario e la cifra di lire 713.900,491 indicata in calce erano stati inseriti successivamente con macchina da scrivere avente carattere «a margherita» diverso rispetto a quella del corpo della lettera, sia perché il documento non era stato tempestivamente contestato ex art. 215 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado, sicché l'eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in grado di appello;
d) costituiva eccezione nuova e, quindi, inammissibile, quella con cui la debitrice denunciava che il mutuo azionato da S.G.C. s.r.l. non potesse essere oggetto di cessione ex art. 58 del t.u.b., come pure la contestazione che la esecuzione fosse stata intrapresa da soggetto 4 «non titolare della spedizione in forma esecutiva», considerato che effettivo titolare del diritto per successione a titolo particolare era la S.G.C. s.r.I., a prescindere dall'avvenuta spedizione in forma esecutiva a favore di un terzo (Unicredit s.p.a.), che integrava mera irregolarità, in difetto di un concreto pregiudizio per il debitore;
e) costituiva motivo nuovo, come tale inammissibile per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione che il Capo dell'archivio notarile di SO avesse attestato che alla data del 19 novembre 2004 la Unicredit BA risultasse titolare del credito in questione. Esaminando l'impugnazione proposta nei confronti della S.G.A. s.p.a., la Corte territoriale ha rilevato che: a) il credito, che derivava da contratti bancari, era stato azionato in via esecutiva in forza di decreto ingiuntivo;
l'opposizione proposta avverso detto decreto ingiuntivo era stata respinta in primo ed in secondo grado;
a seguito di cassazione della decisione, la Corte d'Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, aveva pronunciato la sentenza n. 583/98, ormai divenuta definitiva;
b) il titolo esecutivo fino all'emissione della sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio era rappresentato dal decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di SO, mentre dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio di rinvio era costituito dalla sentenza n. 583/98; c) in primo grado l'appellante si era limitata a contestare che la S.G.A. s.p.a. fosse una banca, senza fare espresso riferimento alla inapplicabilità ratione temporis dell'art. 58, comma 7, del t.u.b.; tale ultima questione era in ogni caso irrilevante per il fatto che la cessione era stata portata a conoscenza del ceduto ex art. 1264 cod. civ. mediante l'atto di intervento nella procedura esecutiva, nel quale si indicavano gli elementi essenziali del negozio;
d) l'atto di intervento nella procedura esecutiva costituiva, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., fatto idoneo ad interrompere la prescrizione, che, pertanto, non era ancora maturata. 5 3. Avverso la suddetta decisione la PP NI e Figli s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. Amco- Asset Management Company s.p.a. (già S.G.A. s.p.a.) resiste mediante controricorso. Le società S.G.C. s.r.l. e Archon Group IA s.r.I., in liquidazione, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. In data 6 ottobre 2022 la società ricorrente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso a quello iscritto al n. 22992/20 r.g. e, inAg in data 7 novembre 2022,1za\di discussione orale ai sensi dell'art. ' 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, non sono configurabili, nella specie, i presupposti di cui all'art. 335 cod. proc. civ. per l'accoglimento dell'istanza di riunione, poiché non si verte in ipotesi di una pluralità di impugnazioni avverso una stessa sentenza, laddove l'oggetto dei ricorsi di cui si invoca la riunione riguarda due provvedimenti del tutto distinti (Cass., sez. U, 23/01/2013, n. 1521). Anche se l'istanza in questione è stata formulata in ragione della pretesa connessione soggettiva esistente fra i due provvedimenti impugnati - oltre che in considerazione della identità dei profili di censura riferiti alla posizione della AM (già S.G.A. s.p.a.) - e tale presupposto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è 6 sufficiente per consentire - anche in sede di legittimità - di decidere discrezionalmente per la riunione dei procedimenti quando la trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, ovvero siano ravvisabili ragioni di economia processuale, ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Cass., sez. U, 04/08/2010, n. 18050; Cass., sez. 2, 17/06/2008, n. 16405), nella specie, neppure sussistono le condizioni per disporre la riunione, considerato che il ricorso iscritto al n. 22992/20 r.g. è stato già riservato in decisione. 2. Con il primo motivo si deduce «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. e 96 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., avendo la Corte d'appello deciso sull'erroneo presupposto che il credito azionato da SGC fosse sorto e si fosse poi estinto per prescrizione, laddove il detto credito non era mai sorto e pertanto l'azione esecutiva, esercitata in assoluta carenza di titolo, non poteva dare luogo a condanna delle spese di lite e per responsabilità processuale aggravata, attesi i danni provocati dalla chiusura dello stabilimento in cui la società svolgeva la propria attività; e, comunque, per non avere la Corte d'appello considerato che al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva il credito era già prescritto e, pertanto, la relativa declaratoria non poteva non dar luogo a condanna alle spese di lite e per responsabilità processuale aggravata. Violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Impugnazione dei paragrafi nn. 6 e ss. della sentenza gravata». Secondo la ricorrente, la Corte d'appello, ritenendo «presumibile» l'esistenza del credito della S.G.C. s.r.I., avrebbe da ciò tratto erronee conseguenze in tema di regolamento delle spese giudiziali e di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Sostiene che dalla stessa documentazione prodotta dal creditore procedente, ed in particolare dalla lettera raccomandata datata 22 7 giugno 1993, spedita dalla PM all'allora F.G. s.p.a. (ora S.G.C. s.r.I.) emergeva che i crediti ceduti erano soltanto quelli «rinvenienti da operazioni di affidamento», ossia quelli relativi ai conti correnti;
l'elenco allegato «dei crediti a sofferenza al 31.12.1992 oggetto di cessione alla Finanziaria Generale s.p.a.» riportava i nominativi di n. 26 posizioni, ma dal confronto di tale documento con quello datato 18 marzo 1992, relativo alla ricognizione di credito, a quella data, operata dalla BA Popolare del Molise, si evinceva che le uniche somme cedute, inerenti la società PP NI e Figli s.r.I., erano quelle relative a presunti scoperti di conto corrente intestati alla società, sicché non risultava compreso nella cessione il mutuo fondiario di lire 170 milioni stipulato il 31 dicembre 1984, azionato dal creditore procedente. Soggiunge che, ad escludere che il mutuo fosse compreso tra i crediti ceduti contribuiva, da una parte, la considerazione che, per espressa disposizione della BA d'IA (ex art. 58 t.u.b.) i crediti derivanti da mutui fondiari non potevano essere ceduti a soggetti diversi dalle Banche e, quindi, alla S.G.C. s.r.I., che era una società finanziaria non abilitata alla gestione del credito fondiario, e, dall'altra, che la S.G.C. s.r.l. aveva iniziato la procedura esecutiva con un titolo spedito in forma esecutiva a favore di altro soggetto (Unicredit); in tal senso deponeva, altresì, la circostanza che il Capo dell'archivio notarile di SO aveva attestato che alla data del 19 novembre 2004 Unicredit BA risultava titolare del credito in esame. In ogni caso, il credito, pur se esistente, era certamente prescritto già da prima che iniziasse la procedura esecutiva. 2.1. Il motivo, siccome riferito al capo sulle spese, è inammissibile. 2.2. La ricorrente, impugnando tale capo, reitera le medesime deduzioni difensive già svolte dinanzi alla Corte d'appello e prospetta una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, più confacente alle proprie esigenze, ma contrastante con quella fatta propria dai giudici 8 di merito, così riproponendo questioni fattuali che sono già state sottoposte al vaglio dei giudici di appello. Infatti, la Corte territoriale, con accertamento puntuale ed esaustivo, ha disatteso tutte le contestazioni sollevate dall'odierna ricorrente con riguardo alla legittimazione attiva della S.G.C. s.r.I., concludendo, in esito all'esame del corredo probatorio offerto dalle parti, ed in particolare della documentazione prodotta dal creditore e dalla esecutata, che il credito azionato fosse esistente e ricompreso tra quelli ceduti dalla BA Popolare del Molise all'allora F.G. s.p.a. (ora S.G.C. s.r.I.). Avendo rigettato i motivi di gravame dell'appellante, che neppure aveva specificamente impugnato la conclusione di inesistenza originaria del credito azionato dalla S.G.C. s.r.l. o, comunque, di inesistenza al momento dell'avvio della procedura, la Corte territoriale, facendo buon governo delle disposizioni normative evocate in rubrica, ha escluso, proprio per la configurazione di soccombenza in capo alla odierna ricorrente, sia che le spese del giudizio di primo grado potessero essere poste a carico del creditore procedente, sia che ricorressero i presupposti per la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. 2.3. Va, d'altro canto, rilevato che la conferma, in sede di appello, della compensazione integrale delle spese di lite e del rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., rese in primo grado, risulta del tutto adeguata, perché poggia sull'accertata sussistenza del diritto di credito e sull'accoglimento dell'opposizione per motivi ricollegati all'errata valutazione della prescrizione, determinata da una serie di atti che, apparentemente, si atteggiavano come interruttivi del termine prescrizionale. 3. Con il secondo motivo, deducendo la «Carenza di legittimazione ad agire della SGA s.p.a. (società creditrice intervenuta nella procedura esecutiva n. 58/07 RGE): violazione e falsa applicazione degli artt. 99 9 e 100 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Impugnazione dei paragrafi nn. 10 e 11 della sentenza gravata», la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ribadendo che la società creditrice non aveva assolto all'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato. 4. Con il terzo motivo, deducendo la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 T.U.B. - Decreto Legislativo n. 385/1993 - (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.). Impugnazione del paragrafo n. 11 della sentenza impugnata (pagg. 10 e 11)», la ricorrente contesta alla Corte d'appello di avere erroneamente applicato alla fattispecie il comma 7 dell'art. 58 t.u.b. e rimarca che, non essendo la S.G.A. s.p.a. una banca, non poteva considerarsi valida la comunicazione di cessione dei crediti «in blocco» effettuata tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1997, consentita all'epoca nel solo in caso di cessione in favore di banche. Assume, quindi, che la S.G.A. s.p.a. non aveva provato la propria legittimazione ad agire e che l'atto di intervento depositato nella procedura, in difetto di notificazione/comunicazione alla parte debitrice esecutata, non poteva spiegare gli effetti di cui all'art. 1264 cod. civ. 4.1. Il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e sono infondati. 4.2. Come è noto, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione ad agire allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai 10 rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati. Anche di recente questa Corte ha chiarito che chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione e, quindi, di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 6-1, 05/11/2020, n. 24798; Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857). Neppure è ultroneo ribadire che la disciplina in materia di cessione del credito, prevista dal codice civile, è parzialmente derogata da quella speciale prevista dal richiamato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui, in caso di «cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna [...]», cosicché «nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile». La ratio di tale previsione deve essere rinvenuta nella necessità di dispensare la BA dall'onere, considerato eccessivo, di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: pertanto, sulla base di tale disposizione, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la sua iscrizione nel registro delle imprese assumono una peculiare rilevanza perché consentono di ritenere il trasferimento efficace nei confronti dei debitori ceduti a prescindere da una formale notifica agli stessi, sempre che oggetto della cessione siano crediti individuabili in blocco, ossia crediti che, seppure autonomi, sono funzionalmente connessi sotto il profilo funzionale sulla base di criteri predefiniti. 11 Con specifico riferimento alla rilevanza sul piano probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, questa Corte ha in più occasioni affermato, con argomentazioni del tutto condivisibili, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 5, 29/12/2017, n. 31118, Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110). 4.3. Posto ciò, le doglianze in esame si scontrano con l'accertamento operato dalla Corte territoriale, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato, da un lato, che la creditrice aveva dimostrato di agire in forza di atto di cessione del credito, effettuata dal Banco di Napoli con atto del 31 dicembre 1996 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, e, dall'altro, che la cessione includeva anche il diritto di credito originariamente vantato al Banco di Napoli nei confronti dell'odierna ricorrente, definitivamente accertato con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 583/1998, passata in giudicato. L'apprezzamento svolto dai giudici di appello, che non può essere rimesso in discussione in questa sede semplicemente reiterando le argomentazioni e difese già svolte in grado di appello, risulta rispettoso dei criteri di riparto in materia di onere delle prova e ciò porta ad escludere la denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti 12 costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17313). Infatti, le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Corte territoriale non risultano idoneamente contrastate dalle deduzioni difensive reiterate dalla odierna ricorrente anche con la memoria illustrativa, secondo cui la Corte d'appello, in esito all'esame del corredo probatorio, non avrebbe tenuto conto che il contratto per notar Mazzocca del 31 dicembre 2016, con il quale la S.G.A. s.p.a. ha acquistato il credito originariamente vantato dal Banco di Napoli, non essendo un atto pubblico, ma una scrittura privata, seppure con firma autenticata dal notaio, non avrebbe alcuna valenza probatoria;
trattasi, a ben vedere, di contestazione, non solo già vagliata dai giudici di merito che l'hanno ritenuta irrilevante, ma evidentemente volta a sollecitare un riesame di una quaestio facti, preclusa in sede di legittimità. Neppure si ravvisano le ulteriori violazioni denunciate con i mezzi in esame, avendo la sentenza qui impugnata dato atto dell'intervenuta pubblicazione dell'atto di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, che costituisce presupposto di efficacia della cessione «in blocco» dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, ponendosi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.. Come ripetutamente chiarito da questa Corte, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass., sez. 3, 28/01/2014, n. 13 1770; Cass., sez. 6 - 1, 13/05/2021, n. 12734). Pertanto, i rilievi mossi dalla ricorrente alla ritualità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed in particolare la dedotta inapplicabilità ratione temporis dell'art. 58, comma 7, del t.u.b. — peraltro tardivamente eccepita soltanto in appello, come rilevato dalla Corte territoriale — si appalesano del tutto irrilevanti se si considera che con l'atto di intervento nella procedura esecutiva la società creditrice ha comunque portato a conoscenza della debitrice esecutata l'avvenuta cessione del credito (Cass., sez. 1, 17/03/2006, n. 5997; Cass., sez. 3, 30/07/2004, n. 14610), mediante espressa indicazione degli estremi dell'atto di cessione del 31 dicembre 1996, come accertato dai giudici di appello. 5. Con il quarto motivo si denuncia la «Violazione dell'art. 474 c.p.c. per errata individuazione del titolo esecutivo consistente nell'aver ritenuto, fino all'emissione della sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio, che il titolo esecutivo era rappresentato dal decreto ingiuntivo opposto anziché dalla sentenza della Corte di Appello di SO nella parte in cui questa era divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.). Falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) nell'aver ritenuto che "in nessun caso il creditore avrebbe potuto agire in executivis sulla base della sentenza della Corte di appello di SO che non avrebbe mai potuto costituire titolo esecutivo». La ricorrente ha premesso di avere proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto dal Banco di Napoli, e che, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale di SO, con sentenza n. 23/1987 aveva rigettato l'opposizione; con successiva sentenza n. 30/1991, la Corte d'appello di SO aveva rigettato l'impugnazione da essa proposta e questa Corte, con sentenza n. 9791/1994, aveva accolto solo parzialmente il ricorso con riguardo al 14 conteggio degli interessi;
in sede di rinvio la Corte di appello si era pronunciata, con la sentenza n. 538/98, esclusivamente sugli interessi. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, i titoli esecutivi sui quali si fonda l'originario credito del Banco di Napoli nei confronti dell'esecutata sono rappresentati dalla sentenza n. 30/1991 emessa dalla Corte di appello di SO in relazione alla somma capitale complessiva - per scoperto bancario e ricevute bancarie scontate e poi risultate impagate - e dalla sentenza n. 583/1998 della Corte d'appello di Napoli in relazione agli interessi da essa dovuti al Banco di Napoli. La censura è infondata. In fatto, deve ritenersi adeguatamente acquisito che la vicenda processuale si sia svolta come riassunta nella sentenza impugnata e nel ricorso, secondo la seguente cronologia: emissione di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, in favore dell'istituto di credito e contro la debitrice, che è stato revocato, a seguito di cassazione della decisione d'appello, dai giudici di rinvio con sentenza che ha rideterminato il credito della BA. Dato, quindi, per scontato che la revoca del decreto ingiuntivo è intervenuta solo con la sentenza pronunciata dai giudici di appello in sede di rinvio, la sentenza impugnata non si discosta dal principio affermato da questa Corte, pure richiamato dai giudici di secondo grado, secondo cui in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove questa venga integralmente rigettata, il titolo esecutivo, in forza del disposto di cui all'art. 653 cod. proc. civ., è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate (Cass., sez. U, 22/02/2010, n. 4071; Cass., sez. 1, ord. 26/08/2021, n. 23500). In particolare, le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 4071/10, nell'affrontare la questione degli effetti dell'estinzione del 15 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata riassunzione in seguito a rinvio da parte della Corte di cassazione, e la connessa questione dei limiti di applicabilità degli artt. 393 e 653 cod. proc. civ., hanno risposto al quesito, dirimente ai fini dell'esame del mezzo in esame, se e quando eventualmente la sentenza che decide sull'opposizione abbia efficacia sostitutiva del decreto opposto. In proposito, facendo leva sul testo dell'art. 653 cod. proc. civ., hanno affermato che «solo la sentenza di accoglimento anche parziale dell'opposizione sostituisce comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653, secondo comma, c.p.c. (Cass., sez. L, 20 maggio 2004, n. 9626; Cass., sez. 3, 12 febbraio 1994, n. 1421)»; la sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si sostituisce al decreto opposto, perché, «in tal caso, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza che integralmente lo conferma», come dispone il primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ. Da quanto appena detto le Sezioni Unite hanno desunto, in piena coerenza con la distinzione desumibile dal testo dell'art. 653 cod. proc. civ., che: «a) l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, fa passare in giudicato il decreto opposto, secondo quanto prevede l'art. 653, comma 1, c.p.c.; b) l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente a cassazione di una decisione di accoglimento, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta contro un decreto ingiuntivo, estingue l'intero processo, secondo quanto prevede l'art. 393 cod. proc. civ.». Da tale ricostruzione si desume che in presenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - contenente la condanna provvisoria e sommaria dell'ingiunto al pagamento di una somma di danaro o alla consegna di una cosa mobile determinata - sino a quando 16 l'opposizione non venga accolta, sia pure solo in parte, il titolo fondante l'esecuzione, quanto a sorte capitale, accessori e spese, è costituito dal decreto ingiuntivo. Solo a seguito dell'accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione il decreto ingiuntivo viene ad essere revocato e perde efficacia e ad esso si sostituisce la sentenza che statuisce direttamente, riformandola o modificandola, sulla domanda monitoria;
in altri termini, venendo meno, in tal caso, l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo, l'efficacia esecutiva dello stesso viene travolta. A tale proposito deve, tuttavia, precisarsi che la natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo permane anche quando la sentenza di rigetto dell'opposizione sia cassata con rinvio dalla Corte di cassazione e ciò proprio alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, secondo i quali all'estinzione del giudizio di rinvio consegue la definitiva cristallizzazione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto - o il suo consolidamento, con acquisizione dell'esecutorietà, nel caso in cui non ne fosse già in precedenza munito - in virtù del primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ., che, limitatamente a tale ipotesi, prevale sul disposto di cui all'art. 393 cod. proc. civ. Siffatta conclusione si spiega se si considera che la sentenza di cassazione con rinvio si limita ad annullare la decisione d'appello, rimettendo al giudice del rinvio la decisione sulla pretesa creditoria fatta valere con l'azione monitoria, con la conseguenza che solo con la pronuncia del giudice del rinvio, che revoca il decreto ingiuntivo, il provvedimento monitorio perde la sua idoneità a fondare l'azione esecutiva, che deve, da quel momento, fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice del rinvio, che diviene, pertanto, l'unico titolo in grado di legittimare l'esecuzione. In applicazione dei superiori principi alla vicenda in esame deve, dunque, ritenersi che il decreto ingiuntivo del 30 maggio 1985, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 cod. proc. 17 civ., abbia costituito l'unico titolo legittimante l'esecuzione per la soddisfazione della pretesa creditoria da esso recata per l'intero corso del giudizio e sino alla pronuncia n. 583/98 resa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale è stata espressamente disposta la revoca del decreto stesso ed è stata adottata statuizione di condanna sostitutiva, avente ad oggetto il credito dell'istituto bancario considerato in tutte le poste che complessivamente lo componevano. Alla stregua delle considerazioni svolte, non può, pertanto, condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo il quale si avrebbero due distinti titoli esecutivi, per i rispettivi oggetti, di cui uno formatosi per effetto del giudicato interno conseguente alla sentenza di questa Corte n. 9791/1994 e l'altro derivante dalla pronuncia della sentenza di rinvio, né che la BA avrebbe dovuto azionare, in tempi diversi, i due titoli esecutivi, e precisamente «dopo 1'11.4.1994, la sentenza della Corte d'appello di SO quanto al capitale risultante dalle ricevute bancarie impagate, con i relativi interessi;
dopo il 4.3.198, la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli quanto agli interessi sullo scoperto di c/c». 6. Con il quinto motivo, deducendo la «prescrizione del credito fatto valere dalla SGA s.p.a. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 294, 2945 e 2953 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.). Impugnazione dei paragrafi n. 10 e 12 della sentenza impugnata», la ricorrente censura la decisione impugnata per avere respinto l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla creditrice ed assume che la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza n. 9791/1994 emessa da questa Corte, nonché la sentenza n. 583/98 della Corte d'appello di Napoli, e che il dies a quo per calcolare la prescrizione del diritto di credito originariamente vantato dal Banco di Napoli nei suoi confronti doveva farsi decorrere dall'il aprile 2004 (data di emissione della sentenza n. 9791/94) e non, invece, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 583/98. 18 6.1. Anche il quinto motivo è infondato. 6.2. Con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/2004, n. 13081; Cass., sez. 6-3, 03/09/2013, n. 20176). In applicazione di tale principio, la cessazione dell'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione si è verificata solo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 538/98, che, rideterminando il credito con statuizione sostitutiva di quella contenuta nel decreto ingiuntivo, ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revocandolo. Il dies a quo del nuovo termine di prescrizione deve, dunque, farsi decorrere dal passaggio in giudicato di detta sentenza e non dalla pronuncia della sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte n. 9791/94. Infatti, si deve considerare che dall'annullamento, da parte di questa Corte, della sentenza della Corte di Appello di SO n. 30/91, non è derivato l'automatico passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'accertamento ed alla quantificazione del credito - per capitale - dovuto per scoperto bancario, cosicché non può farsi decorrere dalla sentenza di annullamento con rinvio il termine di prescrizione della voce che ne costituisce oggetto. Ne deriva che, alla data del 2 maggio 2008 - data di deposito dell'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare, indicata dalla stessa parte ricorrente a pag. 29 del ricorso - il credito azionato 19 dalla SGA s.p.a. non era ancora prescritto, come ritenuto dalla sentenza in questa sede impugnata. 7. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 475 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha giudicato legittimo che la SGA s.p.a. abbia utilizzato la copia della sentenza n. 583/1998 della Corte di Appello di Napoli spedita in forma esecutiva in favore del Banco di Napoli s.p.a. (in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.). Impugnazione del paragrafo n. 14 (che rinvia al paragrafo n. 6.8) della sentenza impugnata». Lamenta che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato gli scritti difensivi, ritenendo che non sarebbe stato indicato il pregiudizio in concreto patito, evidenziando, al riguardo, che, in difetto del comportamento illegittimo della creditrice, non avrebbe mai subito l'esecuzione forzata dei beni di sua proprietà. 7.1. Il motivo è inammissibile. 7.2. L'esame della censura impone la preliminare individuazione della natura del vizio dedotto, al fine dell'inquadramento dell'opposizione nelle fattispecie di cui all'art. 615 o di cui all'art. 617 cod. proc. civ., per le quali vale un diverso regime di impugnazione. La questione, in sostanza, è se l'apposizione della formula esecutiva sul titolo in favore di soggetto diverso da quello che lo aziona nel procedimento esecutivo ne determina l'inesistenza, ovvero dia luogo ad una mera irregolarità formale. Ciò in quanto, nel primo caso, la carenza dei presupposti dell'azione espropriativa potrebbe essere rilevata d'ufficio o denunciata dall'opponente fintanto che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione, a norma degli artt. 530, 552 e 569 cod. proc. civ. (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.); nell'altra ipotesi, invece, il vizio sarebbe censurabile nelle forme e nei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). Sul punto, occorre dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rilascio della copia del titolo in forma 20 esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (Cass., sez. 6 - 3, n. 24548 del 18/11/2014). Trattasi, a ben vedere, di un vizio di forma che non attiene all'esistenza del titolo esecutivo e che si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo (Cass., sez. 6-3, 18/11/2014, n. 24548; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), che non determina l'invalidità del titolo esecutivo, né la sua idoneità ad acquisire efficacia esecutiva. In conformità a tali principi si deve pervenire alla conclusione che, dando luogo tale doglianza ad un'opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di primo grado che, pur in difetto di espressa pronuncia, implicitamente ha ritenuto l'infondatezza della questione, non potesse essere impugnata con appello, ma solo con ricorso per cassazione, sicché, sul punto, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio, stante l'improponibilità dell'appello. 7.3. In ogni caso il vizio dedotto è infondato, in quanto, in caso di successione nel titolo esecutivo ex latere creditoris - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto inter vivos o mortis causa - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile una nuova spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, secondo comma, cod. proc. 21 civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, primo comma, cod. proc. civ., anch'esso nel testo applicabile ratione temporis) (Cass., sez. 3, 11/12/2020, n. 28303). La ricorrente, peraltro, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (per tutte, Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105); e tanto in virtù del generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (tra le molte, Cass., sez. U., 09/08/2018, n. 20685, punti 26 e 27 delle ragioni della decisione, ove altri riferimenti), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio. 8. Con il settimo motivo si denuncia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 499 e 500 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., sui poteri spettanti all'intervenuto munito di titolo in presenza di vizi originari della procedura esecutiva (Cass., sez. U, sent. n. 61/2014). Potere del giudice dell'opposizione di pronunciare anche di ufficio la estinzione atipica per carenza di azione esecutiva». La ricorrente lamenta che la sentenza d'appello, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, pur avendo rilevato che il processo esecutivo era stato iniziato da un creditore - la SGC s.r.l. - originariamente privo di titolo, per già maturata prescrizione del diritto, ha comunque ritenuto valido l'intervento spiegato da altro creditore munito di titolo, la S.G.A. s.p.a., anziché dichiarare l'estinzione del processo esecutivo. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente 22 deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., sez. 2, 09/08/2018, n. 20694). Tale onere non è stato assolto dalla ricorrente che non ha chiaramente allegato in ricorso - non valendo, com'è noto, alcun atto successivo a colmare le sue eventuali lacune - dimostrato di avere fatto valere tale censura in precedenza e, per di più, per il peculiare regime del divieto di motivi nuovi nelle opposizioni esecutive (da ultimo, v. Cass., sez. 3, ord. 6/04/2022, n. 11237, nonché - entrambe in motivazione e con richiami giurisprudenziali - Cass., sez. U, 21/09/2021, n. 25478 e Sez. U n. 28387 del 14/12/2020), nel ricorso introduttivo ex art. 615 cod. proc. civ. 9. Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il settimo motivo, vanno rigettati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo e, pronunciando sul sesto motivo, la sentenza va cassata senza rinvio nella parte in cui è stata resa su appello avverso capi della sentenza di primo grado impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. La statuizione sulle spese della medesima sentenza qui gravata, tuttavia, può essere mantenuta ferma, atteso che pure dopo la qui disposta cassazione senza rinvio in parte qua permane integra la complessiva soccombenza della parte in quella sede condannata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la complessiva soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Poiché l'impugnazione non è stata integralmente disattesa in rito o nel merito, non deve disporsi il cd. raddoppio del contributo unificato. 23 Il Presidente
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili il primo ed il settimo motivo;
rigetta il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo;
pronunciando sul sesto motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata resa su appello avverso capi della sentenza di primo grado impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2022 Il Consigliere estensore