Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4676
CASS
Sentenza 15 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Civile, con la relazione della Consigliera Pasqualina Anna Piera Condello. Le parti in causa sono una società debitrice e una società creditrice, che hanno contestato la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, sostenendo l'inesistenza del credito e la prescrizione dello stesso. La debitrice ha chiesto l'accertamento della legittimità dell'intervento della creditrice e la dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione.

La Corte ha rigettato le pretese della debitrice, confermando la legittimità dell'azione esecutiva. Ha argomentato che la cessione del credito era stata validamente effettuata e che la debitrice non aveva dimostrato l'estinzione del credito per prescrizione. Inoltre, ha ritenuto inammissibili alcune eccezioni sollevate dalla debitrice, evidenziando che la documentazione prodotta dalla creditrice era sufficiente a dimostrare la legittimità della sua azione. La Corte ha, infine, stabilito che le spese del giudizio dovessero essere a carico della debitrice, confermando la soccombenza di quest'ultima.

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Massime2

Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.

Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..

Commentario1

  • 1Rilevanza probatoria della Gazzetta Ufficiale nella Cessione dei crediti in blocco
    Avv. Cristina Primiceri · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Con la sentenza n. 450/2023, pubblicata il 19/09/2023 il Tribunale di Larino si è pronunciato in ordine alla valenza probatoria rivestita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, nell'ambito della cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della legittimazione ad agire. Il Giudicante, dopo aver richiamato entrambi gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui “in materia di cessione del credito prevista dal codice civile è parzialmente derogata da quella speciale prevista dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 cit. secondo cui, in caso di “cessione a banche di aziende, di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4676
Data del deposito : 15 febbraio 2023

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