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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7479/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 da
, con l'avv. OSLER MASSIMO;
Parte_1
, con l'avv. MARTIN PAOLA;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato il 20/06/2024 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“1) Statuire che il figlio minore di anni undici, rimanga affidato in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e abitazione prevalente presso la madre, 2
nell'immobile, già casa familiare, sita a Saonara (PD), Via Martiri Giuliani e Dalmati,
n. 10 – Int. 4, dandosi i genitori il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e/o ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore.
2) Statuire che la responsabilità genitoriale sul figlio minore continui ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute di nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione Per_1
naturale e delle aspirazioni del medesimo. Entrambi i genitori continueranno, poi, ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un'equilibrata crescita psicofisica dello stesso, scambiandosi altresì reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici.
3) Darsi atto che l'immobile, già casa coniugale, sito nel Comune di Saonara (PD), Via
Martiri Giuliani e Dalmati, n. 10 – Int. 4, rimane assegnato alla moglie, che ivi continuerà a risiedere unitamente al figlio minore Per_1
4) Statuire che il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio Per_1
almeno due pomeriggi/sere a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, nonché due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera o dal sabato, finita la scuola, fino alle ore 21:00 della domenica sera. Le principali festività
nel corso dell'anno saranno alternate tra i genitori. Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni dal 24 Dicembre al 31
Dicembre o dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, tre giorni, comprendenti la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, per tale intendendosi il periodo che va dalla fine della scuola e fino alla ripresa delle lezioni, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, con impegno reciproco a darsi 3
comunicazione, in ordine alle settimane individuate a tal fine, entro il mese di Maggio di ciascun anno.
5) Statuire che il padre continui a corrispondere alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Padova, che i coniugi richiamano.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed indipendenti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile, avendo già
regolato tutti i rapporti dare-avere discendenti dal matrimonio nel procedimento per la separazione consensuale degli stessi. - Con spese integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario il 27.08.2016 in NA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 1 anno 2016.
Dalla loro unione è nato il figlio in data 4.01.2013. Persona_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
del Tribunale il 19.07.2022 in trattazione scritta e la separazione è stata omologata con Decreto n. 5441/2022 del 25.07.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3
n. 2, lett. b) L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 27.08.2016 in Parte_1 Parte_2
NA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 1 anno 2016.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Spese compensate.
Così deciso in Padova il 10.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato