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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Gazzelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier
n. 52, per procura allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata il 22.6.2023
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Domenico Rullo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ostia Lido (Rm),
Viale Vasco de Gama n. 73, per procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1759-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 1431/2020 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 5.11.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
-In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott. Parte_2
in data 25.01.2022 e depositata il 28.01.2022, all'esito del giudizio avente n. 1431/2020
[...]
R.G., rigettare e domande avanzate dalla SI.ra perché infondate in fatto e in Controparte_1
diritto;
- In via istruttoria: si ripropongono le richieste ritualmente avanzate nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate e trascritte: 2
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla , cad 6307, sita in Roma, Piazza del Controparte_2
Risorgimento n. 27, in persona del delegato della filiale, l'esibizione della documentazione inerente alla richiesta di concessione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, il parere preliminare e successivo riscontro;
- ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
a) vero che il SI. nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 la ha sollecitata più Parte_1
volte di attivarsi per richiedere il mutuo;
b) vero che il SI. le aveva comunicato che altri soggetti erano interessati Parte_1 all'acquisto dell'appartamento oggetto di preliminare;
c) vero che il SI. le aveva comunicato che l'immobile era già concesso in Parte_1
locazione;
d) vero che la e aveva comunicato una predelibera sulla richiesta di mutuo;
CP_2
Contr e) vero che lei ha richiesto il mutuo solamente alla
- ammettersi prova per testi del direttore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Agenzia n. 7, cad
6307, sita in Roma, Piazza del Risorgimento n. 27, sui seguenti capitoli di prova:
f) vero che la SI.ra avanzava richiesta di mutuo in data 11.09.2018; Controparte_1
g) vero che la SI.ra riceveva comunicazione del diniego alla corresponsione del Controparte_1
mutuo prima del 25.10.2018; oltre che dei SI.ri e sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1 Testimone_2
h) vero che nel 2018 la SI.ra prendeva contatti con il SI. per Testimone_2 Parte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma, Via delle Robinie n. 35/B;
i) vero che il SI. aveva escluso categoricamente la possibilità vendere il predetto Parte_1
appartamento in suo favore, in quanto già impegnato in una proposta d'acquisto;
j) vero che aveva offerto al SI. un prezzo di vendita più vantaggioso rispetto a Parte_1
quello pattuito con la promissaria acquirente;
k) vero che nei mesi successivi al diniego del SI. di vendere il proprio Parte_1 appartamento, si è impegnato nell'acquisto di un appartamento con caratteristiche del tutto analoghe nella medesima zona.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA, come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“[…] Per quanto sopra, la SI.ra come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, rassegna CP_1
le proprie conclusioni
Voglia l'On. Tribunale adito
In via principale 3
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza 1759/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma - condannare controparte alla refusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva appello avverso la sentenza civile n.1759-2022,
[...]
resa tra le parti dal Giudice di Pace di Roma, contenente la statuizione:
“[…] La domanda attrice è fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
Nel caso in oggetto si verte in tema di inadempimento contrattuale e, secondo l'insegnamento della
Cassazione, S.U. 30 ottobre 2021 n. 13.533, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento, deve solo provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Dai documenti prodotti risulta, infatti, che con contratto in data 21.06.2018 l'attrice ha sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile sito in Via delle Robinie n. 35/B int. 3 di proprietà del convenuto , al prezzo di € 143.000,00; la proposta di acquisto era stata avanzata Parte_1 tramite l'agenzia Immobiliare Centocelle S.r.l. (affiliata Tecnorete).
La proposta in oggetto veniva accettata dal proprietario odierno convenuto SI. in Parte_1
data 23.06.2018.
All'atto della proposta l'attrice SI.ra versava una caparra di € 3.000,00. Parte_3
L'art. 3 della citata proposta prevedeva che l'atto notarile di vendita avrebbe dovuto stipularsi entro il 26.10.2018 ed il successivo art. 4 (nella voce “note”) stabiliva che la proposta della parte acquirente era condizionata alla concessione del mutuo richiesto dalla parte acquirente.
Ebbene, emerge dagli atti che l'attrice SI.ra , in data 25.10.2018 e, quindi, il Controparte_1
giorno prima della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico riceveva una Cont comunicazione da parte della con la quale le veniva comunicato il diniego alla concessione del mutuo. L'attrice si recava, quindi, presso la Immobiliare Centocelle S.r.l. per comunicare il
Cont diniego della e ritirare l'assegno ma ivi apprendeva che l'assegno era stato consegnato al venditore SI. , il quale da controlli bancari eseguiti dall'attrice aveva incassato Parte_1
l'assegno nel mese di settembre 2018 e, cioè, prima ancora della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico. 4
La parte convenuta SI. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda e precisava che la parte attrice aveva tardato nell'inoltro della domanda di concessione del mutuo, che era stata avanzata solo in data 11.09.2018 e che, conseguentemente, il venditore aveva diritto a incamerare la caparra e quindi, doveva ritenersi legittimo l'incasso dell'assegno.
L'art. 1353 del codice civile sancisce che “le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”.
La condizione corrisponde a quell'avvenimento futuro e incerto di cui parla la norma.
Dall'art. 1353 sopra riportato si distinguono due tipi di condizione:
- quella sospensiva che differisce la produzione degli effetti rispetto alla stipula del negozio;
- quella risolutiva con cui il verificarsi dell'evento oggetto della condizione viene meno l'efficacia del contratto.
In ordine all'avvenimento futuro e incerto, questo deve essere inoltre lecito e possibile. L'articolo
1354 sanziona rendendo nullo “il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume” e che “La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva;
se è risolutiva si ha come non apposta”.
Nei contratti aventi ad oggetto la vendita di immobili (come in questo caso) è possibile che le parti inseriscano la clausola che subordina l'inefficacia del contratto all'erogazione del mutuo da parte di un istituto bancario in favore del promissario acquirente per il pagamento parziale e totale del prezzo concordato.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22046-2018 ha statuito che, nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo, la relativa condizione è qualificabile come “mista” dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, ma la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (Cass. 18 novembre 1996 n. 10074, sentenza sul preliminare con finanziamento non concesso). 5
Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358
c.c., che impone alle parti obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista” (Cass. Sez. U., Sentenza n.18450 del
19/09/2005, Rv. 583707).
In sostanza, quindi, nel caso in oggetto, era stata inserita una condizione sospensiva, che condizionava e posticipava la validità giuridica del contratto solo al verificarsi di un evento futuro
e, cioè, la concessione del mutuo alla parte attrice. Cont Come già si è detto, tale condizione non si è verificata in quanto la in data 25.10.2018 e, dunque, il giorno prima della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico ha comunicato il diniego della concessione del mutuo ed il venir meno della condizione, consensualmente stabilita tra le parti, ha di fatto risolto il contratto.
L'attrice SI.ra aveva, quindi, diritto alla restituzione della caparra da lei Controparte_1
versata di € 3.000,00.
Ne consegue, in accoglimento della domanda attrice, la condanna del convenuto SI. Parte_1
, al pagamento dell'attrice della somma di € 3.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre
[...]
interessi legali dalla data di incasso dell'assegno e fino alla restituzione.
Stante la soccombenza della parte convenuta, la stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attrice, condanna la parte convenuta, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data dell'incasso dell'assegno fino alla restituzione;
2) Condanna, altresì, la predetta convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite, che liquida in complessivi € 1.220,00 (di cui € 150,00 per spese), oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva al Tribunale di Parte_1
Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi dedotti nel presente atto;
- In via principale enel merito: accogliere, per quanto sopra esposto, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona 6
del Dott. , in data 25.01.2022 e depositata in cancelleria il 28.01.2022, all'esito Parte_2
del giudizio di cui al RG n. 1431/2020, rigettare le domande avanzate dalla SI.ra CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si ripropongono tutte le richieste già ritualmente avanzate nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate e trascritte:
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Agenzia n. 7, cad 6307, sita in Roma alla Piazza CP_2
Risorgimento n. 27, in persona di un delegato della citata filiale, l'esibizione della documentazione inerente alla richiesta di concessione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, il relativo parere preliminare ed il successivo riscontro;
- ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
l) vero che il SI. , nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, la ha sollecitata in più Parte_1
occasioni di attivarsi per richiedere il mutuo;
m) vero che il SI. le aveva comunicato che altri soggetti erano interessati Parte_1 all'acquisto dell'appartamento oggetto di preliminare;
n) vero che il SI. le aveva comunicato che l'immobile era già concesso in Parte_1
locazione;
o) vero che la le aveva comunicato una predelibera sulla richiesta di mutuo;
CP_2
Cont p) vero che lei ha richiesto il mutuo solamente alla
- ammettersi prova per testi del direttore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., agenzia n.7, con sede in Roma in Piazza del Risorgimento n.27, sui seguenti capitoli di prova, già formulati nella comparsa di costituzione:
g) vero che la SI.ra avanzava richiesta di mutuo in data 11.09.2018; Controparte_1
h) vero che la SI.ra riceveva comunicazione del diniego alla corresponsione Controparte_1
del mutuo prima del 25.10.2018; oltre che dei SIg.ri e entrambi residenti in [...], sui seguenti Testimone_1 Testimone_2
capitoli di prova:
i) vero che, nel 2018, la SI.ra prendeva contatti con il SI. per Testimone_2 Parte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma alla via delle Robinie n.35/B;
j) vero che il SI. aveva escluso categoricamente la possibilità di vendere il Parte_1
predetto appartamento in suo favore, in quanto era già impegnato in una proposta d'acquisto;
k) vero che aveva offerto al SI. un prezzo di vendita più vantaggioso rispetto a Parte_1
quello pattuito con la promissaria acquirente;
7
l) vero che nei mesi successivi al diniego del SI. di vendere il proprio Parte_1 appartamento, Lei si è impegnato nell'acquisto di un appartamento con caratteristiche del tutto analoghe nella medesima zona.” assumeva che il Giudice di Pace aveva errato nel rigettare le istanze istruttorie, il Parte_1
cui accoglimento avrebbe dimostrato l'inadempimento di e i danni subiti Controparte_1 dall'esponente.
In particolare, esponeva che l'esibizione della documentazione relativa alla Parte_1 richiesta di mutuo, richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e l'escussione del direttore della filiale di
Banca nazionale del Lavoro S.p.a. avrebbero dimostrato che la negligenza di Controparte_1
aveva impedito l'erogazione del mutuo;
aggiungeva che anche la prova testimoniale avrebbe dimostrato l'inadempimento della promissaria acquirente e la propria buona fede.
La prima udienza era differita al 24.2.2023 e poi al 2.12.2022. si costituiva in giudizio il 19.7.2022 e contestava la fondatezza dell'appello, di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto, con le conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito
In via principale
- rigettare le istanze istruttorie avanzate dall'appellante poiché da ritenersi abbandonate nel giudizio di primo grado per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni e, in ogni caso, rigettare le medesime poiché ininfluenti, in quanto la documentazione versata in atti costituisce la prova necessaria e sufficiente a dimostrare tanto l'adempimento e la buona fede della
SI.ra quanto l'inadempimento e la mala fede della controparte;
CP_1
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza 1759/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma
- condannare controparte alla refusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
In particolare, esponeva che la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti Controparte_1
(documento n. 4) conteneva la condizione sospensiva rappresentata dalla concessione del mutuo da parte della banca prima della stipulazione del contratto di compravendita, che andava qualificata come clausola potestativa mista, poiché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipendeva anche dalla condotta della promissaria acquirente, correttamente ritenuta legittima dal Giudice di
Pace.
La parte appellata esponeva di aver richiesto il mutuo con quarantasei giorni di anticipo rispetto alla data del 26.10.2018 fissata per stipulare la compravendita e il precedente giorno 25, aveva ricevuto 8
comunicazione del diniego da parte del suindicato istituto di credito (documento n. 4), poi comunicato all'agenzia immobiliare.;
Esponeva che, in violazione dell'art. 4 della proposta e dell'art. 1358 c.c., il Parte_1
10.9.2018, prima della scadenza di tale termine, aveva incassato l'assegno dell'importo di € 3.000, consegnato dall'esponente a titolo di caparra confirmatoria;
che la proposta di acquisto non indicava un termine per la presentazione della domanda di concessione del mutuo, inoltrata il giorno 11.9.2018 alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., che il
25.10.2018 le aveva comunicato il diniego, entro il termine del 26.10.2018 pattuito per la stipulazione della compravendita, con la proposta di acquisto, che non prevedeva a proprio carico alcuna obbligazione d'inoltrare una pluralità d'istanze di concessione del mutuo.
La parte appellata eccepiva l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate con l'atto di citazione in appello, ma non in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (documento n. 3), segnalandone l'irrilevanza, e proponeva domanda risarcitoria a norma dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio – privo del fascicolo di parte attrice, che era stato ritirato dall'Avv. Domenico Rullo in data 26.5.2022 -, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 5.11.2024, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Circa l'istanza di ammissione delle prove costituende articolate e non ammesse nel giudizio di primo grado, in cui è stata ritenuta “la causa matura per la decisione”, con ordinanza resa dal
Giudice di Pace all'udienza del 28.10.2021, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).” (Cass., Sez.
6-3 civ., 9
ordinanza n. 10767 del 4.4.2022, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 664646-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 5741 del 27.2.2019; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 33103 del 10.11.2021; Cass.,
Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 36134 del 23.11.2021).
Nelle conclusioni precisate in questo grado del giudizio, ha reiterato l'istanza di CP_4
ammissione delle prove costituende formulata al Giudice di Pace, a cui, prima della rimessione della causa in decisione, aveva chiesto quanto risulta dal verbale di udienza del 24.1.2022: “[…] si riporta alla propria comparsa e ai successivi scritti difensivi e verbali di causa ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte. Parte convenuta insiste per
l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie e per le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.”
Per conseguenza, l'istanza in parola è ammissibile.
Circa le istanze istruttorie di vanno richiamati i principi in base ai quali: “La Parte_1
confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e che “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del
18.9.2009, ivi, Rv. 609677); ed è stato affermato: “La richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del
22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del
2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del
2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01); circa l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato chiarito che si tratta di uno strumento istruttorio residuale utilizzabile in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011) e inoltre: 10
“L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile. Sussistendo tali presupposti, non è necessario che il giudice motivi l'esercizio di tale potere, potendo la legittimità dell'ordine di esibizione desumersi implicitamente dal contesto della motivazione della sentenza.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 2772 del 22.2.2003,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 560675-01) ed è stato affermato: “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.”(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n.
27412 del 8.10.2021, ivi, Rv. 662416-02).
Circa le prove indicate nelle conclusioni di trascritte in epigrafe, si rileva: CP_4
- l'inammissibilità dell'interrogatorio formale, poiché i capitoli a), b), c) non indicano circostanze con efficacia confessoria di fatti sfavorevoli a né specificano la forma, il concreto Parte_4
contenuto e il tempo delle comunicazioni alle quali si riferisce, mentre il capitolo d) è suscettibile di prova documentale e la circostanza di cui al capitolo e) è incontroversa;
- l'inammissibilità della prova testimoniale, poiché i capitoli f) e g) riguardano circostanze suscettibili di prova documentale, il capitolo h) non indica concrete circostanze di fatto circa l'offerta di acquisto del bene immobile suscettibile di prova documentale, il capitolo i) è formulato in termini negativi e non indica alcuna concreta circostanza di fatto come il capitolo k) e il capitolo j) è generico, non documentato e valutativo;
- l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., poiché nei giudizi di primo e Controparte_1
secondo grado, ha prodotto la missiva della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. datata 25.10.2018, avente a oggetto “Richiesta operazione di mutuo per acquisto prima casa”, recante il testo: “Con la presente si comunica che la vostra richiesta del 11/09/2018 in oggetto non è stata accolta”
(documento n. 4).
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La proposta di acquisto immobiliare è inclusa nel documento n. 4 allegato alla comparsa di risposta della parte appellata e con questa scrittura privata, non del tutto leggibile, e Controparte_1
rispettivamente, promissaria acquirente e promissario venditore, hanno formulato Parte_1 una proposta di acquisto e di vendita immobiliare, subordinandone l'efficacia all'ottenimento da 11
parte della prima di un mutuo bancario entro il 26.10.2018, termine pattuito la stipulazione del contratto di compravendita.
Mediante il precitato testo della missiva di in data 25.10.2018, è stato documentato che CP_2 aveva richiesto l'ottenimento del mutuo in data 11.9.2018, conseguendo il Controparte_1
diniego espresso con la lettera del 25.10.2018, entro il termine pattuito dalle parti per stipulare la compravendita, né la promissaria acquirente si era obbligata a richiedere il mutuo a più istituti di credito. Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come 'mista', dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 17919 del
22.6.2023, ivi, Rv. 668327-01).
La presenza della condizione sospensiva di efficacia del preliminare di vendita costituisce circostanza che ha inciso sull'efficacia del contratto stesso, dando luogo all'insorgenza del diritto di di conseguire la restituzione della somma di € 3.000 versata alla controparte a titolo di CP_1
caparra confirmatoria, mediante assegno tratto su UniCredit Banca emesso e addebitato sul suo conto corrente in data 10.9.2018 (documento n. 4).
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui: “La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf.
Cass. sentenze n. 3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre è stato affermato: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 12
96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv. 624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del
30.12.2014) e “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv. 629613); è stato precisato: “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. U.Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004).
Al rigetto dell'appello segue la condanna di alla rifusione delle spese processuali Parte_1 che si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Domenico Rullo, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti di legge per il pagamento, a carico della parte appellante, dell'importo previsto per legge e indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1759-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 1431/2020 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna l'appellante a rifondere all'Avv. Domenico Rullo le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 851 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello dell'art. 1 bis del citato art. 13.
Roma, 31.3.2025 Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marco Gazzelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier
n. 52, per procura allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata il 22.6.2023
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Domenico Rullo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ostia Lido (Rm),
Viale Vasco de Gama n. 73, per procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1759-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 1431/2020 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 5.11.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
-In via principale e nel merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona del Dott. Parte_2
in data 25.01.2022 e depositata il 28.01.2022, all'esito del giudizio avente n. 1431/2020
[...]
R.G., rigettare e domande avanzate dalla SI.ra perché infondate in fatto e in Controparte_1
diritto;
- In via istruttoria: si ripropongono le richieste ritualmente avanzate nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate e trascritte: 2
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla , cad 6307, sita in Roma, Piazza del Controparte_2
Risorgimento n. 27, in persona del delegato della filiale, l'esibizione della documentazione inerente alla richiesta di concessione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, il parere preliminare e successivo riscontro;
- ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
a) vero che il SI. nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 la ha sollecitata più Parte_1
volte di attivarsi per richiedere il mutuo;
b) vero che il SI. le aveva comunicato che altri soggetti erano interessati Parte_1 all'acquisto dell'appartamento oggetto di preliminare;
c) vero che il SI. le aveva comunicato che l'immobile era già concesso in Parte_1
locazione;
d) vero che la e aveva comunicato una predelibera sulla richiesta di mutuo;
CP_2
Contr e) vero che lei ha richiesto il mutuo solamente alla
- ammettersi prova per testi del direttore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Agenzia n. 7, cad
6307, sita in Roma, Piazza del Risorgimento n. 27, sui seguenti capitoli di prova:
f) vero che la SI.ra avanzava richiesta di mutuo in data 11.09.2018; Controparte_1
g) vero che la SI.ra riceveva comunicazione del diniego alla corresponsione del Controparte_1
mutuo prima del 25.10.2018; oltre che dei SI.ri e sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1 Testimone_2
h) vero che nel 2018 la SI.ra prendeva contatti con il SI. per Testimone_2 Parte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma, Via delle Robinie n. 35/B;
i) vero che il SI. aveva escluso categoricamente la possibilità vendere il predetto Parte_1
appartamento in suo favore, in quanto già impegnato in una proposta d'acquisto;
j) vero che aveva offerto al SI. un prezzo di vendita più vantaggioso rispetto a Parte_1
quello pattuito con la promissaria acquirente;
k) vero che nei mesi successivi al diniego del SI. di vendere il proprio Parte_1 appartamento, si è impegnato nell'acquisto di un appartamento con caratteristiche del tutto analoghe nella medesima zona.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA, come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“[…] Per quanto sopra, la SI.ra come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, rassegna CP_1
le proprie conclusioni
Voglia l'On. Tribunale adito
In via principale 3
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza 1759/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma - condannare controparte alla refusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva appello avverso la sentenza civile n.1759-2022,
[...]
resa tra le parti dal Giudice di Pace di Roma, contenente la statuizione:
“[…] La domanda attrice è fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
Nel caso in oggetto si verte in tema di inadempimento contrattuale e, secondo l'insegnamento della
Cassazione, S.U. 30 ottobre 2021 n. 13.533, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento, deve solo provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Dai documenti prodotti risulta, infatti, che con contratto in data 21.06.2018 l'attrice ha sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile sito in Via delle Robinie n. 35/B int. 3 di proprietà del convenuto , al prezzo di € 143.000,00; la proposta di acquisto era stata avanzata Parte_1 tramite l'agenzia Immobiliare Centocelle S.r.l. (affiliata Tecnorete).
La proposta in oggetto veniva accettata dal proprietario odierno convenuto SI. in Parte_1
data 23.06.2018.
All'atto della proposta l'attrice SI.ra versava una caparra di € 3.000,00. Parte_3
L'art. 3 della citata proposta prevedeva che l'atto notarile di vendita avrebbe dovuto stipularsi entro il 26.10.2018 ed il successivo art. 4 (nella voce “note”) stabiliva che la proposta della parte acquirente era condizionata alla concessione del mutuo richiesto dalla parte acquirente.
Ebbene, emerge dagli atti che l'attrice SI.ra , in data 25.10.2018 e, quindi, il Controparte_1
giorno prima della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico riceveva una Cont comunicazione da parte della con la quale le veniva comunicato il diniego alla concessione del mutuo. L'attrice si recava, quindi, presso la Immobiliare Centocelle S.r.l. per comunicare il
Cont diniego della e ritirare l'assegno ma ivi apprendeva che l'assegno era stato consegnato al venditore SI. , il quale da controlli bancari eseguiti dall'attrice aveva incassato Parte_1
l'assegno nel mese di settembre 2018 e, cioè, prima ancora della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico. 4
La parte convenuta SI. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda e precisava che la parte attrice aveva tardato nell'inoltro della domanda di concessione del mutuo, che era stata avanzata solo in data 11.09.2018 e che, conseguentemente, il venditore aveva diritto a incamerare la caparra e quindi, doveva ritenersi legittimo l'incasso dell'assegno.
L'art. 1353 del codice civile sancisce che “le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”.
La condizione corrisponde a quell'avvenimento futuro e incerto di cui parla la norma.
Dall'art. 1353 sopra riportato si distinguono due tipi di condizione:
- quella sospensiva che differisce la produzione degli effetti rispetto alla stipula del negozio;
- quella risolutiva con cui il verificarsi dell'evento oggetto della condizione viene meno l'efficacia del contratto.
In ordine all'avvenimento futuro e incerto, questo deve essere inoltre lecito e possibile. L'articolo
1354 sanziona rendendo nullo “il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume” e che “La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva;
se è risolutiva si ha come non apposta”.
Nei contratti aventi ad oggetto la vendita di immobili (come in questo caso) è possibile che le parti inseriscano la clausola che subordina l'inefficacia del contratto all'erogazione del mutuo da parte di un istituto bancario in favore del promissario acquirente per il pagamento parziale e totale del prezzo concordato.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22046-2018 ha statuito che, nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo, la relativa condizione è qualificabile come “mista” dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, ma la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (Cass. 18 novembre 1996 n. 10074, sentenza sul preliminare con finanziamento non concesso). 5
Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358
c.c., che impone alle parti obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista” (Cass. Sez. U., Sentenza n.18450 del
19/09/2005, Rv. 583707).
In sostanza, quindi, nel caso in oggetto, era stata inserita una condizione sospensiva, che condizionava e posticipava la validità giuridica del contratto solo al verificarsi di un evento futuro
e, cioè, la concessione del mutuo alla parte attrice. Cont Come già si è detto, tale condizione non si è verificata in quanto la in data 25.10.2018 e, dunque, il giorno prima della scadenza del termine per la stipulazione dell'atto pubblico ha comunicato il diniego della concessione del mutuo ed il venir meno della condizione, consensualmente stabilita tra le parti, ha di fatto risolto il contratto.
L'attrice SI.ra aveva, quindi, diritto alla restituzione della caparra da lei Controparte_1
versata di € 3.000,00.
Ne consegue, in accoglimento della domanda attrice, la condanna del convenuto SI. Parte_1
, al pagamento dell'attrice della somma di € 3.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre
[...]
interessi legali dalla data di incasso dell'assegno e fino alla restituzione.
Stante la soccombenza della parte convenuta, la stessa deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attrice, condanna la parte convenuta, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data dell'incasso dell'assegno fino alla restituzione;
2) Condanna, altresì, la predetta convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite, che liquida in complessivi € 1.220,00 (di cui € 150,00 per spese), oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva al Tribunale di Parte_1
Roma la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
- In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi dedotti nel presente atto;
- In via principale enel merito: accogliere, per quanto sopra esposto, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona 6
del Dott. , in data 25.01.2022 e depositata in cancelleria il 28.01.2022, all'esito Parte_2
del giudizio di cui al RG n. 1431/2020, rigettare le domande avanzate dalla SI.ra CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si ripropongono tutte le richieste già ritualmente avanzate nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate e trascritte:
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Agenzia n. 7, cad 6307, sita in Roma alla Piazza CP_2
Risorgimento n. 27, in persona di un delegato della citata filiale, l'esibizione della documentazione inerente alla richiesta di concessione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui è causa, il relativo parere preliminare ed il successivo riscontro;
- ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
l) vero che il SI. , nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, la ha sollecitata in più Parte_1
occasioni di attivarsi per richiedere il mutuo;
m) vero che il SI. le aveva comunicato che altri soggetti erano interessati Parte_1 all'acquisto dell'appartamento oggetto di preliminare;
n) vero che il SI. le aveva comunicato che l'immobile era già concesso in Parte_1
locazione;
o) vero che la le aveva comunicato una predelibera sulla richiesta di mutuo;
CP_2
Cont p) vero che lei ha richiesto il mutuo solamente alla
- ammettersi prova per testi del direttore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., agenzia n.7, con sede in Roma in Piazza del Risorgimento n.27, sui seguenti capitoli di prova, già formulati nella comparsa di costituzione:
g) vero che la SI.ra avanzava richiesta di mutuo in data 11.09.2018; Controparte_1
h) vero che la SI.ra riceveva comunicazione del diniego alla corresponsione Controparte_1
del mutuo prima del 25.10.2018; oltre che dei SIg.ri e entrambi residenti in [...], sui seguenti Testimone_1 Testimone_2
capitoli di prova:
i) vero che, nel 2018, la SI.ra prendeva contatti con il SI. per Testimone_2 Parte_1
l'acquisto dell'appartamento sito in Roma alla via delle Robinie n.35/B;
j) vero che il SI. aveva escluso categoricamente la possibilità di vendere il Parte_1
predetto appartamento in suo favore, in quanto era già impegnato in una proposta d'acquisto;
k) vero che aveva offerto al SI. un prezzo di vendita più vantaggioso rispetto a Parte_1
quello pattuito con la promissaria acquirente;
7
l) vero che nei mesi successivi al diniego del SI. di vendere il proprio Parte_1 appartamento, Lei si è impegnato nell'acquisto di un appartamento con caratteristiche del tutto analoghe nella medesima zona.” assumeva che il Giudice di Pace aveva errato nel rigettare le istanze istruttorie, il Parte_1
cui accoglimento avrebbe dimostrato l'inadempimento di e i danni subiti Controparte_1 dall'esponente.
In particolare, esponeva che l'esibizione della documentazione relativa alla Parte_1 richiesta di mutuo, richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e l'escussione del direttore della filiale di
Banca nazionale del Lavoro S.p.a. avrebbero dimostrato che la negligenza di Controparte_1
aveva impedito l'erogazione del mutuo;
aggiungeva che anche la prova testimoniale avrebbe dimostrato l'inadempimento della promissaria acquirente e la propria buona fede.
La prima udienza era differita al 24.2.2023 e poi al 2.12.2022. si costituiva in giudizio il 19.7.2022 e contestava la fondatezza dell'appello, di cui Controparte_3
chiedeva il rigetto, con le conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito
In via principale
- rigettare le istanze istruttorie avanzate dall'appellante poiché da ritenersi abbandonate nel giudizio di primo grado per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni e, in ogni caso, rigettare le medesime poiché ininfluenti, in quanto la documentazione versata in atti costituisce la prova necessaria e sufficiente a dimostrare tanto l'adempimento e la buona fede della
SI.ra quanto l'inadempimento e la mala fede della controparte;
CP_1
- rigettare l'appello promosso dal SI. in quanto infondato per i motivi sopra esposti e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza 1759/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma
- condannare controparte alla refusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
In particolare, esponeva che la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti Controparte_1
(documento n. 4) conteneva la condizione sospensiva rappresentata dalla concessione del mutuo da parte della banca prima della stipulazione del contratto di compravendita, che andava qualificata come clausola potestativa mista, poiché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipendeva anche dalla condotta della promissaria acquirente, correttamente ritenuta legittima dal Giudice di
Pace.
La parte appellata esponeva di aver richiesto il mutuo con quarantasei giorni di anticipo rispetto alla data del 26.10.2018 fissata per stipulare la compravendita e il precedente giorno 25, aveva ricevuto 8
comunicazione del diniego da parte del suindicato istituto di credito (documento n. 4), poi comunicato all'agenzia immobiliare.;
Esponeva che, in violazione dell'art. 4 della proposta e dell'art. 1358 c.c., il Parte_1
10.9.2018, prima della scadenza di tale termine, aveva incassato l'assegno dell'importo di € 3.000, consegnato dall'esponente a titolo di caparra confirmatoria;
che la proposta di acquisto non indicava un termine per la presentazione della domanda di concessione del mutuo, inoltrata il giorno 11.9.2018 alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., che il
25.10.2018 le aveva comunicato il diniego, entro il termine del 26.10.2018 pattuito per la stipulazione della compravendita, con la proposta di acquisto, che non prevedeva a proprio carico alcuna obbligazione d'inoltrare una pluralità d'istanze di concessione del mutuo.
La parte appellata eccepiva l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate con l'atto di citazione in appello, ma non in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (documento n. 3), segnalandone l'irrilevanza, e proponeva domanda risarcitoria a norma dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio – privo del fascicolo di parte attrice, che era stato ritirato dall'Avv. Domenico Rullo in data 26.5.2022 -, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 5.11.2024, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Circa l'istanza di ammissione delle prove costituende articolate e non ammesse nel giudizio di primo grado, in cui è stata ritenuta “la causa matura per la decisione”, con ordinanza resa dal
Giudice di Pace all'udienza del 28.10.2021, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado).” (Cass., Sez.
6-3 civ., 9
ordinanza n. 10767 del 4.4.2022, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 664646-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 5741 del 27.2.2019; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 33103 del 10.11.2021; Cass.,
Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 36134 del 23.11.2021).
Nelle conclusioni precisate in questo grado del giudizio, ha reiterato l'istanza di CP_4
ammissione delle prove costituende formulata al Giudice di Pace, a cui, prima della rimessione della causa in decisione, aveva chiesto quanto risulta dal verbale di udienza del 24.1.2022: “[…] si riporta alla propria comparsa e ai successivi scritti difensivi e verbali di causa ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte. Parte convenuta insiste per
l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie e per le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.”
Per conseguenza, l'istanza in parola è ammissibile.
Circa le istanze istruttorie di vanno richiamati i principi in base ai quali: “La Parte_1
confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e che “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del
18.9.2009, ivi, Rv. 609677); ed è stato affermato: “La richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del
22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del
2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del
2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01); circa l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato chiarito che si tratta di uno strumento istruttorio residuale utilizzabile in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011) e inoltre: 10
“L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod. proc. civ., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile. Sussistendo tali presupposti, non è necessario che il giudice motivi l'esercizio di tale potere, potendo la legittimità dell'ordine di esibizione desumersi implicitamente dal contesto della motivazione della sentenza.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 2772 del 22.2.2003,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 560675-01) ed è stato affermato: “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.”(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n.
27412 del 8.10.2021, ivi, Rv. 662416-02).
Circa le prove indicate nelle conclusioni di trascritte in epigrafe, si rileva: CP_4
- l'inammissibilità dell'interrogatorio formale, poiché i capitoli a), b), c) non indicano circostanze con efficacia confessoria di fatti sfavorevoli a né specificano la forma, il concreto Parte_4
contenuto e il tempo delle comunicazioni alle quali si riferisce, mentre il capitolo d) è suscettibile di prova documentale e la circostanza di cui al capitolo e) è incontroversa;
- l'inammissibilità della prova testimoniale, poiché i capitoli f) e g) riguardano circostanze suscettibili di prova documentale, il capitolo h) non indica concrete circostanze di fatto circa l'offerta di acquisto del bene immobile suscettibile di prova documentale, il capitolo i) è formulato in termini negativi e non indica alcuna concreta circostanza di fatto come il capitolo k) e il capitolo j) è generico, non documentato e valutativo;
- l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., poiché nei giudizi di primo e Controparte_1
secondo grado, ha prodotto la missiva della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. datata 25.10.2018, avente a oggetto “Richiesta operazione di mutuo per acquisto prima casa”, recante il testo: “Con la presente si comunica che la vostra richiesta del 11/09/2018 in oggetto non è stata accolta”
(documento n. 4).
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
La proposta di acquisto immobiliare è inclusa nel documento n. 4 allegato alla comparsa di risposta della parte appellata e con questa scrittura privata, non del tutto leggibile, e Controparte_1
rispettivamente, promissaria acquirente e promissario venditore, hanno formulato Parte_1 una proposta di acquisto e di vendita immobiliare, subordinandone l'efficacia all'ottenimento da 11
parte della prima di un mutuo bancario entro il 26.10.2018, termine pattuito la stipulazione del contratto di compravendita.
Mediante il precitato testo della missiva di in data 25.10.2018, è stato documentato che CP_2 aveva richiesto l'ottenimento del mutuo in data 11.9.2018, conseguendo il Controparte_1
diniego espresso con la lettera del 25.10.2018, entro il termine pattuito dalle parti per stipulare la compravendita, né la promissaria acquirente si era obbligata a richiedere il mutuo a più istituti di credito. Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come 'mista', dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 17919 del
22.6.2023, ivi, Rv. 668327-01).
La presenza della condizione sospensiva di efficacia del preliminare di vendita costituisce circostanza che ha inciso sull'efficacia del contratto stesso, dando luogo all'insorgenza del diritto di di conseguire la restituzione della somma di € 3.000 versata alla controparte a titolo di CP_1
caparra confirmatoria, mediante assegno tratto su UniCredit Banca emesso e addebitato sul suo conto corrente in data 10.9.2018 (documento n. 4).
Non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante e va considerato il principio secondo cui: “La liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del “quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998, ivi Rv. 512281; conf.
Cass. sentenze n. 3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre è stato affermato: “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 12
96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012, ivi, Rv. 624393; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del
30.12.2014) e “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. 6 – 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014, ivi Rv. 629613); è stato precisato: “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
21798 del 27.10.2015, ivi, Rv. 637545-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 691 del 18.1.2012;
Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7620 del 26.3.2013; Cass., Sez. U.Civ., ordinanza n. 7583 del
20.4.2004).
Al rigetto dell'appello segue la condanna di alla rifusione delle spese processuali Parte_1 che si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Domenico Rullo, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti di legge per il pagamento, a carico della parte appellante, dell'importo previsto per legge e indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1759-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 1431/2020 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna l'appellante a rifondere all'Avv. Domenico Rullo le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 851 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello dell'art. 1 bis del citato art. 13.
Roma, 31.3.2025 Il Giudice
Daniela Gaetano