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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 4002 anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA BONELLI ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(CF: ) E Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. Alessandra Cerreto ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico. attori
e
(CF: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Francesco Cialella ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico convenuta
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 03.07.2025 Parte_1
e hanno proposto domanda giudiziale di rilascio
[...] Parte_2 dell'immobile sito in Piana di Monte Verna alla Via Laurelli n.90 di proprietà di essi ricorrenti identificato al catasto con Foglio 14, Numero 345, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 6,00 vani, totale superfice catastale 222 mq escluse aree scoperte, ciascuno nella misura di ½ giusto atto di successione di morte del 15 novembre 2024.
A tal fine hanno esposto che:
- gli stessi sono i legittimi ed unici proprietari dell'immobile in oggetto;
- che la dichiarazione di successione è stata presentata a seguito del decesso di Persona_1
, figlio del ricorrente e germano del ricorrente
[...] Parte_1
; Parte_2
- che dal 6.3.20 dava ospitalità alla convenuta nell'immobile dove egli Persona_1 risiedeva senza costituire alcun atto di convivenza;
- che il 14.01.2025 i ricorrenti con raccomandata ricevuta dalla destinataria la invitavano e diffidavano a rilasciare l'immobile entro 60 giorni nonché a desistere dalle condotte verbali aggressive e turpi nei loro confronti;
- che il tentativo obbligatorio di mediazione da loro esperito si è concluso con un verbale negativo;
- che la resistente occupa l'immobile sine titulo e seppure vi abbia stabilito la propria residenza non gode di alcun diritto di abitazione o di altro titolo giuridico;
- che gli stessi hanno legittimazione attiva a proporre la domanda avendo un interesse meritevole di protezione giuridica.
I ricorrenti, pertanto, con il presente procedimento hanno concluso chiedendo: 1)
l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile, 2) la condanna della resistente al rilascio dell'immobile, con vittoria di spese.
La parte resistente, si è costituita con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta del 17/11/2025, chiedendo il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico, eccependo:
- in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c nonché perché totalmente carente dell'indicazione degli elementi di diritto a supporto della domanda avanzata;
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- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che non può derivare dalla mera chiamata all'eredità l'esercizio di un'azione giudiziaria senza espressa volontà di accettare l'eredità medesima;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- l'applicazione del rito ordinario, essendo in discussione il diritto reale sull'immobile e non un rapporto locativo;
- la valutazione, nel merito, della assistenza resa dalla resistente al defunto Persona_1
avendo vissuto con lo stesso da oltre un decennio nell'immobile oggetto della
[...] controversia.
La resistente ha concluso quindi chiedendo dichiararsi: 1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e/o carenza degli elementi fondamentali e, in primis, della causa petendi ex art. 163 cpc, 2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista per legge con vittoria di spese;
3) l'attribuzione di un congruo termine per il rilascio.
Con note congiunte per l'udienza del 21/11/2025 le parti hanno chiesto emettersi ordine di rilascio entro il 01/03/2026 e compensarsi le spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
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Anzitutto si deve premettere che la domanda proposta risulta procedibile in quanto è stato regolarmente versato in atti il verbale negativo di mediazione del 29/05/2025 nel quale la odierna risulta assente, benché regolarmente evocata.
Nel merito la domanda di rilascio è fondata e può essere accolta, atteso che le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della stessa risultano sufficientemente circostanziate, come di seguito si dirà.
Si deve premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai riconosciuto che la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da
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terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio
(cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del
02/01/2014).
La stessa Suprema Corte ha specificato, tuttavia, che “tale situazione giuridica non immuta al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi, sicché, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza "more uxorio" Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario- possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria;
b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario”(Cass. n. 10377/2017).
Nella pronuncia appena citata la Corte di Cassazione ha altresì specificato che “La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa disposizione di legge
(come nel caso dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo la interpretazione additiva della Corte costituzionale sentenza in data 7.4.1988 n. 404) sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma dell'art. 1, comma 42, della legge 20 maggio 2016 n. 76 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverbera piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza "dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento" che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all'ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa (Corte cass. n. n. 7214/2013, cit., in motivazione, punto 2.5). Né appare configurabile una lesione del principio di pari trattamento di situazioni identiche nella omessa estensione anche al convivente more uxorio del diritto di abitazione e di uso previsto dall'art. 540 c.c., avendo ritenuto D Giudice delle leggi infondata la questione in considerazione del differente presupposto della successione mortis causa cui si
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ricollega l'applicazione di tale norma: "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola
l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore.” (sempre Cass. n.
10377/2017)
E allora, si deve ritenere che la detenzione da parte del convivente abbia trovato causa nel consenso già rilasciato dal precedente proprietario dell'immobile e dunque la relazione di fatto tra l'occupante e la res non può qualificarsi sine titulo, dovendosi escludere che nel caso in esame sia stata intrapresa un'azione di rivendicazione;
la predetta circostanza, invece, è idonea a qualificare la domanda nei termini di azione di restituzione dell'immobile, sussistendo un titolo che ha dato vita all'immissione della resistente nella detenzione, seppure ormai cessato, in ragione del decesso del convivente.
Com'è noto, le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si
è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realtà e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
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L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (SSUU 7305/2014); ma il principio vale anche qualora il titolo in virtù del quale sia avvenuta la materiale traditio sia venuto meno, per causa originaria o successiva.
Ebbene, nel caso di specie è emerso, come visto, che la resistente è stata immessa nel godimento del bene per concessione del precedente proprietario, essendo poi venuto meno il titolo della detenzione al momento del decesso del medesimo.
Allo stato, quindi, non sussiste un titolo valido ed efficace, che legittimi la resistente a conservare la detenzione dell'immobile che è oggetto del contendere;
dunque, la domanda di rilascio deve essere accolta.
Si deve osservare, infine, che i ricorrenti hanno posto a fondamento della domanda la circostanza di aver ereditato il bene oggetto di causa dal congiunto , Persona_1 figlio e fratello dei ricorrenti medesimi, come da stato di famiglia in atti;
la stessa proposizione della domanda di restituzione di un bene facente parte del compendio ereditario rappresenta tacita accettazione dell'eredità del de UI (in questo senso cfr. Cass.
n. 390/2025 secondo cui “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.”).
Nell'esercizio del potere di determinazione del tempo della restituzione si stima equo determinare la data del rilascio entro il 01/03/2026, tenuto conto della volontà congiunta delle parti e della necessità della resistente di disporre un minimo spazio-temporale per provvedere alla liberazione del bene.
Le spese di lite sono interamente compensate per volontà delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
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1. CONDANNA a rilasciare libero da persone e cose, in favore Controparte_1
di e l'immobile Parte_1 Parte_2 sito in Piana di Monte Verna alla Via Laurelli n.90 di proprietà di essi ricorrenti identificato al catasto con Foglio 14, Numero 345, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 6,00 vani, totale superfice catastale 222 mq entro la data del 01/03/2026;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 12/12/2025
Il giudice
LA NE
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