Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2743/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MACRI' ROSARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico (da inabilità permanente) conseguente all'infortunio sul lavoro occorsole in data 12/9/2022, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo (in rendita: questa la CP_1 richiesta contenuta nelle conclusioni del ricorso) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 (oltre accessori di legge). L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in rendita) del danno biologico conseguente CP_1 all'infortunio sul lavoro occorsole in data 12/9/2022, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000.
A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle
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b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
«tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, la verificazione di un infortunio sul lavoro, la presenza di postumi permanenti ed il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al 6 %).
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha dimostrato (né documentalmente né per testi, non avendo formulato alcuna richiesta di prova orale) la verificazione dell'infortunio sul lavoro denunciato, elemento specificatamente contestato dall' nella memoria difensiva. CP_1
Come statuito dalla Suprema Corte, ″in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa‶ (Cass., n.2849/2017). Non avendo la parte ricorrente assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di dimostrare la sussistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto rivendicato nel presente giudizio (cioè, la verificazione dell'infortunio sul lavoro denunciato), il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2 Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione dei due terzi delle spese di lite, mentre il restante terzo segue la soccombenza ed è liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento del restante terzo, liquidato in euro 900 per compensi professionali.
Crotone, 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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