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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 21224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21224 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
Da
(nato a [...] -NA- il 20.06.1955 - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale elettivamente domicilia in BA d'CH alla Via Starza n.3
RICORRENTE
CONTRO
(nata ad [...] -NA- il 2.02.1968 - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONINI
DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Muzio Clementi, 51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in CH (NA) il 18.03.1989, che dalla loro unione erano nati quattro Controparte_1
figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 28.03.2014 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (24.03.2010) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Il ricorrente, sulla premessa sia della intervenuta indipendenza economica dei quattro figli sia della nuova relazione sentimentale intessuta dalla resistente, chiedeva: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18 marzo 1989 in CH (NA), in regime di comunione dei beni, con atto n. 25 dell'anno 1989 parte 2 serie A, tra il ricorrente nato a [...] il Parte_1
20.06.1955 e res.te in BA d'CH (NA) alla Via Starza n. 17, cod. fisc.
e la IG.ra , nata ad [...] il [...] ed ivi res.te C.F._1 Controparte_1
alla Via Battistessa n. 31, Cap 80077 – C.F.: ; C.F._3
- ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione/annotazione della emananda sentenza de qua con tutte le pattuizioni ivi contenute e previste
- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra , di cui Controparte_1
alla sua nuova attività lavorativa e convivenza con il nuovo compagno, dichiarare che nulla è dovuto alla IG.ra a titolo di assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge;
CP_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla dell'assegno divorzile, di cui all'art. 5 CP_1 comma VI L. 898/70 così come modif. dalla L. 74/87, revocando il mantenimento disposto per €
175,00 mensili in sede di separazione;
- a modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi e di cui Parte_1 Controparte_1
alla sentenza n.8259/14, emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.03.2014 e depositata in data
04.06.2014, nella causa civile iscritta la n. 36829/0029 Registro Generale degli affari contenziosi, dare atto della sopravvenuta autonomia ed autosufficienza economica dei figli, , e Per_1 Per_2 , e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Persona_3
ed in favore della per euro 275,00 mensili cadauno, nonché del relativo contributo Pt_1 CP_1
del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli stessi, ripetesi, maggiorenni ed economicamente autonomi ed autosufficienti;
-- in caso di mancata opposizione della resistente, emettersi sentenza parziale di divorzio, rimettendo le parti innanzi al Tribunale per le pronunce accessorie.
- Rigettare ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 giudizio, con attribuzione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
In data 26/03/2025 si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 divorzio formulata dal ricorrente e così concludeva: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad CH (NA) il 18.03.1989 con atto n. 25 dell'anno 1989 parte 2 serie A, tra la SI.ra ed il SI. ; Controparte_1 Parte_1
2) Sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 Legge divorzio (Legge 898/1970) disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento divorzile in favore della SInora per Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 300,00 € mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) in via subordinata, comunque sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 Legge divorzio (Legge
898/1970), confermare un assegno di mantenimento divorzile in favore della SInora CP_1 per la somma di Euro 175,00 € mensili rivalutato alla data di emissione della sentenza
[...]
rispetto e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 15.04.2025 le parti comparivano personalmente, fallito il tentativo di conciliazione, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la difesa di parte ricorrente insisteva nella preliminare eccezione di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile attesa la tardività della costituzione in giudizio della resistente.
Il giudice, preliminarmente revocava in via provvisoria le statuizioni accessorie relative ai figli, non avendone la resistente contestato la raggiunta indipendenza economica e riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare riguardo i figli non essendo contesta l'autosufficienza economica degli stessi e in mancanza di domande sul punto.
La resistente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile. La domanda è inammissibile, come eccepito dalla difesa del ricorrente, attesa la tardività della costituzione in giudizio.
Venendo, infine, alle spese processuali l'esito del giudizio giustifica una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad CH (NA) il 18.03.1989 (atto n.25,parte II , S. A, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 1989);
• Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CH (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21224 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
Da
(nato a [...] -NA- il 20.06.1955 - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale elettivamente domicilia in BA d'CH alla Via Starza n.3
RICORRENTE
CONTRO
(nata ad [...] -NA- il 2.02.1968 - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONINI
DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Muzio Clementi, 51
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in CH (NA) il 18.03.1989, che dalla loro unione erano nati quattro Controparte_1
figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 28.03.2014 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente (24.03.2010) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Il ricorrente, sulla premessa sia della intervenuta indipendenza economica dei quattro figli sia della nuova relazione sentimentale intessuta dalla resistente, chiedeva: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18 marzo 1989 in CH (NA), in regime di comunione dei beni, con atto n. 25 dell'anno 1989 parte 2 serie A, tra il ricorrente nato a [...] il Parte_1
20.06.1955 e res.te in BA d'CH (NA) alla Via Starza n. 17, cod. fisc.
e la IG.ra , nata ad [...] il [...] ed ivi res.te C.F._1 Controparte_1
alla Via Battistessa n. 31, Cap 80077 – C.F.: ; C.F._3
- ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione/annotazione della emananda sentenza de qua con tutte le pattuizioni ivi contenute e previste
- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della SI.ra , di cui Controparte_1
alla sua nuova attività lavorativa e convivenza con il nuovo compagno, dichiarare che nulla è dovuto alla IG.ra a titolo di assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge;
CP_1
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla dell'assegno divorzile, di cui all'art. 5 CP_1 comma VI L. 898/70 così come modif. dalla L. 74/87, revocando il mantenimento disposto per €
175,00 mensili in sede di separazione;
- a modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi e di cui Parte_1 Controparte_1
alla sentenza n.8259/14, emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.03.2014 e depositata in data
04.06.2014, nella causa civile iscritta la n. 36829/0029 Registro Generale degli affari contenziosi, dare atto della sopravvenuta autonomia ed autosufficienza economica dei figli, , e Per_1 Per_2 , e per l'effetto disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del Persona_3
ed in favore della per euro 275,00 mensili cadauno, nonché del relativo contributo Pt_1 CP_1
del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli stessi, ripetesi, maggiorenni ed economicamente autonomi ed autosufficienti;
-- in caso di mancata opposizione della resistente, emettersi sentenza parziale di divorzio, rimettendo le parti innanzi al Tribunale per le pronunce accessorie.
- Rigettare ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 giudizio, con attribuzione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
In data 26/03/2025 si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 divorzio formulata dal ricorrente e così concludeva: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad CH (NA) il 18.03.1989 con atto n. 25 dell'anno 1989 parte 2 serie A, tra la SI.ra ed il SI. ; Controparte_1 Parte_1
2) Sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 Legge divorzio (Legge 898/1970) disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento divorzile in favore della SInora per Parte_1 Controparte_1 la somma di Euro 300,00 € mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) in via subordinata, comunque sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 Legge divorzio (Legge
898/1970), confermare un assegno di mantenimento divorzile in favore della SInora CP_1 per la somma di Euro 175,00 € mensili rivalutato alla data di emissione della sentenza
[...]
rispetto e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 15.04.2025 le parti comparivano personalmente, fallito il tentativo di conciliazione, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e la difesa di parte ricorrente insisteva nella preliminare eccezione di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile attesa la tardività della costituzione in giudizio della resistente.
Il giudice, preliminarmente revocava in via provvisoria le statuizioni accessorie relative ai figli, non avendone la resistente contestato la raggiunta indipendenza economica e riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare riguardo i figli non essendo contesta l'autosufficienza economica degli stessi e in mancanza di domande sul punto.
La resistente ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile. La domanda è inammissibile, come eccepito dalla difesa del ricorrente, attesa la tardività della costituzione in giudizio.
Venendo, infine, alle spese processuali l'esito del giudizio giustifica una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad CH (NA) il 18.03.1989 (atto n.25,parte II , S. A, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 1989);
• Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CH (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino