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21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 552.
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.(88) ((90)) --------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.(88) ((90)) --------------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo (popup)https://www.avvocatoandreani.it/ · 197.18506
Art. 552 c.p.c. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3913Provvedimento: […] l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni e per l'effetto, dichiarare il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto confermando l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 552 c.p.c. emessa dalLeggi di più...
- tardività opposizione·
- termine perentorio 40 giorni·
- art. 650 c.p.c.·
- spese processuali·
- sospensione provvisoria esecuzione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- giudicato decreto ingiuntivo·
- inammissibilità opposizione·
- assegnazione somme ex art. 552 c.p.c.·
- art. 281 sexies c.p.c.