Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2316 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Sebastiani Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2316/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in La Spezia (SP), Via Sarzana n. 403/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Filippo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina
Filippo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 5
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
12/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 5/12/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 27/05/2007), Per_1
attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 3/05/2017. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. CP_1
e la Sig.ra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune della Spezia
[...] Parte_1 al n. 53, parte II serie A anno 2000, (ove già compare l'annotazione dell'omologa della separazione del 19.09.2017) da comunicarsi allo stato civile del Comune della Spezia.
- Confermare l'affido condiviso di e disporre la sua collocazione presso la Persona_2
residenza della madre con diritto di visita. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici/ sportivi della figlia ed i suoi impegni di lavoro e previa comunicazione alla madre collocataria entro congruo termine (almeno il giorno prima). Il padre potrà, poi, vedere e trattenere presso di sé la figlia per un periodo consecutivo di giorni da concordarsi con la madre collocataria durante le festività natalizie e durante quelle pasquali, in alternanza con l'altro genitore. Potrà, inoltre, concordare con la Sig.ra un Pt_1 periodo di ferie da trascorrere con la figlia durante l'estate, anche di 7-15 giorni, anche non consecutivi.
- Disporre che la casa di proprietà di sita in La Spezia, Via Sarzana 403/C, Controparte_1
già consensualmente assegnata alla moglie separata dal 12.12.2018, venga formalmente assegnata alla madre collocataria della minore sino alla data del 1^ gennaio 2028. Il Sig. Persona_2 alla scadenza del termine concordato per l'assegnazione della casa familiare potrà Per_2
pag. 2 di 5 richiedere la restituzione dell'immobile alla Sig.ra concedendole, se necessario, un ulteriore Pt_1 termine di sei mesi per liberare l'immobile di sua proprietà da cose e persone.
- Disporre che il padre sia tenuto al pagamento a favore della Sig.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese del contributo al mantenimento della moglie separata nella misura di € 50,00 mensili, rivalutabili secondo indice ISTAT ed € 450,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese come contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Per_1
Tribunale della Spezia.
Nel caso in cui la figlia si trasferisse in altra città per gli studi universitari il Sig. Per_1 Per_2 verserà direttamente alla figlia il contributo al suo mantenimento pari ad € 450,00 mensili entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico verrà posto al 50% a favore di ciascun genitore”.
All'udienza del 12/03/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza pag. 3 di 5 dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo al mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e in La Spezia (SP) in data 3/06/2000 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2000, al n. 53, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. CP_1
e la Sig.ra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune della Spezia
[...] Parte_1 al n. 53, parte II serie A anno 2000, (ove già compare l'annotazione dell'omologa della separazione del 19.09.2017) da comunicarsi allo stato civile del Comune della Spezia.
- Confermare l'affido condiviso di e disporre la sua collocazione presso la Persona_2
residenza della madre con diritto di visita. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta pag. 4 di 5 che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici/ sportivi della figlia ed i suoi impegni di lavoro e previa comunicazione alla madre collocataria entro congruo termine (almeno il giorno prima). Il padre potrà, poi, vedere e trattenere presso di sé la figlia per un periodo consecutivo di giorni da concordarsi con la madre collocataria durante le festività natalizie e durante quelle pasquali, in alternanza con l'altro genitore. Potrà, inoltre, concordare con la Sig.ra un Pt_1
periodo di ferie da trascorrere con la figlia durante l'estate, anche di 7-15 giorni, anche non consecutivi.
- Disporre che la casa di proprietà di sita in La Spezia, Via Sarzana 403/C, Controparte_1
già consensualmente assegnata alla moglie separata dal 12.12.2018, venga formalmente assegnata alla madre collocataria della minore sino alla data del 1^ gennaio 2028. Il Sig. Persona_2 alla scadenza del termine concordato per l'assegnazione della casa familiare potrà Per_2 richiedere la restituzione dell'immobile alla Sig.ra concedendole, se necessario, un ulteriore Pt_1
termine di sei mesi per liberare l'immobile di sua proprietà da cose e persone.
- Disporre che il padre sia tenuto al pagamento a favore della Sig.ra entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese del contributo al mantenimento della moglie separata nella misura di € 50,00 mensili, rivalutabili secondo indice ISTAT ed € 450,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese come contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Per_1
Tribunale della Spezia.
Nel caso in cui la figlia si trasferisse in altra città per gli studi universitari il Sig. Per_1 Per_2 verserà direttamente alla figlia il contributo al suo mantenimento pari ad € 450,00 mensili entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico verrà posto al 50% a favore di ciascun genitore”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/03/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5