Articolo 294 del Codice civile
Articolo 282Articolo 284
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 luglio 1967
Art. 294.

(Pluralita' di adottati o di adottanti).

((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))

Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Entrata in vigore il 7 luglio 1967
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