Versione
19 aprile 1942
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7 luglio 1967
7 luglio 1967
Art. 294.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Commentari • 36
- 1. Rimessa alla Corte costituzionale la questione del divieto di adozione di maggiorenne da parte dei due partners di un’unione civileSilvia Martelli · https://accademiaassociazionecivilisti.it/ · 19 gennaio 2026 · 144.44418
[…]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Novara, sentenza 08/03/2023, n. 9Provvedimento: […] d) si impone, infatti, una interpretazione teleologica dell'articolo 294 c.c., che consideri nuove funzioni che l'adozione di maggiorenne è chiamata ad assumere in vista di una finalità di solidarietà e di ricostruzione della famiglia, attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto ed un'adeguata valutazione del vantaggio per l'adottando; e) nel caso di specie, […]Leggi di più...
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