Articolo 15 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 marzo 1987
Art. 15. 1. L' articolo 12 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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