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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1438/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3124/21 pubblicata il 14.12.21 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso da avv.to L. Russo Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti P. Aquilone e E. Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado parte ricorrente esponeva di essere stato alle dipendenze dell' dal 14.11.2014 al CP_2
7.7.2016 (data in cui il rapporto di lavoro cessava definitivamente per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); rappresentava che il 3.11.2015 veniva licenziato ma con ordinanza del Tribunale di S. Maria C. V. del 04/03/2017 si dichiarava l'inefficacia del licenziamento impugnato e si condannava il datore di lavoro alla reintegrazione CP_2 del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Pertanto, il ricorrente deduceva la sussistenza del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, per il predetto periodo sino alla definitiva cessazione a seguito di nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 7.7.2016.
Tuttavia, con provvedimento del 27.02.2018 notificato il 8.3.2018,
l' di Caserta comunicava all'istante il disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_2 dall'1.11.2015 al 7.7.2016, in quanto a seguito di accertamenti ispettivi il rapporto di lavoro risultava “insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.” e il predetto periodo non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio contestando nel merito il provvedimento dell'ente previdenziale e concludendo come di seguito: “1) dichiarare nullo e/o illegittimo l'impugnato provvedimento .2000.27/02/2018.0102383 dell' CP_1 Controparte_3
Caserta o comunque annullarlo in quanto carenti di
[...] adeguata motivazione e assolutamente generico e /o ingiusto o, in via subordinata, ordinarne la disapplicazione per i motivi spiegati in premessa e, per l'effetto; 2) ordinare all' di CP_1 riconoscere che tra il ricorrente e la è intercorso CP_2 rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal
01/11/2015 al 07/07/2016 e, per l'effetto, ritenere il predetto periodo valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, con ogni conseguenza di legge;
3) ordinare all' CP_1 di provvedere al recupero dei contributi dovuti dall' CP_2 per il periodo di lavoro intercorso con l'istante dal 01/11/2015
pag. 2/15 al 07/07/2016, laddove questi non siano stati effettivamente versati;
4) condannare la resistente, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, stante l'estraneità dell' al giudizio proposto dall'odierno CP_4 ricorrente avverso il licenziamento e l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, come da verbale ispettivo in atti.
Il Giudice di primo grado rilevava:
-che l'istante contestava il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' adottato CP_2 dall' agendo nei confronti dell' per l'accertamento CP_1 CP_4 del rapporto di natura subordinata alle dipendenze di CP_2
per il periodo dal 1.11.2015 sino al 7.7.2016 ai fini delle
[...] assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali e contestualmente, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, chiedendo la condanna dell' a provvedere al recupero dei contributi CP_1 dovuti dal datore di lavoro , CP_2
-che in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, residuando unicamente in favore del lavoratore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all' la CP_1 costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13,
pag. 3/15 -che il lavoratore non è neppure legittimato ad agire nei confronti dell' per accertare l'esistenza Controparte_5 del rapporto di lavoro subordinato,
-che pertanto, in applicazione dei principi richiamati, doveva ritenersi che la domanda diretta all'accertamento del rapporto di natura subordinata ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva ed ai fini del recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro nei confronti dell'ente creditore non poteva essere proposta nei confronti dell' con la conseguenza che CP_1 sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 convenuto, rigettando il ricorso e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ricorre il appello lo rilevando che con Parte_1 provvedimento .2000.27/02/2018.0102383 del 27/02/2018, CP_1 notificato in data 8/03/2018, l'istituto gli comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dal 01/11/2015 al 07/07/2016, in quanto a CP_2 seguito di accertamenti ispettivi risultava “insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.” e, per l'effetto, il predetto periodo non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
di aver inoltrato telematicamente in data 05/06/2018 tempestivo ricorso amministrativo ex art. 42 e ss. l. 88/1989; che in base alla ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il rapporto tra lui e la non si era mai interrotto e, CP_2 pertanto, lo stesso perdurava senza soluzione di continuità dal
14/11/2014 almeno fino al 07/07/2016, data del secondo licenziamento non impugnato;
che l' avrebbe dovuto provvedere CP_1 al recupero dei contributi dovuti dalla per il CP_2
pag. 4/15 periodo dal 01/11/2015 al 07/07/2016 e non disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro;
che l' è l'unico soggetto CP_1 legittimato a provvedere al recupero dei contributi dovuti e presumibilmente non versati dalla per la CP_2 ricostruzione della sua posizione assicurativa dall'1/11/2015 al
7/07/2016 attraverso l'emissione di un avviso di addebito ex art. 30 d.l. 30/2010 e ex art. 24 dlgs 46/99 e , anzi, il mancato recupero dei tali contributi nei termini di legge gli potrebbe provocare un grave danno con conseguente responsabilità dell'Ente previdenziale.
L'appellante sostiene che il GL avrebbe errato nel non annullare e/o disapplicare l'impugnato provvedimento CP_1
2000.27/02/2018.0102383 come richiesto in ricorso, nonché nel non accertare e dichiarare la validità, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, del rapporto lavoro intercorso tra lui e la CP_2
dal 01/11/2015 al 07/07/2016; che pur volendo aderire alla
[...] tesi del Giudice di prime cure sulla carenza di legittimazione passiva dell' relativamente alla domanda volta al recupero dei CP_1 contributi dovuti dall' tale motivazione non è CP_2 condivisibile per la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nè per la domanda di accertamento della CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal
01/11/2015 al 07/07/2016 per la validità ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, con ogni conseguenza di legge.
Precisa l'appellante:
-che il rapporto di lavoro intercorso con la nel CP_2 periodo compreso dal dì dell'illegittimo licenziamento (3/11/2015) al 07/07/2016 è provato per tabulas non solo dalla documentazione versata in atti (in particolare il C2 Storico), ma soprattutto è
pag. 5/15 stato oggetto di accertamento, con efficacia di giudicato, contenuto nella ordinanza n. 1167/2015, emessa dal Tribunale di
Santa Maria C.V., ma anche nella sentenza n. 1493/2019, emessa dal
Tribunale di Benevento e confluite nel fascicolo del primo grado di giudizio (sentenze di condanna della alla CP_2 reintegra di esso appellante nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal dì dell'illegittimo licenziamento fino alla effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali),
-che dalla documentazione versata in atti dallo stesso CP_1 risulta che la ha provveduto a versare i contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente a copertura del periodo disconosciuto dall'ente previdenziale (cfr. allegato 4 alla memoria difensiva dell'ente previdenziale, estratto contributivo di anche se Parte_1 successivamente eliminati arbitrariamente dall' i contributi CP_1 relativi ai mesi di novembre e dicembre 2015, nonché per i mesi da gennaio a luglio 2016,
-che la sussistenza della obbligazione retributiva, nata a [...] reintegrazione nel posto di lavoro, costituisce anche il presupposto della corrispondente obbligazione contributiva operando la fictio iuris anche per quanto attiene al rapporto assicurativo, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., con vittoria delle spese di lite del doppio grado con attribuzione.
L' chiede il rigetto dell'appello evidenziando: CP_1
-che ai sensi dell'art. 2116 c.c. il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione pag. 6/15 contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, restando il lavoratore unicamente beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti ma estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero,
-che in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali,
-che, pertanto, la sentenza impugnata è corretta e merita conferma,
-che il ricorso era comunque infondato atteso che esso istituto aveva provveduto all'annullamento della posizione assicurativa dello , relativamente al rapporto di lavoro con la ditta Pt_1 per il periodo dal 1.11.2015 in poi, sulla base degli CP_2 accertamenti effettuati e conclusisi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016014106/DDL del 21.12.2017, senza che l'allora ricorrente provasse l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
pag. 7/15 -che era emerso un contratto di lavoro illecito per contrasto con norme di ordine pubblico (siccome preordinato alla costituzione di un rapporto previdenziale a favore di soggetto che non ne aveva diritto),
-che alcun valore aveva l'ordinanza di reintegrazione del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in quanto pronunciata esclusivamente tra il lavoratore e la datrice di lavoro, mentre esso istituto era rimasto estraneo al giudizio,
-che, pertanto, incombeva sul ricorrente dimostrare la sussistenza
Cont del rapporto di lavoro subordinato tra lui e la prova CP_2 non minimamente fornita,
-che alcun rilievo hanno la lettera di assunzione e il C2 storico, documenti che si limitano a rappresentare la realtà documentale ma che invece non forniscono alcuna prova sulla esistenza del rapporto di lavoro,
-che con il verbale unico di accertamento del 21.12.2017 si era accertato che “tra il mese di settembre-ottobre e il mese di dicembre 2015, si è completata la chiusura dell'attività industriale presso il sito di San Felice a Cancello, unica sede operativa della Tale dato è emerso da diversi Controparte_2 elementi probatori: sopralluoghi ripetuti sui posti da parte non solo degli scriventi, ma anche da altri soggetti istituzionali, dichiarazioni acquisite dai soggetti denunciati quali lavoratori, dichiarazione di altri soggetti in possesso di notizie qualificate, dichiarazione della legale rappresentante, verifica delle utenze e delle fatture fiscali. Per tale ragione, gli scriventi procedono col presente atto ad annullare, per la totalità dei soggetti, le denunce contributive inviate dall'azienda per il 2016. In ordine agli anni 2013-2015, invece, dall'analisi della documentazione acquisita e dal confronto con le dichiarazioni rese dagli interessati, sono emerse 3 fattispecie
pag. 8/15 diverse di irregolarità, riguardanti la genuinità dei rapporti di lavoro formalizzati dall'azienda: per un primo gruppo, la Società ha denunciato personale che dalle dichiarazioni è risultato non aver prestato alcun tipo di attività all'interno dell'azienda; per tale tipologia si provvede all'annullamento totale del rapporto di lavoro e quindi dei relativi flussi Uniemens inviati dall'azienda; per un secondo gruppo, la Società ha denunciato all' CP_4 periodi lavorativi non corrispondenti all'effettiva durata iniziale e/o finale dell'attività lavorativa svolta;
per un terzo gruppo, la Società, in relazione ai lavoratori che risultano aver cessato il proprio rapporto lavorativo, ha trasmesso flussi mensili ( immediatamente successivi a CP_6 tale cessazione con valori di imponibile e di giornate pari a zero“,
-che nel predetto verbale, quanto alla posizione dello Parte_1
, si era accertato che “Rispetto al periodo complessivo di
[...] lavoro denunciato dall'azienda (attraverso ed Unilav), in CP_6 base a quanto accertato, il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società per il periodo da CP_2 novembre 2015 a luglio 2016, per cui si annullano i flussi
relativi a tale periodo;
si ricorda che l'azienda è CP_6 risultata inattiva nell'anno 2016”,
-che era stato accertato che la ditta aveva cessato CP_2 definitivamente la sua attività nei mesi settembre-ottobre 2015 e quindi, stante l'impossibilità sopravvenuta, non risultava possibile ricostruire il rapporto di lavoro, con la relativa copertura contributiva, successivamente alla data del licenziamento del 1.11.2015 (seppure dichiarato illegittimo) per l'impossibilità sopravvenuta.
pag. 9/15 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato e va rigettato.
L'omesso versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962.
Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 26990 del 7-
12-05).
A mente della L. n. 1338 del 1962, art.13, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione pag. 10/15 obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 art.55 può chiedere all' nazionale CP_4 sociale di costituire, nei casi previsti dal Controparte_7 successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che il lavoratore, per potere agire direttamente nei confronti dell' deve CP_1 allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' , e nel necessario CP_1 contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie.
La ricordata normativa ha dunque la funzione di consentire al lavoratore, ricorrendone gli specifici presupposti, di eliminare, attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti.
Non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per l'ipotesi in cui l'Istituto
pag. 11/15 assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita (Cass. n. 6569/10).
Ne consegue che la sentenza è corretta ed aderente alle previsioni di legge laddove ha ritenuto (in relazione ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso) che lo non potesse agire Pt_1 direttamente nei confronti dell' per “costringerlo” all'azione CP_1 di recupero dei contributi, dovendo invece agire nei confronti del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha affermato più volte il principio: Sez. Lav., ordinanza n.2164/21 “In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto
l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”; sentenza n. 6722/21 “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta
a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento
pag. 12/15 contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all' la costituzione della CP_1 rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata”, sentenza n.701/24 “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del
1962”.
Né può avere effetto dirimente l'impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro comunicato dall' allo e da CP_1 Pt_1 quest'ultimo impugnato sia con ricorso amministrativo sia con il ricorso giurisdizionale di primo grado atteso che a fronte di una pag. 13/15 analitica prova della inesistenza del rapporto di lavoro nulla ha dedotto in senso contrario il lavoratore.
Nel verbale ispettivo (in atti) si dà atto, a seguito di capillari accertamenti anche mediante accesso fisico agli indirizzi indicati quali sede legale della che tra il mese di settembre- CP_2 ottobre e il mese di dicembre 2015 si è completata la chiusura dell'attività industriale presso il sito di San Felice a Cancello, unica sede operativa della donde l'impossibilità CP_2 che il rapporto di lavoro dello si sia ricostituito dal Pt_1 novembre 2015, considerando anche che l'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro è stata pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a marzo 2017; gli ispettori hanno analizzato tutte le singole posizioni dei lavoratori della ditta e con riferimento specifico allo hanno accertato Pt_1 che “rispetto al periodo complessivo di lavoro denunciato dall'azienda (attraverso ed Unilav), in base a quanto CP_6 accertato, il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società per il periodo da novembre 2015 a CP_2 luglio 2016, per cui si annullano i flussi relativi a CP_6 tale periodo;
si ricorda che l'azienda è risultata inattiva nell'anno 2016”.
Tali risultanze non sono state in alcun modo contestate o contrastate dallo né rileva ai fini della prova della Pt_1 effettiva reintegrazione e successiva prestazione lavorativa il modello C2 o lettera di assunzione del 2014, inidonei a supportare la effettività del rapporto di lavoro nel periodo in contestazione
(novembre 2015-luglio 2016), men che meno l'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro non opponibile all' rimasto CP_1 estraneo al giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell' che liquida in euro 3.473,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1438/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3124/21 pubblicata il 14.12.21 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso da avv.to L. Russo Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti P. Aquilone e E. Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado parte ricorrente esponeva di essere stato alle dipendenze dell' dal 14.11.2014 al CP_2
7.7.2016 (data in cui il rapporto di lavoro cessava definitivamente per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); rappresentava che il 3.11.2015 veniva licenziato ma con ordinanza del Tribunale di S. Maria C. V. del 04/03/2017 si dichiarava l'inefficacia del licenziamento impugnato e si condannava il datore di lavoro alla reintegrazione CP_2 del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Pertanto, il ricorrente deduceva la sussistenza del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, per il predetto periodo sino alla definitiva cessazione a seguito di nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 7.7.2016.
Tuttavia, con provvedimento del 27.02.2018 notificato il 8.3.2018,
l' di Caserta comunicava all'istante il disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_2 dall'1.11.2015 al 7.7.2016, in quanto a seguito di accertamenti ispettivi il rapporto di lavoro risultava “insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.” e il predetto periodo non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
Pertanto, il ricorrente agiva in giudizio contestando nel merito il provvedimento dell'ente previdenziale e concludendo come di seguito: “1) dichiarare nullo e/o illegittimo l'impugnato provvedimento .2000.27/02/2018.0102383 dell' CP_1 Controparte_3
Caserta o comunque annullarlo in quanto carenti di
[...] adeguata motivazione e assolutamente generico e /o ingiusto o, in via subordinata, ordinarne la disapplicazione per i motivi spiegati in premessa e, per l'effetto; 2) ordinare all' di CP_1 riconoscere che tra il ricorrente e la è intercorso CP_2 rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo dal
01/11/2015 al 07/07/2016 e, per l'effetto, ritenere il predetto periodo valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, con ogni conseguenza di legge;
3) ordinare all' CP_1 di provvedere al recupero dei contributi dovuti dall' CP_2 per il periodo di lavoro intercorso con l'istante dal 01/11/2015
pag. 2/15 al 07/07/2016, laddove questi non siano stati effettivamente versati;
4) condannare la resistente, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, stante l'estraneità dell' al giudizio proposto dall'odierno CP_4 ricorrente avverso il licenziamento e l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, come da verbale ispettivo in atti.
Il Giudice di primo grado rilevava:
-che l'istante contestava il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' adottato CP_2 dall' agendo nei confronti dell' per l'accertamento CP_1 CP_4 del rapporto di natura subordinata alle dipendenze di CP_2
per il periodo dal 1.11.2015 sino al 7.7.2016 ai fini delle
[...] assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali e contestualmente, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, chiedendo la condanna dell' a provvedere al recupero dei contributi CP_1 dovuti dal datore di lavoro , CP_2
-che in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, residuando unicamente in favore del lavoratore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all' la CP_1 costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13,
pag. 3/15 -che il lavoratore non è neppure legittimato ad agire nei confronti dell' per accertare l'esistenza Controparte_5 del rapporto di lavoro subordinato,
-che pertanto, in applicazione dei principi richiamati, doveva ritenersi che la domanda diretta all'accertamento del rapporto di natura subordinata ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva ed ai fini del recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro nei confronti dell'ente creditore non poteva essere proposta nei confronti dell' con la conseguenza che CP_1 sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell' CP_4 convenuto, rigettando il ricorso e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ricorre il appello lo rilevando che con Parte_1 provvedimento .2000.27/02/2018.0102383 del 27/02/2018, CP_1 notificato in data 8/03/2018, l'istituto gli comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dal 01/11/2015 al 07/07/2016, in quanto a CP_2 seguito di accertamenti ispettivi risultava “insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.” e, per l'effetto, il predetto periodo non veniva ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
di aver inoltrato telematicamente in data 05/06/2018 tempestivo ricorso amministrativo ex art. 42 e ss. l. 88/1989; che in base alla ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il rapporto tra lui e la non si era mai interrotto e, CP_2 pertanto, lo stesso perdurava senza soluzione di continuità dal
14/11/2014 almeno fino al 07/07/2016, data del secondo licenziamento non impugnato;
che l' avrebbe dovuto provvedere CP_1 al recupero dei contributi dovuti dalla per il CP_2
pag. 4/15 periodo dal 01/11/2015 al 07/07/2016 e non disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro;
che l' è l'unico soggetto CP_1 legittimato a provvedere al recupero dei contributi dovuti e presumibilmente non versati dalla per la CP_2 ricostruzione della sua posizione assicurativa dall'1/11/2015 al
7/07/2016 attraverso l'emissione di un avviso di addebito ex art. 30 d.l. 30/2010 e ex art. 24 dlgs 46/99 e , anzi, il mancato recupero dei tali contributi nei termini di legge gli potrebbe provocare un grave danno con conseguente responsabilità dell'Ente previdenziale.
L'appellante sostiene che il GL avrebbe errato nel non annullare e/o disapplicare l'impugnato provvedimento CP_1
2000.27/02/2018.0102383 come richiesto in ricorso, nonché nel non accertare e dichiarare la validità, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, del rapporto lavoro intercorso tra lui e la CP_2
dal 01/11/2015 al 07/07/2016; che pur volendo aderire alla
[...] tesi del Giudice di prime cure sulla carenza di legittimazione passiva dell' relativamente alla domanda volta al recupero dei CP_1 contributi dovuti dall' tale motivazione non è CP_2 condivisibile per la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nè per la domanda di accertamento della CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal
01/11/2015 al 07/07/2016 per la validità ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, con ogni conseguenza di legge.
Precisa l'appellante:
-che il rapporto di lavoro intercorso con la nel CP_2 periodo compreso dal dì dell'illegittimo licenziamento (3/11/2015) al 07/07/2016 è provato per tabulas non solo dalla documentazione versata in atti (in particolare il C2 Storico), ma soprattutto è
pag. 5/15 stato oggetto di accertamento, con efficacia di giudicato, contenuto nella ordinanza n. 1167/2015, emessa dal Tribunale di
Santa Maria C.V., ma anche nella sentenza n. 1493/2019, emessa dal
Tribunale di Benevento e confluite nel fascicolo del primo grado di giudizio (sentenze di condanna della alla CP_2 reintegra di esso appellante nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal dì dell'illegittimo licenziamento fino alla effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali),
-che dalla documentazione versata in atti dallo stesso CP_1 risulta che la ha provveduto a versare i contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente a copertura del periodo disconosciuto dall'ente previdenziale (cfr. allegato 4 alla memoria difensiva dell'ente previdenziale, estratto contributivo di anche se Parte_1 successivamente eliminati arbitrariamente dall' i contributi CP_1 relativi ai mesi di novembre e dicembre 2015, nonché per i mesi da gennaio a luglio 2016,
-che la sussistenza della obbligazione retributiva, nata a [...] reintegrazione nel posto di lavoro, costituisce anche il presupposto della corrispondente obbligazione contributiva operando la fictio iuris anche per quanto attiene al rapporto assicurativo, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., con vittoria delle spese di lite del doppio grado con attribuzione.
L' chiede il rigetto dell'appello evidenziando: CP_1
-che ai sensi dell'art. 2116 c.c. il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione pag. 6/15 contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, restando il lavoratore unicamente beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti ma estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero,
-che in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali,
-che, pertanto, la sentenza impugnata è corretta e merita conferma,
-che il ricorso era comunque infondato atteso che esso istituto aveva provveduto all'annullamento della posizione assicurativa dello , relativamente al rapporto di lavoro con la ditta Pt_1 per il periodo dal 1.11.2015 in poi, sulla base degli CP_2 accertamenti effettuati e conclusisi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016014106/DDL del 21.12.2017, senza che l'allora ricorrente provasse l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
pag. 7/15 -che era emerso un contratto di lavoro illecito per contrasto con norme di ordine pubblico (siccome preordinato alla costituzione di un rapporto previdenziale a favore di soggetto che non ne aveva diritto),
-che alcun valore aveva l'ordinanza di reintegrazione del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in quanto pronunciata esclusivamente tra il lavoratore e la datrice di lavoro, mentre esso istituto era rimasto estraneo al giudizio,
-che, pertanto, incombeva sul ricorrente dimostrare la sussistenza
Cont del rapporto di lavoro subordinato tra lui e la prova CP_2 non minimamente fornita,
-che alcun rilievo hanno la lettera di assunzione e il C2 storico, documenti che si limitano a rappresentare la realtà documentale ma che invece non forniscono alcuna prova sulla esistenza del rapporto di lavoro,
-che con il verbale unico di accertamento del 21.12.2017 si era accertato che “tra il mese di settembre-ottobre e il mese di dicembre 2015, si è completata la chiusura dell'attività industriale presso il sito di San Felice a Cancello, unica sede operativa della Tale dato è emerso da diversi Controparte_2 elementi probatori: sopralluoghi ripetuti sui posti da parte non solo degli scriventi, ma anche da altri soggetti istituzionali, dichiarazioni acquisite dai soggetti denunciati quali lavoratori, dichiarazione di altri soggetti in possesso di notizie qualificate, dichiarazione della legale rappresentante, verifica delle utenze e delle fatture fiscali. Per tale ragione, gli scriventi procedono col presente atto ad annullare, per la totalità dei soggetti, le denunce contributive inviate dall'azienda per il 2016. In ordine agli anni 2013-2015, invece, dall'analisi della documentazione acquisita e dal confronto con le dichiarazioni rese dagli interessati, sono emerse 3 fattispecie
pag. 8/15 diverse di irregolarità, riguardanti la genuinità dei rapporti di lavoro formalizzati dall'azienda: per un primo gruppo, la Società ha denunciato personale che dalle dichiarazioni è risultato non aver prestato alcun tipo di attività all'interno dell'azienda; per tale tipologia si provvede all'annullamento totale del rapporto di lavoro e quindi dei relativi flussi Uniemens inviati dall'azienda; per un secondo gruppo, la Società ha denunciato all' CP_4 periodi lavorativi non corrispondenti all'effettiva durata iniziale e/o finale dell'attività lavorativa svolta;
per un terzo gruppo, la Società, in relazione ai lavoratori che risultano aver cessato il proprio rapporto lavorativo, ha trasmesso flussi mensili ( immediatamente successivi a CP_6 tale cessazione con valori di imponibile e di giornate pari a zero“,
-che nel predetto verbale, quanto alla posizione dello Parte_1
, si era accertato che “Rispetto al periodo complessivo di
[...] lavoro denunciato dall'azienda (attraverso ed Unilav), in CP_6 base a quanto accertato, il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società per il periodo da CP_2 novembre 2015 a luglio 2016, per cui si annullano i flussi
relativi a tale periodo;
si ricorda che l'azienda è CP_6 risultata inattiva nell'anno 2016”,
-che era stato accertato che la ditta aveva cessato CP_2 definitivamente la sua attività nei mesi settembre-ottobre 2015 e quindi, stante l'impossibilità sopravvenuta, non risultava possibile ricostruire il rapporto di lavoro, con la relativa copertura contributiva, successivamente alla data del licenziamento del 1.11.2015 (seppure dichiarato illegittimo) per l'impossibilità sopravvenuta.
pag. 9/15 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato e va rigettato.
L'omesso versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile;
l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n.1338 del 1962.
Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 26990 del 7-
12-05).
A mente della L. n. 1338 del 1962, art.13, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione pag. 10/15 obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 art.55 può chiedere all' nazionale CP_4 sociale di costituire, nei casi previsti dal Controparte_7 successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita al lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che il lavoratore, per potere agire direttamente nei confronti dell' deve CP_1 allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' , e nel necessario CP_1 contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie.
La ricordata normativa ha dunque la funzione di consentire al lavoratore, ricorrendone gli specifici presupposti, di eliminare, attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti.
Non è invece prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, per l'ipotesi in cui l'Istituto
pag. 11/15 assicuratore, pur se messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato per l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato;
anche in tale ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita (Cass. n. 6569/10).
Ne consegue che la sentenza è corretta ed aderente alle previsioni di legge laddove ha ritenuto (in relazione ai punti 2 e 3 delle conclusioni del ricorso) che lo non potesse agire Pt_1 direttamente nei confronti dell' per “costringerlo” all'azione CP_1 di recupero dei contributi, dovendo invece agire nei confronti del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha affermato più volte il principio: Sez. Lav., ordinanza n.2164/21 “In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per
l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto
l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962”; sentenza n. 6722/21 “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta
a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento
pag. 12/15 contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all' la costituzione della CP_1 rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata”, sentenza n.701/24 “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del
1962”.
Né può avere effetto dirimente l'impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro comunicato dall' allo e da CP_1 Pt_1 quest'ultimo impugnato sia con ricorso amministrativo sia con il ricorso giurisdizionale di primo grado atteso che a fronte di una pag. 13/15 analitica prova della inesistenza del rapporto di lavoro nulla ha dedotto in senso contrario il lavoratore.
Nel verbale ispettivo (in atti) si dà atto, a seguito di capillari accertamenti anche mediante accesso fisico agli indirizzi indicati quali sede legale della che tra il mese di settembre- CP_2 ottobre e il mese di dicembre 2015 si è completata la chiusura dell'attività industriale presso il sito di San Felice a Cancello, unica sede operativa della donde l'impossibilità CP_2 che il rapporto di lavoro dello si sia ricostituito dal Pt_1 novembre 2015, considerando anche che l'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro è stata pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a marzo 2017; gli ispettori hanno analizzato tutte le singole posizioni dei lavoratori della ditta e con riferimento specifico allo hanno accertato Pt_1 che “rispetto al periodo complessivo di lavoro denunciato dall'azienda (attraverso ed Unilav), in base a quanto CP_6 accertato, il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa per la società per il periodo da novembre 2015 a CP_2 luglio 2016, per cui si annullano i flussi relativi a CP_6 tale periodo;
si ricorda che l'azienda è risultata inattiva nell'anno 2016”.
Tali risultanze non sono state in alcun modo contestate o contrastate dallo né rileva ai fini della prova della Pt_1 effettiva reintegrazione e successiva prestazione lavorativa il modello C2 o lettera di assunzione del 2014, inidonei a supportare la effettività del rapporto di lavoro nel periodo in contestazione
(novembre 2015-luglio 2016), men che meno l'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro non opponibile all' rimasto CP_1 estraneo al giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell' che liquida in euro 3.473,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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