Art. 3. Comitato centrale
Il comitato centrale e' composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.(11)
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:
del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);
dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 febbraio 1994, (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in seno al comitato centrale per l'albo, fissato in dodici unita' dall' art. 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298 , come modificata dall' art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , viene aumentato a diciassette unita', quattro delle quali riservate di diritto alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Il comitato centrale e' composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
d) da dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.(11)
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:
del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);
dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 febbraio 1994, (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in seno al comitato centrale per l'albo, fissato in dodici unita' dall' art. 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298 , come modificata dall' art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , viene aumentato a diciassette unita', quattro delle quali riservate di diritto alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.