Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2007, n. 10115
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Sentenza 23 gennaio 2007

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In tema di stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, il comportamento dell'imputato deve avere connotazioni di particolare efficacia riferita all'intero arco della condotta illecita e costituire contributo pieno e rilevante per la neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella fattispecie la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione di colpa e nella rivelazione del nome del fornitore di droga).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2007, n. 10115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10115
    Data del deposito : 23 gennaio 2007

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