Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, il comportamento dell'imputato deve avere connotazioni di particolare efficacia riferita all'intero arco della condotta illecita e costituire contributo pieno e rilevante per la neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella fattispecie la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione di colpa e nella rivelazione del nome del fornitore di droga).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2007, n. 10115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10115 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 23/01/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 75
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 048009/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DA ND, N. IL 25/05/1962;
avverso SENTENZA del 26/06/2000 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. COLONNA Ugo, il quale ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso e, in subordine, ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza per applicare l'"ius superveniens" in tema di trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato.
OSSERVA
La Corte di Appello di Firenze, investita dell'impugnazione proposta da GA AN ND contro la sentenza emessa dal G.I.P., del Tribunale di Lucca, con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di detenzione illecita di quantitativi di cocaina pari a 100/200 grammi alla settimana, cedendoli ripetutamente a varie persone e, tra esse, anche alla coppia Di AZ LA e EL ON e, quindi, condannato, in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti, alla pena di anni 4 di reclusione e L. 30.000.000 di multa, decideva di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo difetto di motivazione, sul rilievo che quella adottata dai giudici di merito sulla non configurabilità dell'invocata attenuante speciale, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, citato sarebbe una soluzione incomprensibile e giuridicamente non corretta e, quindi, meritevole di annullamento. All'udienza pubblica odierna, il difensore ha chiesto, in aggiunta, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio) introdotto con la recente modifica normativa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio, palesandosi, invece, infondate e, quindi, meritevoli di rigetto le critiche di illogicità della motivazione adottata in tema di diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso. Tale diniego appare, infatti, al Collegio sorretto da argomentazioni corrette e persuasive. È d'uopo rammentare che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, in materia di stupefacenti, la collaborazione deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa, nel senso che presti un aiuto concreto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di altri delitti.
Prendendo le mosse da tale principio, il Collegio ritiene essere stata correttamente esclusa, nel caso di specie, l'attenuante in contestazione, per la rilevanza non decisiva di una collaborazione come quella prestata dal GA, il quale, avendo ammesso le sue responsabilità e indicato solo il nome del suo fornitore, non ha certamente influenzato in modo decisivo l'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attività illecita, il suo comportamento processuale essendo rimasto contenuto negli angusti limiti del rafforzamento del quadro probatorio o, tutt'al più, del raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.
In riferimento alla sollecitata applicazione dello jus superveniens, deve riconoscersi che la modifica normativa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, intervenuta in virtù del D.L. 30 ottobre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito in L. 21 febbraio 2006, n. 49,
con la quale la sanzione minima applicabile d stata determinata in anni 6 di reclusione e non più in anni 8, come nel testo previgente, comporta che in un caso, come quello di specie, di pena detentiva irrogata nel minimo (pena-base per art. 73, comma 1, = anni 8 di reclusione), debba, previo annullamento in parte de qua della sentenza impugnata, procedersi alla rideterminazione della pena nei confronti del GA alla stregua della più favorevole normativa, tenuto conto, ovviamente, di quanto ritenuto dai giudici di merito in tema di attenuanti, di comparazione tra esse ed aggravanti e di continuazione nel reato. Il compito di rideterminare la pena nei confronti del GA, implicando valutazioni di merito, spetta alla Corte di Appello di Firenze, alla quale si trasmettono gli atti per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 23 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007