Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
In sede di legittimità, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, può essere esaminata solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile sia stato specificamente indicato in ricorso e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Art. 271 - Divieti di utilizzazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2013, n. 44221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44221 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 442 2 1/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 18.10.2013 2314/203 Sentenza n. Reg. gen. n. 50713/2012 composta dai signori dott. NI Gallo Presidente dott. Alberto Macchia Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Geppino Rago Consigliere dott. IO Beltrani Consigliere a pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: CA ET, nato a [...] il [...]; Di AR NZ, nato a [...] il [...]; LA IO RO, nato a [...] il [...]; IZ NZ, nato a [...] il [...]; RA AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza 19.4.2012 ELla Corte d'appello di Palermo, Sezione. 6^ penale. Sentita la relazione ELla causa fatta in pubblica udienza dal consigliere Piercamillo Davigo. Udita la requisitoria EL sostituto procuratore generale, dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi di LA e IZ siano dichiarati inammissibili, che quello di Di AR sia rigettato, che al sentenza impugnata sia annullata con rinvio con riferimento alla esclusione ELla continuazione per CA, con rigetto EL ricorso nel resto e che sia annullata senza rinvio con riferimento a RA ON limitatamente alla riduzione ELla pena, da ridurre di un terzo. Udito il difensore (anche quale sostituto processuale di altri difensori) ELle parti civili: Comune di Bagheria;
Comune di Palermo;
Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Palermo;
Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura;
Ass. Comitato Addio Pizzo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Comprensorio di Bagheria;
Centro Pio La Torre;
Confindustria Palermo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Solidaria S.C.S. Onlus;
Confcommercio Palermo, Avv. TO CE il quale ha presentato conclusioni scritte. Uditi i difensori: Avv. NN Castronovo per Di AR e quale sostituto processuale ELl'Avv. Marco Clementi per CA ET ed MA VE per RA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi, ritenuto in fatto A. Con sentenza EL 14.1.2011, il Tribunale di Palermo, fra l'altro, dichiarò: CA ET responsabile dei reati di cui ai capi A (associazione di tipo mafioso in qualità di capo) e D (artt. 81 cod. pen. 73 D.P.R. 309/1990) unificati sotto il vincolo ELla continuazione e lo condannò alla pena di anni 20 di reclusione, pene accessorie;
Di AR NZ responsabile EL reato di cui al capo B (associazione di tipo mafioso in qualità di partecipe) e lo condannò alla pena di anni 10 di reclusione, pene accessorie;
LA IO RO responsabile EL reato di cui al capo S (assistenza agli associati) e lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione;
IZ NZ responsabile EL reato di cui al capo T (favoreggiamento personale) e concesse le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di - mesi 4 di reclusione, pena sospesa;
2 RA AN responsabile EL reato di cui al capo A (associazione di tipo mafioso in qualità di capo) e lo condannò alla pena di anni 16 di reclusione, pene accessorie. CA, Di AR e RA sono stati condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione ELle spese a favore ELle parti civili (Provincia Regionale di Palermo;
Metropoli Est S.r.l.; Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Palermo;
Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura;
Ass. Comitato Addio Pizzo;
Comune di Palermo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Comprensorio di Bagheria;
Centro Pio La Torre;
Confindustria Palermo;
Comune di Bagheria;
Associazione Antiracket ed Antiusura Solidaria S.C.S. Onlus;
Confcommercio Palermo). LA è stato condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione ELle spese a favore ELle parti civili sopra indicate escluse Solidarietà S.C.S. Onlus, S.O.S. Impresa Palermo e Confcommercio Palermo. B. Avverso tale pronunzia i predetti ed altro imputato proposero gravame. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza EL 19.4.2012, in riforma ELla decisione di primo grado: dichiarò la nullità ELla sentenza di primo grado nei confronti di LA IO RO ed ordinò la trasmissione degli atti al P.M.; assolse CA ET dal reato di cui al capo D e determinò la pena per il residuo reato in anni 16 di reclusione;
ritenuta la continuazione fra il reato ascritto a Di AR NZ con quello già giudicato con la sentenza ELla Corte d'appello di Palermo EL 3.7.2000, determinò l'aumento di pena su quella già inflitta con la sentenza di primo grado di anni 2 di reclusione, determinando la pena complessiva in anni 12 di reclusione;
eliminò nei confronti di RA AN la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. ferma la pena già inflitta;
confermò la pronunzia di primo grado nei confronti di IZ NZ. Gli imputati CA, Di AR e RA furono condannati alla rifusione ELle ulteriori spese di giudizio a favore ELle parti civili. 3 C. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati. CA ET, tramite il difensore, deduce:
1. violazione ELla legge processuale e mancanza di motivazione in relazione all'utilizzo ELle intercettazioni disposte con i decreti 2787/07, 2495/07, 2487/07, 1457/08 e 1083/08 per violazione degli artt. 271, 266, 267, 268 comma 3 cod. proc. pen. e quanto al decreto n. 1083/08 anche in violazione ELl'art. 268 comma 1 cod. proc. pen.; a) quanto al decreto 2787/07 la Corte d'appello ha ritenuto improponibile la questione di inutilizzabilità in quanto le parti avevano prestato il consenso all'acquisizione ELle trascrizioni ELle intercettazioni avvenute nella sala colloqui EL carcere di Messina, effettuate in procedimento connesso;
il consenso dato non poteva valere come rinunzia implicita alla eccepita inutilizzabilità; la Corte d'appello ha poi ritenuto che non sarebbe luogo di privata dimora quello in cui un soggetto viene ristretto e non vi sarebbe violazione ELl'art. 8 CEDU in quanto le intercettazioni erano autorizzate, ma si era obiettato che non era possibile disporre indistintamente le comunicazioni di chiunque si rechi a colloquio con il detenuto;
non vi erano elementi per ritenere che ivi si stesse svolgendo attività criminosa e sarebbe mancata la motivazione sui gravi indizi di reato ed alla indispensabilità ELle intercettazioni che sarebbero alla base ELla pronunzia e riscontrerebbero le dichiarazioni di BO;
b) quanto al decreto 2495/07 la Corte territoriale ha condiviso la censura di illegittimità EL decreto autorizzativo, ma ha ritenuto superata la questione in conseguenza ELl'assoluzione dal reato di cui al capo D, ma vi è generico richiamo alle intercettazioni in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A;
c) quanto al decreto 2487/07 non sarebbe sufficiente il richiamo per relationem con implicito giudizio di adesione a quanto richiamato;
d) identiche questioni riguardano il decreto 1083/08, non sarebbe valido il richiamo alla motivazione EL decreto di urgenza EL P.M.; inoltre mancherebbero i verbali ELle operazioni di intercettazione dal 4.2.2008 (data EL decreto) al 19.8.2008, dal momento che i 2. 3. 4. 5. verbalizzanti attestano che le operazioni sono iniziate il 19.8.2008 e cessate il 3.1.2009, come da verbale allegato al ricorso;
nella motivazione vi è generico richiamo alle intercettazioni senza precisare quali;
nella sentenza di primo grado si fa peraltro riferimento a conversazioni EL 6.5, 12.5 e dal 3 al 27.6.2008, per le quali non sarebbero state in corso operazioni di intercettazione secondo il verbale;
le operazioni sarebbero in realtà iniziate prima e mancherebbe il verbale relativo alle operazioni di intercettazione;
e) con riferimento al decreto 1457/08 l'attestazione di indisponibilità degli impianti è EL 15.5.2008, di gran lunga antecedente l'inizio ELle operazioni avvenuto il 26.5.2008; vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità EL ricorrente sulla base di un generico richiamo alle intercettazioni ambientali, sicché la motivazione sarebbe mancante anche ai sensi ELl'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza ELla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 cod. pen. non essendo stata individuata l'attività economica di cui gli associati intendevano assumere il controllo né precisato che l'apporto di capitale corrisponda al reinvestimento di attività illecite;
mancherebbe la motivazione e si sarebbe in presenza di automatismo probatorio, facendo derivare la sussistenza ELla circostanza aggravante sopra indicata dall'oggettiva appartenenza EL ricorrente a OS NO;
violazione di legge in relazione alla recidiva reiterata che occorre che venga dichiarata dal giudice, che nel caso di specie mancherebbe, come risulta da p. 380 ELla sentenza di primo grado;
non verrebbe in rilievo il secondo comma ELl'art. 99 cod. pen. perché il ELitto per cui si procede non sarebbe stato commesso nel quinquennio dalla condanna precedente;
vizio di motivazione in relazione alla mancata unificazione sotto il vincolo ELla continuazione EL reato di cui al capo A con quello di cui alla sentenza 17.7.1995 EL Tribunale di Palermo;
la motivazione sarebbe illogica facendo riferimento ad ulteriori condanne, che non 50 : . escluderebbero affatto l'unicità EL disegno criminoso;
l'arco temporale : . sarebbe irrilevante ove si ritenga che il soggetto abbia continuato a far : parte ELla stessa associazione. : Di AR NZ, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo in quanto le argomentazioni ELla sentenza impugnata si risolverebbero in meri giudizi personali avulsi dalle risultanze;
non sarebbe stato individuato un ruolo attivo di Di AR NZ all'interno ELla consorteria mafiosa o il suo coinvolgimento in interessi illeciti EL sodalizio;
è stata posta a fondamento ELl'affermazione di responsabilità la precedente condanna irrevocabile sull'assunto EL perdurare EL vincolo, senza che questo sia stato dimostrato;
dalla precedente sentenza non emergerebbe la qualità di uomo d'onore EL Di AR e quindi come tale formalmente inserito in OS NO, piuttosto che come associato di fatto;
BO ha dichiarato che Di AR sarebbe stato estromesso dall'associazione per la scelta di concordare la pena in appello;
le chiamate in correità sarebbero divergenti riguardando narrati relativi a periodi storici diversi;
i racconti di BO e NN sarebbero privi di concretezza ed individualizzazione dei fatti per i quali si procede;
sarebbero stati violati i criteri di valutazione di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; nel ritenere attendibili le dichiarazioni di NN sarebbero stati svalutati gli elementi di mancata conferma ELl'accusa; l'affermazione secondo la quale le chiamate in correità sono riscontrate sarebbe ipotetica e non tiene conto ELla produzione documentale ELla difesa, specie con riferimento alle dichiarazioni di GI relativamente alla festa organizzata in occasione EL compleanno ELla madre di GO Di NN;
sarebbe da verificare il contributo conoscitivo dei collaboratori rispetto alla qualifica di "soggetto vicino agli interessi ELla consorteria" ELla famiglia di Palermo Centro sia idoneo a provare la condotta di partecipazione ed un ruolo effettivo;
la sentenza impugnata ancora il convincimento ad una concezione formale ELlo 6 status di associato mafioso;
gli indizi devono essere valutati singolarmente e solo dopo globalmente;
Di AR sarebbe stato mero accompagnatore di Lo RE;
le intercettazioni avrebbero contenuto . ambiguo;
chi è vicino all'organizzazione non è perciò solo intraneo alla stessa, ma sarebbero necessari l'inserimento organico ed il contributo causale;
i rapporti di frequentazione con soggetti ritenuti appartenenti : all'associazione non sarebbero sufficienti a provare la partecipazione;
con i motivi di appello era stata prospettata in via subordinata la qualificazione ELla condotta in favoreggiamento personale, ma a ciò non sarebbe stata data risposta;
nessun contributo emerge dalle dichiarazioni di REgiacomo non riscontrate e comunque non significative in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza ELle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 ELl'art. 416 bis cod. pen. con motivazione di mero rinvio alla ritenuta partecipazione e la stabile dotazione di armi da parte ELla associazione;
sarebbe congettura la ipotizzata derivazione illecita degli immobili intestati a Di AR;
non sarebbe stato adeguatamente motivato il diniego ELle circostanze attenuanti generiche;
3. violazione ELla legge processuale in relazione al mancato accoglimento ELla richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all'audizione di GA GI;
la richiesta era stata reiterata innanzi al Tribunale che l'aveva rigettata per asserita genericità; tale genericità sarebbe smentita dalle osservazioni EL presidente di cui vi sarebbe traccia nel verbale di udienza;
la decisione sarebbe peraltro contraddittoria con la revoca ELl'ammissione EL teste GA e l'acquisizione EL verbale di s.i.t.; in appello non era stata rinnovata la richiesta di giudizio abbreviato per l'avvenuta assoluzione EL Di AR dal reato di estorsione, ma era stata chiesta la riduzione ELla pena di un terzo;
la Corte territoriale ha condiviso la decisione di rigetto ELla richiesta di rito abbreviato non considerando che il primo giudice aveva deciso sulla base degli stessi atti che si sarebbero ottenuti se fosse stato celebrato il richiesto giudizio abbreviato condizionato. 7 Con ulteriori motivi Di AR, tramite il difensore, deduce:
4. vizio di motivazione in relazione alla conferma ELl'affermazione di responsabilità sulla base di atti che erano già stati ritenuti inutilizzabili dal primo giudice come l'intercettazione fra UT e Di AR EL 3.11.2008; ṛ 5. violazione di legge sulla determinazione ELla pena;
non si sarebbe tenuto conto ELla riduzione di un terzo di cui alla precedente sentenza pronunziata in giudizio abbreviato, sicché la pena finale avrebbe dovuto essere di anni 11 mesi 4 e non di anni 12 di reclusione;
segnala che vi sarebbe stata precedente doglianza sull'entità ELla pena inflitta all'imputato. LA IO RO, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta trasmissione degli atti al P.M. sull'assunto che l'imputato, rinviato a giudizio per assistenza ai partecipi, dovesse rispondere invece di concorso nel reato associativo;
non si sarebbe in presenza di fatto diverso e le dichiarazioni dei collaboratori Lo SO e REgiacomo non apporterebbero elementi ulteriori in ordine all'intraneità di LA all'associazione e presenterebbero dubbi in ordine alla loro attendibilità; le dichiarazioni consisterebbero in mere formule vuote;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 16 quater legge 15 marzo 1991, n. 8, come modificata dall'art. 14 legge n. 45/2001, all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 106 comma 4 bis cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lo SO TE oltre il 180° giorno;
in ogni caso le dichiarazioni sarebbero inattendibili. IZ NZ, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo ELle risultanze processuali, dal momento che non sarebbe mai stato acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali EL 22.1.2009 contenete le dichiarazioni ritenute mendaci ed idonee ad ostacolare le attività investigative. A fronte ELla doglianza, svolta nei motivi di appello e ribadita anche con memoria allegata 8 al ricorso, la Corte territoriale ha argomentato sulla natura EL reato di favoreggiamento, ma non ha verificato l'acquisizione di tale verbale al fascicolo EL dibattimento. RA AN, tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A per la mancata osservanza dei criteri di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata opererebbe una confusione fra credibilità EL dichiarante ed attendibilità intrinseca ELle dichiarazioni, trascurerebbe le contraddizioni e colmerebbe le relative lacune con mere congetture;
a) le dichiarazioni di BO EA sarebbero de relato, avendo egli affermato di aver appreso dal proprio capo mandamento EA DA che RA era il capo mandamento di BE ZZ;
DA ha smentito il collaboratore di giustizia;
mancherebbero riscontri certi ed individualizzanti;
nell'appello erano state evidenziate contraddizioni fra quanto dichiarato da BO (che peraltro non ha saputo indicare le generalità di tale Daniele suo intimo amico) di aver condotto nel gennaio 2007 RA dai Lo PI e quanto in precedenza affermato e cioè di aver intrattenuto sino alla data ELl'omicidio GA (12.6.2007) solo rapporti di tipo epistolare;
circa l'accompagnamento di RA dai Lo PI a Giardinello vi sarebbe contrasto con quanto dichiarato da IZ (ritenuto particolarmente attendibile perché vicino ai Lo PI), secondo il quale i Lo PI si sarebbero trasferiti a Giardinello solo alla metà di ottobre 2007; in altro procedimento, il cui verbale è stato acquisito, IZ ha negato di aver mai conosciuto RA né di aver partecipato ad incontri fra UI ed i Lo PI, così smentendo BO che ha affermato che in occasione di uno degli incontri di RA con i Lo PI ed EA DA era presente anche IZ;
le considerazioni con le quali la Corte territoriale ha superato le contraddizioni (numerosi incontri che pertanto non sarebbero stati fatti tali da imprimersi nella memoria ed errore sulla località Giardinello spiegabile con un diverso ricordo EL dato temporale) sarebbero semplici congetture;
mera illazione sarebbe quella secondo la quale i Lo PI avrebbero utilizzato per gli incontri con RA gli immobili di cui avevano la disponibilità, non essendo ciò mai stato dichiarato da BO;
inoltre la Corte di merito, pur ritenendo maggiormente attendibile IZ, ha ritenuto che fosse UI e non BO a cadere in errore;
quanto al nucleo centrale ELle dichiarazioni di IZ, questi ha escluso di aver conosciuto RA di averlo incontrato o di aver mai saputo alcunché circa i suoi incontri con i Lo PI, la Corte d'appello elide tale nucleo sull'assunto che IZ potesse non essere stato con i Lo PI nel periodo degli incontri o essersi sbagliato, o che vi fossero stati ulteriori incontri con i Lo PI organizzati da BO, che potrebbe essersi confuso sulla presenza di IZ;
la Corte territoriale ha ritenuto che IZ avesse confermato le vicende relative ai Lo PI ed i rapporti tra costoro e EA DA e conseguentemente con BO, che ne curava la latitanza;
le dichiarazioni di IZ non sarebbero però riscontro individualizzante su RA;
BO sarebbe incorso in altre contraddizioni in relazione ad un terzo incontro in cui RA AN sarebbe stato accompagnato dai Lo PI da AN CA;
tale incontro non sarebbe stato riferito in sede di indagini ed in un primo tempo aveva riferito di non aver partecipato a tale incontro;
con riferimento al quarto incontro tra RA ON, BO, SE IA e SI NI, che sarebbe avvenuto due o tre giorni dopo l'arresto dei Lo PI, riferito a p. 14 EL verbale di udienza 11.5.2010, vi è contrasto con quanto riferito a p. 20 ELlo stesso verbale ove si afferma ELla sola presenza di BO, RA e SE e che l'incontro sarebbe stato voluto da RA;
la Corte d'appello si sarebbe limitata a considerare di secondaria importanza tali contraddizioni;
l'insieme ELle contraddizioni si ripercuoterebbe sull'attendibilità ELle dichiarazioni e su quella soggettiva EL collaboratore e la propensione a dire il vero;
b) le dichiarazioni di IZ PA sono state considerate riscontro a quelle di BO laddove afferma di aver appreso dai Lo PI che per il mandamento di BE ZZ vi era un loro referente da identificarsi in qualcuno degli RA e più precisamente in un 10 nipote o un parente di RA ET;
tale dichiarazione dovrebbe essere letta, come segnalato nell'atto di appello, alla luce di quanto affermato dal collaboratore NO EL e cioè che, per quanto a sua conoscenza, a BE ZZ vi erano i NI;
costoro sono parenti di RA ET, come attestato dal Ten. CC Di Cesare;
su tale rilievo la Corte territoriale nulla avrebbe detto;
inoltre nel valutare le dichiarazioni di NO il giudice d'appello sarebbe incorso in un travisamento EL fatto laddove ha affermato che NO EL e CA GI avrebbero fatto parte EL sodalizio in epoca diversa da quella di RA AN;
risulta dal verbale di udienza 9.7.2010 che NO EL, ritualmente affiliato alla famiglia F mafiosa di Corso Calatafimi dal dicembre 1998 ne divenne responsabile dal 2003 al gennaio 2005 per poi dal luglio 2006 fino al suo arresto avvenuto il 30.5.2007, coadiuvare LI Francesco nella gestione ELla famiglia mafiosa di Villaggio Santa Rosalia;
in tale arco di tempo NO frequentò la consorteria di BE ZZ;
in ogni caso le dichiarazioni di IZ sarebbero de relato, sicché non potrebbero riscontrare le similari dichiarazioni di BO;
era stato evidenziato nei motivi di appello che le dichiarazioni di IZ erano decisive per valutare le risultanze ELl'intercettazione ambientale 7.2.2008; secondo i giudici di merito "ON" menzionato in tale conversazione tra ON AT e NI AT sarebbe il ricorrente;
era stato evidenziato che RA non è cugino di NI (come viene invece indicato "ON") ma un parente di quarto grado, che molti soggetti portano lo stesso nome e sono parenti o nipoti di RA ET (come emerge dalle dichiarazioni EL Ten. Di Cesare) e soprattutto che, se il rischio corso da "ON" derivava dalle possibili dichiarazioni di IZ, allora non poteva essere identificato nel ricorrente posto che IZ ha negato di conoscerlo;
su tali doglianze non vi sarebbe stata risposta da parte ELla Corte d'appello; neppure sarebbe stata data risposta alle censure svolte nei motivi di gravame sulle discrasie fra la menzionata intercettazione e le dichiarazioni EL collaboratore CO il quale ha riferito che RA sarebbe stato “portato avanti" da RA 11 NN, figlio di RA ET e non da "NN EL cemento" come risulta dalla intercettazione indicata;
il Ten. Di Cesare ha riferito che non sono stati accertati rapporti fra il ricorrente e RA NN detto "EL cemento", ne con RA NN figlio di RA ET;
c) quanto a NN FA la sua attendibilità è stata ritenuta indipendentemente da quella ELle sue dichiarazioni che sarebbero smentite da altre risultanze;
NN ha riferito di aver appreso da Lo RE ET (morto suicida) che RA AN era il reggente di BE ZZ;
tale affermazione è stata ritenuta di riscontro alle altre, pur essendo tutte chiamate de relato;
NN ha riferito di aver partecipato ad un incontro mafioso al quale era presente RA AN;
dal contenuto ELl'intercettazione ambientale EL 20.6.2008 (allegata al ricorso) si evince che tale incontro avvenne il 19.6.2008 e non nel settembre 2008 come indicato da NN e che alla stessa non partecipò il ricorrente, come evidenziato nei motivi di appello;
infatti NN fa riferimento ad un soggetto di BE ZZ chiamato IL;
il contrasto è stato risolto dalla Corte territoriale sull'assunto che NN aveva affermato che era possibile che il nome IL gli fosse stato fatto da Lo RE e che il collaboratore avesse equivocato;
si tratterebbe di mere congetture;
la consulenza di parte aveva evidenziato che le due utenze cellulari in uso all'imputato (che avevano una media di 15 chiamate al giorno sicché si doveva escludere un abbandono prolungato) non avevano mai agganciato la cella corrispondente a piazza Garraffello alla Vucciria, ove vi era stato l'incontro; la Corte d'appello ha risposto alla doglianza che l'utenza aveva agganciato la cella di via Roma quasi contigua, onde non smentiva che il ricorrente potesse essersi trovato poco dopo alla riunione;
si tratterebbe di congetture;
peraltro il Ten. Col. Mannucci Benincasa ha riferito che "IL" di cui alle intercettazioni era da identificarsi nel figlio di ON CO e che era da escludere la partecipazione di RA AN alla riunione di piazza Garaffello alla Vucciria;
i relativi rilievi difensivi non avrebbero avuto alcuna risposta;
d) con riferimento alle dichiarazioni di CO IA la Corte territoriale ha affermato di potersi esimere dall'esaminare le censure 12 5 difensive (relative all'essere le dichiarazioni predette generiche, de relato, non confermate dalle fonti di riferimento e sospette di essere alimentate da astio e livore) a fronte ELla completezza EL bagaglio accusatorio;
tuttavia afferma che tali dichiarazioni costituiscono ulteriore tassello dimostrativo ELla colpevolezza di RA AN;
e) in sede di gravame erano state segnalate circostanze che escludevano la credibilità di REgiacomo ON e le contraddizioni intrinseche ed estrinseche ELle sue dichiarazioni, in particolare rispetto a quanto dichiarato da Lucchese e dalle relative allegazioni documentali;
si richiama sul punto la memoria depositata all'udienza 22.3.2012 (con riferimento alle p. da 11 a 22), allegata al ricorso;
era stato segnalato che il collaboratore aveva letto l'ordinanza di custodia cautelare comune a lui ed allo RA, che aveva partecipato a • numerose udienze a carico EL ricorrente ed ascoltato la requisitoria EL P.M., che aveva avuto contezza ELla sentenza di primo grado, che erano illogiche ed inverosimili le ragioni ELla collaborazione ed era stato prodotto un verbale dal quale risultava che, in altro procedimento, REgiacomo si era avvalso di appunti per rispondere, senza autorizzazione;
la Corte territoriale non avrebbe risposto a tali censure occupandosi esclusivamente ELla compatibilità fra le prove già acquisite e quelle sopravvenute;
le dichiarazioni di REgiacomo sarebbero smentite sia in relazione ai soggetti coinvolti nella transazione commerciale alla quale avrebbe partecipato RA, sia in ordine agli esiti ELla transazione stessa;
la Corte di merito ha ritenuto le dichiarazioni EL collaboratore inficiate solo da inesattezze EL tutto trascurabili;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza ELle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 ELl'art. 416 bis cod. pen. solo sulla base ELl'essere notorio che OS NO sia armata e che reinvesta i proventi ELle attività illecite, senza concrete verifiche e specifici riferimenti;
dovrebbe essere esclusa la qualità di capo per RA AN;
3. vizio di motivazione sulla mancata riduzione di pena per la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sull'assunto che la difesa non 13 avrebbe chiarito perché fosse necessaria l'integrazione probatoria e sulla incompatibilità ELla stessa con finalità di economia processuale;
la richiesta era stata subordinata solo all'acquisizione di documentazione e solo in via eventuale, rimessa alla valutazione EL Tribunale, ELl'esame di alcuni testi;
il Tribunale aveva disatteso la richiesta solo perché ritenuta incompatibile con le finalità di economia processuale connesse al giudizio abbreviato;
nulla veniva rilevato in ordine alla necessità ELl'integrazione probatoria e EL resto il Tribunale aveva peraltro provveduto ai sensi ELl'art. 507 cod. proc. pen. ad acquisire la documentazione di cui alla richiesta;
sarebbe perciò illogica e frutto di travisamento ELle risultanze processuali l'argomentazione ELla Corte d'appello secondo la quale la difesa non avrebbe chiarito perché l'integrazione probatoria sarebbe stata necessaria;
ciò sarebbe in contrasto con la giurisprudenza ELle S. U. di questa Corte secondo cui la richiesta condizionata attiene ad elementi non sostitutivi, ma di completamento ELle risultanze;
sulle esigenze di economia processuale la Corte di merito ha citato una massima di legittimità secondo cui la relativa valutazione va fatta con riferimento alla situazione esistente al momento ELla richiesta e non ex post, ma non ha precisato perché non sarebbero state lese tali esigenze di economia processuale, posto che si trattava di semplice acquisizione di documenti;
4. vizio di motivazione in relazione al rigetto ELla doglianza relativa al mancato accoglimento da parte EL Tribunale ELla richiesta subordinata di giudizio abbreviato semplice;
l'interpretazione data ELl'art. 438 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 ELla Costituzione sicché ove la Corte di cassazione la condividesse dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine a tale interpretazione. Con motivi nuovi, depositati il 2.10.2013, il difensore di RA ON deduceva:
1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto ELla richiesta di giudizio abbreviato semplice, anche alla luce 14 ELla sentenza ELla Corte costituzionale 23 maggio 2003, n. 169, la quale ha enunciato principi di segno contrario a quelli ritenuti dai giudici di merito;
2. violazione ELla legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 comma 3 e 546 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni di NN FA sarebbero smentite dall'intercettazione 20.6.2008; la motivazione ELla Corte territoriale sul punto evidenziato sarebbe fantasiosa;
capo mandamento di BE ZZ era IL ON, come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ten. Col. Jacopo Mannucci Benincasa. Considerato in diritto 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di . LA IO RO sono inammissibili per carenza d'interesse. È inammissibile, per difetto di interesse, ex art. 568, comma quarto, • cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero, in quanto detta decisione non determina alcun pregiudizio per l'imputato, il quale ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14366 EL 27/01/2012 dep. 16/04/2012 Rv. 252474. In motivazione la S.C. ha evidenziato la diversità EL ricorso EL P.M., istituzionalmente preposto all'esatta applicazione ELla legge processuale).
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CA ET è in parte generico e per il resto manifestamente infondato. Anzitutto questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che in tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione EL risultato ELle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo 15 a condizione che l'atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità ELla prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte EL fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo EL procedimento – l'applicazione di tale - principio presuppone in concreto che da parte EL ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (Cass. Sez. 4 sent. n. 31391 EL 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746). Nel caso in esame i decreti indicati nel motivo di ricorso non sono allegati al ricorso stesso che neppure indica dove tali atti siano allocati. Infatti al ricorso sono stati allegati soltanto il verbale di avvenuta intercettazione ambientale in data 8.1.2009 e la nota in pari data EL Nucleo Investigativo EL Comando Provinciale Carabinieri di Palermo e non i decreti rispetto ai quali si deducono nullità ed inutilizzabilità. Per il resto è generica la doglianza secondo la quale, quanto al decreto 2495/07, la Corte territoriale ha condiviso la censura di illegittimità EL decreto autorizzativo, ma ha ritenuto superata la questione in conseguenza ELl'assoluzione dal reato di cui al capo D. Vi è generico richiamo alle intercettazioni in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A. Il motivo di ricorso non indica quale rilievo avrebbero avuto le specifiche intercettazioni ritenute inutilizzabili, il che non consente di apprezzare se il richiamo generico si riferisse anche a tali intercettazioni. Anche la doglianza secondo la quale mancherebbero i verbali ELle operazioni di intercettazione dal 4.2.2008 (data EL decreto) al 19.8.2008, dal momento che i verbalizzanti attestano che le operazioni sono iniziate il 19.8.2008 e cessate il 3.1.2009, come da verbale allegato al ricorso è generica. Al ricorso non è allegata copia ELl'indice degli atti sicché questa Corte non può verificare l'assunto posto a base EL ricorso. È generica e manifestamente infondata la doglianza relativa al decreto 1457/08 basata sul rilievo che l'attestazione di indisponibilità degli impianti è EL 15.5.2008, di gran lunga antecedente l'inizio ELle operazioni avvenuto il 26.5.2008. La genericità consegue alla mancata allegazione degli atti in questione. لا 16 A La manifesta infondatezza deriva dalla considerazione che l'attualità ELla indisponibilità degli impianti non deve necessariamente essere attestata dalla segreteria EL pubblico ministero, ben potendo tale indisponibilità risultare anche dalla motivazione EL decreto EL P.M.
3. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AR NZ è manifestamente infondato. Alle pagine 45 e 46 ELla motivazione ELla sentenza impugnata il richiamo non è, come si afferma nel ricorso, all'intercettazione fra UT e Di AR EL 3.11.2008, ritenuta inutilizzabile dal primo giudice, ma alle attività di osservazione e di video sorveglianza, oltre che alle dichiarazioni di REgiacomo.
4. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CA ET, secondo il quale sarebbe stata affermata responsabilità EL ricorrente sulla base di un generico richiamo alle intercettazioni ambientali, sicché la motivazione sarebbe mancante anche ai sensi ELl'art. 125 comma t 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Anzitutto la sentenza impugnata alle p. da 23 a 29 ha richiamato le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado circa la posizione di CA ET e comunque il giudice di legittimità, ai fini ELla valutazione ELla congruità ELla motivazione EL provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11220 EL 13.11.1997 dep.
5.12.1997 rv 209145). In secondo luogo la Corte territoriale ha trattato ELla posizione di CA alle p. da 103 a 115 ELla sentenza impugnata, disattendendo le eccezioni in punto di inutilizzabilità ELle intercettazioni e rilevando come, dalle intercettazioni effettuate dei colloqui intrattenuti dall'imputato in carcere con il proprio figlio emergeva il ruolo di direzione ELl'associazione, posto che gestiva, tramite il figlio AN il mandamento ELla famiglia di Santa AR EL Gesù e la cassa ELla famiglia di Pagliarelli di OS NO. Venivano altresì richiamate le dichiarazioni di BO EA (p. 108 109 - sentenza impugnata). 17 Pertanto la motivazione ELla sentenza impugnata non può dirsi mancante o apparente.
5. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AR NZ ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AN sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. Quanto a Di AR NZ la Corte territoriale ha evidenziato che, nella precedente sentenza irrevocabile di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa fino al marzo 1998, basata sulle convergenti dichiarazioni di BO NN, NC AT e AV RC, . ulteriormente riscontrate dalle conversazioni intercettate, si affermava che Di AR aveva fatto parte di una squadra incaricata ELle estorsioni nella zona ELla Vucciria ed era in stretto collegamento con Lo RE NI e Lo RE AT, esponenti EL mandamento di Porta Nuova di OS NO. Era stata ritenuta irrilevante la formale qualifica di uomo d'onore. Ha poi rilevato che dalla sentenza di primo grado emergevano elementi per ritenere che la partecipazione fosse perdurata, desunti dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di NN e BO, dai quali emergeva il ruolo EL Di AR di uomo di fiducia e collaboratore EL reggente EL mandamento mafioso di Palermo Centro Porta Nuova nell'anno 2008 (p. 39 e 40 sentenza impugnata). La Corte d'appello ha rilevato che le dichiarazioni di NN e BO si riscontravano reciprocamente e che l'intercettazione 20.6.2008 aveva evidenziato che Di AR aveva posto a disposizione di Lo RE un locale per una riunione riservata. Nella conseguente valutazione di partecipazione all'associazione EL Di AR non vi è alcuna illogicità o violazione di legge. In tema di partecipazione ad associazione a ELinquere (nel caso di specie di stampo mafioso), infatti il fulcro centrale ELla prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova ELl'esistenza ELla volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna ELle quali non necessariamente dimostrativa ELla partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla 18 conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione EL programma ELinquenziale oggetto ELl'associazione stessa. Costituisce perciò vizio ELla motivazione censurabile in cassazione sia la parcellizzazione ELla valenza significativa di ogni singola fonte di prova sia la attribuzione di una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario alla indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante. L'indicazione di appartenenza al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1525 EL 08/04/1997 dep. 21/07/1997 Rv. 209105). Le doglianze difensive si risolvono in sostanza in una diversa lettura ELle risultanze rispetto a quella data dai giudici di merito o a diverse valutazioni EL contenuto ELle intercettazioni e non sono perciò consentite in questa sede. Manifestamente infondata è anche al doglianza relativa al fatto che la sentenza impugnata non tiene conto ELla produzione documentale ELla difesa, specie con riferimento alle dichiarazioni di GI relativamente alla festa organizzata in occasione EL compleanno ELla madre di GO Di NN e non verifica il contributo conoscitivo dei collaboratori rispetto alla qualifica di "soggetto vicino agli interessi ELla consorteria", nonché alla mancata qualificazione EL fatto come favoreggiamento. Nella motivazione ELla sentenza il giudice EL gravame di merito non è . tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni ELle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni EL suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49970 EL 19/10/2012 dep. 28/12/2012 Rv. 254107). Le censure svolte nell'interesse di RA AN, attraverso la prospettazione si vizi di motivazione tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito. 19 Anzitutto non è vero che la Corte territoriale abbia confuso attendibilità soggettiva EL dichiarante e attendibilità intrinseca ELle dichiarazioni. La distinzione, essenziale qualora si sia in presenza di valutazione frazionata ELle dichiarazioni, può in concreto coincidere allorché siano da escludere falsità ELle dichiarazioni stesse. In secondo luogo le dichiarazioni di BO EA, NN e IZ non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri ELla cosca mafiosa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23242 EL 06/05/2010 dep. 16/06/2010 Rv. 247585). In terzo luogo nel motivo di ricorso si svolgono una serie di considerazioni relative a molteplici elementi di prova che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di merito, dal momento che dispiegano una tale latitudine da comportare la sostanziale rilettura ELl'intero materiale probatorio. La condizione ELla specifica indicazione degli "altri atti EL processo", con riferimento ai quali, nella nuova formulazione ELl'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 ELla L. 20 febbraio 2006 n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione ELl'atto nel testo EL ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa ELl'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità EL ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19584 EL 05/05/2006 dep. 07/06/2006 Rv. 233773).
6. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CA ET, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AR NZ ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AN sono manifestamente infondati. 20 2 0 Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti EL reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione EL prezzo, prodotto o profitto dei ELitti al finanziamento ELle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere riferite all'attività ELl'associazione e non alla condotta EL singolo partecipe. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42385 EL 15/10/2009 dep. 04/11/2009 Rv. 244904. Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto l'applicabilità ELle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto ELle medesime o che per colpa le ignori). La Corte territoriale, con valutazione di merito (peraltro ritenuta legittima . in altro simile caso da questa Corte Sez. 6, con sentenza n. 6547 EL 10/10/2011 dep. 17/02/2012) ha ritenuto che OS NO operi con disponibilità di armi e utilizzando e reinvestendo in campo economico i profitti di ELitti (p. 99 sentenza impugnata). Del resto, in tema di associazione per ELinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza EL giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante ELla disponibilità ELle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il ELitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità ELle armi sia provata a carico di un solo appartenente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11194 EL 08/03/2012 dep. 22/03/2012 Rv. 252177).
7. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di CA ET è in parte generico e manifestamente infondato ed in parte inammissibile ai sensi ELl'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non essendo stato dedotto con i motivi di appello. Infatti nei motivi di appello il ricorrente aveva lamentato solo la mancata motivazione da parte EL primo giudice ELla ritenuta recidiva. In proposito la Corte territoriale ha puntualmente risposto, citando anche una pronunzia di questa Corte (p. 113 sentenza impugnata) e nessuna specifica censura è svolta alle argomentazioni ELla Corte d'appello. 21 Non consta invece essere stata dedotta la questione relativa al fatto che il reato non sarebbe stato commesso nel quinquennio dalla condanna precedente.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di IZ NZ è manifestamente infondato. Nel motivo di appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata (e non contestato nel ricorso), IZ aveva lamentato che da nessun atto acquisito al fascicolo dibattimentale risultasse che egli avesse inciso negativamente sullo sviluppo ELle indagini. La Corte territoriale ha pertanto risposto che non è necessario che la condotta favoreggiatrice abbia avuto buon esito (p. 31 - 59 - 60 sentenza impugnata). Peraltro l'imputato non ha mai contestato di aver negato di aver subito qualunque estorsione, contrariamente alle risultanze processuali (p. 60 - 61 sentenza impugnata).
9. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AR NZ, il terzo ed il motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA AN sono manifestamente infondati e quello nell'interesse di Di AR altresi generico. Al ricorso di Di AR non è infatti allegato il verbale di udienza nel quale vi sarebbe traccia ELle osservazioni EL presidente che smentirebbero la genericità ELla richiesta. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità ELla motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 EL . 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552). La Corte territoriale ha poi ritenuto (richiamando giurisprudenza di legittimità) che la valutazione ELla necessità ELl'integrazione probatoria . : implichi da un lato l'incompletezza di un'informazione probatoria e dall'altro una prognosi effettivo completamento EL materiale a disposizione, che il giudizio non può che essere ex ante e che GA non appariva comunque 22 2 2 fonte probatoria utile avendo negato di aver subito estorsioni (p. 49 sentenza impugnata). Neppure si ravvisa alcuna illegittimità nell'aver il Tribunale ritenuto generica la richiesta di integrazione probatoria. La Corte territoriale ha peraltro rilevato che la coincidenza fra materiale posto a base ELla decisione e quello di cui si chiedeva l'acquisizione nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato di RA dipendesse anche dalla sopravvenuta inutilizzabilità di talune intercettazioni prima ritenute rilevanti (p. 95-96 sentenza impugnata). La richiesta di giudizio abbreviato semplice è stata rigettata in quanto non è possibile formularla in dibattimento dopo il rigetto di una precedente richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Ciò è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale la facoltà di riproporre, prima ELla dichiarazione di apertura EL dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21219 EL 27/04/2011 dep. 26/05/2011 Rv. 250232). F La questione di legittimità costituzionale ELl'art. 438 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata per RA è manifestamente infondata. Non vi è alcuna violazione EL principio di uguaglianza che, anzi, ricorrerebbe ove si consentisse la presentazione ELla richiesta di giudizio abbreviato semplice dopo il rigetto di quella di giudizio abbreviato : condizionato, rispetto a chi aveva da subito richiesto lil giudizio abbreviato semplice. Non vi è alcuna violazione EL diritto di difesa, che è pienamente assicurato dal giudizio ordinario. Del resto la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2003, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 438 comma 6 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto ELla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovare la richiesta prima ELla dichiarazione di apertura EL 23 F ! dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 458, comma 2, EL codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto ELla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovare la richiesta prima ELla dichiarazione di apertura EL dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;
ha inoltre, in applicazione ELl'art. 27 ELla legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 464, comma 1, secondo periodo, EL codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto ELla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovare la richiesta prima ELla dichiarazione di apertura EL dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Pur avendo esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale ai sensi ELl'art. 27 legge n. 87/1953 ad altra disposizione, non ha ritenuto di estenderla all'ipotesi formulazione di nuova richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, il che conforta nella valutazione di manifesta infondatezza ELla questione di legittimità costituzionale sollevata. 10. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AR NZ è manifestamente infondato. La pena quale incremento per continuazione con il precedente reato giudicato con rito abbreviato è stata determinato in anni 3 di reclusione ridotti a due per la diminuente per il rito (p. 47 sentenza impugnata). 11. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di CA ET è inammissibile ai sensi ELl'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Non consta dalla sentenza impugnata che li imputato abbia dedotto nei motivi di appello la richiesta di unificare sotto il vincolo ELla continuazione il reato associativo per il quale si procede con quello di cui alla sentenza 17.7.1995 EL Tribunale di Palermo, ma che tale richiesta è stata formulata solo in sede di discussione (p. 32 - 114 sentenza impugnata). Peraltro la Corte territoriale aveva rilevato anche la genericità ELla richiesta. 2 424 F È comunque inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione ELla questione da parte EL giudice di secondo grado efficacia sanante "ex posť" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21920 EL 16/05/2012 dep. 07/06/2012 Rv. 252773). 12. Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 13. La inammissibilità dei motivi principali comporta la inammissibilità dei motivi nuovi proposti nell'interesse di RA ON, ai sensi ELl'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. 14. Ai sensi ELl'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento ELle spese EL procedimento, nonché - - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità ciascuno al pagamento a favore ELla Cassa ELle - ammende ELla somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 15. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna degli imputati in solido (compreso LA attesa la unificazione ELle difese di tutte le parti civili) alla rifusione ELle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili: Comune di Bagheria;
Comune di Palermo;
Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Palermo;
Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura;
Ass. Comitato Addio Pizzo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Comprensorio di Bagheria;
Centro Pio La Torre;
Confindustria Palermo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Solidaria S.C.S. Onlus;
Confcommercio Palermo;
che si liquidano, tenuto conto ELl'attività difensiva concretamente svolta e ELle note spese, ma considerato che la difesa è stata svolta da un unico difensore per tutte le parti civili, in € 10.000,00 per il Comune di Palermo, aumentata di € 10.000,00 per tutte le altre parti civili sopra indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. 2 25 5 Non risulta, dalla sentenza impugnata, la costituzione quale parte civile EL Coordinamento ELle Vittime ELl'estorsioni, ELl'usura e ELla mafia, sicché non può essere accolta la richiesta di liquidazione ELle spese a favore di tale associazione, pur presentata.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ELl'art. 438 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ciascuno al versamento ELla somma di euro mille alla Cassa ELle ammende. Condanna gli imputati in solido alla rifusione ELle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili: Comune di Bagheria;
Comune di Palermo;
Associazione Antiracket S.O.S. Impresa Palermo;
Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura;
Ass. Comitato Addio Pizzo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Comprensorio di Bagheria;
Centro Pio La Torre;
Confindustria Palermo;
Associazione Antiracket ed Antiusura Solidaria S.C.S. Onlus;
Confcommercio Palermo;
liquidate, in € 10.000,00 per il Comune di Palermo, aumentata di € 10.000,00 per tutte le altre parti civili sopra indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. - Così ELiberato in data 18.10.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente NI aenico GallNI Gallo Piercamillo Davigo Gello the DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 OTT 2013 LANGELLIERE Claudia Planej do 26 La Corte Supreme di Cassazione - Sesione Second Penale - con ordinanza n° 33874/14 EL 6/5/14 e deposi tata il 31/7/2014: "Dispre la correzione EL disparitivo ELla sentenza emessa da questa Corte Supreme, ser. π in data 18 ottobre 2013 e depositata in data 29 на, ottobre 2013, con l'inseriments, dopo le jardle coltre I.V.A. e C.P.A.>>, ELla frase;
Dispue, ai sensi ELl'art. - proc. civ., la distrazione degh! onoran non niz 93 cod. scossi e ELle more auticijate in favore EL difeuse re ELle parti civili Comune dicivili Comune di Bagheria, Associa- zione degli Industriali ELla Provincia di Saler s- Confindustria Palermo, e Centro Studied "Iniziative culturali Pio La Torre ONCUS Palermosz. Rigetta nel resto l'istanza di correzione di errori material"." Коша, EB Il Funzionario Giudiziario - 7 AGO 2014 QU IL GRECO I CASSAZIO D % CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cansazione - Seconde Sezione Penale - con ordinanza n° 30975/16 de 14/7/2016 e deportata il 20/7/2016 :ll Dissene la е correzione EL dispritivo ELla sentenza emessa de questa Corte Supremo, sez. 2, n. 42221 un data 18 atto line 2013 deporitata in data 29 ottobre e 2013, con l'inseriments, dopo le parole " oltre 1.V.A. C.P.A." e primo ELlaprivo ELla già disposta correzione, e ELla frase : " Disque, ai sensi ELl'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione degli onorari non riscossi anticipate in favore EL difensore e ELle spese ELle parte civile Confcommercio Palermo "17. Равенно ASSAZIO NE Rome, 29 LUG 2016 כן Il Funzionario Giudiziario IL GRECO