Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, la collaborazione dell'imputato deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia (riferita all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa) e rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella specie, la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione - peraltro parziale - di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori d'eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 46435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46435 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2033
Dott. IZZO Gioacchino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 037837/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AN, N. IL 15/06/1966;
2) OP LD, N. IL 24/03/1955;
avverso SENTENZA del 13/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. OSSERVA
Con sentenza in data 13/5/2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado, affermativa della penale responsabilità degli odierni ricorrenti, ZZ AR e OP LD in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, la Corte di Appello di Milano ha, nei confronti dello OP, rideterminato la pena, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, in quella minore di anni 3 mesi 10 di reclusione ed Euro 16.000,00, di multa ritenuta congrua, mentre, nei confronti del ZZ, ha confermato integralmente l'appellata sentenza di condanna. Avverso tale decisione entrambi gli imputati separatamente propongono, ora, ricorso per cassazione.
Lo OP denuncia violazione di legge, per la ragione che il giudice non avrebbe operato alcuna valutazione circa la applicabilità di una delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 c.p.p.. Il ZZ, dal canto suo, deduce erronea applicazione della legge in relazione al diniego delle invocate attenuanti speciali della lieve entità del fatto e della collaborazione di cui del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commi 5 e 7, entrambe, a suo parere,
ricorrenti nel caso di specie, avuto riguardo alla modestia quantità della droga commercializzata e alla ampiezza delle sue propalazioni, riflettenti l'intero suo patrimonio conoscitivo concernente il traffico di droga che lo aveva visto coinvolto in prima persona, consentendo agli organi inquirenti, tramite la sua confessione e l'indicazione dei nomi dei suoi rifornitori, proficui sviluppi, rivelatisi poi decisivi per il successo delle indagini. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili a cagione della manifesta infondatezza dei motivi proposti a sostegno. In riferimento alle doglianze mosse dallo Stroppiana, va replicato che l'esito della pronuncia camerale di cui al citato art. 599 c.p.p., comma 4, per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello in virtù del potere dispositivo a queste riconosciuto sul punto, preclude al predetto imputato la possibilità di prospettare nel giudizio di legittimità questioni che non riguardino invalidità relative allo stesso procedimento camerale, nella specie inesistenti.
In riferimento, poi, alle doglianze proposte dall'altro ricorrente e, in particolare a quella concernente il diniego dell'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, in materia di stupefacenti, è d'uopo rammentare che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale in parola, la collaborazione deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve cioè risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa, nel senso che presti un aiuto concreto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di altri delitti. Prendendo le mosse da tale principio, il Collegio ritiene essere stata correttamente esclusa, nel caso di specie, l'attenuante in contestazione, per la rilevanza non decisiva di una collaborazione come quella prestata dal ZZ, il quale, avendo ammesso con precise limitazioni le sue responsabilità e riconosciuto in fotografia due soli fornitori, ma rifiutando di indicare le generalità dei fornitori della cocaina, non ha certamente influenzato in modo decisivo l'azione di contrasto e di neutralizzazione dell'attività illecita, il suo comportamento processuale essendo rimasto contenuto negli angusti limiti del rafforzamento del quadro probatorio o, tutt'al più, del raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.
Anche la residua doglianza proposta dal ZZ è manifestamente infondata, considerato che i giudici di merito hanno ritenuto che il dato ponderale assumesse, nel caso concreto, una rilevanza preponderante rispetto agli altri elementi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a cagione del notevole quantitativo di sostanza drogante detenuto e spacciato.
Fatta tale premessa, si è in grado di apprezzare come i medesimi giudici si siano correttamente ispirati ai criteri giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'attenuante sopra menzionata, in base ai quali, per potere denegare l'esistenza dell'attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per i reati in materia di stupefacenti, è necessario che la fattispecie reale non risulti di offensività trascurabile sia in relazione all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di talché il vaglio in senso negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente l'inconfigurabilità dell'ipotesi attenuata;
in particolare, ove la quantità della sostanza stupefacente sia notevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante in parola, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale.
Orbene, poiché la determinazione in concreto della lieve entità del fatto è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa, da vizi logici e giuridici, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre della censura mossale dal ZZ, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione nel caso in esame.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, di ciascuno al versamento della sanzione pecuniaria di cui al dispositivo, così determinata in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella rispettiva condotta processuale adottata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008