Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nel caso di furto di un portafogli di un medico, contenuto in una borsa lasciata momentaneamente incustodita per essere il professionista impegnato in attività di cura).
Commentari • 4
- 1. Il furto con destrezzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2021
Indice dei paragrafi: La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 Il primo orientamento esegetico Il secondo orientamento esegetico Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici. Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “ La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo. L' approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090. Dato normativo di riferimento: Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti La pena …
Leggi di più… - 2. L'aggravante della destrezzaAlessia Fraino · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2019
Brevi note a margine di Cassazione, V sezione penale del 26 febbraio 2019 n. 8433. Sommario: 1. Premessa; 2. La destrezza nella dottrina e nella giurisprudenza; 3. L'ultima pronuncia della Cassazione: il “gesto fulmineo” configura la destrezza. 1. Premessa Con la recente pronuncia del 26 febbraio 2019, la V sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla configurabilità dell'aggravante specifica del furto prevista dall'art. 625, co. 1, n. 4, c.p. Etimologicamente il termine “destrezza” è ricondotto all'aggettivo “destro”, cioè colui che agisce con sagacia. Destrezza, nel lessico comune, significa infatti agilità, prontezza fisica ed intellettuale nell'azione, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 23108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23108 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1031
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 45622/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NA RO n. Bussolengo il 7/11/1958;
contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, emessa il 16/05/2011;
- letto in pubblica udienza il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione in pubblica udienza del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 25 novembre 2010, con cui il locale Tribunale aveva condannato NA RO CC alla pena di sei mesi di reclusione e 300 Euro di multa per il reato di furto aggravato (artt. 99 e 624 c.p., art.625 c.p., n. 4) per essersi impossessata del portafogli di GN
BE contenente denaro, sottraendolo da una borsa ove era riposto, dopo essersi introdotta in uno studio medico ed approfittando dell'assenza del medico impegnato in attività di cura.
2. Ricorre per cassazione l'imputata censurando la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (art. 625 c.p., n. 4).
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
È configurabile l'aggravante della destrezza, consistente nella particolare abilità di cui si avvale l'autore del furto per sorprendere l'attenzione della persona offesa nella custodia della cosa, quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole e di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente lasciato la vigilanza sulla cosa perché Impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, per curare attività di vita o di lavoro (come nel caso in esame, in cui il medico si era recato nella stanza contigua o nel caso di un negoziante che si allontana dal banco di vendita per prendere la mercanzia richiesta dal cliente).
4. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012