Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42694 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1358
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 15247/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI AN nato il [...] e IC AN nato il [...];
contro la sentenza 6 luglio 2007 della Corte di appello di Napoli la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.G., ha riformato la sentenza resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in data 26 febbraio 2007;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Contro la sentenza di primo grado, pronunciata in giudizio abbreviato, ha proposto appello il solo imputato IC, mentre il Procuratore generale ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti sia dell'IC che del AI.
Fissata l'udienza per la celebrazione del processo d'appello, il difensore dell'imputato IC, rinunciava all'appello, da lui solo proposto, e chiedeva convertirsi l'impugnazione del P.G. in ricorso per Cassazione. La Corte distrettuale, preso atto della rinuncia dell'impugnazione della difesa dell'IC, con ordinanza, disponeva procedersi oltre, deducendo che la rinuncia da lui effettuata non poteva sortire, tardivamente, alcun effetto in ordine all'atto proposto dal P.G., la cui connotazione quale impugnazione, acquisita a seguito dell'appello, a suo tempo, presentato dall'imputato, rimaneva in tali termini cristallizzata. La Suprema Corte, infatti - rilevava la Corte distrettuale - quanto alla rinuncia all'impugnazione, ha deciso nel senso che la stessa impedisce all'art. 580 c.p.p. di operare, se la conversione non è ancora stata effettuata (vale a dire se gli atti non sono stati inviati alla Corte Suprema, come nel caso di specie), ma non vale a vanificare la già avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal P.M..
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello del difensore di IC AN e, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.G. nei confronti dell'IC e del AI, in riforma della sentenza resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in data 26.2.2007, esclusa la continuazione - in tali sensi qualificato il capo d'imputazione - ed esclusa l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi gli imputati, IC AN e AI AN nella misura di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
dichiarando i predetti imputati interdetti in perpetuo dai PP.UU. con conferma nel resto.
Avverso la decisione della Corte di appello di Napoli ricorre l'IC (imputato appellante), personalmente e a mezzo di difensore, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento agli artt. 580, 589 c.p.p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello dell'IC, in seguito alla rinunzia all'impugnazione da parte del difensore e dell'appellante, avrebbe dovuto trasmettere il processo alla Corte di cassazione, onde consentire la trattazione del ricorso proposto dal Procuratore Generale per i motivi di legittimità. Inoltre, anche a voler considerare applicabile al caso di specie l'operatività dell'art.580 c.p.p. si evidenzia che in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello avverso la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, pur convertendosi in appello, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto sindacarne l'ammissibilità, secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p. limitando i suoi poteri di cognizione alle censure di legittimità. Invece, nel caso di specie, la Corte di appello non ha effettuato il suddetto "sindacato di ammissibilità", ma ha reso un giudizio di merito, ritenendo di censurare l'operato del primo giudice, che aveva riconosciuto l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla scorta del dato ponderale riferito al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di sequestro e tale da escludere l'applicabilità della suddetta ipotesi attenuata. Il motivo è privo di fondatezza.
Innanzitutto, per risalente giurisprudenza, in ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ed appello proposto dall'imputato, nel caso di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato, la competenza a decidere sul "ricorso convertito" spetta alla Corte di appello, in quanto la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero (Cass. Penale sez. 6, 10941/1994, Rv. 199456, Chimenti, fattispecie in tema di impugnazione di sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato).
Inoltre, la disciplina dettata dall'art. 443 cod. proc. pen. per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato non ha subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 593 cod. proc. pen. introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 e della successiva declaratoria di incostituzionalità
di detta ultima norma, rimanendo quindi valido, per il caso in cui la sentenza sia stata impugnata con appello da parte dell'imputato e con ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, il principio secondo cui trova applicazione, in tale ipotesi, la regola di cui all'art. 580 cod. proc. pen., in base alla quale il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame (Sez. 2, 18253/2007, Rv. 236404, Cerchi Massime precedenti Conformi: N. 1299 del 2004 Rv. 227632).
Infine, l'art. 580 c.p.p., detta infatti una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per Cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione (Cass. Sez. 6, n. 37381 del 09/04 - 01/10/2003). Da ultimo va rilevato, con riferimento alla specifica doglianza dell'IC, che in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione, pur convertito in appello, conserva la sua natura di impugnazione di legittimità e la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità.
Tuttavia, diversamente e contrariamente da quanto argomentato nel ricorso, una volta che la Corte d'appello ritenga fondata in diritto una di dette censure, essa riprende la sua funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (cfr. in termini Cass. Penale sez. 1, 15025/2006, Rv. 234039, Di Petrillo e altro. Massime precedenti Conformi: N. 42810 del 2002 Ruberto).
Bene e correttamente quindi la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del Procuratore generale, di erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ha rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto accolto e riformando di conseguenza la sentenza di primo grado, in senso sfavorevole ad entrambi gli imputati, ivi compreso il non-appellante. Ricorre avverso detta decisione anche il AI, imputato non appellante, il quale deduce con un primo motivo, violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 580 c.p.p. rilevando che il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale
contro
AI non poteva essere convertito in appello, una volta operata la rinuncia all'appello stesso da parte dell'imputato. Lamenta poi il ricorrente che risulterebbe dal verbale dell'udienza che il difensore di entrambi gli imputati veniva invitato a discutere per il solo IC, con esclusione del AI, peraltro poi condannato, dopo il rito decisorio della camera di consiglio.
Per tale ricorrente vale lo stesso argomentare dell'IC, considerata la necessaria connessione delle regiudicande e l'eventuale effetto estensivo, senza contare i riflessi della sentenza costituzionale dichiarativa della illegittimità della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, che avrebbe consentito comunque al
Pubblico ministero di proporre appello.
Quanto alla dedotta "assenza di difesa" nell'interesse dell'imputato non appellante AI, contrariamente all'assunto in ricorso, risulta dal verbale di udienza che, nella specie, la posizione processuale del AI è stata oggetto di interventi difensivi ad opera dell'avv. Salzano, infatti:
- l'avv. Salzano - difensore di entrambi gli accusati - ha chiesto la conferma della sentenza per entrambi, oppure l'accoglimento dei motivi dell'IC;
- l'avv. Mortola - difensore del solo IC - ha concluso per il rigetto dell'impugnazione del Procuratore generale e la conferma della sentenza.
I ricorsi risultano pertanto infondati e le parti proponenti vanno condannate ex art. 616 c.p.p. al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008