Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 16
CASS
Sentenza 26 novembre 1997

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Massime2

In tema di impugnazioni, nel vigente ordinamento processuale non è consentito il ricorso immediato per cassazione (c.d. "per saltum") possibile nella sola fase di cognizione, avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari, nei cui confronti è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. pen., cioè l'appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione.

In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso "per saltum" proposto avverso un provvedimento del giudice dibattimentale in tema di decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - immediatamente impugnabile solo con l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - individuando nei requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione la chiara volontà dell'interessato di proporre effettivamente il ricorso per cassazione, non consentito nel caso di specie).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 26 novembre 1997

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