Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) la condotta di colui che commetta il furto all'interno di uno stabilimento nell'area adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonchè cadenze e prezzi di vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 33993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33993 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
339 93 / 10 $3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-Presidente - ALDO GRASSI Dott. Rel. Consigliere - 1740 N.
Dott. ON BEVERE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
-
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI N. 40054/2009
- Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Dott. PAOLO ON BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NA RO N. IL 03/09/1973
2) IN ON N. IL 18/03/1957
3) TT LO N. IL 16/04/1977
avverso la sentenza n. 364/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ON BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M "Jawnallo che ha concluso per rigetto
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza emessa il 20.4.09, la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 13.9.07 dal tribunale di Modena, ha concesso a FE NG e ER IN la sospensione condizionale della pena. Ha confermato la condanna dei predetti alla pena di 8 mesi di reclusione e € 400 di multa, la condanna di AN AR e NO TO alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e € 400 di multa, perché ritenuti colpevoli del reato di furto, ex artt. 624 bis, 625 n. 5, 61 n. 7 c.p. Il difensore degli imputati AN, NO e FE ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all'art. 624 bis c.p.; vizio di motivazione.
!:
La corte ha seguito il rigoroso orientamento interpretativo, in tema di estensione del concetto di privata dimora (quali uffici, spogliatoi, stabilimenti industriali) ove una persona si trattenga per compiere, anche in maniera transitoria, atti della vita privata. La corte ha ritenuto irrilevante sia la circostanza di tempo sia la circostanza di luogo(il furto è stato commesso in ora notturna, all'interno di un piazzale adibito a deposito). Comunque, secondo il ricorrente, questa interpretazione estensiva dell'ipotesi ex art. 624 bis c.p. ricorre nei casi in cui il furto sia perpetrato in ambienti, che,sia pure non domestici (uffici o spogliatoi), sono destinati in parte a privata dimora. Posto che nel caso di specie il furto è stato commesso in un deposito sito nelle pertinenze dello stabile dove si trovavano gli uffici amministrativi, con i quali non vi era alcuna promiscuità e che non sono stati coinvolti, neppure incidentalmente, dall'azione delittuosa, è evidente, secondo il ricorrente, che non si verte nell'ipotesi ex art. 624 bis c.p. In particolare, si sottolinea la circostanza che la merce sottratta era nel piazzale adibito a deposito del complesso ceramico, deposito che è da considerare luogo pertinenziale e accessorio di uffici amministrativi.
Pertanto, solo un artificio interpretativo può condurre ritenere luogo pertinenziale “destinato in parte a privata dimora" il deposito merci con annessi gli uffici amministrativi. Luoghi pertinenziali possono essere invece definiti quelli predisposti per il servizio o il completamento e quindi per un miglior godimento dell'abitazione stessa (cortili, autorimesse, giardini). Restano esclusi i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i luoghi non aperti al pubblico, ma non compresi nelle nozioni di abitazione o di altro luogo di privata dimora e di pertinenza.
In conclusione, il cortile, il luogo in cui è stato commesso il furto può essere definito come pertinenziale al reparto amministrativo e non come pertinenziale alla privata dimora. D'altro canto, quando il legislatore ha inteso rafforzare la tutela dei luoghi in cui la persona svolge la propria a attività lavorativa, l'ha esplicitamente indicato, come nel caso della nuova disciplina della legittima difesa, laddove è specificato che la disposizione del secondo comma dell'art. 52 c.p. si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. La mancata menzione esplicita di questi luoghi nell'art. 624 bis c.p. è indice di una precisa scelta del legislatore che non può essere disattesa con un'interpretazione analogico-estensiva, vietata in materia penale.
Il ricorrente sottolinea inoltre che l'elemento psicologico del furto in abitazione richiede che l'agente si prefiguri di entrare in un'abitazione ovvero in un luogo di suo pertinenza e nel caso di specie non è sostenibile che l'agente si prefigurasse che negli uffici amministrativi, sicuramente chiusi in ora notturna, qualcuno attendesse ad attività legate alla vita quotidiana di una “privata dimora".
2. violazione di legge in riferimento alla disciplina del tentativo. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza individua il momento della consumazione nella sottrazione, nell'impossessamento del bene per un periodo di tempo apprezzabile e nella conseguita autonoma disponibilità del bene. Conseguentemente, il delitto non può ritenersi consumato, se le forze di polizia -- come nel caso in esame- hanno seguito e controllato tutta
3. Violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. l'azione furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento(sez. V, 21.1.99 e 30.10.92).
7 c.p.
La corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante, sul presupposto che il danno deve essere individuato non solo con riguardo al danno emergente, ma anche al lucro cessante, causato dalla mancata commercializzazione delle merci. :
Secondo il ricorrente il danno, in entrambe le sue componenti, va rapportato al soggetto danneggiato (produttore ceramico e non ad un ipotetico dettagliante) e quindi non può essere valutato, in base al listino di vendita al consumatore,ma va rapportato al valore all'ingrosso delle merci sottratte, con conseguente sua ridotta quantificazione. Alla luce di questa correzione al ribasso dell'entità oggettiva del danno, può aver rilievo anche il parametro accessorio della capacità economica del danneggiato: nel caso in esame è una società per azioni che è tra le imprese produttrici di ceramiche più importanti di tutto il comprensorio. Ne deriva che l'aggravante del danno di rilevante gravità non sussiste.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la norma introdotta con la legge n.128/2001, sostituendo il concetto di abitazione con quello di privata dimora e delle sue pertinenze, ha ampliato la dimensione del locus commissi delicti, ritenuto indicativo di una spiccata capacità a delinquere dell'agente, meritevole di una più grave reazione punitiva.
-Il concetto di privata dimora – già previsto nella fattispecie ex art. 614 c.p. e specificato nella relativa giurisprudenza- comprende tutti i luoghi non pubblici, nei quali le persone si intrattengono
- anche in maniera transitoria e contingente- per compiere atti di vita privata, quali l'esplicazione di attività produttiva, professionale,culturale,politica. In questi luoghi, alle persone impegnate in queste attività è riconosciuto il diritto di selezionare l'ingresso di terzi, funzionale alla realizzazione delle finalità delle attività medesime e di escludere l'ingresso di terzi finalizzato al compimento di atti illeciti. Privata dimora di un produttore di merce è costituita dall'intero stabilimento industriale e commerciale, comprendente necessariamente i luoghi di fabbricazione, di deposito e di esposizione dei beni destinati alla vendita, di amministrazione dei costi e ricavi. Nel caso in esame, quindi, è pienamente corretta la valutazione sulla sussistenza dell'ipotesi di furto in luogo di privata dimora,contestata agli imputati: questi hanno commesso l'azione illecita non in un luogo pertinenziale (il cortile) rispetto a luogo a sua volta pertinenziale (gli uffici amministrativi), ma in uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore: i beni prodotti devono necessariamente essere depositatati all'interno dello stabilimento, al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda e non giungere a sovrapproduzione superiore ai livelli fisiologici, nonché cadenze e prezzi di vendita.
Gli imputati sono quindi penetrati nello stabilimento diretti naturalmente dove le merce era depositata per impossessarsene, con la piena consapevolezza di introdursi in un luogo fondamentale dello svolgimento dell'attività della persona offesa, senza che sia razionalmente invocabile una questione di orario, nel senso che il luogo in cui è collocata buona parte della ricchezza perda questa rilevanza di notte e la riacquisti di giorno.
Quanto alle censure sulla qualificazione del fatto come delitto consumato, il ricorso propone questioni di merito, attinenti alla ricostruzione e alla qualificazione della condotta degli imputati,
B senza indicare se e quali siano le violazioni di specifiche regole che presiedono la formazione del convincimento del giudice.
Quanto alla censura sulla valutazione della gravità del danno, la decisione dei giudici di merito è correttamente fondata sul logico rilievo del rapporto costi/profitti : la sottrazione di beni, che sono stati prodotti con l'impiego di fattori (che hanno determinati costi), in funzione dell'acquisizione delle preventivate entrate (comprensive del recupero dei costi e dell'incasso dei profitti), determina sia il danno emergente ( mancata copertura dei costi), sia il lucro cessante( mancata acquisizione dei profitti).
I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 5.7. 2010
Il consigliere estensore Il Presidente
TO Revere Aldo Grassi
Sedo
Depositata in Cancelleria
Roma, 2.1.SET..2010.. M OLGAS
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IL CANCELLIERE R
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